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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 131/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.
nel procedimento civile vertente tra (n. 45/2020, Trib. Monza), C.F. Parte_1
(di seguito anche: “Fallimento” o la “Procedura”) con sede in Via Valdi 15, P.IVA_1
Cavenago di Brianza (MB), in persona del Curatore dott.ssa rappresentata Parte_2 e difesa dall'avv. Alberto RODA del foro di Milano, giusta autorizzazione del G.D. del 14.11.2023 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, via Bigli 21, cap. 20121, in forza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c. sottoscritta con firma digitale, allegata all'atto introduttivo;
- parte ricorrente -
e
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese Controparte_1 della Camera di Commercio di Trento (di seguito semplicemente ), P.IVA_2 CP_1 società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Arcese Holding Sapa di
Eleuterio Arcese e C., con sede legale in 38062 Arco (TN), Via Aldo Moro n. 95, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Presidente del C. di A.) CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Amore (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
; PEC fax 011/433.06.34), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Cavalli n. 42, per procura su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta – resistente C.F. (di seguito semplicemente ” o ), Controparte_3 P.IVA_3 CP_3 CP_3 con sede legale in MO alla Via San Carlo n.8/20, codice fiscale partita P.IVA_3
I.V.A. di gruppo n. , in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_4 CP_4
, nato a [...] il [...], CF , in forza
[...] C.F._3 di procura speciale del Notaio Dott. del 17 gennaio 2024, Rep. 50608/15187, Persona_1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Sido Prof. Bonfatti del Foro di MO (C.F.
; pec presso lo studio e la C.F._4 Email_2 persona della quale elegge speciale domicilio in MO, Strada Nazionale Canaletto
1 Centro 390, domicilio digitale pec in virtù di procura da Email_2 considerarsi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- parte chiamata –
In punto: pagamento fatture n. 22 e 23 d.d. 29/02/2020 – credito residuo pari a € 38.132,80
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 dopo che le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte ricorrente: all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni così come formulate nelle note depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria eccezione ed argomentazione, così giudicare:
In via principale: (i) previe le più opportune declaratorie del caso, accertare, dichiarare e confermare la titolarità del credito di euro 38.132,80 in capo esclusivamente al per le ragioni Parte_1 meglio esposte in atti;
(ii) conseguentemente, accertare e dichiarare l'efficacia non liberatoria del pagamento di euro 38.132,80 effettuato da a favore di e, per l'effetto, accertare e CP_1 CP_3 dichiarare che tale pagamento a favore di non è liberatorio e/o efficace nei confronti CP_3 del;
Parte_1 (iii) per l'effetto, accertare e dichiarare che è, pertanto, tuttora Controparte_1 obbligata al pagamento di Euro 38.132,80, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 30.05.2022 sino all'effettivo soddisfo, a favore del e, per Parte_1 l'effetto, condannare al pagamento del predetto importo a favore del Controparte_1
oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 30.05.2022 Parte_1 sino all'effettivo soddisfo, con condanna sia di sia di alla refusione delle CP_1 CP_3 spese legali del presente giudizio a favore del e ciò anche ai sensi dell'art. 96 Parte_1 comma 3 cpc.”
Del procuratore di parte convenuta CP_1 all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni alle conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previa autorizzazione alla chiamata in causa … omissis;
- disposta l'ammissione delle prove per testimoni sui capitoli da 1 a 20 della narrativa in fatto che precede, con i testi sottoindicati;
- respingersi le domande tutte proposte dal nei confronti Parte_1 della per i motivi tutti di cui al presente atto;
CP_1 Controparte_1
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata, anche solo in parte, la domanda del Parte_1
2 dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare ed a tenere indenne la
[...] dalle pretese azionate nei suoi confronti dal Controparte_1 Parte_1
e cioè dalla pretesa di pagamento della somma di €. 38.132,80, o della diversa
[...] somma che fosse per risultare più esatta, e da qualsiasi maggiore onere, anche a titolo di interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sul predetto importo di €. 38.132,80, o veriore somma, nonché a titolo di spese di lite, incluse quelle affrontate dalla Controparte_1 per la difesa in giudizio, così come previsto dalla clausola 5 della scrittura privata
[...]
09.12.2022, dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la Controparte_3 ai sensi della clausola 6 della scrittura privata 09.12.2022, al pagamento diretto in favore del di tutte le somme che risultassero dovute;
Parte_1
- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.
Del procuratore di parte chiamata : CP_3 all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni così come formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte del in Parte_1 quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva.
Con vittoria di spese ed accessori come per legge anche relativamente alle spese da liquidarsi in favore di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti pacifici o documentalmente provati
Si espongono di seguito i fatti ritenuti pacifici, in quanto non contestati ovvero in quanto provati documentalmente.
Le fatture oggetto di RIBA e l'anticipazione bancaria
- Il 29/02/2020 (d'ora in poi semplicemente “ ) emette le Pt_1 Parte_1 Pt_1 fatture n. 22 (per €17.568,00) e n. 23 (per € 51.379,00) per un complessivo importo di
€ 68.947,89, che hanno scadenza a mezzo RIBA il 31/05/2020 (doc. 00 – d'ora Pt_1 in poi “D”-) e le presenta alla propria banca, per ottenere un Controparte_3 acconto/un'anticipazione sulle stesse.
- Il 03/06/2020 la accredita sul conto corrente di n. 35340938 (in origine CP_3 Pt_1
0000000059) l'importo di € 65.326,35, dato dalla somma di € 17.000,00 ed € 48.326.35, come da estratto conto (doc. 01 D) che si seguito si riporta:
3 - non paga le due fatture, che quindi rimangono insolute. CP_1
- Il 04/06/2020 si rivolge ad e, premesso di aver verificato ”che le ricevute CP_3 CP_1 bancarie in epigrafe indicate sono state rese impagate alla nostra banca che risulta cessionaria del credito sottostante in forza di atto perfezionato in data 09.03.2020”, precisa che la comunicazione vale anche ai fini della notifica e sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c. e comunica che le suddette somme devono essere corrisposte esclusivamente alla stessa (con indicazione del relativo Iban) con la Controparte_3 precisazione che “pagamenti effettuati a terzi non saranno liberatori per la vostra Ditta” (cfr. PEC doc. 02 D).
- Il 08/06/2020 - risponde alla Banca “segnalando che la notifica della cessione CP_1 del credito da voi allegata è priva della sottoscrizione da parte della società cedente
e che, pertanto, non è stata correttamente notificata a deve Parte_1 ritenersi priva di efficacia nei nostri confronti"; aggiungeva altresì che il contratto stipulato tra e prevedeva espressamente il divieto di Parte_1 CP_1 cessione dei crediti;
(cfr. e-mail doc. 03 D).
- Il 19/06/2020 - viene pronunciata sentenza di fallimento nei confronti di con Pt_1 fissazione dell'udienza per la comparizione del fallito il 24/11/2020.
- Il 24/07/2020 - riaddebita sul conto di le predette RIBA per € 65.000,00 CP_3 Pt_1 (causale “insoluto RIBA n. 2 effetti insoluti di , doc. 05 D), con Controparte_1 conseguente saldo finale negativo per € 75.050,80.
4 L'insinuazione al passivo di
[...]
[...] si insinua nel passivo del fallimento chiedendo di essere ammesso per un CP_1 Pt_1 importo complessivo pari a € 83.436,97, di cui € 78.535,01 pretesi in via di rivalsa per aver pagato il sub-vettore di cui si era avvalsa per eseguire parte dei trasporti che Pt_1 le erano stati commissionati da ed € 4.901,96 con riferimento a una fattura;
CP_1 chiede, altresì, la compensazione del credito vantato da con il debito maturato CP_1 verso la società fallita, pari ad € 121.569,77, il quale si sarebbe così ridotto all'importo di
€ 38.132,80; chiede, altresì, che venga accertato che una parte di questo credito vantato da nei confronti di in realtà spetta a chiede, poi, Parte_1 CP_1 CP_3 l'ammissione di un'ulteriore somma pari a € 30.813,09.
- Nello stato passivo depositato il 09/11/2020 viene ammesso unicamente il credito di €
4.901,96, con esclusione degli altri crediti e dichiarazione di inammissibilità della richiesta di in merito all'accertamento dell'attuale titolarità in capo a di CP_1 CP_3 una parte del credito vantato da nei confronti di (doc. 08 D). Pt_1 CP_1
- Il 22/02/2021 propone opposizione allo stato passivo relativamente all'esclusione CP_1 dell'ammissione del credito di € 78.535,01 (doc. 10 A).
- Il 13/05/2022 il Tribunale di Monza, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta da ammette il credito della società per l'importo di € 78.535,01, CP_1 dichiarandone la compensabilità con il credito spettante al , con Parte_1 conseguente individuazione del credito residuo del in misura pari ad € Parte_1
38.813,19 (doc. 11 A).
L'insinuazione al passivo di (doc. 06 D, 2 B) CP_3
- Il 19/11/2021 presenta istanza tardiva di insinuazione al passivo per l'importo CP_3 complessivo di € 120.171,91, di cui € 71.227,96 quale saldo debitore del conto corrente
35340938 - somme così rideterminate rispetto al saldo indicato nell'estratto conto allegato all'istanza (saldo finale pari a € 77.380,39 al 31/05/2020 – doc. 07 D)) in quanto oggetto di riconteggio - , nonché per € 28.406,16 e € 20.537,79 per due finanziamenti;
i crediti vengono ammessi;
- Il 12/01/2023 viene ammessa al passivo per l'intero credito azionato e lo stato CP_3 passivo viene dichiarato esecutivo (doc. 14 D).
La successiva corrispondenza tra le parti
- Il 30/05/2022 il intima ad il pagamento del credito residuo di € Parte_1 CP_1
38.123,80, illustrando in maniera articolata il ragionamento giuridico in virtù del quale ritiene di essere l'unica titolare del credito in questione, ragionamento fondato sullo avvenuto riaddebito sul c/c da parte della Banca dell'importo in precedenza accreditato di € 65.0000,00 e sull'avvenuta insinuazione da parte della Banca nel passivo fallimentare per un importo, comprensivo di quello oggetto di riaddebito sul conto corrente (doc. 8 D).
- Il 06/06/2022 risponde a riconoscendo sostanzialmente CP_1 Parte_1
l'esistenza del credito di € 38.132,80, tuttavia, precisando che in data 04/06/2020 la
5 Banca le aveva comunicato che “le aveva ceduto sin dal 12 Marzo 2020 il Pt_1 credito” portato dalle due fatture nn. 22 e 23 del 29/02/2020, dunque dichiarandosi disponibile a versare la somma capitale di € 38.132,80, ”purché Controparte_3 comunichi alla mia assistita di non avere nulla a pretendere nei suoi confronti per effetto della cessione del 12 Marzo 2020”;
- Il 30/06/2022 il si rivolge alla Banca e, premesso di avere intimato ad Parte_1 il pagamento della somma di € 38.132,80 ed esposto il ragionamento giuridico in CP_1 base al quale ritiene di essere esclusiva titolare di tale credito, chiede alla Banca di confermare per iscritto di non essere titolare del credito in questione e di non aver nulla a che pretendere per tale importo nei confronti di;
CP_1
- la richiesta rimane senza risposta.
La proposta di accordo tra e e la successiva corrispondenza tra le CP_1 CP_3 parti
- Nell'autunno 2022 la contatta proponendo la stessa un accordo in virtù del CP_3 CP_1 quale avrebbe versato alla l'importo di euro 38.132,80 e la avrebbe CP_1 CP_3 CP_3 manlevato nei confronti del , per l'ipotesi che fosse stata CP_1 Parte_1 CP_1 costretta a qualsiasi titolo, successivamente, a pagare lo stesso importo anche al
; si dichiara aperta a tale evenienza, pur richiedendo di essere Parte_1 CP_1 espressamente “autorizzata dal (la circostanza si Parte_1 desume dall'e-mail inviata dall'avvocato Amore per a per CP_1 Testimone_1 CP_3 in data 05/10/2022, e-mail che l'avvocato Amore trasmette per conoscenza agli avvocati del , Roda e Zunino– doc. 11 D)); Parte_1
- Il 05/10/2022 il scrive a ) e per conoscenza Parte_1 Testimone_1 CP_3 all'avv. Amore (Arcese), lamentandosi della condotta della banca, negando assolutamente l'autorizzazione e ribadendo l'esclusiva titolarità del credito in questione in capo alla procedura (doc. 11 D).
- In data 11/11/2020 replica al , affermando di aver istruito la CP_3 Parte_1 richiesta del fallimento “ricercando la documentazione attestante la titolarità del credito” e precisando che “trattasi di anticipazione con cessione del credito e formalizzazione di ciò al debitore ceduto ante instaurarsi della procedura da Voi rappresentata (ex art. 2914 cc.)”, con conseguente legittimazione della banca a pretendere il pagamento della somma dal debitore ceduto.
- Il 16/11/2022 il replica alla Banca richiamando integralmente il Parte_1 contenuto della missiva del 30 giugno 2022 e ribadendo la richiesta di confermare di non essere titolare del credito in questione per € 38.132,80 (doc. 13 D); questa e-mail rimane senza risposta.
L'accordo stipulato tra e CP_1 CP_3
- Il 09/02/2022 e stipulano una scrittura Controparte_1 Controparte_3 privata con la quale, in relazione al debito maturato da nei confronti di CP_1 [...] per le prestazioni di cui alle fatture 22 e 23 del 2020, così come da ultimo Parte_1 determinato in misura pari a € 38.132,80, e del quale la Banca ritiene di essere titolare
6 esclusiva, si prevede l'impegno di al pagamento di tale importo in favore della CP_1 entro 7 giorni dalla stipula del contratto e l'impegno della a manlevare e CP_3 CP_3 tenere indenne da qualsiasi pretesa dovesse essere azionata nei suoi confronti dal CP_1
per il credito controverso, nonché a pagare direttamente il Parte_1 Parte_1 in caso di richiesta da parte di
[...] CP_1
- In data 08/03/2023 il , venuto a sapere dell'intervenuto accordo, scrive Parte_1 sia ad sia a lamentando la scorrettezza del comportamento di CP_1 CP_3 entrambe e diffidandole all'immediato pagamento dell'importo controverso in favore della procedura.
Il credito controverso
Innanzi tutto, va precisato quale sia il credito per cui è causa (d'ora in avanti semplicemente
“credito controverso”). Il credito di cui si tratta è un credito che sorge originariamente in capo a Parte_1 in bonis, in conseguenza dell'avvenuta esecuzione di prestazioni di trasporto in favore
[...] di per il cui pagamento ha emesso due fatture, la n. 22 e la n. Controparte_1 Pt_1
23, entrambe datate 29/02/2020.
Tale credito, all'esito delle vicende legate al fallimento di e all'insinuazione al Pt_1 passivo di come sopra riferite, rimane definitivamente determinato tra queste due CP_1 parti nell'importo complessivo di € 38.132,80.
La questione controversa
Se, dunque, la titolarità originaria del credito è incontestata, ciò che è controverso nel presente giudizio è la titolarità del credito in un secondo momento.
In tale prospettiva occorre chiarire due aspetti.
Il primo aspetto attiene al rapporto tra il creditore e il debitore, nel caso di specie, al metodo di pagamento scelto da e per regolare i Parte_1 Controparte_1 rispettivi rapporti credito-debito, che è quello della “ricevuta bancaria “ (c.d. RIBA). Com'è noto, tale strumento di incasso funziona secondo il seguente meccanismo: il creditore emette un documento, la RIBA, che attesta il suo diritto a ricevere una somma di denaro dal debitore;
tale documento viene consegnato alla banca del creditore, che normalmente agisce da intermediario, presentando la ricevuta alla banca del debitore;
quest'ultima comunica il ricevimento della RIBA al debitore, indicando la scadenza entro la quale effettuare il pagamento;
alla scadenza, normalmente, segue il pagamento da parte della banca del debitore e, dopo il trasferimento di denaro, il debitore può ritirare la RIBA già firmata dal creditore, che vale come quietanza di pagamento;
la banca del creditore riceve il pagamento e accredita l'importo sul conto del creditore. Trattasi all'evidenza di un sistema che agevola i pagamenti tra creditore e debitore.
7 Il secondo aspetto riguarda, invece, il rapporto tra il creditore e la sua banca. Nel caso di specie, infatti, ha stipulato in data 13/06/2010 con Filiale Parte_1 CP_5 di Cavenago di Brianza, oggi un contratto di apertura di un conto Controparte_3 corrente di corrispondenza nonché di utilizzo di servizi di incasso ed accettazione di effetti e documenti e assegni, come da condizioni riportate in calce al contratto.
Tra i servizi stipulati tra le parti vi è anche quello di accredito sul conto di RIBA e la relativa anticipazione, come esposto in causa dalle due parti interessate.
In linea generale, l'anticipo su fatture opera come tipo di finanziamento a breve termine, per mezzo del quale un'impresa riesce ad ottenere liquidità da parte di un istituto di credito, cedendo i crediti commerciali vantati verso altre imprese e portati da fatture con scadenza futura. L'impresa, in altre parole, ottiene denaro immediato da parte della banca che, invece, otterrà indietro i propri soldi nel momento in cui l'impresa incasserà l'importo previsto, che sia alla scadenza della fattura o prima. L'anticipo fatture può essere stipulato con due modalità diverse per quanto riguarda il soggetto legittimato ad esigere il pagamento della fattura da parte del debitore;
si parla, infatti, di mandato all'incasso, quando legittimata sia l'impresa cedente e di cessione del credito, quando legittimata sia la banca. In particolare, con la stipula del mandato all'incasso, è l'impresa creditrice che si occupa della riscossione del credito da parte del debitore, il quale pagherà il dovuto direttamente sul conto corrente dell'impresa creditrice;
in quel momento la banca sarà autorizzata a trattenere quanto precedentemente anticipato, accreditando poi all'impresa la differenza tra l'importo della fattura e l'anticipo versato. Con la cessione del credito, invece, è la banca a provvedere alla riscossione del credito, in quanto ne diventa direttamente titolare. Nel momento in cui la banca decide di anticipare l'importo di una fattura, quindi, notifica al debitore l'avvenuta cessione del credito. Con la notifica, la banca informerà il debitore della necessità di procedere al pagamento attraverso specifiche modalità indicate in fattura.
Nel presente caso, invero, risulta comprovato per tabulas, da un lato, che alla data del
03/06/2020 la Banca abbia accreditato sul conto corrente di la somma complessiva di Pt_1
€ 65.326,35 portata dalle fatture nn. 22 e 23 d.d. 29/02/2020, aventi scadenza il 31/05/2020, e per le quali era previsto il pagamento a mezzo RIBA da parte di e, CP_1 dall'altro lato, che successivamente, il 04/06/2020, dopo aver verificato che le RIBA erano rimaste impagate, si sia rivolta ad chiedendone il pagamento in proprio favore e CP_1 affermandosi a ciò legittimata in quanto “cessionaria del credito sottostante in forza di atto perfezionato in data 09.03.2020”.
tuttavia, in un primo momento, ha respinto la richiesta, evidenziando “che la CP_1 notifica della cessione del credito da voi allegata è priva della sottoscrizione da parte della società cedente e che, pertanto, non è stata correttamente notificata e Parte_1 deve ritenersi priva di efficacia nei nostri confronti”. Come già sopra riferito, il 19/06/2020 veniva dichiarata fallita e alla Parte_1 data del 24/07/2020 la procedeva al riaddebito sul conto corrente di con valuta CP_3 Pt_1
01/06/2020, della somma di euro 65.000,00.
Questo è un passaggio fondamentale nel presente giudizio.
8 Nella comparsa di costituzione e risposta nel chiedere il rigetto delle CP_3 domande del ricorrente, reitera l'affermazione di essere lei e non il fallimento Parte_1 l'attuale titolare del credito controverso, con ciò ribadendo il titolo del proprio diritto laddove scrive, a pagina 4, “ in data 9 marzo 2020 diventava cessionaria del credito CP_3 di nei confronti di e contestualmente procedeva all'anticipo”. Pt_1 CP_1
fa riferimento, dunque, alla data del 09/03/2020 quale momento in cui sarebbe Pt_3 divenuta cessionaria del credito in origine appartenente a Tale data è la stessa che era Pt_1 stata indicata dalla nella sua richiesta di pagamento rivolta ad in data CP_3 CP_1 04/06/2020, laddove faceva riferimento ad un “atto perfezionato in data 09.03.2020”.
Che tale atto debba intendersi come atto ad hoc lo si desume proprio dal tenore letterale delle allegazioni di che parla fin dall'inizio di “atto” perfezionato il CP_3
09/03/2020.
Una conferma in tal senso deriva, altresì, dal contenuto della risposta di del CP_1
08/06/2020, laddove la società ritiene priva di effetti nei suoi confronti la cessione del credito che la Banca le ha notificato, in quanto “priva della sottoscrizione della società cedente . Pur non essendo stato depositato da alcuna delle parti di Parte_1 causa questo atto a cui mancava la sottoscrizione, è evidente che doveva trattarsi di un atto redatto a tale specifico scopo, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna questione relativa alla sua sottoscrizione. Un'ulteriore conferma arriva anche dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nella quale la chiamata in causa afferma CP_3 di essere diventata cessionaria in data 09/03/2020, sia pure precisando che ciò era avvenuto contestualmente all'effettuazione dell'anticipo su fattura. Nella comparsa di risposta, tuttavia, non vi sono ulteriori specificazioni, né successivamente ha CP_3 depositato la memoria prevista dall'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., con la quale sarebbe stato possibile precisare o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, oltre che formulare istanze istruttorie.
Dato atto di ciò, deve rilevarsi come agli atti del processo non risulti presente alcun atto, alcun documento che rechi la data del 09/03/2020 e contenente la cessione del credito, maturato da nei confronti di in favore di Parte_1 Controparte_1
Controparte_3
Per tale ragione deve affermarsi che titolare del credito di € 38.132,80 è rimasto il con conseguente obbligo di di effettuare il relativo Parte_1 CP_1 pagamento nei suoi confronti.
Tale conclusione non cambia, peraltro, in considerazione delle ulteriori deduzioni svolte da nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del CP_3 06/11/2024, fissata per l'esame delle istanze istruttorie delle parti. In tali note, infatti, per la prima volta in questo giudizio, richiama il Controparte_3 contratto di conto corrente quale fonte del suo diritto, in particolare, la Sezioni I dedicata ai
“Servizi Accessori”, Paragrafo 3 “Norme che regolano i servi di incasso e/o di
9 accettazione degli effetti, documenti, ed assegni sull'Italia e sull'estero”, laddove, all'art. 2 risulta disciplinata la “cessione dei crediti”, così venendo per la prima volta a sostenere che la cessione del credito coincide “con quella in cui vengono presentate le fatture alla CP_3 per ottenere il relativo anticipo”; dunque, nel caso di specie, la data del 09/03/2020 avrebbe coinciso con quella riportata in uno dei due accrediti effettuati dalla sul CP_3 conto corrente di in particolare con quello relativo alla fattura n. 23 del 29/02/2020. Pt_1
L'allegazione, del tutto nuova, è tardiva e non può essere posta a fondamento della decisione.
Oltre a ciò, si rileva, per un verso, che nel contratto di conto corrente non risulta scritta una simile regolamentazione, atteso che al citato art. 2 è solo previsto che le ricevute elettroniche “sono cedute alla a garanzia delle esposizioni derivanti dall'anticipata CP_3 disponibilità eventualmente concessa al cedente”, clausola che parrebbe ricollegarsi non al momento della presentazione della fattura, ma a quello in cui ha luogo effettivamente l'anticipazione bancaria, con accredito sul conto corrente dell'importo portato dalla fattura. E, nel caso di specie, l'accredito è avvenuto il 03/06/2020. Per altro verso, l'odierno credito si fonda su due fatture, non solo la n. 23 cui parrebbe collegarsi la partita richiamata dalla
Banca del 09/03/2020, ma anche la n. 20, cui si ricollega la partita d.d. 02/04/2020, dunque una data diversa, per la quale non ha svolto alcuna considerazione. CP_3
L'argomentazione si ritiene, conclusivamente, non solo tardiva, ma anche infondata.
Come già detto, dunque, titolare del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 38.132,80 è il , nei cui confronti è debitore la convenuta resistente Parte_1 [...]
Controparte_1
La manleva di in favore di e il Controparte_3 Controparte_1 pagamento diretto
Considerate le pattuizioni intervenute tra e con Controparte_1 Controparte_3 la scrittura privata del 09/12/2022, l'obbligo di pagamento del credito controverso posto a carico di in questa sede accertato, rende operativa la clausola di manleva di cui al CP_1 punto 5) di detta scrittura relativa a capitale, interessi e spese di lite (di controparte ricorrente e di , nonché la clausola che prevede l'obbligo di di pagare CP_1 CP_3 direttamente il , così come richiesto da nelle proprie conclusioni Parte_1 CP_1 formulate, in via subordinata, in comparsa di costituzione e risposta.
va dunque condannata a pagare al l'importo di € Controparte_3 Parte_1
38.132,80, oltre ad interessi ex Dlg. n. 231/2001 dal 30/05/2022 e fino al saldo.
La domanda di condanna di e di ex art. 96 c.p.c. CP_1 CP_3
Il chiede, infine, la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma c.p.c. per avere resistito in maniera temeraria al giudizio.
10 La domanda non può essere accolta nei confronti di considerato Controparte_1 che tale società si è trovata in una situazione a dir poco scomoda tra l'originaria titolare del credito controverso e l'asserita successiva cessionaria dello stesso credito, e ha per questo motivo optato, in una prima fase, per una condotta temporeggiante;
è, vero, tuttavia, che in seguito ha deciso di accordarsi con la Banca e di pagare l'importo controverso alla CP_1 stessa;
nel compiere tale scelta - comprensibile alla luce dell'evidente maggiore solvibilità in caso di un eventuale successivo obbligo di restituzione -, peraltro, ha comunque pattuito una clausola di manleva integrale da parte della clausola che è stata azionata in CP_3 questo giudizio, così consentendo alla ricorrente di ottenere, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto.
La domanda può, invece, essere accolta nei confronti di che ha Controparte_3 resistito nel presente giudizio asserendo di essere titolare del credito controverso, come tale già azionato nei confronti di e il cui pagamento è stato anche ottenuto, e al tempo CP_1 stesso insinuandosi al passivo del per un credito comprensivo del credito Parte_1 controverso, come tale, in quella sede, riconosciuto come proprio della società in Pt_1 quanto riaddebitato dalla Banca sul conto corrente in seguito al mancato spontaneo pagamento da parte della debitrice CP_1
Tale accertamento comporta la condanna della parte al pagamento di una somma equitativamente determinata, che, nel caso di specie, si individua in un importo onnicomprensivo e attualizzato, pari alle spese liquidate a titolo di compenso.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste tutte a carico di Controparte_3
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa (€ 38.132,80), e applicando i valori medi indicati dalla tabella 2 per ciascuna fase dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con riduzione del 50% del valore previsto per la fase di trattazione/istruttoria, non essendovi stata istruttoria diversa da quella documentale, e per la fase decisionale, vista la forma semplificata della decisione nel processo semplificato di cognizione. Le stesso vengono, dunque, così calcolate:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria (€ 1.806,00/2) € 903,00
fase decisionale (€ 2.905,00/2) € 1.452,50 per un totale di € 5.260,00 oltre ad accessori, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: Controparte_3 accerta e dichiara che il è l'attuale ed esclusivo titolare del credito relativo all'importo Parte_1 di € 38.132,80;
11 condanna a pagare a l'importo di € 38.132,80, oltre ad Controparte_1 Parte_1 interessi ex Dlg. n. 231/2001 dal 30/05/2022 e fino al saldo;
condanna
a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_6 che si liquidano in € 5.260,00 per compensi professionali ed € 518,00 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 accerta e dichiara che è tenuta a manlevare da quanto Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima è tenuta a pagare a per capitale, interessi e spese di lite, Parte_1 provvedendo al pagamento diretto nei confronti di Parte_1 condanna
a rifondere ad le spese del presente giudizio, Controparte_3 Controparte_1 che si liquidano in € 5.260,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende;
condanna ex art. 96 c.p.c. a pagare a l'importo Controparte_3 Parte_1 onnicomprensivo e attualizzato di € 5.260,00;
Così deciso in Rovereto, il 27/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.
nel procedimento civile vertente tra (n. 45/2020, Trib. Monza), C.F. Parte_1
(di seguito anche: “Fallimento” o la “Procedura”) con sede in Via Valdi 15, P.IVA_1
Cavenago di Brianza (MB), in persona del Curatore dott.ssa rappresentata Parte_2 e difesa dall'avv. Alberto RODA del foro di Milano, giusta autorizzazione del G.D. del 14.11.2023 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, via Bigli 21, cap. 20121, in forza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c. sottoscritta con firma digitale, allegata all'atto introduttivo;
- parte ricorrente -
e
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese Controparte_1 della Camera di Commercio di Trento (di seguito semplicemente ), P.IVA_2 CP_1 società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Arcese Holding Sapa di
Eleuterio Arcese e C., con sede legale in 38062 Arco (TN), Via Aldo Moro n. 95, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Presidente del C. di A.) CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Amore (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
; PEC fax 011/433.06.34), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Cavalli n. 42, per procura su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta – resistente C.F. (di seguito semplicemente ” o ), Controparte_3 P.IVA_3 CP_3 CP_3 con sede legale in MO alla Via San Carlo n.8/20, codice fiscale partita P.IVA_3
I.V.A. di gruppo n. , in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_4 CP_4
, nato a [...] il [...], CF , in forza
[...] C.F._3 di procura speciale del Notaio Dott. del 17 gennaio 2024, Rep. 50608/15187, Persona_1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Sido Prof. Bonfatti del Foro di MO (C.F.
; pec presso lo studio e la C.F._4 Email_2 persona della quale elegge speciale domicilio in MO, Strada Nazionale Canaletto
1 Centro 390, domicilio digitale pec in virtù di procura da Email_2 considerarsi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- parte chiamata –
In punto: pagamento fatture n. 22 e 23 d.d. 29/02/2020 – credito residuo pari a € 38.132,80
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 dopo che le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte ricorrente: all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni così come formulate nelle note depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria eccezione ed argomentazione, così giudicare:
In via principale: (i) previe le più opportune declaratorie del caso, accertare, dichiarare e confermare la titolarità del credito di euro 38.132,80 in capo esclusivamente al per le ragioni Parte_1 meglio esposte in atti;
(ii) conseguentemente, accertare e dichiarare l'efficacia non liberatoria del pagamento di euro 38.132,80 effettuato da a favore di e, per l'effetto, accertare e CP_1 CP_3 dichiarare che tale pagamento a favore di non è liberatorio e/o efficace nei confronti CP_3 del;
Parte_1 (iii) per l'effetto, accertare e dichiarare che è, pertanto, tuttora Controparte_1 obbligata al pagamento di Euro 38.132,80, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 30.05.2022 sino all'effettivo soddisfo, a favore del e, per Parte_1 l'effetto, condannare al pagamento del predetto importo a favore del Controparte_1
oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 30.05.2022 Parte_1 sino all'effettivo soddisfo, con condanna sia di sia di alla refusione delle CP_1 CP_3 spese legali del presente giudizio a favore del e ciò anche ai sensi dell'art. 96 Parte_1 comma 3 cpc.”
Del procuratore di parte convenuta CP_1 all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni alle conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previa autorizzazione alla chiamata in causa … omissis;
- disposta l'ammissione delle prove per testimoni sui capitoli da 1 a 20 della narrativa in fatto che precede, con i testi sottoindicati;
- respingersi le domande tutte proposte dal nei confronti Parte_1 della per i motivi tutti di cui al presente atto;
CP_1 Controparte_1
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata, anche solo in parte, la domanda del Parte_1
2 dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare ed a tenere indenne la
[...] dalle pretese azionate nei suoi confronti dal Controparte_1 Parte_1
e cioè dalla pretesa di pagamento della somma di €. 38.132,80, o della diversa
[...] somma che fosse per risultare più esatta, e da qualsiasi maggiore onere, anche a titolo di interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sul predetto importo di €. 38.132,80, o veriore somma, nonché a titolo di spese di lite, incluse quelle affrontate dalla Controparte_1 per la difesa in giudizio, così come previsto dalla clausola 5 della scrittura privata
[...]
09.12.2022, dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la Controparte_3 ai sensi della clausola 6 della scrittura privata 09.12.2022, al pagamento diretto in favore del di tutte le somme che risultassero dovute;
Parte_1
- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.
Del procuratore di parte chiamata : CP_3 all'esito dell'udienza fissata per la discussione si richiamava alle conclusioni così come formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte del in Parte_1 quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva.
Con vittoria di spese ed accessori come per legge anche relativamente alle spese da liquidarsi in favore di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti pacifici o documentalmente provati
Si espongono di seguito i fatti ritenuti pacifici, in quanto non contestati ovvero in quanto provati documentalmente.
Le fatture oggetto di RIBA e l'anticipazione bancaria
- Il 29/02/2020 (d'ora in poi semplicemente “ ) emette le Pt_1 Parte_1 Pt_1 fatture n. 22 (per €17.568,00) e n. 23 (per € 51.379,00) per un complessivo importo di
€ 68.947,89, che hanno scadenza a mezzo RIBA il 31/05/2020 (doc. 00 – d'ora Pt_1 in poi “D”-) e le presenta alla propria banca, per ottenere un Controparte_3 acconto/un'anticipazione sulle stesse.
- Il 03/06/2020 la accredita sul conto corrente di n. 35340938 (in origine CP_3 Pt_1
0000000059) l'importo di € 65.326,35, dato dalla somma di € 17.000,00 ed € 48.326.35, come da estratto conto (doc. 01 D) che si seguito si riporta:
3 - non paga le due fatture, che quindi rimangono insolute. CP_1
- Il 04/06/2020 si rivolge ad e, premesso di aver verificato ”che le ricevute CP_3 CP_1 bancarie in epigrafe indicate sono state rese impagate alla nostra banca che risulta cessionaria del credito sottostante in forza di atto perfezionato in data 09.03.2020”, precisa che la comunicazione vale anche ai fini della notifica e sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c. e comunica che le suddette somme devono essere corrisposte esclusivamente alla stessa (con indicazione del relativo Iban) con la Controparte_3 precisazione che “pagamenti effettuati a terzi non saranno liberatori per la vostra Ditta” (cfr. PEC doc. 02 D).
- Il 08/06/2020 - risponde alla Banca “segnalando che la notifica della cessione CP_1 del credito da voi allegata è priva della sottoscrizione da parte della società cedente
e che, pertanto, non è stata correttamente notificata a deve Parte_1 ritenersi priva di efficacia nei nostri confronti"; aggiungeva altresì che il contratto stipulato tra e prevedeva espressamente il divieto di Parte_1 CP_1 cessione dei crediti;
(cfr. e-mail doc. 03 D).
- Il 19/06/2020 - viene pronunciata sentenza di fallimento nei confronti di con Pt_1 fissazione dell'udienza per la comparizione del fallito il 24/11/2020.
- Il 24/07/2020 - riaddebita sul conto di le predette RIBA per € 65.000,00 CP_3 Pt_1 (causale “insoluto RIBA n. 2 effetti insoluti di , doc. 05 D), con Controparte_1 conseguente saldo finale negativo per € 75.050,80.
4 L'insinuazione al passivo di
[...]
[...] si insinua nel passivo del fallimento chiedendo di essere ammesso per un CP_1 Pt_1 importo complessivo pari a € 83.436,97, di cui € 78.535,01 pretesi in via di rivalsa per aver pagato il sub-vettore di cui si era avvalsa per eseguire parte dei trasporti che Pt_1 le erano stati commissionati da ed € 4.901,96 con riferimento a una fattura;
CP_1 chiede, altresì, la compensazione del credito vantato da con il debito maturato CP_1 verso la società fallita, pari ad € 121.569,77, il quale si sarebbe così ridotto all'importo di
€ 38.132,80; chiede, altresì, che venga accertato che una parte di questo credito vantato da nei confronti di in realtà spetta a chiede, poi, Parte_1 CP_1 CP_3 l'ammissione di un'ulteriore somma pari a € 30.813,09.
- Nello stato passivo depositato il 09/11/2020 viene ammesso unicamente il credito di €
4.901,96, con esclusione degli altri crediti e dichiarazione di inammissibilità della richiesta di in merito all'accertamento dell'attuale titolarità in capo a di CP_1 CP_3 una parte del credito vantato da nei confronti di (doc. 08 D). Pt_1 CP_1
- Il 22/02/2021 propone opposizione allo stato passivo relativamente all'esclusione CP_1 dell'ammissione del credito di € 78.535,01 (doc. 10 A).
- Il 13/05/2022 il Tribunale di Monza, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta da ammette il credito della società per l'importo di € 78.535,01, CP_1 dichiarandone la compensabilità con il credito spettante al , con Parte_1 conseguente individuazione del credito residuo del in misura pari ad € Parte_1
38.813,19 (doc. 11 A).
L'insinuazione al passivo di (doc. 06 D, 2 B) CP_3
- Il 19/11/2021 presenta istanza tardiva di insinuazione al passivo per l'importo CP_3 complessivo di € 120.171,91, di cui € 71.227,96 quale saldo debitore del conto corrente
35340938 - somme così rideterminate rispetto al saldo indicato nell'estratto conto allegato all'istanza (saldo finale pari a € 77.380,39 al 31/05/2020 – doc. 07 D)) in quanto oggetto di riconteggio - , nonché per € 28.406,16 e € 20.537,79 per due finanziamenti;
i crediti vengono ammessi;
- Il 12/01/2023 viene ammessa al passivo per l'intero credito azionato e lo stato CP_3 passivo viene dichiarato esecutivo (doc. 14 D).
La successiva corrispondenza tra le parti
- Il 30/05/2022 il intima ad il pagamento del credito residuo di € Parte_1 CP_1
38.123,80, illustrando in maniera articolata il ragionamento giuridico in virtù del quale ritiene di essere l'unica titolare del credito in questione, ragionamento fondato sullo avvenuto riaddebito sul c/c da parte della Banca dell'importo in precedenza accreditato di € 65.0000,00 e sull'avvenuta insinuazione da parte della Banca nel passivo fallimentare per un importo, comprensivo di quello oggetto di riaddebito sul conto corrente (doc. 8 D).
- Il 06/06/2022 risponde a riconoscendo sostanzialmente CP_1 Parte_1
l'esistenza del credito di € 38.132,80, tuttavia, precisando che in data 04/06/2020 la
5 Banca le aveva comunicato che “le aveva ceduto sin dal 12 Marzo 2020 il Pt_1 credito” portato dalle due fatture nn. 22 e 23 del 29/02/2020, dunque dichiarandosi disponibile a versare la somma capitale di € 38.132,80, ”purché Controparte_3 comunichi alla mia assistita di non avere nulla a pretendere nei suoi confronti per effetto della cessione del 12 Marzo 2020”;
- Il 30/06/2022 il si rivolge alla Banca e, premesso di avere intimato ad Parte_1 il pagamento della somma di € 38.132,80 ed esposto il ragionamento giuridico in CP_1 base al quale ritiene di essere esclusiva titolare di tale credito, chiede alla Banca di confermare per iscritto di non essere titolare del credito in questione e di non aver nulla a che pretendere per tale importo nei confronti di;
CP_1
- la richiesta rimane senza risposta.
La proposta di accordo tra e e la successiva corrispondenza tra le CP_1 CP_3 parti
- Nell'autunno 2022 la contatta proponendo la stessa un accordo in virtù del CP_3 CP_1 quale avrebbe versato alla l'importo di euro 38.132,80 e la avrebbe CP_1 CP_3 CP_3 manlevato nei confronti del , per l'ipotesi che fosse stata CP_1 Parte_1 CP_1 costretta a qualsiasi titolo, successivamente, a pagare lo stesso importo anche al
; si dichiara aperta a tale evenienza, pur richiedendo di essere Parte_1 CP_1 espressamente “autorizzata dal (la circostanza si Parte_1 desume dall'e-mail inviata dall'avvocato Amore per a per CP_1 Testimone_1 CP_3 in data 05/10/2022, e-mail che l'avvocato Amore trasmette per conoscenza agli avvocati del , Roda e Zunino– doc. 11 D)); Parte_1
- Il 05/10/2022 il scrive a ) e per conoscenza Parte_1 Testimone_1 CP_3 all'avv. Amore (Arcese), lamentandosi della condotta della banca, negando assolutamente l'autorizzazione e ribadendo l'esclusiva titolarità del credito in questione in capo alla procedura (doc. 11 D).
- In data 11/11/2020 replica al , affermando di aver istruito la CP_3 Parte_1 richiesta del fallimento “ricercando la documentazione attestante la titolarità del credito” e precisando che “trattasi di anticipazione con cessione del credito e formalizzazione di ciò al debitore ceduto ante instaurarsi della procedura da Voi rappresentata (ex art. 2914 cc.)”, con conseguente legittimazione della banca a pretendere il pagamento della somma dal debitore ceduto.
- Il 16/11/2022 il replica alla Banca richiamando integralmente il Parte_1 contenuto della missiva del 30 giugno 2022 e ribadendo la richiesta di confermare di non essere titolare del credito in questione per € 38.132,80 (doc. 13 D); questa e-mail rimane senza risposta.
L'accordo stipulato tra e CP_1 CP_3
- Il 09/02/2022 e stipulano una scrittura Controparte_1 Controparte_3 privata con la quale, in relazione al debito maturato da nei confronti di CP_1 [...] per le prestazioni di cui alle fatture 22 e 23 del 2020, così come da ultimo Parte_1 determinato in misura pari a € 38.132,80, e del quale la Banca ritiene di essere titolare
6 esclusiva, si prevede l'impegno di al pagamento di tale importo in favore della CP_1 entro 7 giorni dalla stipula del contratto e l'impegno della a manlevare e CP_3 CP_3 tenere indenne da qualsiasi pretesa dovesse essere azionata nei suoi confronti dal CP_1
per il credito controverso, nonché a pagare direttamente il Parte_1 Parte_1 in caso di richiesta da parte di
[...] CP_1
- In data 08/03/2023 il , venuto a sapere dell'intervenuto accordo, scrive Parte_1 sia ad sia a lamentando la scorrettezza del comportamento di CP_1 CP_3 entrambe e diffidandole all'immediato pagamento dell'importo controverso in favore della procedura.
Il credito controverso
Innanzi tutto, va precisato quale sia il credito per cui è causa (d'ora in avanti semplicemente
“credito controverso”). Il credito di cui si tratta è un credito che sorge originariamente in capo a Parte_1 in bonis, in conseguenza dell'avvenuta esecuzione di prestazioni di trasporto in favore
[...] di per il cui pagamento ha emesso due fatture, la n. 22 e la n. Controparte_1 Pt_1
23, entrambe datate 29/02/2020.
Tale credito, all'esito delle vicende legate al fallimento di e all'insinuazione al Pt_1 passivo di come sopra riferite, rimane definitivamente determinato tra queste due CP_1 parti nell'importo complessivo di € 38.132,80.
La questione controversa
Se, dunque, la titolarità originaria del credito è incontestata, ciò che è controverso nel presente giudizio è la titolarità del credito in un secondo momento.
In tale prospettiva occorre chiarire due aspetti.
Il primo aspetto attiene al rapporto tra il creditore e il debitore, nel caso di specie, al metodo di pagamento scelto da e per regolare i Parte_1 Controparte_1 rispettivi rapporti credito-debito, che è quello della “ricevuta bancaria “ (c.d. RIBA). Com'è noto, tale strumento di incasso funziona secondo il seguente meccanismo: il creditore emette un documento, la RIBA, che attesta il suo diritto a ricevere una somma di denaro dal debitore;
tale documento viene consegnato alla banca del creditore, che normalmente agisce da intermediario, presentando la ricevuta alla banca del debitore;
quest'ultima comunica il ricevimento della RIBA al debitore, indicando la scadenza entro la quale effettuare il pagamento;
alla scadenza, normalmente, segue il pagamento da parte della banca del debitore e, dopo il trasferimento di denaro, il debitore può ritirare la RIBA già firmata dal creditore, che vale come quietanza di pagamento;
la banca del creditore riceve il pagamento e accredita l'importo sul conto del creditore. Trattasi all'evidenza di un sistema che agevola i pagamenti tra creditore e debitore.
7 Il secondo aspetto riguarda, invece, il rapporto tra il creditore e la sua banca. Nel caso di specie, infatti, ha stipulato in data 13/06/2010 con Filiale Parte_1 CP_5 di Cavenago di Brianza, oggi un contratto di apertura di un conto Controparte_3 corrente di corrispondenza nonché di utilizzo di servizi di incasso ed accettazione di effetti e documenti e assegni, come da condizioni riportate in calce al contratto.
Tra i servizi stipulati tra le parti vi è anche quello di accredito sul conto di RIBA e la relativa anticipazione, come esposto in causa dalle due parti interessate.
In linea generale, l'anticipo su fatture opera come tipo di finanziamento a breve termine, per mezzo del quale un'impresa riesce ad ottenere liquidità da parte di un istituto di credito, cedendo i crediti commerciali vantati verso altre imprese e portati da fatture con scadenza futura. L'impresa, in altre parole, ottiene denaro immediato da parte della banca che, invece, otterrà indietro i propri soldi nel momento in cui l'impresa incasserà l'importo previsto, che sia alla scadenza della fattura o prima. L'anticipo fatture può essere stipulato con due modalità diverse per quanto riguarda il soggetto legittimato ad esigere il pagamento della fattura da parte del debitore;
si parla, infatti, di mandato all'incasso, quando legittimata sia l'impresa cedente e di cessione del credito, quando legittimata sia la banca. In particolare, con la stipula del mandato all'incasso, è l'impresa creditrice che si occupa della riscossione del credito da parte del debitore, il quale pagherà il dovuto direttamente sul conto corrente dell'impresa creditrice;
in quel momento la banca sarà autorizzata a trattenere quanto precedentemente anticipato, accreditando poi all'impresa la differenza tra l'importo della fattura e l'anticipo versato. Con la cessione del credito, invece, è la banca a provvedere alla riscossione del credito, in quanto ne diventa direttamente titolare. Nel momento in cui la banca decide di anticipare l'importo di una fattura, quindi, notifica al debitore l'avvenuta cessione del credito. Con la notifica, la banca informerà il debitore della necessità di procedere al pagamento attraverso specifiche modalità indicate in fattura.
Nel presente caso, invero, risulta comprovato per tabulas, da un lato, che alla data del
03/06/2020 la Banca abbia accreditato sul conto corrente di la somma complessiva di Pt_1
€ 65.326,35 portata dalle fatture nn. 22 e 23 d.d. 29/02/2020, aventi scadenza il 31/05/2020, e per le quali era previsto il pagamento a mezzo RIBA da parte di e, CP_1 dall'altro lato, che successivamente, il 04/06/2020, dopo aver verificato che le RIBA erano rimaste impagate, si sia rivolta ad chiedendone il pagamento in proprio favore e CP_1 affermandosi a ciò legittimata in quanto “cessionaria del credito sottostante in forza di atto perfezionato in data 09.03.2020”.
tuttavia, in un primo momento, ha respinto la richiesta, evidenziando “che la CP_1 notifica della cessione del credito da voi allegata è priva della sottoscrizione da parte della società cedente e che, pertanto, non è stata correttamente notificata e Parte_1 deve ritenersi priva di efficacia nei nostri confronti”. Come già sopra riferito, il 19/06/2020 veniva dichiarata fallita e alla Parte_1 data del 24/07/2020 la procedeva al riaddebito sul conto corrente di con valuta CP_3 Pt_1
01/06/2020, della somma di euro 65.000,00.
Questo è un passaggio fondamentale nel presente giudizio.
8 Nella comparsa di costituzione e risposta nel chiedere il rigetto delle CP_3 domande del ricorrente, reitera l'affermazione di essere lei e non il fallimento Parte_1 l'attuale titolare del credito controverso, con ciò ribadendo il titolo del proprio diritto laddove scrive, a pagina 4, “ in data 9 marzo 2020 diventava cessionaria del credito CP_3 di nei confronti di e contestualmente procedeva all'anticipo”. Pt_1 CP_1
fa riferimento, dunque, alla data del 09/03/2020 quale momento in cui sarebbe Pt_3 divenuta cessionaria del credito in origine appartenente a Tale data è la stessa che era Pt_1 stata indicata dalla nella sua richiesta di pagamento rivolta ad in data CP_3 CP_1 04/06/2020, laddove faceva riferimento ad un “atto perfezionato in data 09.03.2020”.
Che tale atto debba intendersi come atto ad hoc lo si desume proprio dal tenore letterale delle allegazioni di che parla fin dall'inizio di “atto” perfezionato il CP_3
09/03/2020.
Una conferma in tal senso deriva, altresì, dal contenuto della risposta di del CP_1
08/06/2020, laddove la società ritiene priva di effetti nei suoi confronti la cessione del credito che la Banca le ha notificato, in quanto “priva della sottoscrizione della società cedente . Pur non essendo stato depositato da alcuna delle parti di Parte_1 causa questo atto a cui mancava la sottoscrizione, è evidente che doveva trattarsi di un atto redatto a tale specifico scopo, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna questione relativa alla sua sottoscrizione. Un'ulteriore conferma arriva anche dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nella quale la chiamata in causa afferma CP_3 di essere diventata cessionaria in data 09/03/2020, sia pure precisando che ciò era avvenuto contestualmente all'effettuazione dell'anticipo su fattura. Nella comparsa di risposta, tuttavia, non vi sono ulteriori specificazioni, né successivamente ha CP_3 depositato la memoria prevista dall'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., con la quale sarebbe stato possibile precisare o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, oltre che formulare istanze istruttorie.
Dato atto di ciò, deve rilevarsi come agli atti del processo non risulti presente alcun atto, alcun documento che rechi la data del 09/03/2020 e contenente la cessione del credito, maturato da nei confronti di in favore di Parte_1 Controparte_1
Controparte_3
Per tale ragione deve affermarsi che titolare del credito di € 38.132,80 è rimasto il con conseguente obbligo di di effettuare il relativo Parte_1 CP_1 pagamento nei suoi confronti.
Tale conclusione non cambia, peraltro, in considerazione delle ulteriori deduzioni svolte da nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del CP_3 06/11/2024, fissata per l'esame delle istanze istruttorie delle parti. In tali note, infatti, per la prima volta in questo giudizio, richiama il Controparte_3 contratto di conto corrente quale fonte del suo diritto, in particolare, la Sezioni I dedicata ai
“Servizi Accessori”, Paragrafo 3 “Norme che regolano i servi di incasso e/o di
9 accettazione degli effetti, documenti, ed assegni sull'Italia e sull'estero”, laddove, all'art. 2 risulta disciplinata la “cessione dei crediti”, così venendo per la prima volta a sostenere che la cessione del credito coincide “con quella in cui vengono presentate le fatture alla CP_3 per ottenere il relativo anticipo”; dunque, nel caso di specie, la data del 09/03/2020 avrebbe coinciso con quella riportata in uno dei due accrediti effettuati dalla sul CP_3 conto corrente di in particolare con quello relativo alla fattura n. 23 del 29/02/2020. Pt_1
L'allegazione, del tutto nuova, è tardiva e non può essere posta a fondamento della decisione.
Oltre a ciò, si rileva, per un verso, che nel contratto di conto corrente non risulta scritta una simile regolamentazione, atteso che al citato art. 2 è solo previsto che le ricevute elettroniche “sono cedute alla a garanzia delle esposizioni derivanti dall'anticipata CP_3 disponibilità eventualmente concessa al cedente”, clausola che parrebbe ricollegarsi non al momento della presentazione della fattura, ma a quello in cui ha luogo effettivamente l'anticipazione bancaria, con accredito sul conto corrente dell'importo portato dalla fattura. E, nel caso di specie, l'accredito è avvenuto il 03/06/2020. Per altro verso, l'odierno credito si fonda su due fatture, non solo la n. 23 cui parrebbe collegarsi la partita richiamata dalla
Banca del 09/03/2020, ma anche la n. 20, cui si ricollega la partita d.d. 02/04/2020, dunque una data diversa, per la quale non ha svolto alcuna considerazione. CP_3
L'argomentazione si ritiene, conclusivamente, non solo tardiva, ma anche infondata.
Come già detto, dunque, titolare del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 38.132,80 è il , nei cui confronti è debitore la convenuta resistente Parte_1 [...]
Controparte_1
La manleva di in favore di e il Controparte_3 Controparte_1 pagamento diretto
Considerate le pattuizioni intervenute tra e con Controparte_1 Controparte_3 la scrittura privata del 09/12/2022, l'obbligo di pagamento del credito controverso posto a carico di in questa sede accertato, rende operativa la clausola di manleva di cui al CP_1 punto 5) di detta scrittura relativa a capitale, interessi e spese di lite (di controparte ricorrente e di , nonché la clausola che prevede l'obbligo di di pagare CP_1 CP_3 direttamente il , così come richiesto da nelle proprie conclusioni Parte_1 CP_1 formulate, in via subordinata, in comparsa di costituzione e risposta.
va dunque condannata a pagare al l'importo di € Controparte_3 Parte_1
38.132,80, oltre ad interessi ex Dlg. n. 231/2001 dal 30/05/2022 e fino al saldo.
La domanda di condanna di e di ex art. 96 c.p.c. CP_1 CP_3
Il chiede, infine, la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma c.p.c. per avere resistito in maniera temeraria al giudizio.
10 La domanda non può essere accolta nei confronti di considerato Controparte_1 che tale società si è trovata in una situazione a dir poco scomoda tra l'originaria titolare del credito controverso e l'asserita successiva cessionaria dello stesso credito, e ha per questo motivo optato, in una prima fase, per una condotta temporeggiante;
è, vero, tuttavia, che in seguito ha deciso di accordarsi con la Banca e di pagare l'importo controverso alla CP_1 stessa;
nel compiere tale scelta - comprensibile alla luce dell'evidente maggiore solvibilità in caso di un eventuale successivo obbligo di restituzione -, peraltro, ha comunque pattuito una clausola di manleva integrale da parte della clausola che è stata azionata in CP_3 questo giudizio, così consentendo alla ricorrente di ottenere, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto.
La domanda può, invece, essere accolta nei confronti di che ha Controparte_3 resistito nel presente giudizio asserendo di essere titolare del credito controverso, come tale già azionato nei confronti di e il cui pagamento è stato anche ottenuto, e al tempo CP_1 stesso insinuandosi al passivo del per un credito comprensivo del credito Parte_1 controverso, come tale, in quella sede, riconosciuto come proprio della società in Pt_1 quanto riaddebitato dalla Banca sul conto corrente in seguito al mancato spontaneo pagamento da parte della debitrice CP_1
Tale accertamento comporta la condanna della parte al pagamento di una somma equitativamente determinata, che, nel caso di specie, si individua in un importo onnicomprensivo e attualizzato, pari alle spese liquidate a titolo di compenso.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste tutte a carico di Controparte_3
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa (€ 38.132,80), e applicando i valori medi indicati dalla tabella 2 per ciascuna fase dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con riduzione del 50% del valore previsto per la fase di trattazione/istruttoria, non essendovi stata istruttoria diversa da quella documentale, e per la fase decisionale, vista la forma semplificata della decisione nel processo semplificato di cognizione. Le stesso vengono, dunque, così calcolate:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria (€ 1.806,00/2) € 903,00
fase decisionale (€ 2.905,00/2) € 1.452,50 per un totale di € 5.260,00 oltre ad accessori, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: Controparte_3 accerta e dichiara che il è l'attuale ed esclusivo titolare del credito relativo all'importo Parte_1 di € 38.132,80;
11 condanna a pagare a l'importo di € 38.132,80, oltre ad Controparte_1 Parte_1 interessi ex Dlg. n. 231/2001 dal 30/05/2022 e fino al saldo;
condanna
a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_6 che si liquidano in € 5.260,00 per compensi professionali ed € 518,00 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 accerta e dichiara che è tenuta a manlevare da quanto Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima è tenuta a pagare a per capitale, interessi e spese di lite, Parte_1 provvedendo al pagamento diretto nei confronti di Parte_1 condanna
a rifondere ad le spese del presente giudizio, Controparte_3 Controparte_1 che si liquidano in € 5.260,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende;
condanna ex art. 96 c.p.c. a pagare a l'importo Controparte_3 Parte_1 onnicomprensivo e attualizzato di € 5.260,00;
Così deciso in Rovereto, il 27/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
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