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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2109/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15033 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 12/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per IMU anno 2019 N. 15033, asseritamente notificato il 25.01.2024 dal Comune di Catania, con il quale si chiedeva il pagamento della somma di
€ 1.811,00;
premesso che la pretesa si riferisce all'immobile in Indirizzo_1, di cui al Catasto al foglio 68, num. 2454, cat.A07, il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
- errata determinazione dell'imposta attesa inabitabilità di parte dell'immobile; come si legge in ricorso, <
Per il sopraindicato immobile va rappresentato che sin dal 14 settembre 1989, per una “precoce” dichiarazione delle U.I. veniva accatastato come completo ed abitabile generando per l'intero immobile l'assegnazione di un'errata categoria catastale (A/7) con una rendita spropositata (€ 1.398,31) dato che determina l'imposta da corrispondere. Invero, e come da perizia extragiudiziale giurata dal tecnico dott.
Ing. Nominativo_1 (doc.3), risulta che “a seguito dell'esatta individuazione dello stato dei luoghi si è proceduto ad un nuovo accatastamento, che rispecchia fedelmente lo stato dei luoghi che risulta essere rimasto immutato, per come dichiarato dal proprietario e per come facilmente deducibile dal rilievo fotografico sin dal primo accatastamento”. Infatti, il piano primo, sin dalla data di accatastamento si presentava ed è tuttora provvisto solo della chiusura perimetrale con laterizi privi di intonaci interni ed esterni. Non sono presenti serramenti esterni, tramezzatura, servizi igienici, impianti tecnologi, pavimentazione e quant'altro necessario per consentirne l'uso abitativo. Pertanto, il nuovo accatastamento, di cui si chiede venga tenuto conto ai fini della corretta determinazione dell'imposta dovuta, ha generato per l'immobile in oggetto un sub 1 al piano terra con cat A/2 classe 2 e rendita
€ 480.30 ed un sub 2 al primo piano in categoria F/3 (appunto per questo esenta da IMU) Dalle superiori premesse, l'immobile oggetto di tassazione risulta essere esclusivamente il sub 1 al piano terra con cat
A/2 classe 2 e rendita € 480.30 , atteso che il sub 2 al primo piano in categoria F/3 risultando pertanto esente dall'imposta o in ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione in concomitanza della sentenza N°11694 dell'11 maggio 2017 per i fabbricati in categoria F3, ove si ritiene che ciò non è condizione sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato. In tal caso, l'imposta si applica con riferimento all'area fabbricabile prendendo in considerazione il valore venale in comune commercio.
(…) Diversi sono stati i tentativi di dialogo con l'Ente, ancor prima di procedere al ricorso introitato per gli anni di imposta precedenti e per le stesse motivazioni, al fine di evitare il contenzioso, come mostrato dall'istanza in autotutela del 9.3.23 (doc.4) , con ricevuta di accettazione ( doc.5) e consegna ( doc.6)>>;
il ricorrente chiedeva quindi
<< - nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'imposta non è dovuta relativamente al piano primo;
- in subordine, dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato rideterminando l'imposta per il solo sub 1 al piano terra con cat A/2 classe 2 e rendita € 480.30, ed escludendo il sub 2 al primo piano in categoria F/3, ed in ogni caso tassare quest'ultimo non come fabbricato atteso che non è mai stato completata la realizzazione dello stesso>>.
Il Comune di Catania non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa evidenziato che il nuovo accatastamento cui si fa riferimento in ricorso e nella perizia ad esso allegata risale al giugno 2022, e quindi ad epoca successiva all'anno di imposizione
(2019). Tuttavia, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia emerge chiaramente come il secondo piano dell'immobile non fosse ancora abitabile nel 2022, ed a maggior ragione non doveva esserlo nel 2019.
In tema di IMU, l'art. 1 L. 160/2019, al comma 745, prevede che <
è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, …, rivalutate del 5 per cento …, i seguenti moltiplicatori: …>>.
Correttamente, quindi, il Comune si è basato, nel calcolare le imposte, sulle risultanze catastali del
2019.
Tuttavia, è pur vero che l'avviso è stato emesso solo nel 2023, quando erano già disponibili le nuove risultanze catastali che vedevano il piano terra accatastato in A/2, con una rendita ampiamente inferiore, ed il piano primo accatastato in F/3 (immobile in corso di costruzione).
Come è noto, il comma 747 della disposizione citata prevede che la base imponibile è ridotta del
50% per i fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati;
per quanto concerne il piano primo, tale circostanza risulta senz'altro documentata dalla perizia giurata in atti.
Nel caso in esame, in definitiva, le risultanze catastali "formali" (correttamente applicate dal
Comune) non rispecchiano l'effettiva consistenza dell'immobile; la applicazione di esse determinerebbe quindi una imposizione di fatto iniqua, in quanto non conforme al principio costituzionale della capacità contributiva.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, ferma restando, per l'ente impositore, la possibilità di ricalcolare l'imposta dovuta secondo quanto sopra esposto. Con riguardo alle spese, tenuto conto della formale correttezza dell'operato dell'ente, peraltro non costituitosi, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2109/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15033 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 12/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per IMU anno 2019 N. 15033, asseritamente notificato il 25.01.2024 dal Comune di Catania, con il quale si chiedeva il pagamento della somma di
€ 1.811,00;
premesso che la pretesa si riferisce all'immobile in Indirizzo_1, di cui al Catasto al foglio 68, num. 2454, cat.A07, il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
- errata determinazione dell'imposta attesa inabitabilità di parte dell'immobile; come si legge in ricorso, <
Per il sopraindicato immobile va rappresentato che sin dal 14 settembre 1989, per una “precoce” dichiarazione delle U.I. veniva accatastato come completo ed abitabile generando per l'intero immobile l'assegnazione di un'errata categoria catastale (A/7) con una rendita spropositata (€ 1.398,31) dato che determina l'imposta da corrispondere. Invero, e come da perizia extragiudiziale giurata dal tecnico dott.
Ing. Nominativo_1 (doc.3), risulta che “a seguito dell'esatta individuazione dello stato dei luoghi si è proceduto ad un nuovo accatastamento, che rispecchia fedelmente lo stato dei luoghi che risulta essere rimasto immutato, per come dichiarato dal proprietario e per come facilmente deducibile dal rilievo fotografico sin dal primo accatastamento”. Infatti, il piano primo, sin dalla data di accatastamento si presentava ed è tuttora provvisto solo della chiusura perimetrale con laterizi privi di intonaci interni ed esterni. Non sono presenti serramenti esterni, tramezzatura, servizi igienici, impianti tecnologi, pavimentazione e quant'altro necessario per consentirne l'uso abitativo. Pertanto, il nuovo accatastamento, di cui si chiede venga tenuto conto ai fini della corretta determinazione dell'imposta dovuta, ha generato per l'immobile in oggetto un sub 1 al piano terra con cat A/2 classe 2 e rendita
€ 480.30 ed un sub 2 al primo piano in categoria F/3 (appunto per questo esenta da IMU) Dalle superiori premesse, l'immobile oggetto di tassazione risulta essere esclusivamente il sub 1 al piano terra con cat
A/2 classe 2 e rendita € 480.30 , atteso che il sub 2 al primo piano in categoria F/3 risultando pertanto esente dall'imposta o in ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione in concomitanza della sentenza N°11694 dell'11 maggio 2017 per i fabbricati in categoria F3, ove si ritiene che ciò non è condizione sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato. In tal caso, l'imposta si applica con riferimento all'area fabbricabile prendendo in considerazione il valore venale in comune commercio.
(…) Diversi sono stati i tentativi di dialogo con l'Ente, ancor prima di procedere al ricorso introitato per gli anni di imposta precedenti e per le stesse motivazioni, al fine di evitare il contenzioso, come mostrato dall'istanza in autotutela del 9.3.23 (doc.4) , con ricevuta di accettazione ( doc.5) e consegna ( doc.6)>>;
il ricorrente chiedeva quindi
<< - nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'imposta non è dovuta relativamente al piano primo;
- in subordine, dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato rideterminando l'imposta per il solo sub 1 al piano terra con cat A/2 classe 2 e rendita € 480.30, ed escludendo il sub 2 al primo piano in categoria F/3, ed in ogni caso tassare quest'ultimo non come fabbricato atteso che non è mai stato completata la realizzazione dello stesso>>.
Il Comune di Catania non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa evidenziato che il nuovo accatastamento cui si fa riferimento in ricorso e nella perizia ad esso allegata risale al giugno 2022, e quindi ad epoca successiva all'anno di imposizione
(2019). Tuttavia, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia emerge chiaramente come il secondo piano dell'immobile non fosse ancora abitabile nel 2022, ed a maggior ragione non doveva esserlo nel 2019.
In tema di IMU, l'art. 1 L. 160/2019, al comma 745, prevede che <
è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, …, rivalutate del 5 per cento …, i seguenti moltiplicatori: …>>.
Correttamente, quindi, il Comune si è basato, nel calcolare le imposte, sulle risultanze catastali del
2019.
Tuttavia, è pur vero che l'avviso è stato emesso solo nel 2023, quando erano già disponibili le nuove risultanze catastali che vedevano il piano terra accatastato in A/2, con una rendita ampiamente inferiore, ed il piano primo accatastato in F/3 (immobile in corso di costruzione).
Come è noto, il comma 747 della disposizione citata prevede che la base imponibile è ridotta del
50% per i fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati;
per quanto concerne il piano primo, tale circostanza risulta senz'altro documentata dalla perizia giurata in atti.
Nel caso in esame, in definitiva, le risultanze catastali "formali" (correttamente applicate dal
Comune) non rispecchiano l'effettiva consistenza dell'immobile; la applicazione di esse determinerebbe quindi una imposizione di fatto iniqua, in quanto non conforme al principio costituzionale della capacità contributiva.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, ferma restando, per l'ente impositore, la possibilità di ricalcolare l'imposta dovuta secondo quanto sopra esposto. Con riguardo alle spese, tenuto conto della formale correttezza dell'operato dell'ente, peraltro non costituitosi, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)