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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina - Via G. Bruno 146 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1850/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 04/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3859 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/12/2020 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni n. 3859 emesso per l'importo di € 1.007,50, di cui € 660,00 a titolo di sanzioni e € 330,00 a titolo di integrazione del contributo unificato relativo al procedimento giudiziario n. 275/2020 instaurato dallo stesso. Il ricorso veniva accolto con sentenza 1850/2022 mediante la quale si riteneva erronea la determinazione della misura del contributo unificato, calcolato sul cumulo degli atti, reputandosi che l'atto impugnato fosse unicamente l'intimazione di pagamento TIA 284860 e l'intimazione di pagamento TIA 306240, e non le fatture sottostanti.
Avverso la sentenza proponeva appello la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina reputando la corretta determinazione del contributo unificato configurando il ricorso un atto di impugnazione sia delle intimazioni di pagamento che delle fatture sottostanti.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In caso di ricorsi cumulativi tributari «il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi» (Cass. 37386/22). Infatti, in tema di ricorso cumulativo tributario vi è un ampliamento dell'oggetto della controversia, riferito a diversi atti impositivi che il contribuente chiede al giudice di annullare: atti impositivi che hanno una loro specifica autonomia e che, per non avere effetti, devono essere singolarmente rimossi dal sistema impositivo
» (Cass.16283/2021; Cass. 25607/2024).
Nella specie, come emerge dall'atto introduttivo del giudizio n. 1850/2022 si ricorreva “avverso l'intimazione di pagamento Tia n. 284860…; avverso le seguenti fatture TIA: Fattura n. 2010145346…; Fattura n.
2011048731…; Fattura n. 2012009164…; Fattura n. 2012099929…; Fattura n. 2013075903…; Fattura n.
2017del 01/11/2017…;… avverso l'intimazione di pagamento Tia n. 306240…; avverso le seguenti fatture
TIA: Fattura n. 2011040743…; Fattura n. 2012021777…; Fattura n. 2012078698…; Fattura n. 2012152884…;
Fattura n. 2017031286…; nonché avverso tutti i presupposti atti e provvedimenti, anche ove non conosciuti”.
Come emerge, poi, dalle eccezioni formulate, il ricorrente contestava non solo l'intimazione quale atto in sé, ma contestava i presupposti impositivi, dunque gli atti sottostanti mediante i quali il tributo era stato liquidato
(omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione, infondata pretesa per IVA, ecc.).
Discende che, correttamente, l'ammontare del contributo unificato veniva determinato dalla segreteria con riferimento a tutti gli atti avverso i quali venivano formulate eccezioni, dunque anche con riferimento agli atti presupposti alle intimazioni.
L'appello, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza appellata, conferma integralmente l'atto impugnato.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina - Via G. Bruno 146 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1850/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 04/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3859 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/12/2020 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni n. 3859 emesso per l'importo di € 1.007,50, di cui € 660,00 a titolo di sanzioni e € 330,00 a titolo di integrazione del contributo unificato relativo al procedimento giudiziario n. 275/2020 instaurato dallo stesso. Il ricorso veniva accolto con sentenza 1850/2022 mediante la quale si riteneva erronea la determinazione della misura del contributo unificato, calcolato sul cumulo degli atti, reputandosi che l'atto impugnato fosse unicamente l'intimazione di pagamento TIA 284860 e l'intimazione di pagamento TIA 306240, e non le fatture sottostanti.
Avverso la sentenza proponeva appello la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina reputando la corretta determinazione del contributo unificato configurando il ricorso un atto di impugnazione sia delle intimazioni di pagamento che delle fatture sottostanti.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In caso di ricorsi cumulativi tributari «il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi» (Cass. 37386/22). Infatti, in tema di ricorso cumulativo tributario vi è un ampliamento dell'oggetto della controversia, riferito a diversi atti impositivi che il contribuente chiede al giudice di annullare: atti impositivi che hanno una loro specifica autonomia e che, per non avere effetti, devono essere singolarmente rimossi dal sistema impositivo
» (Cass.16283/2021; Cass. 25607/2024).
Nella specie, come emerge dall'atto introduttivo del giudizio n. 1850/2022 si ricorreva “avverso l'intimazione di pagamento Tia n. 284860…; avverso le seguenti fatture TIA: Fattura n. 2010145346…; Fattura n.
2011048731…; Fattura n. 2012009164…; Fattura n. 2012099929…; Fattura n. 2013075903…; Fattura n.
2017del 01/11/2017…;… avverso l'intimazione di pagamento Tia n. 306240…; avverso le seguenti fatture
TIA: Fattura n. 2011040743…; Fattura n. 2012021777…; Fattura n. 2012078698…; Fattura n. 2012152884…;
Fattura n. 2017031286…; nonché avverso tutti i presupposti atti e provvedimenti, anche ove non conosciuti”.
Come emerge, poi, dalle eccezioni formulate, il ricorrente contestava non solo l'intimazione quale atto in sé, ma contestava i presupposti impositivi, dunque gli atti sottostanti mediante i quali il tributo era stato liquidato
(omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione, infondata pretesa per IVA, ecc.).
Discende che, correttamente, l'ammontare del contributo unificato veniva determinato dalla segreteria con riferimento a tutti gli atti avverso i quali venivano formulate eccezioni, dunque anche con riferimento agli atti presupposti alle intimazioni.
L'appello, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza appellata, conferma integralmente l'atto impugnato.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge.