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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/07/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/20235 R.G.AC., trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Guarnieri Parte_1 C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Cosenza Via C.F._2
Nicola Serra n. 62, domicilio digitale PEC: Email_1
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Controparte_1 C.F._3
Lepera (c.f. ), elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto (KR), Via C.F._4
Regina Elena n. 39, indirizzo pec: Email_2
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza, inter partes,
n. 807/2022 (RGAC n. 2686/2019) del Tribunale di Crotone, pubblicata il 26/10/2022, non notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per i motivi, tutti, esposti in narrativa quali specifici motivi di appello e conseguente-mente, previa disposizione
1 di ammissione - se ritenuto utile ai fini del decidere -, dei mezzi istruttori ritualmente richiesti dalla parte attrice in primo grado (odierno appellante) con la memoria istruttoria ex art. 183/6,
n. 2, del 29.01.2022; richiesta reiterata all'udienza di discussione del 26.10.2022, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda così come formulata dal dott. prof. Parte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado che qui si abbia per integralmente riprodotta e trascritta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto, per le motivazioni tutte sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1 causati al dott. prof. nella misura di €. 250.000,00, ovvero, in quell'altra Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo un criterio di valuta-zione equitativo ex art 1226 c.c. e 432 c.p.c.”.
2. In subordine, ritenuta la fondatezza del proposto gravame, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introduttiva del giudizio di primo grado all'uopo condannando il sig.
[...]
al pagamento, in favore del dott. prof. , della diversa e minore somma CP_1 Parte_1 rispetto a quella richiesta con l'atto di citazione introduttivo in primo grado, ritenuta di giustizia secondo un criterio di equità;
3. il tutto e, in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni istanza e deduzione contraria reietta, così provvedere:
1. rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
2. rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado per difetto dei presupposti ex lege richiesti per la sua concessione;
3. con condanno dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore a norma dell'art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Crotone al fine di ottenere la condanna al risarcimento Controparte_1
2 dei danni subiti in ragione della denuncia penale sporta in data in data 10 maggio 20181 dal convenuto ai suoi danni per lesioni colpose da malpractice sanitaria.
A fondamento della domanda – dopo avere analiticamente ripercorso quanto compiuto nella sua qualità di Primario di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Crotone a fronte delle patologie sofferte da ed ampiamente argomentato circa la correttezza del Controparte_1 trattamento terapeutico operato – l'attore pose la tesi secondo la quale dalla denuncia sporta dal convenuto erano derivati procedimenti disciplinari a suo carico2, con sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, nonché un grave danno alla reputazione, stante l'ampia pubblicità data agli eventi dai mezzi di comunicazione.
Si costituì , anch'egli ripercorrendo analiticamente tutta la vicenda Controparte_1 clinica, invocando il rigetto della domanda in ragione della mancata produzione di qualsivoglia danno nella sfera giuridica dell'attore dall'esercizio – in thesi, legittimo – del suo diritto ad invocare una valutazione giuridica della condotta del sanitario.
Il convenuto fece poi presente il difetto di dimostrazione della connessione tra il “caso
Scarriglia” e i diversi provvedimenti adottati dall'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone nei confronti del dott. . Pt_1
Con provvedimento dell'8 giugno 2022, il Giudice istruttore disattese le richieste di prova avanzate dalla parte attrice e fissò l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa venne quini decisa con la sentenza n. 807/2022 resa in data 26-27 ottobre 2022.
Il Tribunale di Crotone, all'esito di una lunga dissertazione sugli oneri probatori regolanti la materia e della analitica disamina degli elementi sottoposti alla sua valutazione, ritenne che la parte attrice non avesse allegato e tantomeno dimostrato la sussistenza dei danni dei quali aveva invocato il ristoro.
Sulla scorta di tanto, rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese processuali.
II - Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2023, ha proposto appello Parte_1
.
[...]
A fondamento della richiesta di rivisitazione della prima decisione, l'appellante ha posto sostanzialmente tre motivi.
3 Con il primo, ha lamentato la mancata compiuta valorizzazione dei documenti allegati ed attestanti, a suo dire, la genesi dei provvedimenti di sospensione dalle funzioni nella denuncia dello e la connessione eziologica di essa con il danno alla reputazione subito. CP_1
Con il secondo, ha censurato la decisione di mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Ha poi reiterato le proprie considerazioni in ordine alla sussistenza e quantificazione dei danni subiti.
Si è costituito l'appellato invocando il rigetto del gravame.
Con provvedimento del 9 ottobre 2024, il Consigliere Istruttore ha disatteso le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante, ha fissato i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e rinviato all'udienza del 2 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
Il 10 ottobre 2024 è stata pubblicata ordinanza di diniego della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica entrambe le parti.
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025, il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
III – Le valutazioni della Corte
§1
Tanto riepilogato in ordine agli snodi rilevanti del processo, per evidenti motivi di ordine logico, si impone preliminarmente la valutazione del secondo motivo di gravame, con il quale la parte appellante ha denunciato la mancata ammissione da parte del Giudice delle prove richieste, salvo poi ritenere indimostrato l'assunto posto a base della domanda.
In particolare, la Difesa del ha sostenuto che “il giudice di prime cure non ha Pt_1 ritenuto di ammettere tali prove né tampoco di motivare circa le ragioni del diniego”; sulla scorta di tanto, la parte impugnante ha non solo censurato la decisione di primo grado ma anche insistito nella ammissione in appello delle richieste istruttorie.
Il motivo e le connesse istanze, già rigettate anche dal Consigliere Istruttore, non hanno pregio.
Merita di essere considerato, in primo luogo, che il giudice istruttore del Tribunale di
Crotone esaminò analiticamente le richieste e le rigettò sulla scorta di compiuta motivazione:
“letta la memoria ex art 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice ritenuti i capitoli 1, 2, 3 inammissibili in quanto valutativi e generici
4 ritenuti i capitoli 4, 5 e 6 irrilevanti ai fini del decidere”3.
Si è a cospetto di valutazione che appare del tutto immune da censure – peraltro non esplicitate in sede di gravame – posto che effettivamente le circostanze “capitolate” attenevano a mere valutazioni e circostanze di fatto del tutto inidonee a suffragare la tesi circa l'individuazione e la qualificazione dei danni subiti dall'attore in ragione della condotta tenuta dal convenuto.
Ineccepibile appare allora la decisione del primo giudice e meritevole di conferma l'ordinanza pure emessa dal consigliere istruttore in appello, che ha rigettato anche in sede di gravame le richieste di prova ancora oggi reiterate.
§2
Quanto precede vale allora ad introdurre la valutazione del primo motivo di impugnazione, con il quale la parte appellante ha sottoposto a radicale critica la decisione il Tribunale in ordine alla ritenuta mancata allegazione e dimostrazione dei danni che il avrebbe subito a causa Pt_1 della denuncia sporta dallo . CP_1
Anche il motivo di impugnazione in esame si presenta non meritevole di positiva considerazione.
Il giudice di primo grado, infatti, ha correttamente fatto applicazione del principio secondo il quale “la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 3 01. “lei ha deciso di farsi operare dal dott. Prof. perché Parte_1 a Crotone tutti e, in particolare, i suoi familiari, parlavano bene delle sue capacità professionali”;
02. “l'intervento al quale lei è stato/a sottoposto/a ha avuto esito positivo per come illustrato e da lei sperato”;
03. “per il suo problema di salute non si sarebbe sottoposto ad alcun intervento chirurgico ad opera di altri Chirurghi di Crotone”
04. “Il dott. durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio Pt_1 (dal 28/12/2017 al 10/04/2018) e, quindi, di forzato allontanamento dall'attività chirurgica, è stato invitato a riunioni, incontri e dibattiti/convegni pubblici”; in particolare il Convegno OI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) del giugno 2018; si mostri al teste il doc All. n. 44 all'atto di citazione introduttivo;
05. “Il dott. durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio Pt_1 (dal 28/12/2017 al 10/04/2018) e, quindi, di forzato allontanamento dall'attività chirurgica, ha partecipato a riunioni, incontri e dibattiti/convegni pubblici”; in particolare il Convegno OI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) del giugno 2018; si mostri al teste il doc All. n. 44 all'atto di citazione introduttivo;
06. “L'Ordine dei Medici della provincia di Crotone, in data 3.1.2018 ha aperto un procedimento, ai sensi degli artt. 2 e 64 Codice di Deontologia Medica, nei confronti del dott. , all'indomani delle notizie comparse sulla Parte_1 stampa locale inerenti l'intervenuta sospensione cautelare per giorni 30 dello stesso dott. ”; Pt_1 (memoria del 29 gennaio 2022)
5 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., conduce all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo – conseguenza dannosa›› (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale"
e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass. sez. 3, 08/10/2007, n. 20987;
Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012,
n. 7471).
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cass.,sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n.
25420 del 26/10/2017)” (Così in motivazione, da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 19551
Del 10 luglio 2023).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Civ. Sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25420).
Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Civ. Sez. VI - 3, 18 luglio 2019, n. 19434).
Ma tanto non ricorre nel caso di specie.
Con riguardo alla vicenda all'esame della Corte, deve evidenziarsi che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e delle successive memorie di precisazione depositate in primo grado, si ricava la conclusione circa il fatto che l'attore denunciò genericamente il danno subito a seguito della proposizione della denuncia del 2019; ma dalla consultazione dei documenti allegati non si rinviene, in misura alcuna, che sia stata proprio la denuncia dello a generare i CP_1 procedimenti disciplinari – poi peraltro conclusisi positivamente per il professionista – che condussero alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del . Pt_1
6 Tutti gli allegati depositati dalla parte appellante in primo grado attestano da un lato l'alta considerazione del professionista sulla stampa locale e, poi, la sua sottoposizione a procedimenti disciplinari intentati dalla parte datoriale - l' - in ragione di condotte Parte_2 legate alla gestione del reparto e ai malumori ad esso inerenti.
Nessuno specifico riferimento al “caso ” è possibile rilevare dalla disamina dei CP_1 documenti indicati, facenti riferimento a valutazioni che paiono da esse prescindere.
Né si rileva in misura alcuna menzione della denuncia sporta dall'originario convenuto.
Tanto, anche in considerazione del tenore delle decisioni rese dai giudici del lavoro reintegrative del professionista nelle sue funzioni, non consentiva al giudice di primo grado e non consente ora di individuare nella condotta dell'appellato la genesi diretta di qualsivoglia effetto pregiudizievole nella sfera giuridica dell'appellante.
Risulta altresì del tutto indimostrato che sui mezzi di comunicazione sia stata fatta menzione del “caso ”, sì da non consentire di ritenere di essere a cospetto di lesione della CP_1 reputazione dell'odierno appellante imputabile all'originario convenuto.
Ne è dato apprezzare il senso dell'affermazione secondo la quale dalla denuncia in questione sarebbe derivato un perturbamento d'animo del professionista in ragione della pendenza del procedimento penale.
A quanto è dato comprendere, e per come rilevato dal Tribunale, la vicenda si è chiusa con l'archiviazione del procedimento senza che l'odierno appellante abbia avuto contezza di esso ed abbia in qualche misura sofferto per la sua pendenza.
Inconferenti a tal fine, nel difetto di allegazione di specifiche circostanze temporali e fattuali, si presentano i riferimenti ad ipotetiche presunzioni allo scopo operanti.
Ne discende la positiva valutazione della motivazione addotta dal giudice di primo grado e l'infondatezza di ogni doglianza contro di essa rivolta.
Evidentemente, infine, il terzo generico motivo di impugnazione afferente alla determinazione dei danni risulta assorbito.
Dal rigetto del gravame discende la regolazione delle spese;
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile, bassa complessità, parametro minimo, avuto riguardo alla semplicità della questione, esclusione della fase istruttoria non tenuta, distrazione in favore del Difensore dell'appellato.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante di
“versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
7 impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2023 avverso la Parte_1 sentenza n. 807/2022 resa in data 26-27 ottobre 2022 dal Tribunale di Crotone, così dispone
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 liquida in euro 3473 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Lepera
3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 11 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Archiviata con provvedimento del GIP di Crotone del 24 settembre 2019 2 Provvedimenti poi annullati dal Tribunale di Crotone.