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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1643/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO CE, a seguito dell'udienza del 13.11.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA RI, presso il cui studio, sito in Pisa via Giuseppe Malagoli n. 12, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA GO, presso il cui studio sito in Cagliari, nella Via San Lucifero, n. 95, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
INAIL (C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 08720249005220706000 notificata il 9.9.2024. Ha evidenziato che tale atto aveva ad oggetto la cartella n. 08720130012787471000 notificata in data
8.05.2014, relativa a contributi e sanzioni INAIL. Tuttavia, tale pretesa doveva ritenersi prescritta perché tra la data di notificazione della cartella e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento era intercorso un termine superiore a cinque anni.
1.1. Con memorie depositate in data 1.10.2025 e 30.10.2025 si sono costituiti, rispettivamente, l' , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, e l'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i quali si sono opposti all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L'agente della riscossione ha prodotto l'avvenuta notificazione delle intimazioni di pagamento n. 08720189004462559000, in data 09/01/2019, e n.
08720199006069422000, in data 10/02/2020.
2.1.1. Deve escludersi l'invalidità della notificazione di tali atti di intimazione di pagamento n.
08720189004462559000 e n. 08720199006069422000.
Secondo la prospettazione del ricorrente, le notifiche sarebbero nulle o inesistenti, perché gli atti sono stati ricevuti qualificatasi quale convivente del Persona_1 ricorrente, senza il successivo invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Invero, trova applicazione alla presente fattispecie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs.
46/1999, la disposizione di cui all'art. 26 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale, per quanto di interesse, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” (in tal senso, da ultimo,
Cass. civ., n. 21410/2025).
In data 9.9.2019 e 10.2.2020 le intimazioni di pagamento n. n. 08720189004462559000
e n. 08720199006069422000 sono state ritualmente notificate in quanto consegnate ad una persona di famiglia.
RGC n. 1643/2024 - Pagina 2 di 3 2.1.2. Deve in conclusione rilevarsi come, rispetto alla data di notifica degli atti impugnati, non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenendo anche conto della sospensione dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di competenza dell'Agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare i contagi da COVID 19, ovvero dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per metà in considerazione della complessità della disciplina esaminata .
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, liquidate, per ciascuna parte, in € 656,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
LO CE
RGC n. 1643/2024 - Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1643/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO CE, a seguito dell'udienza del 13.11.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA RI, presso il cui studio, sito in Pisa via Giuseppe Malagoli n. 12, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA GO, presso il cui studio sito in Cagliari, nella Via San Lucifero, n. 95, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
INAIL (C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 08720249005220706000 notificata il 9.9.2024. Ha evidenziato che tale atto aveva ad oggetto la cartella n. 08720130012787471000 notificata in data
8.05.2014, relativa a contributi e sanzioni INAIL. Tuttavia, tale pretesa doveva ritenersi prescritta perché tra la data di notificazione della cartella e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento era intercorso un termine superiore a cinque anni.
1.1. Con memorie depositate in data 1.10.2025 e 30.10.2025 si sono costituiti, rispettivamente, l' , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, e l'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i quali si sono opposti all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L'agente della riscossione ha prodotto l'avvenuta notificazione delle intimazioni di pagamento n. 08720189004462559000, in data 09/01/2019, e n.
08720199006069422000, in data 10/02/2020.
2.1.1. Deve escludersi l'invalidità della notificazione di tali atti di intimazione di pagamento n.
08720189004462559000 e n. 08720199006069422000.
Secondo la prospettazione del ricorrente, le notifiche sarebbero nulle o inesistenti, perché gli atti sono stati ricevuti qualificatasi quale convivente del Persona_1 ricorrente, senza il successivo invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Invero, trova applicazione alla presente fattispecie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs.
46/1999, la disposizione di cui all'art. 26 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale, per quanto di interesse, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” (in tal senso, da ultimo,
Cass. civ., n. 21410/2025).
In data 9.9.2019 e 10.2.2020 le intimazioni di pagamento n. n. 08720189004462559000
e n. 08720199006069422000 sono state ritualmente notificate in quanto consegnate ad una persona di famiglia.
RGC n. 1643/2024 - Pagina 2 di 3 2.1.2. Deve in conclusione rilevarsi come, rispetto alla data di notifica degli atti impugnati, non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenendo anche conto della sospensione dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di competenza dell'Agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare i contagi da COVID 19, ovvero dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per metà in considerazione della complessità della disciplina esaminata .
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, liquidate, per ciascuna parte, in € 656,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
LO CE
RGC n. 1643/2024 - Pagina 3 di 3