TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 552
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Decreto cautelare 31 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 110 D.Lgs. 36/2023 e art. 33 D.Lgs. 81/2015

    Il Tribunale ritiene che la verifica di anomalia debba considerare l'offerta nel suo complesso. Nel caso specifico, la ricorrente ha prospettato in sede di gara la richiesta di rimborso di voci non dovute secondo la lex specialis, alterando la concorrenza e la trasparenza dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento di legge

    Il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia correttamente valutato la sostenibilità dell'offerta e la potenziale alterazione della concorrenza, anche in relazione alle modalità prospettate dalla ricorrente per il rimborso dei costi del lavoro.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per presupposto erroneo

    Il Tribunale chiarisce che l'esclusione non è dovuta a mancato rispetto dei minimi salariali, ma all'alterazione della concorrenza derivante dalla prospettazione di ottenere rimborsi indebiti.

  • Rigettato
    Violazione del termine di stand still

    Il Tribunale ritiene che la violazione del termine di stand still non giustifichi di per sé la dichiarazione di inefficacia del contratto, dovendo essa aggiungersi a vizi propri dell'aggiudicazione che abbiano influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. Nel caso di specie, l'esclusione della ricorrente è stata ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 552
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 552
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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