Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Attal Group S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8B4EBC36B, rappresentata e difesa dall'avvocato GI Maria Perullo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giuseppemariaperullo@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Sidra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati TO NE e Carmelo Floreno, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato TO NE in Catania, Corso Italia n. 22;
nei confronti
Gi Group S.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione e con istanza ex art. 56 c.p.a.
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
a) del provvedimento in data 3.12.2025 n. 38543 con cui la Commissione giudicatrice della procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 71, 59 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, avente per oggetto l’affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo di € 1.061.000,00, oltre IVA, per la durata di mesi 12 (CIG B8B4EBC36B), ha ritenuto “ l’offerta di ATTAL GROUP S.p.a. non congrua, ai sensi dell’art. 110 del d.Lgs. 36/2023 ” e, conseguentemente, ha disposto l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, proponendo l’aggiudicazione del predetto servizio alla seconda graduata GI Group S.p.a.;
b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi:
b1) delle note con le quali il R.u.p. chiede chiarimenti, prima, e integrazioni, poi, in ordine ai giustificativi resi dalla;
in parte qua b2) del Disciplinare di gara e del C.S.A., se interpretati nel senso che la ricorrente, in quanto anomala, avrebbe dovuto giustificare il costo del personale di commessa e il costo del personale somministrato, con particolare riferimento all’art. 23 del Disciplinare;
b3) se intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della società Gi Group S.p.a.;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto quadro, ove stipulato, con la società Gi.Group S.p.a.;
nonché, inoltre, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, oltre che in forma specifica, anche per equivalente. Nel caso in cui venga riconosciuto il risarcimento del danno in forma specifica dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto con altro soggetto e per il periodo intercorso tra l’inizio dell’appalto e l’effettivo subentro di Attal Group S.p.a. a seguito di provvedimento giudiziale che le riconosca la tutela in forma specifica, con richiesta di condanna per equivalente per la parte di contratto eseguita ed esaurita;
- per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 gennaio 2026, per l’annullamento:
a) dell’atto di aggiudicazione in favore della società Gi.Group;
b) dell’Accordo Quadro del 9.12.2025 e del contestuale OA, sottoscritto in pari data.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sidra S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. OV GI TO TO e uditi i difensori della società ricorrente e della parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 23 dicembre 2025 e depositato in data 29 dicembre 2025 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.
Con delibera del consiglio di amministrazione del 4 settembre 2025 Sidra S.p.a. ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 59 e 108 del d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto l’“ affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ”, per un importo di € 1.061.000,00 oltre iva, per la durata di mesi 12.
Per l’art. 3 del disciplinare la gara si articola in un unico lotto; la stessa disposizione delinea il quadro economico e precisa che l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera direttamente sostenuti dall’operatore economico per i propri dipendenti impiegati per la fornitura del servizio (non soggetti a ribasso), costi stimati in € 5.475,00, secondo i calcoli ivi delineati.
Il sopra citato art. 3 del disciplinare chiarisce, inoltre, che « ai lavoratori somministrati, in missione presso Sidra SpA, dovrà essere garantita la parità di trattamento economico e normativo del CCNL Gas Acqua applicato ai dipendenti diretti di Sidra S.p.a .», precisando che « il valore complessivo dell’affidamento è stato calcolato tenendo conto del costo orario del numero massimo di lavoratori da somministrare, secondo il trattamento economico previsto dal CCNL Gas Acqua, per l’intera durata dell’appalto incrementato dell’aggio di agenzia, stimato nell’8% del costo totale della manodopera fornita in somministrazione ».
Per la lex specialis l’aggio è da intendersi comprensivo di tutti i servizi offerti e connessi e l’importo a base d’asta oggetto di ribasso è da intendersi riferito unicamente all’aggio, non essendo consentito il ribasso sul costo del personale da somministrare, predeterminato dalla stazione appaltante, e non ribassabile, « se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera » (cfr. art. 3 del disciplinare di gara).
Sempre per l’art. 3 del disciplinare « l’importo stimato dell’appalto è presuntivo atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla committente sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del contratto tenuto conto anche dei vincoli normativi e di quelli della propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la committente »; infine, il medesimo art. 3, oltre a indicare un importo presuntivo, relativo al costo totale del lavoro da somministrare, ha chiarito che il personale oggetto dell’accordo quadro si suddivide in sette categorie professionali.
La durata dell’accordo, a norma dell’art. 3.1. del disciplinare di gara, « è di 12 mesi (ma) In ogni caso il contratto si intende concluso alla scadenza temporale fissata, o, alternativamente all’atto dell’esaurimento dell’importo massimo spendibile, in ogni caso, entro un massimo di ulteriori mesi sei ».
Dopo aver ribadito la previsione dell’art. 3 del disciplinare (in conformità a quanto disposto dall’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015), e dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 3 del capitolato speciale di appalto, la società ricorrente argomenta che quest’ultima previsione fissa un principio chiaro: il costo orario (quale che sia al momento della somministrazione) non comprende le sole voci tabellari fisse ma dovrà tenere conto anche delle voci accessorie, oltre che aleatorie, indicate.
La società ricorrente ha partecipato alla gara, praticando un ribasso sull’aggio del 92,93%.
Con verbale del 26 novembre 2025 la commissione ha pubblicato la graduatoria di gara nella quale la società ricorrente si è collocata al primo posto, con il punteggio di 100 punti, seguita, al secondo posto, dalla società Gi Group, con punti 94,847, nonché da altre società.
La commissione, rilevata l’anomalia del ribasso sull’aggio praticato dalla ricorrente, ha sospeso la seduta pubblica e avviato la fase di verifica prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023.
Con la prima richiesta, il r.u.p. ha invitato la società ricorrente a rendere: giustificazione analitica del ribasso; confermare che il costo del lavoro non soggetto a ribasso include esclusivamente i costi effettivi e obbligatori previsti dal CCNL Gas Acqua e dalla normativa vigente, senza alcun margine di utile, costi generali o componenti non effettivamente sostenute; confermare la sostenibilità dell’offerta per l’intera durata dell’accordo quadro.
La deducente ha fornito dettagliate giustificazioni, premettendo che attuale gestore uscente è la società Tempor la quale, giusta verbale del proprio consiglio di amministrazione, si fonderà con la società ricorrente, a far data dal 1° gennaio 2026, per cui la stessa è già in possesso del know how necessario a gestire la commessa, oltre che datore di lavoro di tutti i dipendenti inviati all’odierno utilizzatore; si è poi soffermata analiticamente sugli utili, diretti e indiretti di commessa, in relazione alle spese che derivano dall’esecuzione dell’accordo quadro. La ricorrente ha quindi concluso per la sussistenza di copiose marginalità, che superano di gran lunga i costi e che garantiscono, quindi, la pacifica e fruttuosa esecuzione del servizio. Quanto al costo del personale somministrato, la ricorrente ha ricordato che la stessa costituisce voce fissa e non ribassabile che è già stimata dalla legge di gara e che dovrà essere versata ai lavoratori dall’agenzia e meramente rimborsata dall’utilizzatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015, precisando di non aver effettuato alcun ribasso sul costo del lavoro e di non aver previsto alcun margine di utile sulla predetta voce. In ordine agli ulteriori costi, la ricorrente ha dato conto del fatto di avere una filiale sul posto, già operativa e ammortizzata, ha indicato analiticamente le caratteristiche del proprio procedimento produttivo che le consentono di contenere, se non azzerare i costi di somministrazione, comunque assorbiti dalle utilità che genera la commessa. In ordine agli utili, la parte ricorrente ha dato ampio risalto all’esistenza, oltre che di quelli diretti, discendenti dall’aggio di gara, anche di copiose utilità indirette, tutte analiticamente individuate e per le quali è stata richiamata la costante giurisprudenza che ne afferma l’ammissibilità ai fini della dimostrazione della serietà dell’offerta. Infine, la società ricorrente ha chiarito che non occorre giustificare il costo del personale di commessa poiché, essendo la somministrazione qualificabile come prestazione di natura intellettuale, la giustificazione di tale voce è espressamente esclusa dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023.
Il r.u.p., quindi, ha chiesto di integrare le giustificazioni, invitando la società ricorrente a fornire dettaglio analitico del costo della manodopera per ciascuna delle seguenti figure professionali: impiegato di livello 4 – CCNL Gas-Acqua; operaio di livello 2 – CCNL Gas Acqua.
La società ricorrente ha reso l’integrazione richiesta, trasmettendo le tabelle analitiche del costo del lavoro, per i profili professionali indicatile, tabelle che sono state contestate con la terza richiesta di chiarimenti, con la quale la stazione si è soffermata su tre voci: quella relativa alle ferie maturate; quella relativa ai ratei ex festività; quella relativa ai contributi previdenziali.
Per tutte e tre le voci, l’Amministrazione ha rilevato l’indicazione di valori superiori rispetto a quelli che risulterebbero dal CCNL Acqua-Gas e la stessa Amministrazione aveva stimato e, pertanto, ha chiesto un ulteriore chiarimento.
Anche in questo caso la società ricorrente ha indicato le fonti normative e contrattuali che compongono il costo di quelle specifiche voci, nonché i procedimenti matematici che si sono seguiti per la loro effettiva quantificazione, dichiarandosi pronta a fornire, se necessario, ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
Con l’atto impugnato la commissione ha ritenuto l’offerta della parte ricorrente non rispettosa dei requisiti di serietà e sostenibilità previsti dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 perché:
- la voce ferie era stata impropriamente maggiorata e, in conseguenza di ciò, i contributi erano stati indebitamente maggiorati, rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante;
- l’aggiunta di 166 ore annue di permessi non previsti dal CCNL Gas-Acqua costituisce una voce non obbligatoria e non corrispondente ai costi effettivamente sostenuti, quindi non rimborsabile;
- il ribasso del 92,93% non conterrebbe il valore dei permessi aggiuntivi;
- la previsione, nella stima del costo del lavoro, di costi asseritamente non rimborsabili determinerebbe un incremento indebito del costo del lavoro e, quindi, determinerebbe l’artata maggiorazione del ribasso.
In altri termini, si genererebbero margini di impresa impropri, non consentiti dalla legge di gara.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la società ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituita in giudizio Sidra S.p.a. chiedendo di dichiarare l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso e dell’annessa domanda cautelare.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 5 gennaio 2026 la società ricorrente ha impugnato espressamente l’atto di aggiudicazione in favore della società Gi. Group, nonché l’accordo quadro del 9 dicembre 2025 e il contestuale contratto attuativo (OA 1/2025), sottoscritto in pari data.
4. La società ricorrente, con atto depositato in data 9 gennaio 2026, ha rinunciato alla domanda cautelare; alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, stante la detta rinuncia, è stata fissata per la trattazione nel merito della causa l’udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
5. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo documenti e scritti difensivi.
6. All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026, presenti i difensori della società ricorrente e della parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente ha affidato l’atto introduttivo del giudizio ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione art. 110 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione e falsa applicazione artt. 33 e 35 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per perplessità. Violazione art. 5 del capitolato speciale di appalto .
Dopo aver richiamato i principi che ispirano il giudizio di anomalia dell’offerta, la società ricorrente ha lamentato che l’art. 23 del disciplinare - se interpretato come ha fatto la stazione appaltante - consente una irrituale verifica dell’anomalia, in relazione al costo del personale da somministrare, quando tale voce risulti anormalmente bassa.
Infatti, per la deducente, nei contratti di somministrazione, ivi compresi gli accordi quadro, il lavoratore somministrato non rappresenta un costo per l’Agenzia perché la relativa retribuzione viene da questa anticipata e rimborsata dall’utilizzatore a piè di lista, e comunque sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dovuti, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; inoltre, il lavoratore somministrato ha diritto al cd. allineamento retributivo che impone all’Agenzia, in prima battuta, e all’utilizzatore, in sede di rimborso, di riconoscergli il medesimo trattamento retributivo e previdenziale spettante al dipendente dell’utilizzatore che svolge le medesime mansioni.
Inoltre, la determinazione del costo analitico del personale somministrato è rinviata a un momento successivo rispetto alla gara, quando cioè la stazione appaltante richiederà uno specifico lavoratore, con una specifica qualifica professionale da assegnare a specifiche mansioni.
Ed ancora, l’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 prevede che il sopra detto costo del lavoro debba essere comunicato dalla stazione appaltante all’Agenzia di somministrazione al momento della stipula del contratto e non prima di allora (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato l’art. 5 del capitolato speciale di appalto).
Ne consegue, per l’esponente, l’illegittimità dell’art. 23 del disciplinare, che ha autorizzato il r.u.p. a procedere in tal modo, sia degli atti che, in ragione di tale procedimento contra legem sono stati adottati dall’Amministrazione e che hanno determinato l’espulsione della società ricorrente dalla gara. In particolare, per l’esponente, il procedimento seguito dal r.u.p., così come le conclusioni raggiunte dalla commissione, sono rese in violazione di legge e dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, perché:
- l’Amministrazione ha invertito l’ordine del procedimento, chiedendo all’operatore economico di indicarle i costi del lavoro che la stessa avrebbe dovuto comunicargli, non in fase di verifica dell’anomalia, quanto, piuttosto nella successiva fase di esecuzione del rapporto;
- la stessa Amministrazione ha sottoposto a giustificazione una voce, quale quella del costo del lavoro, che non rappresenta un costo, essendo oggetto di rimborso, nella misura dei costi indicati dalla stazione appaltante in sede di stipula del contratto;
- in virtù del principio dell’allineamento contrattuale, il lavoratore ha diritto a una retribuzione pari a quella del lavoratore dipendente dell’utilizzatore, per cui, non vi può essere uno scostamento che possa generare un vantaggio per l’operatore economico;
- in nessun caso, quindi, il rimborso del costo del lavoro può costituire un utile per l’operatore economico, dal momento che tale spesa è rimborsata a piè di lista, nei limiti sopra descritti, dopo che lo stesso operatore abbia dimostrato di averla sostenuta per il pagamento del lavoratore, per cui quei denari vanno al lavoratore e non arricchiscono il patrimonio del datore di lavoro.
Per l’esponente, l’illegittima introduzione nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia del costo del lavoro somministrato, rinviato per legge alla fase successiva di esecuzione del rapporto, è in contrasto con il comma 2 dell’art. 33 del d.lgs. 81/2015, con l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto e risulta irragionevole anche rispetto all’art. 3 del disciplinare e agli artt. 3 e 3.1. del capitolato speciale d’appalto.
In conclusione, per la parte ricorrente i principi che governano le gare di somministrazione sono chiari:
- in sede di gara l’unica voce ribassabile è l’aggio, della quale non fa parte il costo del lavoro, soggetto a mero rimborso (si badi non a forfait ma a piè di lista, nei limiti sopra descritti);
- la verifica dell’anomalia riguarda gli utili e i costi ma non può riferirsi a una voce neutra perché non comporta né un utile né un costo;
- in questa fase del procedimento il concorrente si trova in una condizione giuridica di interesse legittimo pretensivo, discutendosi della sua aspirazione ad aggiudicarsi la gara;
- al momento della stipula del contratto, le parti si trovano in una condizione paritetica e sulla base di tale posizione possono discutere della quantificazione del costo specifico del personale, affidando le loro (eventuali) contestazioni reciproche al giudice ordinario;
- quindi sono stati ulteriormente dedotti (segue) i vizi di Violazione art. 110 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione del giusto procedimento di legge .
Dopo aver richiamato i principi che ispirano l’indagine nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e le peculiarità che caratterizzano gli appalti di somministrazione, la deducente ha argomentato che attribuire rilievo alla contraddizione che è intervenuta tra le parti in ordine alla quantificazione del costo del lavoro e verificatasi in fase di procedimento a evidenza pubblica significa introdurre illegittimamente in tale procedimento una questione che non ne costituisce parte per legge, il che rende illegittima l’esclusione avversata e, prima ancora, rende illegittimo il subprocedimento di verifica dell’anomalia che, anziché appuntarsi sulla stima dei costi e degli utili di commessa, si è soffermato su un profilo, quello della stima del costo del lavoro, che non rientra nell’offerta economica, che non è specificato nella legge di gara e che pertanto nulla ha a che fare con il procedimento di verifica dell’anomalia, con conseguente violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;
- sono stati dunque ulteriormente dedotti i vizi di Ulteriore violazione art. 110 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione del giusto procedimento di legge .
Per la società ricorrente, comunque, non siamo in presenza di un indebito ribasso del costo del lavoro e non si comprende neanche come la deducente avrebbe potuto procedere in tal senso, considerato che il modulo utilizzato per l’offerta economica consentiva unicamente il ribasso sull’aggio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 110, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la parte ricorrente ha argomentato che pur ammettendo che il costo del lavoro doveva essere indicato e giustificato (il che si nega con forza), la stazione appaltante avrebbe potuto escludere la deducente solo se tale costo fosse stato stimato in una cifra inferiore ai minimi salariali e non, come nel caso in esame, in un importo superiore ai minimi.
Con la conseguenza che l’Amministrazione, non solo ha esteso il procedimento di valutazione dell’anomalia a una voce che non ne doveva far parte, ma non ha neanche applicato correttamente l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 che prevede unicamente l’esclusione delle offerte nelle quali non si rispettino i minimi salariali e che non contempla, ovviamente, l’ipotesi inversa;
- quindi sono stati ulteriormente dedotti (segue) i vizi di Ulteriore profilo di violazione del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del codice. Motivazione errata e contraddittoria. Difetto di istruttoria. Perplessità.
Nel provvedimento di esclusione l’Amministrazione ha ritenuto l’offerta non seria né attendibile perché l’operatore economico ricorrente, avendo stimato il costo del lavoro in alcune delle sue componenti, in un importo maggiore rispetto a quello ipotizzato dall’Amministrazione, avrebbe tentato di lucrare un ulteriore utile attraverso rimborsi più corposi da parte della stazione appaltante, ovvero avrebbe posto a carico della stazione appaltante un costo non dovuto.
Per l’esponente, tuttavia, in primo luogo, il costo del lavoro del personale inviato in somministrazione non fa parte della base d’asta, quindi non fa parte dell’offerta economica (si tratta di un dato esterno alla gara e attinente alla fase esecutiva del contratto: art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015); in secondo luogo, il rimborso del costo del lavoro è a più di lista nel senso che l’Agenzia, dopo aver pagato i lavoratori inviati in somministrazione, secondo gli importi indicati in contratto, presenta fattura all’utilizzatore per conseguirne il rimborso, con la precisazione che il rimborso del costo del lavoro è quantificato, nello specifico, al momento della sottoscrizione del contratto, tenendo conto delle voci che sono indicate all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, nonché nel rispetto degli obblighi di legge, primo fra tutti, quelli fissati dall’art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015 (con la conseguenza che la contestazione, secondo la quale il ribasso del 92,93% non conterrebbe il valore dei permessi aggiuntivi, non dovuti e quindi, non rimborsabili, appare fuori fuoco, perché se tali permessi non sono dovuti, non saranno né pagati ai lavoratori né tantomeno rimborsati).
Per la parte ricorrente, dunque, si tratta di un tema che non attiene al subprocedimento di verifica dell’anomalia.
In aggiunta, la società ricorrente ha osservato che la richiesta di integrazioni e di chiarimenti sul costo del lavoro, relativa a due soli profili professionali costituisce comunque una mera fictio , che non assolve alla funzione di accertare la sostenibilità dell’offerta, anche perché:
- l’art. 3 del disciplinare dichiarava espressamente che l’aggiudicazione della gara non dava diritto alla effettiva somministrazione di personale e che la stazione appaltante non era in grado di indicare con certezza, quanti dipendenti avrebbe richiesto e con quale qualifica;
- l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto indicava una tabella del personale che l’Amministrazione si riservava, in ipotesi, di richiedere, prevedendo 7 profili professionali diversi, mentre il r.u.p. ha chiesto unicamente chiarimenti sui costi del personale appartenente a due soli profili.
In conclusione, per la parte ricorrente, l’aver contestato una maggior stima del costo del personale di due soli profili, a fronte dei sette utilizzabili, non costituisce valido motivo per sostenere la tesi della inaffidabilità dell’offerta, perché il campione esaminato è troppo esiguo per essere rappresentativo e perché i profili astrattamente richiesti dall’Amministrazione sono eterogenei tra loro e non possono essere esaminati a campione (in realtà, per l’esponente, non potevano essere esaminati affatto);
- con ulteriore motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione art. 108, comma 9 in combinato disposto con l’art. 110 D.Lgs. in data 31.3.2023 n. 36. Eccesso di potere per presupposto erroneo.
Secondo la deducente la confusione ingenerata dal r.u.p. nella conduzione del sub-procedimento dell’anomalia non consente di comprendere se l’unico motivo per il quale l’offerta in questione è stata dichiarata inattendibile è quello relativo al calcolo del costo del lavoro dei dipendenti da inviare in somministrazione; per mero tuziorismo, e qualora si volesse ritenere che la mancata stima del costo del personale di commessa concorra a sostenere la motivazione del provvedimento espulsivo, la società ricorrente ha contestato l’illegittimità degli artt. 3 e 23 del disciplinare, nonché dei verbali di verifica dell’anomalia, per violazione degli artt. 108, comma 9, e 110 del d.lgs. 36/2023.
La parte ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza circa la natura intellettuale del servizio di somministrazione nonché la disciplina dettata dall’art. 108, comma 9, del d.lgs 36/2023, ha lamentato l’illegittimità, a monte, delle disposizioni di gara che richiedono giustificarsi i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale e, a valle, il giudizio negativo che sul punto ha formulato la commissione, non potendo formare quelle voci oggetto di esame da parte della stazione appaltante.
Inoltre, per l’esponente, con riferimento al personale di commessa il procedimento è errato anche perché l’art. 3 del disciplinare di gara ne stimava chiaramente il costo, fissando in un importo di poco superiore a Euro 5.000,00 e, nell’offerta economica, la società ricorrente ha aderito all’importo indicato dall’Amministrazione, ragione per la quale non si comprende cosa la società ricorrente avrebbe dovuto giustificare; inoltre, lamenta l’esponente, la stazione appaltante non ha verificato se quell’importo di Euro 5.000,00 euro era coperto o meno dagli ingenti utili (diretti e indiretti) generati dalla commessa, ma ha concentrato la propria verifica sul costo dei lavoratori da inviare in somministrazione, stravolgendo il sub-procedimento che non prevedeva la verifica di quella voce.
2. La parte resistente ha contrastato i motivi di ricorso (introduttivo del giudizio) articolati e le domande avanzate dalla società ricorrente.
3. Il ricorso introduttivo del giudizio non può essere accolto.
3.1. In via preliminare, occorre osservare che già con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 3 febbraio 2014, n. 8 si è affermato che la possibilità della verifica di anomalia c.d. facoltativa “ resta rimessa al prudente apprezzamento di merito della stazione appaltante ”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, in presenza di una “verifica facoltativa” della congruità dell’offerta di un operatore economico, si riconosce alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere o meno, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).
Nel caso di specie, la misura del ribasso offerto (sull’aggio) dalla società ricorrente è apparso ictu oculi significativo e di gran lunga superiore a quello delle restanti offerte; basti pensare che a fronte del ribasso sull’aggio del 92,93% offerto dalla società ricorrente, la seconda classificata ha offerto un ribasso del 63,75% sull’aggio, mentre la media del ribasso offerto dagli operatori economici diversi dalla società ricorrente si aggira sul 40,3775%, con la conseguenza che è immune da vizi la scelta dell’amministrazione di verificare, attraverso il procedimento in questione, la sostenibilità del ribasso così elevato offerto dalla prima classificata (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6773).
Ritiene poi il Collegio che è priva di pregio l’argomentazione difensiva della società ricorrente - specialmente nei primi tre motivi dell’atto introduttivo del giudizio - volta a “circoscrivere” il procedimento di anomalia solo alla misura del ribasso sull’aggio, con esclusione del costo del personale da somministrare, e ciò per due ragioni:
- in primo luogo, per giurisprudenza costante, la verifica dell’anomalia dell'offerta “ mira ad accertare l’attendibilità e serietà dell’offerta nel suo complesso, sulla base di una valutazione di natura globale e sintetica ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 746), con la conseguenza che, a giudizio del Collegio, nessun elemento, profilo o aspetto può essere aprioristicamente escluso dalla valutazione se - anche in via indiretta - può riflettersi o incidere sulla attendibilità dell’offerta medesima;
- nella specifica vicenda procedimentale in esame, è ben vero che il costo del lavoratore non grava sull’aggiudicatario ma sull’utilizzatore finale, in ciò “sovvertendo” l’ordinario riparto del costo medesimo rispetto alla tradizionale figura dell’appalto; nondimeno, occorre comunque evidenziare che se nell’appalto tradizionale l’operatore economico può essere esposto alla “tentazione” di ridurre il costo della manodopera (onere economico a proprio carico) al fine di conseguire la commessa, facendo leva sulla possibilità di offrire un maggior ribasso (ad es., a scapito della qualità e delle condizioni di sicurezza), negli appalti in questione (somministrazione di manodopera) l’operatore economico potrebbe essere esposto alla “tentazione” opposta di praticare un forte ribasso sull’aggio nella prospettiva di “compensare” lo stesso forte ribasso ottenendo per altra via (segnatamente, per effetto del rimborso spettante all’Agenzia, e a carico della stazione appaltante, di quanto corrisposto ai lavoratori inviati in somministrazione) una ulteriore remunerazione del servizio svolto (ovvero il risparmio di costi a proprio carico).
Peraltro, a conclusione dell’esame del ricorso introduttivo del giudizio, sarà reso evidente come in definitiva, le ragioni dell’esclusione dell’operatore economico ricorrente non riposino affatto nella non sostenibilità o attendibilità dell’offerta (ad es. per un utile esiguo o addirittura assente), al di là del generico richiamo alla non congruità dell’offerta racchiuso nel verbale in data 3 dicembre 2025 prot. n. 38543 avversato, ma sul fatto che l’offerta in questione - secondo l’apprezzamento della stazione appaltante ivi articolato - contiene un “ ribasso artatamente maggiorato ”, “ margini d’impresa impropri, non ammessi dall’ordinamento ”, ed ancora perché la trasparenza dell’offerta della società ricorrente risulta “ compromessa ” nonché in quanto la stessa offerta “ altera la concorrenza tra operatori ”.
3.2. Rileva il Collegio che a seguito degli approfondimenti propri del procedimento di verifica dell’anomalia, è emerso che la società ricorrente ha ipotizzato nel secondo riscontro (nota datata 2 dicembre 2025) alla seconda richiesta giustificazioni formulata dalla stazione appaltante (si precisa: ipotizzato, non offerto, perché nella vicenda procedimentale in esame l’unico ribasso ammesso - ribasso in cui si sostanzia l’offerta dell’operatore economico: cfr. art. 3 del disciplinare di gara - era quello sull’aggio) una maggiorazione del rateo ferie per 166 ore di permessi aggiuntivi (ciò che si riflette anche sul calcolo delle ex festività e sui contributi previdenziali) non previsto dal CCNL Gas-Acqua, dovendosi ricordare, sul punto, che il costo orario deve “ necessariamente rispettare la parità di trattamento retributivo previsto dal CCNL Gas Acqua ” (art. 3 del capitolato speciale d’appalto).
I calcoli, specifici e dettagliati sul punto, sono stati articolati dalla società ricorrente nella nota datata (sempre) 2 dicembre 2025, che costituisce l’ulteriore (il terzo) riscontro alla richiesta di giustificazioni formulata dalla stazione appaltante.
Ciò premesso, il provvedimento di esclusione impugnato ha posto in evidenza che il valore dei detti permessi aggiuntivi - si ribadisce, non contemplati dal CCNL Gas-Acqua - è stato inserito “ tra i costi del lavoro da rimborsare ” mentre lo stesso è qualificabile “ come rischio e/o costo generale d'impresa e pertanto da indicare nell'importo soggetto a ribasso e non tra i costi del lavoro rimborsabili ”, dovendosi invero evidenziare che per il capitolato speciale d’appalto (art. 8) Sidra S.p.a. è tenuta a “ corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, effettivamente resa dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo ”.
Detto inserimento, inoltre, sempre per il provvedimento avversato, determina “ un incremento indebito del rimborso a carico della S.A. ” e quindi “ un ribasso artatamente maggiorato ”.
Ciò che la stazione appaltante ha acclarato – alla luce delle giustificazioni offerte dalla stessa parte ricorrente nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – non è, dunque, una offerta (quella di Attal Group S.p.a., per l’appunto) in perdita ovvero con un utile esiguo o irrisorio (e, perciò non congrua), bensì un “programma economico” elaborato dalla società ricorrente che ipotizza in sede di esecuzione del contratto la richiesta di rimborso, con onere a carico di Sidra S.p.a., di voci non dovute (sulla base del CCNL Gas-Acqua); sul punto va infatti evidenziato che:
a) da un lato, per l’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume “ l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare ” e l’obbligo di “ rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori ”;
b) dall’altro, l’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non è inderogabile, ma dispositiva e/o suppletiva, cioè si applica soltanto se le parti non hanno disciplinato diversamente il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dei lavoratori somministrati, anche perché la violazione dell’art. 33, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non è sanzionata con la nullità (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 26 febbraio 2025, n. 147);
c) infine, come già detto, l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto prevede che Sidra S.p.a. è tenuta a “ corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, effettivamente resa dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo ”.
Ne consegue che, alla luce dei chiarimenti resi in sede di procedimento di anomalia dell’offerta (si ribadisce: note del 2 dicembre 2025), la stessa parte ricorrente ha palesato di voler prospettare, in sede di esecuzione del contatto, il rimborso di voci non dovute dalla stazione appaltante (perché dalla lex specialis espressamente poste a carico dell’agenzia), ciò che rende l’offerta de qua (complessivamente intesa):
- poco trasparente, dovendosi evidenziare che l’ambiguità che concerne i profili economici della commessa non consente di escludere (ed anzi rende verosimili) possibili dispute legali e contrasti fra le parti nella fase dell’esecuzione;
- idonea a ledere la concorrenza, dato che consente all’offerente di sbaragliare gli operatori economici concorrenti (mercé un significativo ribasso dell’aggio, unica voce ribassabile) facendo leva sulla allocazione di voci di costo gravanti sull’Agenzia (permessi aggiuntivi) in oneri economici di cui chiedere il rimborso dalla stazione appaltante.
Ritiene il Collegio che le pur pregevoli argomentazioni difensive della società ricorrente racchiuse nei primi quattro motivi dell’atto introduttivo del giudizio non possano essere valutate favorevolmente: ed invero, nonostante debba essere l’utilizzatore (in sede di esecuzione del contratto) a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori, risulta dalle stesse giustificazioni dell’offerta che Attal Group S.p.a. vorrebbe chiedere a rimborso (sempre in sede di esecuzione del contratto) anche voci di costo non previste da fonti normative e contrattuali e che, per la lex specialis , dovrebbe sostenere essa stessa (art. 8 del capitolato speciale d’appalto).
La superiore circostanza rende il programma economico della commessa diverso dalla previsione della lex specialis ed ingenera la convinzione che l’operatore economico possa tentare di ottenere un incremento indebito del rimborso che consente di formulare un significativo ribasso dell’aggio (che quel rimborso indebito così tenta di “compensare”).
3.3. Sul punto, non rileva il fatto che, al “ momento della stipula del contratto, le parti si trovano in una condizione paritetica e sulla base di tale posizione possono discutere della quantificazione del costo specifico del personale, affidando le loro (eventuali) contestazioni reciproche al giudice ordinario ” (cfr. pag. 17 del ricorso introduttivo del giudizio).
Ed invero, da un lato, la società ricorrente ha già palesato in sede di gara (cfr. note datate 2 dicembre 2025), come intendere calcolare il costo del lavoro da chiedere a rimborso (e, quindi, da “traslare” sulla stazione appaltante); dall’altro, mutatis mutandis , vale anche per la fattispecie in esame il principio espresso dalla giurisprudenza a proposito del giudizio di anomalia dell’offerta, principio in base al quale il giudizio ha intrinsecamente carattere prospettico, e deve svolgersi - ex ante - secondo parametri (non di certezza, ma) di ragionevole prevedibilità (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 746).
In definitiva, la circostanza che il diverso modo di calcolare il costo del lavoro da chiedere a rimborso (a carico della stazione appaltante) è questione attinente alla fase – a valle – dell’esecuzione del contratto non precludere di prendere in esame, subito, in sede di gara, la questione, a maggior ragione avendo già palesato il detto calcolo proprio l’operatore economico aggiudicatario ed anche per evitare l’insorgere di controversie in sede di esecuzione del contratto.
Peraltro, la stazione appaltante ha in sede di esclusione formulato un giudizio di alterazione della “ concorrenza tra operatori ”, giudizio - non fondato su elementi arbitrari - che concerne proprio la fase di gara (si rinvia, all’uopo, al successivo punto 3.5. in Diritto).
3.4. Inoltre, va ribadito, che l’esclusione non è stata disposta per mancato rispetto dei minimi salariali, ciò che rende infondato il terzo motivo di ricorso.
3.5. Ed ancora, la circostanza che siano stati esaminati dal RUP solo due (di sette) profili professionali – a campione – non inficia il ragionamento sotteso alla determinazione sfavorevole, perché la rilevata maggiorazione del costo da ottenere a rimborso appare già idonea a porsi in contrasto con le previsioni di lex specialis e ad alterare la concorrenza, posto che, peraltro, come evidenzia la stessa parte ricorrente non è consentito il ribasso sul costo del personale da somministrare e, quindi, in ipotesi, sui restanti profili professionali (“ se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera ”, che però la parte ricorrente non ha neppure ipotizzato).
Vale osservare, inoltre, che la parte resistente ha argomentato - cfr. la relazione del RUP depositata in data 20 gennaio 2026, a sostegno della rappresentata (negli atti avversati) alterazione della concorrenza tra operatori - che se la detta componente (voci economiche non rimborsabili tra i costi del lavoro, con riflessi su ex festività e contributi previdenziali) fossero state correttamente tenute in considerazione per il calcolo del ribasso sull’aggio, l’offerta di Attal Group S.p.a. non sarebbe risultata la migliore, ma sarebbe stata superata da altra offerta concorrente, con conseguente alterazione dell’ordine di graduatoria e della parità di trattamento tra operatori economici.
3.6. Inconferente si rivela, infine, l’ultimo motivo di gravame, in quanto le valutazioni su costi della manodopera e sugli oneri di sicurezza aziendale (concernenti cioè il personale di commessa, non il costo dei lavoratori da inviare in somministrazione) non costituiscono le ragioni su cui si fonda la determinazione sfavorevole.
4. L’infondatezza dei motivi di ricorso articolati a sostegno delle domande caducatorie consentono di respingere le ulteriori domande proposte (di dichiarazione di inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni patiti e patiendi) con l’atto introduttivo del giudizio.
Per le stesse ragioni deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti recante l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione in favore della società Gi.Group nonché dell’accordo quadro del 9 dicembre 2025 e del contestuale contratto attuativo (OA n. 1/2025), sottoscritto in pari data.
Il Collegio rileva, infine, in ordine alla contestata violazione dello stand still , che - in disparte la questione dell’operatività del detto termine nella vicenda in questione - per costante giurisprudenza, la violazione del periodo di stand still non giustifica, da sola, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, poiché l'art. 121, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. richiede che tale violazione “ aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3754).
Nel caso di specie, l’acclarata assenza di profili di illegittimità in relazione alla disposta esclusione della ricorrente e, per l’effetto, il consolidarsi del provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata, escludono il concretarsi di alcun pregiudizio giuridico rilevante e tutelabile in capo alla società ricorrente.
5. L’assoluta novità delle questioni esaminate e la natura interpretative delle stesse giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN NE, Presidente
OV GI TO TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI TO TO | SE AN NE |
IL SEGRETARIO