TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16455 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. CO TT Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalaura C.F._1 C.F._2
Carbone del Foro di Roma (C.F. - P.E.C.: C.F._3
) e Claudio Campolattano del foro di Roma (C.F. Email_1
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._4 Email_2 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma al Viale Giulio Cesare, 61.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente la protezione speciale;
in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria
Per parte resistente:
“…rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 01/07/2024 e notificatogli in data 11/07/2024 – Cat.A.11-2023 Prot. n.435/2024.
Premette il ricorrente di essere nato a [...]; che il padre, deceduto nel 2009, viveva in Italia dal 1986; che sono presenti sul territorio nazionale la madre Sig.ra e Persona_1 il fratello;
di essere pienamente integrato Parte_1 sul territorio italiano;
di non voler tornare in Egitto a causa del regime illiberale e antidemocratico presente attualmente;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Latina il 15/12/2022; che la inviava parere negativo il 28/06/2023; che la Controparte_1 Questura con decreto emesso il 01/07/2024 e notificato il 11/07/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano e la condizione di vulnerabilità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione
Pagina 2 normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha intrapreso una positiva integrazione socio-lavorativa che Parte_1 si descriverà con quanto segue.
Il 20/04/2023 il ricorrente firmò un contratto di lavoro a tempo indeterminato come muratore con la società Casalino Group S.R.L. attiva nel settore delle costruzioni di edifici residenziali, come si evince dalla comunicazione UniLav depositata.
Il titolare della società nel giugno del 2024 firmò una dichiarazione, inviata allo sportello unico per l'immigrazione, a favore del ricorrente dal quale si evince l'effettiva del rapporto lavorativo e una paga mensile di euro 1.500,00 a mese.
Tale rapporto lavorativo è documentato anche con le buste paga del 2023-2024-2025 ricevute dal richiedente.
Dal 10/06/2025 il sig. è alle dipendenze a tempo indeterminato della società Parte_1 [...]
attiva nel settore delle costruzioni, con la qualifica di manovale edile (vedi Parte_2 contratto in atti).
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale il ricorrente ha depositato da dichiarazione dei redditi del 2024.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana come documentato in atti attraverso il certificato di lingua italiana livello A1 conseguito presso la scuola Language in Italy il 28/10/2022.
Quindi, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso
Pagina 3 materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del/la ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art.
Pagina 4 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, decisione del 25 settembre 2025
Il Presidente
CO TT
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. CO TT Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalaura C.F._1 C.F._2
Carbone del Foro di Roma (C.F. - P.E.C.: C.F._3
) e Claudio Campolattano del foro di Roma (C.F. Email_1
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._4 Email_2 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma al Viale Giulio Cesare, 61.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente la protezione speciale;
in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria
Per parte resistente:
“…rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 01/07/2024 e notificatogli in data 11/07/2024 – Cat.A.11-2023 Prot. n.435/2024.
Premette il ricorrente di essere nato a [...]; che il padre, deceduto nel 2009, viveva in Italia dal 1986; che sono presenti sul territorio nazionale la madre Sig.ra e Persona_1 il fratello;
di essere pienamente integrato Parte_1 sul territorio italiano;
di non voler tornare in Egitto a causa del regime illiberale e antidemocratico presente attualmente;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Latina il 15/12/2022; che la inviava parere negativo il 28/06/2023; che la Controparte_1 Questura con decreto emesso il 01/07/2024 e notificato il 11/07/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano e la condizione di vulnerabilità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione
Pagina 2 normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha intrapreso una positiva integrazione socio-lavorativa che Parte_1 si descriverà con quanto segue.
Il 20/04/2023 il ricorrente firmò un contratto di lavoro a tempo indeterminato come muratore con la società Casalino Group S.R.L. attiva nel settore delle costruzioni di edifici residenziali, come si evince dalla comunicazione UniLav depositata.
Il titolare della società nel giugno del 2024 firmò una dichiarazione, inviata allo sportello unico per l'immigrazione, a favore del ricorrente dal quale si evince l'effettiva del rapporto lavorativo e una paga mensile di euro 1.500,00 a mese.
Tale rapporto lavorativo è documentato anche con le buste paga del 2023-2024-2025 ricevute dal richiedente.
Dal 10/06/2025 il sig. è alle dipendenze a tempo indeterminato della società Parte_1 [...]
attiva nel settore delle costruzioni, con la qualifica di manovale edile (vedi Parte_2 contratto in atti).
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale il ricorrente ha depositato da dichiarazione dei redditi del 2024.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana come documentato in atti attraverso il certificato di lingua italiana livello A1 conseguito presso la scuola Language in Italy il 28/10/2022.
Quindi, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso
Pagina 3 materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del/la ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art.
Pagina 4 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, decisione del 25 settembre 2025
Il Presidente
CO TT
Pagina 5