CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IC SE UR CC - 09/01/2026 R.G.N. 40105/2025 DR ZE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX) nato il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere IC SE UR;
sentite le conclusioni del PG, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha convalidato il trattenimento di XXXXXXXXXXXXX, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, adottato il 26 novembre 2025 dal Questore di Parma ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015. A ragione, la Corte riteneva sussistente in capo al prevenuto un profilo concreto di pericolosità, ex art. 6 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 142 del 2015 in relazione all’art. 380 cod. proc. pen., desumibile dall’essere stato il medesimo già condannato, il 24/01/2023, per rapina, nonchè deferito all'Autorità giudiziaria, nel 2022 e nel 2023, per furto aggravato;
tali circostanze, unitamente alla mancanza di un domicilio certo, non potevano considerarsi superate dall'attività lavorativa svolta in qualità di apprendista. La Corte evidenziava ancora come, a fronte del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, e dell’emissione, in data 26 novembre 2025, del decreto di espulsione, la condotta criminosa da parte di un soggetto che svolge attività lavorativa denotasse l'indifferenza alle ragioni del vivere sociale, e fosse quindi possibile prevedere che potesse darsi alla fuga prima di lasciare il territorio nazionale, o delinquere nuovamente.
2. Avverso tale decisione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo dell'avv. Paolo Schivazappa, ha propostoricorso per cassazione articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al profilo di pericolosità sociale attuale ritenuto sussistente sia dal Questore di Parma che dalla Corte d’appello di Bologna. Evidenzia il difensore ricorrente come i fatti criminosi citati nel provvedimento di espulsione e nella convalida risultano risalenti, e motivati dalla necessità, per lo straniero, di garantirsi il sostentamento. La spinta a delinquere è, tuttavia, venuta meno nel momento in cui il soggetto ha reperito un’occupazione lavorativa, nel 2024, epoca a partire dalla quale egli ha intrapreso un percorso di maturazione ed assunzione di responsabilità, oltre che di Penale Sent. Sez. 1 Num. 1054 Anno 2026 Presidente: UC PP Relatore: UR IC SE Data Udienza: 09/01/2026 integrazione nel tessuto sociale, essendo rispettoso di tutte le regole del vivere civile. Ha quindi errato la Corte territoriale nel non considerare che i due momenti della vita del prevenuto, quello dedito al crimine e quello di dedizione al lavoro, risultano temporalmente distinti, attesoche dal 2024, allorquando è stato assunto come apprendista, il prevenuto conduce una vita stabile e del tutto rispettosa del vivere civile. Da tali considerazioni consegue l’insussistenza di una pericolosità sociale attuale, di cui all’art. 6 comma 2, lett. c) d.lgs. n. 142 del 2015. Ha poi errato la Corte territoriale nel ritenere non certo il domicilio fornito dallo straniero, contraddicendosi nel momento in cui ha riconosciuto sussistente il legame del prevenuto con lo zio, che lo ospita.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen., per apparenza motivazionale in relazione al giudizio formulato dalla Corte territoriale quanto alla sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso in esame non si configura infatti alcuna delle circostanze che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis d. lgs. 286 del 1998 configurano il pericolo di fuga. In assenza di tali presupposti, il trattenimento del richiedente asilo, quale è il prevenuto, non può essere disposto, dal momento che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 d. lgs. 286 del 1998, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. per motivazione assente e violazione di legge. La Corte di appello di Bologna ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare al prevenuto, invece del trattenimento, una delle misure alternative previste dall'art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell’Interno – Questura di Parma, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati,con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
6.All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall’esame degli atti risulta che: - con provvedimento 26/11/2025, il Questore di Parma ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c) decreto legislativo 142 del 2015 sulla base dei seguenti elementi: - il cittadino straniero, attualmente richiedente protezione internazionale, è entrato nel territorio dello Stato il 27 maggio 2021, ed il Questore di Parma in data 13 maggio 2025 ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno;
- il prevenuto ha riportato condanna per rapina il 24 gennaio 2023; il 23 settembre 2025 è stato denunciato per lesioni personali, il 26 luglio 2023 è stato denunciato per furto aggravato, il 20 giugno 2023 è stato denunciato per furto con strappo, il 5 dicembre 2022 ha ricevuto l'avviso orale del Questore di Parma: da tali elementi il Questore ha desunto la pericolosità sociale dello straniero, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6 comma 2 2 lett. c) d. lgs. 142 del 2015: in particolare, lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica stante la sua la condanna per il reato di rapina;
- il 26/11/2025, il Prefetto di Parma, ha disposto l’espulsione del prevenuto.
3.Ciò premesso, giova ricordare che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).
4. Date queste premesse metodologiche, i primi due motivi di ricorso, che stante la stretta interconnessione logica possono essere trattati congiuntamente, sonocomplessivamente da respingere, poiché, pur lamentando la violazione di norme, di fatto contestano il merito della decisione della Corte territoriale, sostituendo alla valutazione della Corte una lettura differente, e cercando di imporre, dunque, al giudice di legittimità il vaglio di motivi di merito, non ammissibili in questa fase del giudizio e in ogni caso non ammessi nel ricorso avverso detto provvedimento, ove non può venire denunciato il vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Lo straniero, richiedente protezione, si trova trattenuto presso un C.P.R. in quanto è stato ritenuto un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ex art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. 142/2015, secondo una valutazione fatta ad hoc. La Corte ha valutato la pregressa condanna per rapina, l'assenza di titolo che ne legittimava la permanenza sul territorio, la pendenza di ulteriori procedimenti penali. Le obiezioni difensive circa la mancata valutazione di elementi a favore del ricorrente sono prive di fondamento poiché i medesimi elementi erano già stati sottoposti al vaglio della Corte che li ha ritenuti non rilevanti: pertanto la loro riproposizione in questa sede, senza alcun elemento di novità, rende i relativi motivi aspecifici, generici e dunque inammissibili. 5. Èinvece fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di misure alternative al trattenimento. Dall’esame del verbale di udienza di convalida tenuta il 27/11/2025 innanzi alla Corte di appello di Bologna, risulta che nel corso dell’udienza il difensore aveva depositato sia la dichiarazione di ospitalità da parte dello zio, sia il contratto di apprendistato stipulato con l’attuale datore di lavoro, chiedendo espressamente l’applicazione di una misura alternativa al trattenimento. Va osservato, a tale proposito, che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998«Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo 3 preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente». La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale. Siè chiarito infattiche, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01). Ciò chiarito, nel caso di specie, premesso che il cittadino straniero risulta compiutamente identificato a mezzo passaporto, la Corte d’appello bolognese non risulta avere preso in esame la documentazione prodotta, essendosi limitata, in modo apodittico, rendendo quindi una motivazione apparente, ad affermare che «non risultano presenti le condizioni per l’applicazione di una misura alternativa», senza tuttavia ancorare la decisione ad alcun elemento di fatto dal quale dedurre l’inadeguatezza, nel caso concreto, di misure alternative al trattenimento.
6.Per le ragioni enunciate il provvedimento deve essere annullato parzialmente, limitatamente alla valutazione circa l'eventuale applicabilità di misure alternative, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso è da respingere. Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili in guanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al diniego di misure alternative e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC SE UR PP UC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
sentite le conclusioni del PG, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha convalidato il trattenimento di XXXXXXXXXXXXX, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, adottato il 26 novembre 2025 dal Questore di Parma ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015. A ragione, la Corte riteneva sussistente in capo al prevenuto un profilo concreto di pericolosità, ex art. 6 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 142 del 2015 in relazione all’art. 380 cod. proc. pen., desumibile dall’essere stato il medesimo già condannato, il 24/01/2023, per rapina, nonchè deferito all'Autorità giudiziaria, nel 2022 e nel 2023, per furto aggravato;
tali circostanze, unitamente alla mancanza di un domicilio certo, non potevano considerarsi superate dall'attività lavorativa svolta in qualità di apprendista. La Corte evidenziava ancora come, a fronte del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, e dell’emissione, in data 26 novembre 2025, del decreto di espulsione, la condotta criminosa da parte di un soggetto che svolge attività lavorativa denotasse l'indifferenza alle ragioni del vivere sociale, e fosse quindi possibile prevedere che potesse darsi alla fuga prima di lasciare il territorio nazionale, o delinquere nuovamente.
2. Avverso tale decisione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo dell'avv. Paolo Schivazappa, ha propostoricorso per cassazione articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al profilo di pericolosità sociale attuale ritenuto sussistente sia dal Questore di Parma che dalla Corte d’appello di Bologna. Evidenzia il difensore ricorrente come i fatti criminosi citati nel provvedimento di espulsione e nella convalida risultano risalenti, e motivati dalla necessità, per lo straniero, di garantirsi il sostentamento. La spinta a delinquere è, tuttavia, venuta meno nel momento in cui il soggetto ha reperito un’occupazione lavorativa, nel 2024, epoca a partire dalla quale egli ha intrapreso un percorso di maturazione ed assunzione di responsabilità, oltre che di Penale Sent. Sez. 1 Num. 1054 Anno 2026 Presidente: UC PP Relatore: UR IC SE Data Udienza: 09/01/2026 integrazione nel tessuto sociale, essendo rispettoso di tutte le regole del vivere civile. Ha quindi errato la Corte territoriale nel non considerare che i due momenti della vita del prevenuto, quello dedito al crimine e quello di dedizione al lavoro, risultano temporalmente distinti, attesoche dal 2024, allorquando è stato assunto come apprendista, il prevenuto conduce una vita stabile e del tutto rispettosa del vivere civile. Da tali considerazioni consegue l’insussistenza di una pericolosità sociale attuale, di cui all’art. 6 comma 2, lett. c) d.lgs. n. 142 del 2015. Ha poi errato la Corte territoriale nel ritenere non certo il domicilio fornito dallo straniero, contraddicendosi nel momento in cui ha riconosciuto sussistente il legame del prevenuto con lo zio, che lo ospita.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen., per apparenza motivazionale in relazione al giudizio formulato dalla Corte territoriale quanto alla sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso in esame non si configura infatti alcuna delle circostanze che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis d. lgs. 286 del 1998 configurano il pericolo di fuga. In assenza di tali presupposti, il trattenimento del richiedente asilo, quale è il prevenuto, non può essere disposto, dal momento che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 d. lgs. 286 del 1998, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. per motivazione assente e violazione di legge. La Corte di appello di Bologna ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare al prevenuto, invece del trattenimento, una delle misure alternative previste dall'art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell’Interno – Questura di Parma, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati,con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
6.All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall’esame degli atti risulta che: - con provvedimento 26/11/2025, il Questore di Parma ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c) decreto legislativo 142 del 2015 sulla base dei seguenti elementi: - il cittadino straniero, attualmente richiedente protezione internazionale, è entrato nel territorio dello Stato il 27 maggio 2021, ed il Questore di Parma in data 13 maggio 2025 ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno;
- il prevenuto ha riportato condanna per rapina il 24 gennaio 2023; il 23 settembre 2025 è stato denunciato per lesioni personali, il 26 luglio 2023 è stato denunciato per furto aggravato, il 20 giugno 2023 è stato denunciato per furto con strappo, il 5 dicembre 2022 ha ricevuto l'avviso orale del Questore di Parma: da tali elementi il Questore ha desunto la pericolosità sociale dello straniero, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6 comma 2 2 lett. c) d. lgs. 142 del 2015: in particolare, lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica stante la sua la condanna per il reato di rapina;
- il 26/11/2025, il Prefetto di Parma, ha disposto l’espulsione del prevenuto.
3.Ciò premesso, giova ricordare che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).
4. Date queste premesse metodologiche, i primi due motivi di ricorso, che stante la stretta interconnessione logica possono essere trattati congiuntamente, sonocomplessivamente da respingere, poiché, pur lamentando la violazione di norme, di fatto contestano il merito della decisione della Corte territoriale, sostituendo alla valutazione della Corte una lettura differente, e cercando di imporre, dunque, al giudice di legittimità il vaglio di motivi di merito, non ammissibili in questa fase del giudizio e in ogni caso non ammessi nel ricorso avverso detto provvedimento, ove non può venire denunciato il vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Lo straniero, richiedente protezione, si trova trattenuto presso un C.P.R. in quanto è stato ritenuto un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ex art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. 142/2015, secondo una valutazione fatta ad hoc. La Corte ha valutato la pregressa condanna per rapina, l'assenza di titolo che ne legittimava la permanenza sul territorio, la pendenza di ulteriori procedimenti penali. Le obiezioni difensive circa la mancata valutazione di elementi a favore del ricorrente sono prive di fondamento poiché i medesimi elementi erano già stati sottoposti al vaglio della Corte che li ha ritenuti non rilevanti: pertanto la loro riproposizione in questa sede, senza alcun elemento di novità, rende i relativi motivi aspecifici, generici e dunque inammissibili. 5. Èinvece fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di misure alternative al trattenimento. Dall’esame del verbale di udienza di convalida tenuta il 27/11/2025 innanzi alla Corte di appello di Bologna, risulta che nel corso dell’udienza il difensore aveva depositato sia la dichiarazione di ospitalità da parte dello zio, sia il contratto di apprendistato stipulato con l’attuale datore di lavoro, chiedendo espressamente l’applicazione di una misura alternativa al trattenimento. Va osservato, a tale proposito, che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998«Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo 3 preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente». La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale. Siè chiarito infattiche, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01). Ciò chiarito, nel caso di specie, premesso che il cittadino straniero risulta compiutamente identificato a mezzo passaporto, la Corte d’appello bolognese non risulta avere preso in esame la documentazione prodotta, essendosi limitata, in modo apodittico, rendendo quindi una motivazione apparente, ad affermare che «non risultano presenti le condizioni per l’applicazione di una misura alternativa», senza tuttavia ancorare la decisione ad alcun elemento di fatto dal quale dedurre l’inadeguatezza, nel caso concreto, di misure alternative al trattenimento.
6.Per le ragioni enunciate il provvedimento deve essere annullato parzialmente, limitatamente alla valutazione circa l'eventuale applicabilità di misure alternative, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso è da respingere. Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili in guanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al diniego di misure alternative e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC SE UR PP UC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4