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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6770/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6770/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IN (TO), Piazza Barbieri n. 12, presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LA RO (TO) il 26/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA RO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nate le figlie: a IN (TO) il 12/07/2012 e a Persona_1 Persona_2
IN (TO) il 14/05/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 17/02/2023 omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 21/02/2023.
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale tenuta in modalità cartolare.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa;
l'ascolto della figlia minore ultra-dodicenne è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA RO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale di SA NT (TO) Borgata Forte n. 18, di proprietà dei genitori della Sig.ra venga assegnata alla moglie per abitazione propria e delle figlie minori, Pt_1 con i relativi mobili e arredi che la compongono;
DÀ ATTO che il sig. continuerà a risiedere nell'attuale abitazione di Pinasca, Via San Paolo n. Pt_2
1;
DISPONE che le figlie minori e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre, e trascorreranno a settimane alterne una settimana con un genitore (con scambio il lunedì all'uscita dalla scuola) e quella successiva con l'altro genitore.
La suddetta alternanza sarà interrotta nelle festività e ferie estive prevedendosi quanto segue:
* le minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia e il giorno di Natale con un genitore e il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, e così di seguito di anno in anno;
* metà delle festività di Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
* 4 settimane anche non consecutive nelle ferie estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni pag. 2 di 3 anno, con obbligo di comunicare il luogo di soggiorno;
DISPONE che stante la gestione paritaria delle figlie i coniugi concordano di non prevedere assegni di mantenimento accollandosi direttamente il mantenimento delle minori nei periodi in cui le tengono con sé e dividendo al 50% ogni ulteriore onere per spese di abbigliamento, cura, istruzione (compresi i buoni mensa), educazione, tempo libero e sport.
DÀ ATTO che ciascun genitore percepirà la propria quota del 50% dell'Assegno Unico per figli a carico;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito in sede di separazione ogni rapporto patrimoniale intercorso;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, o di documenti equipollenti, anche per le figlie minori;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a richiedersi assegni di mantenimento per se stessi dichiarando di essere economicamente autonomi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6770/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IN (TO), Piazza Barbieri n. 12, presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LA RO (TO) il 26/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA RO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nate le figlie: a IN (TO) il 12/07/2012 e a Persona_1 Persona_2
IN (TO) il 14/05/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 17/02/2023 omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 21/02/2023.
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale tenuta in modalità cartolare.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa;
l'ascolto della figlia minore ultra-dodicenne è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA RO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale di SA NT (TO) Borgata Forte n. 18, di proprietà dei genitori della Sig.ra venga assegnata alla moglie per abitazione propria e delle figlie minori, Pt_1 con i relativi mobili e arredi che la compongono;
DÀ ATTO che il sig. continuerà a risiedere nell'attuale abitazione di Pinasca, Via San Paolo n. Pt_2
1;
DISPONE che le figlie minori e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre, e trascorreranno a settimane alterne una settimana con un genitore (con scambio il lunedì all'uscita dalla scuola) e quella successiva con l'altro genitore.
La suddetta alternanza sarà interrotta nelle festività e ferie estive prevedendosi quanto segue:
* le minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia e il giorno di Natale con un genitore e il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, e così di seguito di anno in anno;
* metà delle festività di Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore;
* 4 settimane anche non consecutive nelle ferie estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni pag. 2 di 3 anno, con obbligo di comunicare il luogo di soggiorno;
DISPONE che stante la gestione paritaria delle figlie i coniugi concordano di non prevedere assegni di mantenimento accollandosi direttamente il mantenimento delle minori nei periodi in cui le tengono con sé e dividendo al 50% ogni ulteriore onere per spese di abbigliamento, cura, istruzione (compresi i buoni mensa), educazione, tempo libero e sport.
DÀ ATTO che ciascun genitore percepirà la propria quota del 50% dell'Assegno Unico per figli a carico;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito in sede di separazione ogni rapporto patrimoniale intercorso;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, o di documenti equipollenti, anche per le figlie minori;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a richiedersi assegni di mantenimento per se stessi dichiarando di essere economicamente autonomi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3