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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA MA ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 1967/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FURLANI;
Parte_1
ATTORE contro in forza di procura rilasciata da Controparte_1 [...] nella qualità di mandataria di con il patrocinio degli Controparte_2 Controparte_3 avv.ti Stefano Previti, Daniele Franzini e Mattia Collalti;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO
1) Rigettarsi ogni domanda ed eccezione della convenuta,
pagina 1 di 9 2) Per tutto quanto esposto in premessa al paragrafo A) pagg.
3-8 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o potere di rappresentanza e/o titolarità in capo alla precettante del preteso credito, anche previo eventuale accertamento e declaratoria di nullità delle procure asseritamente conferite di cui è causa, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità
e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
3) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo A) pagg.
3-8 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che il credito vantato già in persona CP_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della signora non rientra tra Parte_1 quelli oggetto della cessione ex art. 58 TUB e L. 130/1999 intervenuta in data 1.6.2018 tra e e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto a CP_4 Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità
e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
4) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo B) pagg.
8-9 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio e per Persona_1
l'effetto dichiarare che già CP_6 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore e conseguentemente
[...] CP_3 non vantano alcun credito nei confronti della sig.ra e per l'effetto
[...] Parte_1
pagina 2 di 9 dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di Parte_1 illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
5) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva paragrafo D) pagg.10-11 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate nel predetto paragrafo D) pagg.10-11 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi applicate dal già CP_6 [...]
al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Controparte_5
Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio perché vessatorie e comunque Persona_1 abusive e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della precettante e che nulla è dovuto dalla signora alla precettante e/o al con Parte_1 CP_4 conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
IN SUBORDINE
6) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo C) pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio Per_1
già ha
[...] CP_6 Controparte_5 applicato alla signora condizioni nulle ex art. 117 TUB pertanto, previa Parte_1 sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT e il ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore del predetto mutuo, accertare e dichiarare che la signora Pt_1 vanta al suddetto titolo un credito in misura non inferiore a € 5.210,56 e/o a quella
[...] maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 3 di 9 7) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva paragrafo C) pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_4 P.IVA_1 differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio Persona_1 [...]
già ha applicato alla CP_6 Controparte_5 signora interessi anatocistici con conseguente nullità e/o violazione degli art. Parte_1
1283, 1284 c.c. nonché dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora vanta al suddetto titolo un credito in misura non inferiore a € 3.097,21 e/o a Parte_1 quella maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
IN OGNI CASO
8) Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse necessaria la chiamata in causa del terzo già in CP_6 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, disporsi la compensazione dei crediti di cui la signora è titolare in ragione delle conclusioni formulate nei precedenti paragrafi Parte_1
n. 6 e 7 con il credito eventualmente accertato in capo alla precettante;
9) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede e salvo gravame, ove l'Ill.mo Giudice adito, ritenesse invece che la sig.ra vanti il credito Parte_1 di cui alle conclusioni formulate nei precedenti paragrafi n. 6 e 7 nei confronti del terzo
[...]
già in persona del legale CP_6 Controparte_5 rappresentante pro tempore, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
(CF in persona del legale rappresentante pro tempore e differimento CP_4 P.IVA_1 dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, dichiari tenuto e condanni il terzo già CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore al pagamento in favore della signora delle somme di cui alle conclusioni Parte_1 formulate nei precedenti paragrafi n. 6 e 7 e/o a quella maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 4 di 9 10) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, accertare e dichiarare comunque che nulla è dovuto dalla signora alla Parte_1 precettante e/o al , CP_4
11) Con vittoria di spese”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Verona adìto, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare la tardività dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare integralmente l'istanza di sospensione del titolo esecutivo in quanto difettano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
NEL MERITO:
- rigettare l'atto di opposizione avversario per tutte le ragioni di cui al presente atto difensivo, respingendo integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale, subordinata o pregiudiziale, perché tutte inammissibili, illegittime e comunque infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto con il quale le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 183.456,99 (comprensivo di interessi e spese legali), in forza di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario, atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio , con il quale la Persona_1 [...]
aveva corrisposto all'opponente e all'allora marito Controparte_5
l'originaria somma di € 250.000,00. CP_7
Parte opponente ha dedotto, a motivo di opposizione, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata atteso:
pagina 5 di 9 1) il difetto di legittimazione attiva di e 1a) la mancata iscrizione della cessionaria CP_3 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB;
2) la nullità del mutuo in quanto finalizzato al contemporaneo acquisto di azioni imposto dall'istituto di credito;
3) l'indeterminatezza del contratto di mutuo per mancata esplicitazione del regime finanziario applicato e la circostanza che il piano di ammortamento alla francese ha prodotto interessi anatocistici;
4) la presenza di clausole vessatorie.
Si è costituita in giudizio in forza di procura rilasciata Controparte_1 da nella qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3 la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e nel merito, contestate le censure avversarie, ha chiesto il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza dell'11.04.2025, rilevato che non risultava agli atti la procura rilasciata da a la procura del Dott. Controparte_2 Controparte_1
la delibera del Consiglio di amministrazione del 24.7.2019 e l'autentica di Persona_2 firma da parte del Notaio del 27.5.2020 è stato assegnato termine perentorio a Persona_3 parte convenuta, ex art. 182 c.p.c., per il deposito dei documenti sopra indicati.
Con ordinanza del 27 luglio 2025, melius re perpensa, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice, è stata revocata l'ordinanza dell'11.04.2025 e, alla luce dell'esistenza di una questione idonea a definire il giudizio, è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta. Quest'ultima ha eccepito la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio dei venti giorni dalla notifica del precetto.
pagina 6 di 9 Tale doglianza è infondata atteso che i motivi di opposizione formulati dall'opponente rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c. e non dell'art. 617 c.p.c. il quale prevede il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto per la proposizione dell'opposizione.
Occorre rilevare che la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato, con orientamento consolidato, che: “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”… “l'atto introduttivo del processo è inammissibile per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non venga – allegata” (cfr. ex multis, Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019,
13312/2019; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
7589 del 16/03/2023).
Nella presente vertenza, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente aveva eccepito, in relazione all'atto di precetto, il difetto di rappresentanza della precettante alla luce dell'assenza agli atti del giudizio della procura del Dott. della delibera del Consiglio di Persona_2 amministrazione del 24.7.2019 e dell'autentica di firma da parte del Notaio Persona_3 del 27.5.2020.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza dell'opposta per l'omessa produzione della procura speciale notarile conferita da Controparte_2
a .
[...] Controparte_1
Nonostante le eccezioni sollevate dall'opponente, la convenuta non ha prodotto, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il vizio.
In data 11.04.2025 questo Giudice ha assegnato termine perentorio a parte convenuta, ex art. 182
c.p.c., per il deposito dei documenti sopra indicati e la documentazione è stata prodotta dall'opposta nel termine assegnato.
Successivamente, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tale ordinanza è stata revocata.
pagina 7 di 9 Invero, va evidenziato che ha agito in questo giudizio Controparte_1 in forza di procura speciale rilasciata da d ha conferito, Controparte_2
a mezzo del procuratore Marco Chirizzi, la procura alle liti agli odierni difensori dell'opposta.
Quella procura speciale conferita da a Controparte_2 Controparte_1 costituisce, dunque, anche il presupposto in forza del quale ha conferito Controparte_1 agli avv.ti Franzini, Previti e Collalti la procura ad litem finalizzata alla costituzione in giudizio.
L'opposta non si è tempestivamente attivata per provvedere alla sanatoria dei vizi denunciati e, alla luce della tempestiva eccezione di parte, non potevano essere esercitati da questo giudice i poteri di cui all'art. 182 c.p.c..
Va evidenziato che la giurisprudenza citata dall'opposta nelle note conclusive non costituisce un orientamento difforme rispetto a quello sopra richiamato in quanto le medesime pronunce sopra riportate confermano l'orientamento citato dall'opposta nell'ultimo scritto difensivo confermando che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ma precisando che qualora il rilievo del vizio non sia officioso ma su eccezione di parte, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Né può ritenersi che tali principi non siano applicabili alla presente controversia in quanto posteriore alla riforma “Cartabia”. Invero, l'art. 182 c.p.c., diversamente, da quanto sostenuto dall'opposta, prevedeva l'obbligo per il Giudice di assegnare un termine perentorio per sanare il vizio anche prima della cd. “riforma Cartabia” e la giurisprudenza aveva già in precedenza ritenuto l'obbligo per il giudice di assegnazione del termine anche nella formulazione previgente alla modifica intervenuta con la legge n. 69/2009 che conteneva l'espressione “può” e non
“deve”.
In definitiva, l'opposizione va accolta poiché non ha Controparte_1 tempestivamente provato di poter agire in executivis in nome e per conto di
[...] in base a procura ex art. 77 c.p.c.; pertanto, risulta accertato l'inesistenza del Controparte_8 diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a € 260.000,00) dal Dm 55/2014, con il dimezzamento dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria, alla luce della natura documentale della causa, e della fase decisionale, alla luce del deposito di un solo scritto conclusivo, seguono la soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione per i motivi indicati in motivazione;
2) condanna parte convenuta opposta a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 5 dicembre 2025
Il Giudice
LA MA
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA MA ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 1967/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FURLANI;
Parte_1
ATTORE contro in forza di procura rilasciata da Controparte_1 [...] nella qualità di mandataria di con il patrocinio degli Controparte_2 Controparte_3 avv.ti Stefano Previti, Daniele Franzini e Mattia Collalti;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO
1) Rigettarsi ogni domanda ed eccezione della convenuta,
pagina 1 di 9 2) Per tutto quanto esposto in premessa al paragrafo A) pagg.
3-8 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o potere di rappresentanza e/o titolarità in capo alla precettante del preteso credito, anche previo eventuale accertamento e declaratoria di nullità delle procure asseritamente conferite di cui è causa, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità
e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
3) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo A) pagg.
3-8 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che il credito vantato già in persona CP_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della signora non rientra tra Parte_1 quelli oggetto della cessione ex art. 58 TUB e L. 130/1999 intervenuta in data 1.6.2018 tra e e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto a CP_4 Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità
e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
4) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo B) pagg.
8-9 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio e per Persona_1
l'effetto dichiarare che già CP_6 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore e conseguentemente
[...] CP_3 non vantano alcun credito nei confronti della sig.ra e per l'effetto
[...] Parte_1
pagina 2 di 9 dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della signora in accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di Parte_1 illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
5) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva paragrafo D) pagg.10-11 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate nel predetto paragrafo D) pagg.10-11 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi applicate dal già CP_6 [...]
al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Controparte_5
Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio perché vessatorie e comunque Persona_1 abusive e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della precettante e che nulla è dovuto dalla signora alla precettante e/o al con Parte_1 CP_4 conseguente declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 4.1.2024,
IN SUBORDINE
6) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva al paragrafo C) pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_1 tempore e differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio Per_1
già ha
[...] CP_6 Controparte_5 applicato alla signora condizioni nulle ex art. 117 TUB pertanto, previa Parte_1 sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT e il ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore del predetto mutuo, accertare e dichiarare che la signora Pt_1 vanta al suddetto titolo un credito in misura non inferiore a € 5.210,56 e/o a quella
[...] maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 3 di 9 7) Nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, per quanto dedotto in parte espositiva paragrafo C) pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto e nei successivi atti difensivi, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_4 P.IVA_1 differimento dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo dell'1.6.2010 atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio Persona_1 [...]
già ha applicato alla CP_6 Controparte_5 signora interessi anatocistici con conseguente nullità e/o violazione degli art. Parte_1
1283, 1284 c.c. nonché dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora vanta al suddetto titolo un credito in misura non inferiore a € 3.097,21 e/o a Parte_1 quella maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
IN OGNI CASO
8) Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse necessaria la chiamata in causa del terzo già in CP_6 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, disporsi la compensazione dei crediti di cui la signora è titolare in ragione delle conclusioni formulate nei precedenti paragrafi Parte_1
n. 6 e 7 con il credito eventualmente accertato in capo alla precettante;
9) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede e salvo gravame, ove l'Ill.mo Giudice adito, ritenesse invece che la sig.ra vanti il credito Parte_1 di cui alle conclusioni formulate nei precedenti paragrafi n. 6 e 7 nei confronti del terzo
[...]
già in persona del legale CP_6 Controparte_5 rappresentante pro tempore, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
(CF in persona del legale rappresentante pro tempore e differimento CP_4 P.IVA_1 dell'udienza del 6.2.2025 ore di rito ad altra data al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, dichiari tenuto e condanni il terzo già CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore al pagamento in favore della signora delle somme di cui alle conclusioni Parte_1 formulate nei precedenti paragrafi n. 6 e 7 e/o a quella maggiore o minore somma emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 4 di 9 10) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e salvo gravame, accertare e dichiarare comunque che nulla è dovuto dalla signora alla Parte_1 precettante e/o al , CP_4
11) Con vittoria di spese”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Verona adìto, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare la tardività dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare integralmente l'istanza di sospensione del titolo esecutivo in quanto difettano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
NEL MERITO:
- rigettare l'atto di opposizione avversario per tutte le ragioni di cui al presente atto difensivo, respingendo integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale, subordinata o pregiudiziale, perché tutte inammissibili, illegittime e comunque infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto con il quale le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 183.456,99 (comprensivo di interessi e spese legali), in forza di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario, atto Rep. 5631 Racc. 3385 a ministero del Notaio , con il quale la Persona_1 [...]
aveva corrisposto all'opponente e all'allora marito Controparte_5
l'originaria somma di € 250.000,00. CP_7
Parte opponente ha dedotto, a motivo di opposizione, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata atteso:
pagina 5 di 9 1) il difetto di legittimazione attiva di e 1a) la mancata iscrizione della cessionaria CP_3 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB;
2) la nullità del mutuo in quanto finalizzato al contemporaneo acquisto di azioni imposto dall'istituto di credito;
3) l'indeterminatezza del contratto di mutuo per mancata esplicitazione del regime finanziario applicato e la circostanza che il piano di ammortamento alla francese ha prodotto interessi anatocistici;
4) la presenza di clausole vessatorie.
Si è costituita in giudizio in forza di procura rilasciata Controparte_1 da nella qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3 la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e nel merito, contestate le censure avversarie, ha chiesto il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza dell'11.04.2025, rilevato che non risultava agli atti la procura rilasciata da a la procura del Dott. Controparte_2 Controparte_1
la delibera del Consiglio di amministrazione del 24.7.2019 e l'autentica di Persona_2 firma da parte del Notaio del 27.5.2020 è stato assegnato termine perentorio a Persona_3 parte convenuta, ex art. 182 c.p.c., per il deposito dei documenti sopra indicati.
Con ordinanza del 27 luglio 2025, melius re perpensa, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice, è stata revocata l'ordinanza dell'11.04.2025 e, alla luce dell'esistenza di una questione idonea a definire il giudizio, è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta. Quest'ultima ha eccepito la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio dei venti giorni dalla notifica del precetto.
pagina 6 di 9 Tale doglianza è infondata atteso che i motivi di opposizione formulati dall'opponente rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c. e non dell'art. 617 c.p.c. il quale prevede il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto per la proposizione dell'opposizione.
Occorre rilevare che la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato, con orientamento consolidato, che: “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”… “l'atto introduttivo del processo è inammissibile per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non venga – allegata” (cfr. ex multis, Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019,
13312/2019; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
7589 del 16/03/2023).
Nella presente vertenza, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente aveva eccepito, in relazione all'atto di precetto, il difetto di rappresentanza della precettante alla luce dell'assenza agli atti del giudizio della procura del Dott. della delibera del Consiglio di Persona_2 amministrazione del 24.7.2019 e dell'autentica di firma da parte del Notaio Persona_3 del 27.5.2020.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza dell'opposta per l'omessa produzione della procura speciale notarile conferita da Controparte_2
a .
[...] Controparte_1
Nonostante le eccezioni sollevate dall'opponente, la convenuta non ha prodotto, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il vizio.
In data 11.04.2025 questo Giudice ha assegnato termine perentorio a parte convenuta, ex art. 182
c.p.c., per il deposito dei documenti sopra indicati e la documentazione è stata prodotta dall'opposta nel termine assegnato.
Successivamente, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tale ordinanza è stata revocata.
pagina 7 di 9 Invero, va evidenziato che ha agito in questo giudizio Controparte_1 in forza di procura speciale rilasciata da d ha conferito, Controparte_2
a mezzo del procuratore Marco Chirizzi, la procura alle liti agli odierni difensori dell'opposta.
Quella procura speciale conferita da a Controparte_2 Controparte_1 costituisce, dunque, anche il presupposto in forza del quale ha conferito Controparte_1 agli avv.ti Franzini, Previti e Collalti la procura ad litem finalizzata alla costituzione in giudizio.
L'opposta non si è tempestivamente attivata per provvedere alla sanatoria dei vizi denunciati e, alla luce della tempestiva eccezione di parte, non potevano essere esercitati da questo giudice i poteri di cui all'art. 182 c.p.c..
Va evidenziato che la giurisprudenza citata dall'opposta nelle note conclusive non costituisce un orientamento difforme rispetto a quello sopra richiamato in quanto le medesime pronunce sopra riportate confermano l'orientamento citato dall'opposta nell'ultimo scritto difensivo confermando che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ma precisando che qualora il rilievo del vizio non sia officioso ma su eccezione di parte, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Né può ritenersi che tali principi non siano applicabili alla presente controversia in quanto posteriore alla riforma “Cartabia”. Invero, l'art. 182 c.p.c., diversamente, da quanto sostenuto dall'opposta, prevedeva l'obbligo per il Giudice di assegnare un termine perentorio per sanare il vizio anche prima della cd. “riforma Cartabia” e la giurisprudenza aveva già in precedenza ritenuto l'obbligo per il giudice di assegnazione del termine anche nella formulazione previgente alla modifica intervenuta con la legge n. 69/2009 che conteneva l'espressione “può” e non
“deve”.
In definitiva, l'opposizione va accolta poiché non ha Controparte_1 tempestivamente provato di poter agire in executivis in nome e per conto di
[...] in base a procura ex art. 77 c.p.c.; pertanto, risulta accertato l'inesistenza del Controparte_8 diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a € 260.000,00) dal Dm 55/2014, con il dimezzamento dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria, alla luce della natura documentale della causa, e della fase decisionale, alla luce del deposito di un solo scritto conclusivo, seguono la soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione per i motivi indicati in motivazione;
2) condanna parte convenuta opposta a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 5 dicembre 2025
Il Giudice
LA MA
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