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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/11/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3151/2023 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Gambino (C.F. ), C.F._4
che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORI -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro;
-CONVENUTI -
Oggetto: risarcimento danni in conseguenza di crimini di guerra;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 27.7.2023 e regolarmente notificato, Pt_1
e in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_1
, hanno convenuto in giudizio – in riassunzione del precedente giudizio
[...] incardinato dinanzi il Tribunale di Vibo Valentia - la la Controparte_1
e il in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• [dichiarare]la propria competenza giurisdizionale a decidere il caso de quo;
• l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
accertare e dichiarare che la convenuta è civilmente responsabile per i danni morali e materiali e fisici che il deportato nei campi di concentramento, sopra menzionato ha subito a causa della sua deportazione, detenzione, assegnazione a lavori forzati in miniera lavori forzati in miniera nonché responsabile delle successive patologie;
• che la convenuta Repubblica Federale di Germania è responsabile civilmente per tutti i danni morali
e non, derivati agli odierni attori e che gli stessi hanno subito a causa della deportazione detenzione e morte del loro padre, nel lager di Mauthausen, per l'effetto: Persona_2
• condannare la convenuta ad un risarcimento, in favore dei sigg. Parte_4 [...]
e pari ad € 51.000,00 o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice Pt_5 Parte_6 vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi dall'evento dannoso
e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite.”.
Gli attori, a fondamento della domanda, hanno premesso, in fatto, quanto di seguito:
- di essere figli ed eredi di nato a [...] il 30.0 l. 1910 e Persona_2
deceduto nel campo di concentramento di Mauthausen il 05.05.1945;
- che venne catturato dai tedeschi mentre era nelle file della Brigata Persona_3
OP (Udine) e, successivamente, con il convoglio ferroviario "Trasporto 120" partito da Trieste, venne condotto nel campo di concentramento di Mauthausen dove arrivò il
07.02.1945, momento in cui gli venne assegnato il numero di matricola 126731, come risulta dalla documentazione prodotta in copia della "Haftlings - Persona! - che CP_4 dimostra la deportazione e detenzione del Per_2
- che, durante la detenzione nel citato campo di concentramento, morì Persona_3 nel mese di maggio del 1945 e il suo corpo, finito in una fossa comune, non fu mai riconsegnato alla moglie e ai tre piccoli figli;
2 - che il decesso è provato dall'espresso raccomandato del 18.09.1945 da parte del
Ministero della Guerra al Comando Stazione Carabinieri di Serra San Bruno, con cui si comunicava"... Carabiniere di Domenico, classe 1910, distretto di Persona_2
Catanzaro, è deceduto nel maggio 1945 in prigionia per malattia”;
- che, con lettera protocollo n. 3/10036/ Mauthausen del 12.01.1962, il Commissariato
Generale Onoranze Caduti in Guerra presso il Ministero della Difesa, comunicava alla moglie del defunto l'impossibilità dì ottenere il rimpatrio della salma Persona_2 poiché "all'atto dell'esumazione effettuata a suo tempo in detto Cimitero, la Salma non potette essere recuperata, perché sepolta in fossa comune".
In punto di diritto hanno dedotto: la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014;
l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno sulla base della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 5044/2004; la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno stante le notorie condizioni disumane cui i deportati erano sottoposti nei lager del Terzo Reich, spesso esposti a umiliazioni e a trattamenti contrari alla loro dignità; annullamento della libertà di personale e di circolazione, del diritto di libera manifestazione del pensiero e del diritto alla salute, evidenziando come, se la deportazione, cui è conseguito il decesso per malattia, non fosse avvenuta avrebbero goduto dell'affetto e delle cure del proprio padre.
Costituitisi in giudizio, sia la che il Controparte_2 CP_3 convenuto, nel riconoscere la propria legittimazione passiva, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della qualità di erede in capo agli attori;
nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese di parte attrice, proponendo, in via gradata, eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato agli attori le somme già percepite per il medesimo titolo.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza emessa all'udienza del 5.02.2024, è stata dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della Repubblica Federale di Germania e sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
3 La causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, dopo un rinvio d'ufficio dovuto al carico del ruolo del giudice istruttore, alla successiva udienza del 19.05.2025 è stata trattenuta in decisione, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda è fondata e viene accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Necessaria premessa è un sintetico excursus normativo e giurisprudenziale nella materia oggetto di causa.
E' comunemente noto che, sin dall'immediato dopoguerra, con l'emergere degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, è stata avvertita l'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti. A tal fine, la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due Accordi, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica Federale
Tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.
Nel 2004, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 5044, la Corte di cassazione mutò indirizzo interpretativo e ritenne non più sussistente il dogma dell'immunità dello Stato
Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Si affermò, infatti, che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello
4 Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5044/2004).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Terzo Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha dato la stura a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della Germania, per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
In relazione a dette pronunce, emesse a seguito della citata sentenza del 2004, la Corte
Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale ed ha sollecitato l'Italia ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello stato tedesco cessassero di avere effetto.
Da qui, è sorta l'esigenza per il Governo italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, da un lato garantire un equo ristoro alle vittime e dall'altro rispettare la sovranità della Germania, al fine di evitare ulteriori condanne in sede internazionale.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del d.l. 36/2022, “disposizione speciale e radicale” diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che istituisce il Fondo per il ristoro delle “vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della presenti sul territorio italiano, assicurando una totale Controparte_1 protezione dell'immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, dando luogo a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in
5 cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova” (cfr. C. Cost., sent. n. 159/23).
Di conseguenza, il Fondo così istituito, destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità, e le azioni da intraprendersi s'incentrano sul “danno” subito anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del III Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al fondo.
Pertanto, se l'azione risarcitoria è introdotta ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come specificato dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 6.03.2024, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento di esito positivo, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Ciò premesso, occorre ora valutare le eccezioni preliminari sollevate dal
[...]
, il quale è soggetto legittimato, in virtù dell'espromissione Controparte_3 ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle eccezioni personali.
Innanzitutto, deve essere affrontata l'eccezione, sollevata dal convenuto, del CP_3 difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto non avrebbero provato la propria qualità di eredi di Persona_3
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale
o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr.
Cass. civ. n.16814/2018).
6 Nel caso di specie, gli attori hanno depositato il certificato storico di famiglia di Per_3
dal quale emerge il rapporto di filiazione tra quest'ultimo e gli odierni attori (v.
[...] doc. all. fasc. parte). Inoltre, gli stessi hanno agito in qualità di figli ed eredi (come tali, stante il disposto dell'art. 565 c.c., chiamati all'eredità paterna, che hanno implicitamente accettato per il solo fatto di aver agito come eredi del padre) e, pertanto, l'onere probatorio è da ritenersi raggiunto e, in assenza di prova contraria fornita dal CP_3 convenuto, l'eccezione deve essere rigettata.
In via preliminare, si rigetta poi, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_3
Costituisce, ormai, jus receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che
“i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” trattandosi di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità
(Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974)
e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5044/2004).
Del resto, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra è principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte normativa nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per il dettato di cui all'art. 10 Cost.
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo.
A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario,
7 l'art. 11 delle preleggi del codice civile ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (v., ex multis,
Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1751/2024 del 07-05-2024).
Non condivisibili risultano, quindi, le argomentazioni addotte dal convenuto, CP_3 secondo cui i crimini di guerra sarebbero assimilabili al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., che prevede un termine prescrizionale di 20 anni. Ebbene, tale equiparazione risulterebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali sopra richiamati, ma comporterebbe altresì una illegittima limitazione in ambito nazionale dell'esercizio di un diritto che, a livello europeo ed internazionale, è pacificamente riconosciuto come imprescrittibile.
Per le stesse ragioni, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del d.l. 36/2022, non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti, in considerazione del fatto che il legislatore in relazione ai crimini di guerra non ha mai introdotto termini di prescrizione né li ha mai dichiarati prescrittibili.
Passando al merito, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di cui al d.l. n. 36/2022, si osserva che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è unanime nell'affermare che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (cfr. Cass. n. 5044/2004, Cass. n. 20442/2020).
Ai fini probatori, la cattura, la deportazione e la morte di risultano Persona_2 provate per tabulas, in quanto gli attori hanno prodotto il “foglio matricolare” – “Haftlings
– Personal – Karte”, da cui si evince che il 07.02.1945 fu internato Persona_2
(eingewiesen) nel campo di concentramento di Mauthausen;
l'espresso raccomandato del
18.09.1945 con cui è stato comunicato il decesso del in data 5.05.1945 e le Per_2 comunicazioni del 18.01.1962 e del 22.11.1986 del Ministero della Difesa (v. doc. allegati fasc. parte – memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 5.04.2024).
Sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, “il danno non patrimoniale”, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve
8 dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. 1788/2019, n. 11212/2019). Orbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. civ., n. 11212/2019). Pertanto, si presume che la perdita del proprio padre abbia causato uno sconvolgimento emotivo negli attori, all'epoca dei fatti in tenera età, i quali sono stati costretti a crescere senza una figura paterna, privati dell'affetto e del sostentamento di un padre e, privati, infine, delle spoglie mortali del proprio genitore.
In fine, in ordine al quantum, considerati la decorrenza del tempo (oltre ottant'anni) e il contesto storico in cui i fatti sono avvenuti, si reputa che il risarcimento non può che essere quantificato in via assolutamente equitativa, svolgendo esso a distanza di tanto tempo ed in un contesto sociale e politico totalmente diverso, una funzione sostanzialmente simbolica, con esclusione di qualsivoglia riferimento a tabelle o criteri normativi previsti per vicende e fatti di tutt'altra natura, in alcun modo rapportabili alla vicenda per cui è causa.
Si osserva in merito che gli stessi attori hanno quantificato in € 51.000,00, importo non espressamente e specificatamente contestato dai convenuti, somma che si ritiene congrua sulla base di una liquidazione, come detto, in via puramente equitativa, e su di essa, trattandosi di un debito di valore, decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 6.05.1945 ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli istat e poi gli interessi moratori, sempre a tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Infine, si osserva che il convenuto ha chiesto che venga applicata la c.d. CP_3
“compensatio lucri cum damno” tenendo conto degli indennizzi eventualmente percepiti dagli attori per i medesimi fatti di causa.
Tuttavia, il , gravato del relativo onere probatorio, Controparte_3 non ha dimostrato la circostanza che gli attori avessero beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti e, pertanto, tale domanda deve essere rigettata.
9 In conclusione, si dichiara la sussistenza del diritto degli attori, in qualità come in atti, a percepire il risarcimento del danno subito per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 da e, per l'effetto, si dichiara il loro diritto di accesso al Persona_3
Fondo di cui all'art. 43 d.l. 30.04.2022 n. 36, convertito in legge n. 79/2022 gestito dal che sarà tenuto al pagamento in favore degli Controparte_5 attori della somma di € 51.000,00, equitativamente determinata a titolo di risarcimento del suddetto danno, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicato.
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da €
26.000 ad € 52.000.
Alcuna statuizione si assume in ordine alle spese di lite tra gli attori e la CP_1
Federale di Germania che non si è costituita ed è stata estromessa dal giudizio con ordinanza in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- dichiara sussistente il diritto di , e Parte_5 Parte_4 [...]
, in qualità di eredi di , a percepire il risarcimento del danno Pt_6 Persona_2 subito per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 da
[...]
; Per_3
- dichiara il diritto in capo a , e Parte_5 Parte_4 [...]
, in qualità come in atti, di accesso al Fondo di cui all'art. 43 d.l. 30.04.2022 n. 36, Pt_6 convertito in legge n. 79/2022, gestito dal che Controparte_3 sarà tenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 51.000,00, equitativamente determinata a titolo di risarcimento del suddetto danno, oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna la e il Controparte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che
[...]
10 si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese tra gli attori e la Repubblica Federale di Germania.
Catanzaro, lì 2 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3151/2023 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Gambino (C.F. ), C.F._4
che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORI -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro;
-CONVENUTI -
Oggetto: risarcimento danni in conseguenza di crimini di guerra;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 27.7.2023 e regolarmente notificato, Pt_1
e in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_1
, hanno convenuto in giudizio – in riassunzione del precedente giudizio
[...] incardinato dinanzi il Tribunale di Vibo Valentia - la la Controparte_1
e il in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• [dichiarare]la propria competenza giurisdizionale a decidere il caso de quo;
• l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
accertare e dichiarare che la convenuta è civilmente responsabile per i danni morali e materiali e fisici che il deportato nei campi di concentramento, sopra menzionato ha subito a causa della sua deportazione, detenzione, assegnazione a lavori forzati in miniera lavori forzati in miniera nonché responsabile delle successive patologie;
• che la convenuta Repubblica Federale di Germania è responsabile civilmente per tutti i danni morali
e non, derivati agli odierni attori e che gli stessi hanno subito a causa della deportazione detenzione e morte del loro padre, nel lager di Mauthausen, per l'effetto: Persona_2
• condannare la convenuta ad un risarcimento, in favore dei sigg. Parte_4 [...]
e pari ad € 51.000,00 o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice Pt_5 Parte_6 vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi dall'evento dannoso
e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite.”.
Gli attori, a fondamento della domanda, hanno premesso, in fatto, quanto di seguito:
- di essere figli ed eredi di nato a [...] il 30.0 l. 1910 e Persona_2
deceduto nel campo di concentramento di Mauthausen il 05.05.1945;
- che venne catturato dai tedeschi mentre era nelle file della Brigata Persona_3
OP (Udine) e, successivamente, con il convoglio ferroviario "Trasporto 120" partito da Trieste, venne condotto nel campo di concentramento di Mauthausen dove arrivò il
07.02.1945, momento in cui gli venne assegnato il numero di matricola 126731, come risulta dalla documentazione prodotta in copia della "Haftlings - Persona! - che CP_4 dimostra la deportazione e detenzione del Per_2
- che, durante la detenzione nel citato campo di concentramento, morì Persona_3 nel mese di maggio del 1945 e il suo corpo, finito in una fossa comune, non fu mai riconsegnato alla moglie e ai tre piccoli figli;
2 - che il decesso è provato dall'espresso raccomandato del 18.09.1945 da parte del
Ministero della Guerra al Comando Stazione Carabinieri di Serra San Bruno, con cui si comunicava"... Carabiniere di Domenico, classe 1910, distretto di Persona_2
Catanzaro, è deceduto nel maggio 1945 in prigionia per malattia”;
- che, con lettera protocollo n. 3/10036/ Mauthausen del 12.01.1962, il Commissariato
Generale Onoranze Caduti in Guerra presso il Ministero della Difesa, comunicava alla moglie del defunto l'impossibilità dì ottenere il rimpatrio della salma Persona_2 poiché "all'atto dell'esumazione effettuata a suo tempo in detto Cimitero, la Salma non potette essere recuperata, perché sepolta in fossa comune".
In punto di diritto hanno dedotto: la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014;
l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno sulla base della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 5044/2004; la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno stante le notorie condizioni disumane cui i deportati erano sottoposti nei lager del Terzo Reich, spesso esposti a umiliazioni e a trattamenti contrari alla loro dignità; annullamento della libertà di personale e di circolazione, del diritto di libera manifestazione del pensiero e del diritto alla salute, evidenziando come, se la deportazione, cui è conseguito il decesso per malattia, non fosse avvenuta avrebbero goduto dell'affetto e delle cure del proprio padre.
Costituitisi in giudizio, sia la che il Controparte_2 CP_3 convenuto, nel riconoscere la propria legittimazione passiva, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della qualità di erede in capo agli attori;
nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese di parte attrice, proponendo, in via gradata, eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato agli attori le somme già percepite per il medesimo titolo.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza emessa all'udienza del 5.02.2024, è stata dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della Repubblica Federale di Germania e sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
3 La causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, dopo un rinvio d'ufficio dovuto al carico del ruolo del giudice istruttore, alla successiva udienza del 19.05.2025 è stata trattenuta in decisione, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda è fondata e viene accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Necessaria premessa è un sintetico excursus normativo e giurisprudenziale nella materia oggetto di causa.
E' comunemente noto che, sin dall'immediato dopoguerra, con l'emergere degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, è stata avvertita l'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti. A tal fine, la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due Accordi, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica Federale
Tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.
Nel 2004, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 5044, la Corte di cassazione mutò indirizzo interpretativo e ritenne non più sussistente il dogma dell'immunità dello Stato
Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Si affermò, infatti, che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello
4 Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5044/2004).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Terzo Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha dato la stura a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della Germania, per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
In relazione a dette pronunce, emesse a seguito della citata sentenza del 2004, la Corte
Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale ed ha sollecitato l'Italia ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello stato tedesco cessassero di avere effetto.
Da qui, è sorta l'esigenza per il Governo italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, da un lato garantire un equo ristoro alle vittime e dall'altro rispettare la sovranità della Germania, al fine di evitare ulteriori condanne in sede internazionale.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del d.l. 36/2022, “disposizione speciale e radicale” diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che istituisce il Fondo per il ristoro delle “vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della presenti sul territorio italiano, assicurando una totale Controparte_1 protezione dell'immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, dando luogo a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in
5 cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova” (cfr. C. Cost., sent. n. 159/23).
Di conseguenza, il Fondo così istituito, destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità, e le azioni da intraprendersi s'incentrano sul “danno” subito anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del III Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al fondo.
Pertanto, se l'azione risarcitoria è introdotta ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come specificato dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 6.03.2024, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento di esito positivo, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Ciò premesso, occorre ora valutare le eccezioni preliminari sollevate dal
[...]
, il quale è soggetto legittimato, in virtù dell'espromissione Controparte_3 ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle eccezioni personali.
Innanzitutto, deve essere affrontata l'eccezione, sollevata dal convenuto, del CP_3 difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto non avrebbero provato la propria qualità di eredi di Persona_3
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale
o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr.
Cass. civ. n.16814/2018).
6 Nel caso di specie, gli attori hanno depositato il certificato storico di famiglia di Per_3
dal quale emerge il rapporto di filiazione tra quest'ultimo e gli odierni attori (v.
[...] doc. all. fasc. parte). Inoltre, gli stessi hanno agito in qualità di figli ed eredi (come tali, stante il disposto dell'art. 565 c.c., chiamati all'eredità paterna, che hanno implicitamente accettato per il solo fatto di aver agito come eredi del padre) e, pertanto, l'onere probatorio è da ritenersi raggiunto e, in assenza di prova contraria fornita dal CP_3 convenuto, l'eccezione deve essere rigettata.
In via preliminare, si rigetta poi, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_3
Costituisce, ormai, jus receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che
“i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” trattandosi di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità
(Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974)
e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5044/2004).
Del resto, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra è principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte normativa nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per il dettato di cui all'art. 10 Cost.
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo.
A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario,
7 l'art. 11 delle preleggi del codice civile ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (v., ex multis,
Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1751/2024 del 07-05-2024).
Non condivisibili risultano, quindi, le argomentazioni addotte dal convenuto, CP_3 secondo cui i crimini di guerra sarebbero assimilabili al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., che prevede un termine prescrizionale di 20 anni. Ebbene, tale equiparazione risulterebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali sopra richiamati, ma comporterebbe altresì una illegittima limitazione in ambito nazionale dell'esercizio di un diritto che, a livello europeo ed internazionale, è pacificamente riconosciuto come imprescrittibile.
Per le stesse ragioni, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del d.l. 36/2022, non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti, in considerazione del fatto che il legislatore in relazione ai crimini di guerra non ha mai introdotto termini di prescrizione né li ha mai dichiarati prescrittibili.
Passando al merito, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di cui al d.l. n. 36/2022, si osserva che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è unanime nell'affermare che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (cfr. Cass. n. 5044/2004, Cass. n. 20442/2020).
Ai fini probatori, la cattura, la deportazione e la morte di risultano Persona_2 provate per tabulas, in quanto gli attori hanno prodotto il “foglio matricolare” – “Haftlings
– Personal – Karte”, da cui si evince che il 07.02.1945 fu internato Persona_2
(eingewiesen) nel campo di concentramento di Mauthausen;
l'espresso raccomandato del
18.09.1945 con cui è stato comunicato il decesso del in data 5.05.1945 e le Per_2 comunicazioni del 18.01.1962 e del 22.11.1986 del Ministero della Difesa (v. doc. allegati fasc. parte – memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 5.04.2024).
Sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, “il danno non patrimoniale”, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve
8 dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. 1788/2019, n. 11212/2019). Orbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. civ., n. 11212/2019). Pertanto, si presume che la perdita del proprio padre abbia causato uno sconvolgimento emotivo negli attori, all'epoca dei fatti in tenera età, i quali sono stati costretti a crescere senza una figura paterna, privati dell'affetto e del sostentamento di un padre e, privati, infine, delle spoglie mortali del proprio genitore.
In fine, in ordine al quantum, considerati la decorrenza del tempo (oltre ottant'anni) e il contesto storico in cui i fatti sono avvenuti, si reputa che il risarcimento non può che essere quantificato in via assolutamente equitativa, svolgendo esso a distanza di tanto tempo ed in un contesto sociale e politico totalmente diverso, una funzione sostanzialmente simbolica, con esclusione di qualsivoglia riferimento a tabelle o criteri normativi previsti per vicende e fatti di tutt'altra natura, in alcun modo rapportabili alla vicenda per cui è causa.
Si osserva in merito che gli stessi attori hanno quantificato in € 51.000,00, importo non espressamente e specificatamente contestato dai convenuti, somma che si ritiene congrua sulla base di una liquidazione, come detto, in via puramente equitativa, e su di essa, trattandosi di un debito di valore, decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 6.05.1945 ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli istat e poi gli interessi moratori, sempre a tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Infine, si osserva che il convenuto ha chiesto che venga applicata la c.d. CP_3
“compensatio lucri cum damno” tenendo conto degli indennizzi eventualmente percepiti dagli attori per i medesimi fatti di causa.
Tuttavia, il , gravato del relativo onere probatorio, Controparte_3 non ha dimostrato la circostanza che gli attori avessero beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti e, pertanto, tale domanda deve essere rigettata.
9 In conclusione, si dichiara la sussistenza del diritto degli attori, in qualità come in atti, a percepire il risarcimento del danno subito per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 da e, per l'effetto, si dichiara il loro diritto di accesso al Persona_3
Fondo di cui all'art. 43 d.l. 30.04.2022 n. 36, convertito in legge n. 79/2022 gestito dal che sarà tenuto al pagamento in favore degli Controparte_5 attori della somma di € 51.000,00, equitativamente determinata a titolo di risarcimento del suddetto danno, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicato.
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da €
26.000 ad € 52.000.
Alcuna statuizione si assume in ordine alle spese di lite tra gli attori e la CP_1
Federale di Germania che non si è costituita ed è stata estromessa dal giudizio con ordinanza in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- dichiara sussistente il diritto di , e Parte_5 Parte_4 [...]
, in qualità di eredi di , a percepire il risarcimento del danno Pt_6 Persona_2 subito per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 da
[...]
; Per_3
- dichiara il diritto in capo a , e Parte_5 Parte_4 [...]
, in qualità come in atti, di accesso al Fondo di cui all'art. 43 d.l. 30.04.2022 n. 36, Pt_6 convertito in legge n. 79/2022, gestito dal che Controparte_3 sarà tenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 51.000,00, equitativamente determinata a titolo di risarcimento del suddetto danno, oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- condanna la e il Controparte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che
[...]
10 si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese tra gli attori e la Repubblica Federale di Germania.
Catanzaro, lì 2 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
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