Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
Parere interlocutorio 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01948/2026REG.PROV.COLL.
N. 00064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2024, proposto dal signor IO PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2779/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere AR ES e udito per l’appellante l’avvocato Di Leva Antonio Maria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono l’ordinanza di demolizione n. 2 del 2 gennaio 2019 e il provvedimento prot. n. 9595/19 - 17396 del 9 luglio 2019 con cui è stata respinta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia prot. n. 9595 del 12 aprile 2019.
2. I provvedimenti sopra indicati riguardano alcune opere abusive realizzate sul fondo agricolo sito nel Comune di Castellammare di Stabia, località Terranova, di proprietà del signor PP IO e coltivato dal figlio di quest’ultimo, PP LU, titolare della struttura agrituristica denominata “Fattoria Terranova”.
2.1. Le opere abusive sono così descritte nell’ordinanza di demolizione: « realizzazione a filo esterno del pergolato in legno << lato maggiore>> posto a valle delle proprietà, di una struttura in travi in legno, bullonata, in verticale ed orizzontale, di lunghezza m. 23.50 circa, d’altezza m. 2,70 circa con interposti pannelli in alluminio e teli trasparenti aventi dimensioni m. 2,70 x 2,50 circa, cadauno, pergolato descritto al relativo punto g) della relazione tecnica prot. 4793 del 18.02.2008 (….) ” e realizzazione « sul muretto in tufo grigio della struttura adibita a caffetteria (…) di una bacheca in legno con esposti oggetti vari, a chiusura del lato maggiore ».
2.2. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, il signor PP IO chiedeva l’annullamento dei citati provvedimenti, deducendo, quanto all’ordinanza di demolizione, la non necessità del permesso di costruire, rientrando le opere nell’edilizia libera, e la contraddittorietà della motivazione, e, quanto al diniego di sanatoria, il difetto di motivazione e l’assenza di incremento di volumetria.
3. Il T.a.r. adito, con sentenza 8 maggio 2023 n. 2779, respingeva sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti, condannando il ricorrente alle spese di lite.
4. Il signor PP ha interposto appello con cui- premesso che il giudizio riguarda le difformità riscontrate in data 3 agosto 2018 e non quelle oggetto della relazione tecnica prot. n. 4793 del 18 febbraio 2008, per le quali è stata emessa l’ordinanza n. 128 prot. 7685 del 14 marzo 2008, impugnata dallo stesso ricorrente con ricorso al T.a.r. per la Campania, definito con sentenza di rigetto n. 515/2017-ha articolato i seguenti motivi di gravame:
I. Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 art. 6 bis, 27, 31 e 33). L’opera contestata, consistente in una struttura in legno, andrebbe qualificata come intervento di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 bis d.P.R. 380/01 o, in subordine, andrebbe annoverata tra quelli previsti dall’art. 33 del medesimo decreto.
II. Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 art. 37; l. reg. camp. 27.06.1987 n. 35) . Non sussiterebbe alcuna incompatibilità dell’opera contestata con l’art. 41 del vigente P.R.G. ove si prevede che “ … Tali zone sono destinate esclusivamente all’attività agricola ed è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o turistici … ”, poiché si tratta di una struttura che non ha pregiudicato la destinazione naturale del territorio e non ha comportato la deruralizzazione.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Massa Lubrense.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
7. All’udienza di smaltimento del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Osserva, in via preliminare, il Collegio che con sentenza 19 febbraio 2024 n. 1635 la sesta Sezione di questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del T.a.r. 515/2017 (richiamata in appello), relativa alle opere abusive, accertate con la relazione di sopralluogo prot. n. 4793 del 18 febbraio 2008, su cui si innestano gli ulteriori abusi per cui è causa, accertati il successivo 3 agosto 2018. La citata sentenza ha, in particolare, statuito che gli abusi “ vanno inquadrati in una visione di insieme del loro collegamento strutturale e funzionale e della loro numerosità ed entità nell’ambito della complessiva attività edificatoria posta in essere dall’appellante nel corso di quasi un decennio (ben risultante anche dalla pregressa ricostruzione in fatto) con il loro conseguente significativo impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante in un’area sottoposta a vincolo, con la conseguente impossibilità di sottoporre i singoli interventi – che si integrano a vicenda in un più complessivo ed impattante intervento abusivo protratto nel tempo anche quando di piccola entità ove considerati singolarmente – a regimi sanzionatori differenziati o a procedure di sanatoria o di condono che consentirebbero di aggirare la vigente normativa di tutela ambientale e paesaggistica ”.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
10. Secondo la giurisprudenza, rientrano nell’edilizia libera i pergolati, consistenti in strutture aperte su almeno tre lati e nella parte superiore, mentre nel caso in cui il manufatto venga coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie, richiedendo il titolo edilizio ( Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024 n. 2971; sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7999).
11. Anche i pergolati, al pari di tettoie, pensiline e gazebi, richiedono il titolo edilizio ove alterino la sagoma dell’edificio, difettando dei requisiti tipici delle pertinenze e degli interventi precari perché consistenti in strutture infisse al suolo con conseguente aumento della superfice utile (Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2019, n. 6194).
12. Nel caso di specie, l’opera contestata consiste in una struttura stabilmente infissa al suolo, costituita da travi di legno, bullonata, in verticale ed orizzontale, con lunghezza pari m. 23.50 circa ed altezza pari a m. 2,70 circa, con interposti pannelli in alluminio e teli trasparenti, sicché non è possibile predicarne la mera funzione di riparo dagli agenti atmosferici, integrando invece un nuovo volume ed una nuova superficie utile.
13. Il manufatto in questione, unitamente alla bacheca in legno a chiusura del lato maggiore del locale caffetteria, si inserisce nella complessiva e progressiva attività edificatoria posta in essere dall’appellante nel corso degli anni, già rilevata dalla sentenza n. 1635 del 2024, determinando la radicale trasformazione di un’area a destinazione agricola e vincolata.
14. Ne discende la legittimità dell’ordine di demolizione poiché le opere in questione sono assoggettate a permesso di costruire, come, peraltro, riconosciuto dallo stesso appellante che ha chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica (sulla valenza confessoria dell’istanza di sanatoria dell’abuso, cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 luglio 2024 n. 5865).
15. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione dell’ingiunzione a demolire la quale, pur richiamando nelle premesse sia l’art. 31 che l’art 33 del d.P.R. 380/2001, ha comunque chiaramente ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 del citato decreto.
16. La sanatoria è stata, inoltre, legittimamente negata dall’amministrazione poiché, come si legge nel diniego, gli interventi ricadono “in zona territoriale ‘1b’ connotata da Tutela dell’Ambiente Naturale 2° grado ex art. 17 del P.U.T. legge R.C. n. 35/87 nonché in zona ‘e2/1’ di tutela dell’ambiente agricolo ai sensi dell’art. 41 del PRG, cioè in zona destinata esclusivamente all’attività agricola in cui è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o turistici … ”.
17. La realizzazione del manufatto in questione- che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, integra una nuova costruzione - contrasta con l’art. 41 del P.R.G. che vieta le nuove edificazioni, senza dar spazio a valutazioni di merito in ordine alla compatibilità concreta dell’intervento con la tutela dell’ambiente agricolo (pag. 13 e dell’appello), valutazione già effettuate a monte dal legislatore con l’introduzione del divieto di attività edificatoria.
18. Si osserva, in ultimo, che i manufatti, integrando nuove superfici e nuovi volumi, non sono nemmeno suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004.
19. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, a favore del Comune di Massa Lubrense, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR ES, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ES | IO SS |
IL SEGRETARIO