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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 953/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. entrambi con l'avv. Antonio Tripodi
[...] C.F._2
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...] P.IVA_2
EN GG e successivamente rappresentata da (P.IVA TRoparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luigi P.IVA_3
CI
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
404/2025 pubblicata in data 11/03/2025 del Tribunale di AD.
CONCLUSIONI
Per parte appellante In via principale e pregiudiziale:
In totale riforma della sentenza n. 404/2025 del Tribunale di AD, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023, dichiarandolo CP_1 nullo e/o inefficace.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del motivo che precede, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; per l'effetto, dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi che precedono, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo e del contratto di conto corrente per le causali esposte in atti;
disporre, previa ammissione di CTU contabile, il ricalcolo del dovuto secondo legge, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e il regime di capitalizzazione semplice, epurando ogni addebito illegittimo;
per l'effetto, rideterminare l'eventuale saldo e revocare o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e distrazione in favore del sottoscritto.
Per parte appellata in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius e/o in ogni caso la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto disporre la rinnovazione della citazione e/o fissare nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione e costituzione, consentendo così alla convenuta appellata di integrare le proprie difese e/o formulare appello incidentale nonché, in subordine, adottare ogni provvedimento all'uopo ritenuto opportuno;
pag. 2/20 accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di appello e delle domande tutte ivi avanzate ex art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atto e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 404/2025 del
Tribunale di AD;
accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 404/2025 del Tribunale di AD;
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n.
404/2025 del Tribunale di AD perché del tutto carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., in subordine, sempre ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di concessione della sospensione della esecutività della sentenza impugnata, si chiede che la Corte d'Appello fissi idonea cauzione a carico degli appellanti in misura non inferiore all'importo del decreto ingiuntivo e pari ad € 81.774,80 (limitatamente alla somma di € 52.000,00 per la sola sig.ra ) oltre € 1.610,72 per Parte_2 interessi di mora al 15/6/2022 da versarsi entro 5 giorni dal provvedimento di sospensione e con previsione di revoca di detto provvedimento di sospensione in caso di mancato versamento nel termine perentorio assegnato. in via principale rigettare le domande tutte e l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 [...]
perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e Parte_2 in diritto per tutti i motivi esposti in atti e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 404/2025 emessa dal Tribunale di AD in data
11/3/2025 e pubblicata in pari data. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni e le domande tutte rassegnate in primo grado e che qui di seguito si ritrascrivono: in via preliminare e pregiudiziale in rito pag. 3/20 accertato e dichiarato il difetto di competenza in capo al Tribunale di AD in favore della Sezione Specializzata per le Imprese presso la competente Corte d'Appello di
Venezia o altra ritenuta competente dal Giudice in virtù della rilevabilità d'ufficio di tale eccezione e dichiarare la presente opposizione e le domande tutte improcedibili e/o inammissibili e cancellare la causa dal ruolo;
concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2832/2023 del
Tribunale di AD (R.G. n. 6784/2023) per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa a tal fine eventualmente anche fissando udienza per la discussione o, in ogni caso, provvedendo prima del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. nn. 1, 2 e 3; accertato e dichiarato che la fattispecie appartiene al novero delle materie per cui è necessario l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, differire la prima udienza di comparizione delle parti e relativo termine per memorie istruttorie ex art. 171- ter c.p.c. onde permettere l'esperimento del procedimento di mediazione;
accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale di AD (R.G.
n. 6784/2023) AD e le domande tutte ivi avanzate;
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a CP_1 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, estromettere dal presente CP_1 procedimento e in ogni caso dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale d di AD (R.G. n. 6784/2023) e le domande tutte ivi avanzate;
nel merito rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale di AD (R.G. n.
6784/2023); nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e in via tra loro solidale al Parte_1 Parte_2
pag. 4/20 pagamento della somma di € 81.774,80 (limitatamente alla somma di € 52.000,00 per la sola sig.ra ) oltre € 1.610,72 per interessi di mora al 15/6/2022 Parte_2 oltre ulteriori interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito – comunque entro la soglia usura – dal 16/6/2022 al saldo effettivo;
o alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. in via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie di parte attrice perché inammissibili per i motivi tutti esposti in atti e/o che dovessero risultare in corso di causa. in via istruttoria
Vista la natura prettamente documentale della causa, si richiamano tutti i documenti prodotti nel corso del giudizio monitorio, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente grado di appello.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e/o improcedibili per tutti i motivi esposti in atti e/o che risulteranno in corso di causa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione totale o parziale delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede sin d'ora che, come da memorie 171 ter c.p.c. depositate in primo grado:
- in relazione al contratto di mutuo n. 91111, il c.t.u. individui la base di calcolo risultante dal contratto e/o quella effettivamente applicata, escludendo l'applicazione dell'art. 117 TUB o, in alternativa, il c.t.u. effettui due calcoli sulla base delle due basi di calcolo (360 e 365) lasciando al Giudice ogni valutazione in ordine alle effettive pattuizioni e, quindi, in ordine all'eventuale indeterminatezza della base di calcolo;
- in relazione al contratto di conto corrente n. 183100, il quesito eventualmente demandato al c.t.u. tenga conto di tutte le pattuizioni intercorse tra le parti e, dunque, di tutti i contratti e i rapporti rinvenuti, affinché quest'ultimo tenga conto di tutte le pattuizioni in punto di interessi, commissioni, spese e valute, delle eventuali modifiche intervenute giacché giustificate da espressa pattuizione contrattuale relativa allo ius variandi e che, accertata l'assenza di usura originaria, sia precluso l'accertamento di quella sopravvenuta. Nella verifica dell'usura si tenga comunque conto delle Istruzioni Par della BI pro tempore vigenti e in ogni caso della formula adottata da In caso di pag. 5/20 superamento si operi la cimatura dell'eccedenza in luogo dell'azzeramento del tasso, in subordine il tasso BOT ex art. 117 TUB;
in ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussori della società AD s.r.l. proponevano avanti al Tribunale di
AD opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 con il quale era stato ingiunto loro da il pagamento di € 81.774,80, oltre a interessi e spese, a titolo di CP_1 saldo passivo del conto corrente n. 183100 - aperto in data 9 giugno 2010 da AD
s.r.l. presso - e a titolo di rimborso del mutuo chirografario n. TRoparte_4
91111 di € 40.000,00 - concesso in data 22 giugno 2015 da TRoparte_4
a AD s.r.l. .
Al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano:
- l'invalidità per contrasto con la normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 13 gennaio 2011 a garanzia dei crediti vantati dalla banca nei confronti della debitrice principale AD s.r.l. e la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a CP_1
- l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo chirografario per omessa indicazione della base di calcolo del tasso Euribor;
- la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato;
TR
- la divergenza tra e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito;
- l'invalidità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente per coincidenza tra tasso annuo di interesse e tasso annuo di interesse comprensivo degli effetti della capitalizzazione;
- l'illegittimità della clausola relativa allo ius variandi;
- la nullità delle commissioni di messa a disposizione fondi previste nel contratto di conto corrente;
pag. 6/20 - la nullità della indennità di sconfinamento prevista nel contratto di conto corrente.
Si costituiva in giudizio la creditrice rappresentata dalla mandataria CP_1 contestando, in via pregiudiziale di rito, il difetto di competenza in TRoparte_6 capo al Tribunale e in favore della Sezione Specializzata per le Imprese;
nel merito, la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 404/25, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data
11/3/2025, il Tribunale di AD rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo in favore di dichiarandolo definitivamente CP_1 esecutivo;
condannava, poi, gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di in € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e cpa come per legge.
A fondamento del rigetto dell'opposizione, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta opposta, escludendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese, dopo aver accertato che la questione di nullità delle fideiussioni omnibus era una mera eccezione riconvenzionale e non una domanda svolta in via principale;
- riteneva provata la titolarità dei crediti azionati in capo alla convenuta, avendo la stessa prodotto l'avviso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di CP_4
pubblicato in G.U. n. 60/2023, nonché il contratto di cessione con allegato
[...] un parziale elenco dei crediti ceduti perfettamente coincidenti con quelli indicati dalla banca cedente nell'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB;
- riteneva non provata l'invalidità delle clausole del contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2011 tra i coniugi opponenti e la banca cedente, considerato che la mera allegazione della garanzia contenente le tre clausole “censurate” dalla Banca
d'Italia di per sé nulla provava in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale dopo il maggio del 2005 e che non era emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia.
Il Tribunale accertava, altresì, che la Banca non era decaduta dall'art. 1957 c.c., avendo intimato stragiudizialmente la riscossione del credito a garanti di fideiussioni con pag. 7/20 clausola «a prima richiesta». In relazione al mutuo chirografario, non ravvisava alcuna indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto, che risultava dettagliatamente indicato nelle condizioni contrattuali;
altrettanto chiaro si riteneva il tipo di ammortamento applicato, vale a dire quello “alla francese” il cui piano poteva essere ricostruito agevolmente attraverso il contratto e i suoi allegati. Gli opponenti, per contro, non fornivano alcun elemento di prova in grado di dimostrare che la banca avesse applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi né che tale applicazione avesse comportato maggiori esborsi per il mutuatario. In ordine al rapporto di conto corrente, infine, riteneva validamente pattuiti: la clausola anatocistica, poiché
l'indicazione del tasso effettivo su base annua in relazione agli effetti della capitalizzazione non costituisce un requisito previsto dalla delibera CICR 9 febbraio
2000 a pena di nullità della clausola anatocistica e il requisito della reciprocità non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori;
lo ius variandi, dal momento che gli opponenti non indicavano, nemmeno in via esemplificativa, quali variazioni peggiorative poste in essere dalla banca in via unilaterale dovessero ritenersi inefficaci;
e la commissione di messa a disposizione fondi poiché, anche in questo caso, gli opponenti non fornivano prova che l'indennità da sconfinamento per conti non affidati – espressamente pattuita nel contratto di conto corrente – fosse stata in concreto applicata in concomitanza con la c.d.f.
Giudizio di appello
TRo la sentenza n. 404/2025 del Tribunale di AD hanno interposto tempestivo appello e , insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 domande già proposte in primo grado.
Si è costituita rappresentata dapprima dalla mandataria CP_1 CP_2
e poi da (cfr. comparsa di costituzione in prosecuzione del
[...] TRoparte_3
25.11.25), chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della vocatio in ius per violazione del termine a comparire con concessione di un ulteriore termine nonché il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
Con atto del 29 agosto 2025 parte appellata ha dichiarato di rinunciare all'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, originariamente pag. 8/20 formulato con comparsa di costituzione, con il quale aveva riproposto la questione di incompetenza del Tribunale pronunciatosi in primo grado a favore della Sezione
Specializzata in materia di imprese.
All'udienza del 28 ottobre 2025 veniva rigettata la richiesta di parte appellata di concessione di un ulteriore termine a comparire nonché l'inibitoria proposta dagli appellanti.
La causa veniva, quindi, rimessa in decisione ex artt. 350 bis, 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025 previo deposito di note conclusionali contenenti anche la precisazione delle conclusioni.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti adducono l'illogicità e/o la mera apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente accertato la titolarità in capo all'opposta dei crediti azionati in giudizio. In particolare, il CP_1
Tribunale avrebbe ritenuto provata la legittimazione della cessionaria del credito sulla scorta della mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dovendosi richiedere la produzione anche del contratto di cessione e dell'elenco specifico dei crediti al primo allegato.
Con il secondo motivo di impugnazione, viene dedotta la carenza e/o l'apparenza della motivazione, nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c. e 1957
c.c.
Gli appellanti rilevano come l'inserimento delle clausole di per sé comprova l'illegittimo utilizzo del modello ABI censurato dalla Banca d'Italia risultando non rilevante il rilievo secondo cui i fideiussori avrebbero comunque sottoscritto la garanzia anche in assenza delle clausole ABI censurate.
Rilevano inoltre come il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la richiesta avanzata dagli opponenti di ordine di esibizione degli schemi di fideiussioni utilizzati dalle maggiori banche nazionali dal 2005 al 2011, anno della sottoscrizione dei contratti sub judicio, così impedendo loro di provare l'illegittimo utilizzo del modello
ABI “a monte”. Infine, con riferimento alla decadenza dall'art. 1957 c.c. censurano la ritenuta idoneità dell'istanza stragiudiziale. pag. 9/20 Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano la carenza e/o l'apparenza della motivazione, nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
1419 c.c. e 1346 c.c., in relazione al contratto di mutuo chirografario avendo il giudice escluso l'indeterminatezza del parametro Euribor da adottare ai fini del calcolo del tasso di interesse nominale annuo.
Con il quarto motivo di appello viene denunciata carenza e/o apparenza della motivazione, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1218 c.c. e art. 117 TUB.
Gli appellanti lamentano la legittimità dell'ammortamento alla francese riferito al contratto a tasso variabile come quello oggetto di causa rilevando la necessità di consenso scritto del cliente all'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta e la illegittimità della capitalizzazione composta applicata all'ammortamento alla francese “quale scelta arbitraria e non condivisa dal cliente – per come intrapresa dalla banca mutuataria – che produce una effettiva ed incontestata lievitazione – secondo la matematica finanziaria – sulla determinazione dell'effettivo tasso di interessi applicato al finanziamento sia con riferimento alle conseguenze sulla erronea indicazione del tasso” (cfr. atto di appello).
Il quinto motivo di appello denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 115, 116 e 132 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure ammesso la consulenza tecnica di ufficio finalizzata all'accertamento della capitalizzazione composta degli interessi occultamente pattuita dalla banca creditrice al momento della stipula del contratto di mutuo chirografario.
Con il sesto motivo di appello viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 e dell'art. 112 c.p.c. per illogicità e/o contraddittorietà della sentenza, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1283 e 1218 c.c. e art. 117 TUB con riguardo alle clausole del contratto di apertura del conto corrente bancario. Gli appellanti reiterano le doglianze relative all'illegittima previsione della coincidenza tra TR
e TAE creditori nonché della ritenuta illegittimità dello ius variandi.
Con il settimo ed ultimo motivo di appello viene censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto della asserita fondatezza dei motivi di pag. 10/20 opposizione e della manifesta non proporzionalità dell'importo liquidato rispetto al tenore meramente documentale della causa, considerata l'assenza di attività istruttoria.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato che non possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'appellata.
Circa l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la tecnicità delle questioni di cui si duole l'appellante rispetto alla sentenza di prime cure non le rende immediatamente infondate ed evidenzia altresì la necessità di decisione a mezzo di una sentenza che le rivaluti nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Quanto alla dedotta violazione del termine a comparire va evidenziato come l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349- bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per
l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della pag. 11/20 prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Ciò premesso in linea generale va rilevato come secondo la Suprema corte “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” ( cfr. Cass. civ. n.28646/2000).
Nel caso di specie la convenuta si è limitata a dedurre la violazione della regola e a dolersi della nullità conseguente, senza addurre un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa che ne sarebbe derivato ed ha inoltre compiutamente svolto tutte le proprie difese nella comparsa di costituzione sicché deve ritenersi che l'invalidità risulti esser stata sanata.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta in ogni caso infondato.
Gli appellanti lamentano che sia mancata la prova della legittimazione CP_1 sulla base del rilievo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la produzione del contratto di cessione.
Sul punto va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo Pt_4
pag. 12/20 l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ. n. 17944/2023).
Ebbene tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla motivazione oggetto di censura, per addivenire all'accertamento della titolarità dei crediti opposti alla cessionaria il giudice di prime cure ha esaminato CP_1
l'avviso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di CP_4 TRoparte_4 pubblicato in G.U. n. 60/2023 unitamente al contratto di cessione e al parziale elenco dei crediti ceduti al medesimo allegato, documenti prodotti dalla società opposta in ossequio all'onere probatorio che le incombeva.
Il giudice ha analizzato i dati contenuti nell'elenco allegato, in particolare i “codici pratica” e l'ammontare della pretesa creditoria, ravvisando la perfetta coincidenza con pag. 13/20 quelli indicati dalla banca cedente nell'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB
(“codice rapporto 91111 e importo di euro 14.131,77 per quanto riguarda il credito derivante dal mutuo chirografario n. 91111; codice rapporto n. 183100 e importo di euro
67.965,30 per quanto riguarda il credito per saldo passivo del conto corrente n. 183100” cfr. sentenza impugnata). Tali codici risultano inoltre presenti nella dichiarazione rilasciate della cedente Banco di Desio e della Brianza s.p.a. in sede monitoria (doc.13) in ordine alla natura e all'entità dei crediti vantati nei confronti della debitrice principale
AD s.r.l.
Alcuna censura può, dunque, essere mossa all'operato del giudice di prime cure.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente in merito al rigetto dell'istanza istruttoria di cui all'art. 210 c.p.c. è sufficiente rilevare che l'ordine di esibizione uno strumento residuale, utilizzabile
“quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 982/2024).
Va inoltre evidenziato come la volontà dei fideiussori assurge a parametro di valutazione del loro interesse alla dichiarazione della nullità dei contratti di fideiussione, eccepita in primo grado. Come espresso dalla Suprema Corte, infatti, affinché la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI censurato estenda i suoi effetti all'intero assetto contrattuale, le parti interessate devono provare che non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole affette da nullità (cfr. Cass civ. n.
11188/2024).
Ciò premesso, osserva il Collegio come in relazione alle eccezioni di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale stante l'asserita riproduzione delle clausole abusive contenute nei modelli dell'ABI e ritenuta la rilevanza nel caso di specie della sola deroga all'art. 1957 c.c. non sussiste alcun concreto interesse degli appellanti tenuto conto che l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede la clausola a prima richiesta.
L'inserimento di tale clausola, infatti, sancendo espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, anche in caso di CP_4 pag. 14/20 opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. […]” (cfr. docc. 3 e 4 fasc. primo grado parte opponente), induce a ritenere che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che è sufficiente a impedire la decadenza della garanzia prestata la semplice richiesta scritta di riscossione del credito.
Come osservato recentemente dalla Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. (cfr. Cass. civ. n.835/2025).
Dal fascicolo monitorio depositato emerge che in data 14 febbraio 2018 (doc. 11 monitorio) la banca ha revocato le linee di credito accordate alla società, intimando il pagamento del dovuto, mediante raccomandata a/r al debitore principale e al fideiussore: trattasi di una valida iniziativa stragiudiziale che, in conformità alla clausola a prima richiesta inserita nei contratti di fideiussione, ha impedito la decadenza dall'art. 1957 c.c.; gli opponenti non possono, dunque, ritenersi liberati dal pagamento della garanzia prestata.
Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto: come già esposto dal
Tribunale, la lettura delle condizioni contrattuali permette agilmente di escludere l'asserita indeterminatezza dell'Euribor, parametro di indicizzazione del tasso di interesse nominale annuo applicato al contratto di mutuo chirografario stipulato tra la società debitrice principale e la banca.
Anzitutto, gli appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia dedotto la determinatezza del tasso di interesse da un “successivo documento” senza considerare che i “documenti venivano rilasciati tutti in un'unica soluzione recando seco tassi differenti e non determinabili” (cfr. pag. 22 atto di appello).
La doglianza non si raffronta con la motivazione della sentenza appellata: il giudice di prime cure, infatti, non ha ritenuto determinabile il tasso di interesse sulla base di un successivo documento, ma ha escluso totalmente che il contratto di mutuo difetti di pag. 15/20 determinatezza poiché il tasso di interesse annuo risulta dettagliatamente indicato nelle condizioni contrattuali. In questo senso, la contraddizione tra gli indici Euribor, rilevata dagli opponenti, è solo “apparente”.
In secondo luogo, nessuna censura può essere mossa al logico ragionamento con cui il
Tribunale ha accertato la determinatezza della base dell'Euribor.
Invero, dal raffronto delle tabelle riportate nel documento di sintesi del contratto di mutuo (cfr. doc. 5 fasc. primo grado parte appellante) aventi ad oggetto i tassi variabili
(cfr. tab. 1, pag. 1 di 6) e il piano di ammortamento (cfr. tab. 1 pag. 2 di 6) con la clausola contrattuale dedicata al “tasso di interesse applicato” (cfr. ultima riga pag. 2 di
6) e con l'art. 3 dedicato al “Tasso di interesse - interessi di mora” contenuto nella
“Sezione II” del contratto, emerge pacificamente che il tasso di interesse è fisso e pari al
3,60%, per le rate di preammortamento e la prima di ammortamento, mentre per le successive rate è previsto un tasso di interesse variabile calcolato sulla base dell'Euribor
6 mesi base 365.
Va, pertanto, confermato che non è ravvisabile alcuna incertezza nella determinazione della base per il calcolo dell'indice Euribor.
Il quarto motivo di appello va rigettato.
Sul punto il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come, a fronte della eccepita la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato nonché per la divergenza tra TAN e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito espressamente, il “contratto di mutuo oggetto di causa indica chiaramente che il tipo di ammortamento applicato è quello “alla francese”. Il contratto contiene, inoltre, la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, durata dell'ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse) e presenta in allegato il piano di ammortamento stesso” (cfr. sentenza impugnata).
Tenuto conto che il contratto indica gli elementi necessari alla ricostruzione del piano di ammortamento risulta dunque non pertinente l'eccezione relativa alla asserita mancanza del consenso scritto.
Né appaiono valorizzabili le critiche svolte dagli appellanti relativamente al sistema di ammortamento alla francese con riferimento ai mutui a tasso variabile “quale scelta pag. 16/20 arbitraria e non condivisa dal cliente – per come intrapresa dalla banca mutuataria – che produce una effettiva ed incontestata lievitazione – secondo la matematica finanziaria - sulla determinazione dell'effettivo tasso di interessi applicato al finanziamento sia con riferimento alle conseguenze sulla erronea indicazione del tasso” (cfr. atto di appello) tenuto conto di quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte e qui condiviso. In proposito è stato evidenziato dalla Suprema Corte come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass civ. n.7382/2025).
Il quinto motivo di appello, relativo alla mancata ammissione della c.t.u. per l'accertamento dell'asserita illegittima capitalizzazione composta degli interessi, va rigettato in quanto assorbito dalle ragioni sopraindicate.
Anche il sesto motivo di appello va rigettato. TR Non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui l'identità tra e TR
– entrambi pari allo 0,013% - determinerebbe l'assenza della capitalizzazione degli interessi creditori e conseguentemente il venir meno della medesima periodicità della capitalizzazione delle partite dare/avere, così realizzando una forma di anatocismo bancario vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., e ponendosi altresì in contrasto con l'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. pag. 17/20 In adesione a quanto già rilevato da questa Corte d'Appello, la coincidenza dei due tassi
è riconducibile alla ridotta misura degli interessi attivi annui pattuita (pari allo 0,013%) che, per mere ragioni di calcolo matematico, determina un tasso annuo effettivo che si discosta dal primo solo per alcuni decimali;
pertanto, la naturale differenza numerica tra i due tassi può risultare dai documenti contabili ove siano riportati molti decimali e, nel caso di specie, ove fossero state indicate le cifre decimali oltre la terza arrotondata (cfr.
Corte Appello Venezia n. 612/2023 e, più di recente, n. 248/2025).
In ogni caso, i rilievi degli appellanti devono ritenersi non rilevanti tenuto conto che introducono un controllo contenutistico del giudice sul contratto di credito che deve ritenersi estraneo alle finalità e previsioni della delibera CICR del 9.2.2000 volte a garantire la trasparenza e la pubblicità della regolamentazione negoziale (cfr. Corte
Appello Venezia n. 248/2025 e n. 1219/2025)
Invero, “l'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra[, invece,] negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), la cui mancanza, peraltro solo con riferimento agli interessi creditori, non può, in difetto di espressa previsione normativa, costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione, per il resto completamente conforme al paradigma normativo” (cfr. Corte Appello Venezia n. 2137/2025).
Nel caso di specie, dunque, la clausola sulla capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario è valida poiché risulta pattuita la pari periodicità tra interesse debitore ed interesse creditore e per quest'ultimo risulta l'indicazione sia del tasso nominale annuo – TAN - sia del tasso effettivo annuo, comprensivo degli effetti della capitalizzazione - TAE (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado opponenti).
L'approvazione della suddetta clausola è avvenuta secondo lo schema di cui all'art. 1341 c.c., ritenuto equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera
CICR. La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Con specifico riguardo, invece, alla clausola di jus variandi pattuita all'art. 17 del contratto di apertura del conto corrente il motivo di appello non si confronta sul punto con quanto evidenziato dalla sentenza ovvero con l'assoluta genericità della censura pag. 18/20 vieppiù tenuto conto che neppure in questa sede l'appellante si fa carico di indicare le modifiche contrattuali che sarebbero state apportate in peius.
In proposito va sottolineato come il potere di modifica contrattuale è stato previsto legittimamente, nel rispetto dell'art. 118 TUB: è esercitabile in presenza di giusti motivi, alcuni dei quali espressamente previsti (modifiche di leggi o di altre disposizioni normative o regolamentari, amministrative o di vigilanza, di motivi di sicurezza e di efficienza) ed è stato pattuito per iscritto quale specifico articolo del contratto.
Circa, invece, l'effettivo utilizzo di tale potere unilaterale, il giudice di prime cure non ha addebitato il relativo onere della prova alla parte debitrice, ma ha solo rilevato che quest'ultima ha eccepito solo genericamente “modifiche [unilaterali] documentate negli estratti conto, ma non precedute da una comunicazione” (cfr. pag. 33 atto di citazione fasc. di primo grado) di cui non ha fornito alcuna allegazione, con ciò impedendo a controparte – in ossequio all'onere probatorio che le incombe – di provare la preventiva comunicazione e, al giudice, qualora la prova non fosse stata raggiunta, di dichiarare l'illegittimità delle modifiche.
Il settimo motivo di impugnazione va rigettato.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese del primo grado di giudizio attestandosi sui parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, mentre per la sola fase decisoria sui parametri minimi, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi in ragione del rito prescelto per la trattazione della controversia. Tale liquidazione non pare manifestamente sproporzionata: invero, contrariamente alla censura mossa da parte appellante, la fase istruttoria è comprensiva, secondo la suddivisione tabellare del D.M. 55/2014 e successive modifiche, anche della fase di istruzione della controversia, consistente nel deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio,
pag. 19/20 introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
404/2025 pubblicata in data 11/3/2025 del Tribunale di AD, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in
[...] favore di che si liquidano in euro 9.991,00., oltre a spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti e Parte_1
in solido tra loro i presupposti per l'applicazione Parte_2 dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Vangelista
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 953/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. entrambi con l'avv. Antonio Tripodi
[...] C.F._2
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...] P.IVA_2
EN GG e successivamente rappresentata da (P.IVA TRoparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luigi P.IVA_3
CI
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
404/2025 pubblicata in data 11/03/2025 del Tribunale di AD.
CONCLUSIONI
Per parte appellante In via principale e pregiudiziale:
In totale riforma della sentenza n. 404/2025 del Tribunale di AD, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023, dichiarandolo CP_1 nullo e/o inefficace.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del motivo che precede, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; per l'effetto, dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi che precedono, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo e del contratto di conto corrente per le causali esposte in atti;
disporre, previa ammissione di CTU contabile, il ricalcolo del dovuto secondo legge, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e il regime di capitalizzazione semplice, epurando ogni addebito illegittimo;
per l'effetto, rideterminare l'eventuale saldo e revocare o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e distrazione in favore del sottoscritto.
Per parte appellata in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius e/o in ogni caso la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto disporre la rinnovazione della citazione e/o fissare nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione e costituzione, consentendo così alla convenuta appellata di integrare le proprie difese e/o formulare appello incidentale nonché, in subordine, adottare ogni provvedimento all'uopo ritenuto opportuno;
pag. 2/20 accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di appello e delle domande tutte ivi avanzate ex art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atto e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 404/2025 del
Tribunale di AD;
accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 404/2025 del Tribunale di AD;
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n.
404/2025 del Tribunale di AD perché del tutto carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., in subordine, sempre ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di concessione della sospensione della esecutività della sentenza impugnata, si chiede che la Corte d'Appello fissi idonea cauzione a carico degli appellanti in misura non inferiore all'importo del decreto ingiuntivo e pari ad € 81.774,80 (limitatamente alla somma di € 52.000,00 per la sola sig.ra ) oltre € 1.610,72 per Parte_2 interessi di mora al 15/6/2022 da versarsi entro 5 giorni dal provvedimento di sospensione e con previsione di revoca di detto provvedimento di sospensione in caso di mancato versamento nel termine perentorio assegnato. in via principale rigettare le domande tutte e l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 [...]
perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e Parte_2 in diritto per tutti i motivi esposti in atti e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 404/2025 emessa dal Tribunale di AD in data
11/3/2025 e pubblicata in pari data. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni e le domande tutte rassegnate in primo grado e che qui di seguito si ritrascrivono: in via preliminare e pregiudiziale in rito pag. 3/20 accertato e dichiarato il difetto di competenza in capo al Tribunale di AD in favore della Sezione Specializzata per le Imprese presso la competente Corte d'Appello di
Venezia o altra ritenuta competente dal Giudice in virtù della rilevabilità d'ufficio di tale eccezione e dichiarare la presente opposizione e le domande tutte improcedibili e/o inammissibili e cancellare la causa dal ruolo;
concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 2832/2023 del
Tribunale di AD (R.G. n. 6784/2023) per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa a tal fine eventualmente anche fissando udienza per la discussione o, in ogni caso, provvedendo prima del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. nn. 1, 2 e 3; accertato e dichiarato che la fattispecie appartiene al novero delle materie per cui è necessario l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, differire la prima udienza di comparizione delle parti e relativo termine per memorie istruttorie ex art. 171- ter c.p.c. onde permettere l'esperimento del procedimento di mediazione;
accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale di AD (R.G.
n. 6784/2023) AD e le domande tutte ivi avanzate;
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a CP_1 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, estromettere dal presente CP_1 procedimento e in ogni caso dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale d di AD (R.G. n. 6784/2023) e le domande tutte ivi avanzate;
nel merito rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2832/2023 del Tribunale di AD (R.G. n.
6784/2023); nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e in via tra loro solidale al Parte_1 Parte_2
pag. 4/20 pagamento della somma di € 81.774,80 (limitatamente alla somma di € 52.000,00 per la sola sig.ra ) oltre € 1.610,72 per interessi di mora al 15/6/2022 Parte_2 oltre ulteriori interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito – comunque entro la soglia usura – dal 16/6/2022 al saldo effettivo;
o alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. in via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie di parte attrice perché inammissibili per i motivi tutti esposti in atti e/o che dovessero risultare in corso di causa. in via istruttoria
Vista la natura prettamente documentale della causa, si richiamano tutti i documenti prodotti nel corso del giudizio monitorio, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente grado di appello.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e/o improcedibili per tutti i motivi esposti in atti e/o che risulteranno in corso di causa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione totale o parziale delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede sin d'ora che, come da memorie 171 ter c.p.c. depositate in primo grado:
- in relazione al contratto di mutuo n. 91111, il c.t.u. individui la base di calcolo risultante dal contratto e/o quella effettivamente applicata, escludendo l'applicazione dell'art. 117 TUB o, in alternativa, il c.t.u. effettui due calcoli sulla base delle due basi di calcolo (360 e 365) lasciando al Giudice ogni valutazione in ordine alle effettive pattuizioni e, quindi, in ordine all'eventuale indeterminatezza della base di calcolo;
- in relazione al contratto di conto corrente n. 183100, il quesito eventualmente demandato al c.t.u. tenga conto di tutte le pattuizioni intercorse tra le parti e, dunque, di tutti i contratti e i rapporti rinvenuti, affinché quest'ultimo tenga conto di tutte le pattuizioni in punto di interessi, commissioni, spese e valute, delle eventuali modifiche intervenute giacché giustificate da espressa pattuizione contrattuale relativa allo ius variandi e che, accertata l'assenza di usura originaria, sia precluso l'accertamento di quella sopravvenuta. Nella verifica dell'usura si tenga comunque conto delle Istruzioni Par della BI pro tempore vigenti e in ogni caso della formula adottata da In caso di pag. 5/20 superamento si operi la cimatura dell'eccedenza in luogo dell'azzeramento del tasso, in subordine il tasso BOT ex art. 117 TUB;
in ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussori della società AD s.r.l. proponevano avanti al Tribunale di
AD opposizione al decreto ingiuntivo n. 2832/2023 con il quale era stato ingiunto loro da il pagamento di € 81.774,80, oltre a interessi e spese, a titolo di CP_1 saldo passivo del conto corrente n. 183100 - aperto in data 9 giugno 2010 da AD
s.r.l. presso - e a titolo di rimborso del mutuo chirografario n. TRoparte_4
91111 di € 40.000,00 - concesso in data 22 giugno 2015 da TRoparte_4
a AD s.r.l. .
Al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano:
- l'invalidità per contrasto con la normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 13 gennaio 2011 a garanzia dei crediti vantati dalla banca nei confronti della debitrice principale AD s.r.l. e la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a CP_1
- l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo chirografario per omessa indicazione della base di calcolo del tasso Euribor;
- la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato;
TR
- la divergenza tra e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito;
- l'invalidità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente per coincidenza tra tasso annuo di interesse e tasso annuo di interesse comprensivo degli effetti della capitalizzazione;
- l'illegittimità della clausola relativa allo ius variandi;
- la nullità delle commissioni di messa a disposizione fondi previste nel contratto di conto corrente;
pag. 6/20 - la nullità della indennità di sconfinamento prevista nel contratto di conto corrente.
Si costituiva in giudizio la creditrice rappresentata dalla mandataria CP_1 contestando, in via pregiudiziale di rito, il difetto di competenza in TRoparte_6 capo al Tribunale e in favore della Sezione Specializzata per le Imprese;
nel merito, la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 404/25, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data
11/3/2025, il Tribunale di AD rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo in favore di dichiarandolo definitivamente CP_1 esecutivo;
condannava, poi, gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di in € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e cpa come per legge.
A fondamento del rigetto dell'opposizione, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta opposta, escludendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese, dopo aver accertato che la questione di nullità delle fideiussioni omnibus era una mera eccezione riconvenzionale e non una domanda svolta in via principale;
- riteneva provata la titolarità dei crediti azionati in capo alla convenuta, avendo la stessa prodotto l'avviso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di CP_4
pubblicato in G.U. n. 60/2023, nonché il contratto di cessione con allegato
[...] un parziale elenco dei crediti ceduti perfettamente coincidenti con quelli indicati dalla banca cedente nell'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB;
- riteneva non provata l'invalidità delle clausole del contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2011 tra i coniugi opponenti e la banca cedente, considerato che la mera allegazione della garanzia contenente le tre clausole “censurate” dalla Banca
d'Italia di per sé nulla provava in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale dopo il maggio del 2005 e che non era emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia.
Il Tribunale accertava, altresì, che la Banca non era decaduta dall'art. 1957 c.c., avendo intimato stragiudizialmente la riscossione del credito a garanti di fideiussioni con pag. 7/20 clausola «a prima richiesta». In relazione al mutuo chirografario, non ravvisava alcuna indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto, che risultava dettagliatamente indicato nelle condizioni contrattuali;
altrettanto chiaro si riteneva il tipo di ammortamento applicato, vale a dire quello “alla francese” il cui piano poteva essere ricostruito agevolmente attraverso il contratto e i suoi allegati. Gli opponenti, per contro, non fornivano alcun elemento di prova in grado di dimostrare che la banca avesse applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi né che tale applicazione avesse comportato maggiori esborsi per il mutuatario. In ordine al rapporto di conto corrente, infine, riteneva validamente pattuiti: la clausola anatocistica, poiché
l'indicazione del tasso effettivo su base annua in relazione agli effetti della capitalizzazione non costituisce un requisito previsto dalla delibera CICR 9 febbraio
2000 a pena di nullità della clausola anatocistica e il requisito della reciprocità non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori;
lo ius variandi, dal momento che gli opponenti non indicavano, nemmeno in via esemplificativa, quali variazioni peggiorative poste in essere dalla banca in via unilaterale dovessero ritenersi inefficaci;
e la commissione di messa a disposizione fondi poiché, anche in questo caso, gli opponenti non fornivano prova che l'indennità da sconfinamento per conti non affidati – espressamente pattuita nel contratto di conto corrente – fosse stata in concreto applicata in concomitanza con la c.d.f.
Giudizio di appello
TRo la sentenza n. 404/2025 del Tribunale di AD hanno interposto tempestivo appello e , insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 domande già proposte in primo grado.
Si è costituita rappresentata dapprima dalla mandataria CP_1 CP_2
e poi da (cfr. comparsa di costituzione in prosecuzione del
[...] TRoparte_3
25.11.25), chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della vocatio in ius per violazione del termine a comparire con concessione di un ulteriore termine nonché il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
Con atto del 29 agosto 2025 parte appellata ha dichiarato di rinunciare all'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, originariamente pag. 8/20 formulato con comparsa di costituzione, con il quale aveva riproposto la questione di incompetenza del Tribunale pronunciatosi in primo grado a favore della Sezione
Specializzata in materia di imprese.
All'udienza del 28 ottobre 2025 veniva rigettata la richiesta di parte appellata di concessione di un ulteriore termine a comparire nonché l'inibitoria proposta dagli appellanti.
La causa veniva, quindi, rimessa in decisione ex artt. 350 bis, 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025 previo deposito di note conclusionali contenenti anche la precisazione delle conclusioni.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti adducono l'illogicità e/o la mera apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente accertato la titolarità in capo all'opposta dei crediti azionati in giudizio. In particolare, il CP_1
Tribunale avrebbe ritenuto provata la legittimazione della cessionaria del credito sulla scorta della mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dovendosi richiedere la produzione anche del contratto di cessione e dell'elenco specifico dei crediti al primo allegato.
Con il secondo motivo di impugnazione, viene dedotta la carenza e/o l'apparenza della motivazione, nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c. e 1957
c.c.
Gli appellanti rilevano come l'inserimento delle clausole di per sé comprova l'illegittimo utilizzo del modello ABI censurato dalla Banca d'Italia risultando non rilevante il rilievo secondo cui i fideiussori avrebbero comunque sottoscritto la garanzia anche in assenza delle clausole ABI censurate.
Rilevano inoltre come il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la richiesta avanzata dagli opponenti di ordine di esibizione degli schemi di fideiussioni utilizzati dalle maggiori banche nazionali dal 2005 al 2011, anno della sottoscrizione dei contratti sub judicio, così impedendo loro di provare l'illegittimo utilizzo del modello
ABI “a monte”. Infine, con riferimento alla decadenza dall'art. 1957 c.c. censurano la ritenuta idoneità dell'istanza stragiudiziale. pag. 9/20 Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano la carenza e/o l'apparenza della motivazione, nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
1419 c.c. e 1346 c.c., in relazione al contratto di mutuo chirografario avendo il giudice escluso l'indeterminatezza del parametro Euribor da adottare ai fini del calcolo del tasso di interesse nominale annuo.
Con il quarto motivo di appello viene denunciata carenza e/o apparenza della motivazione, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1218 c.c. e art. 117 TUB.
Gli appellanti lamentano la legittimità dell'ammortamento alla francese riferito al contratto a tasso variabile come quello oggetto di causa rilevando la necessità di consenso scritto del cliente all'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta e la illegittimità della capitalizzazione composta applicata all'ammortamento alla francese “quale scelta arbitraria e non condivisa dal cliente – per come intrapresa dalla banca mutuataria – che produce una effettiva ed incontestata lievitazione – secondo la matematica finanziaria – sulla determinazione dell'effettivo tasso di interessi applicato al finanziamento sia con riferimento alle conseguenze sulla erronea indicazione del tasso” (cfr. atto di appello).
Il quinto motivo di appello denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 115, 116 e 132 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure ammesso la consulenza tecnica di ufficio finalizzata all'accertamento della capitalizzazione composta degli interessi occultamente pattuita dalla banca creditrice al momento della stipula del contratto di mutuo chirografario.
Con il sesto motivo di appello viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 e dell'art. 112 c.p.c. per illogicità e/o contraddittorietà della sentenza, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1283 e 1218 c.c. e art. 117 TUB con riguardo alle clausole del contratto di apertura del conto corrente bancario. Gli appellanti reiterano le doglianze relative all'illegittima previsione della coincidenza tra TR
e TAE creditori nonché della ritenuta illegittimità dello ius variandi.
Con il settimo ed ultimo motivo di appello viene censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto della asserita fondatezza dei motivi di pag. 10/20 opposizione e della manifesta non proporzionalità dell'importo liquidato rispetto al tenore meramente documentale della causa, considerata l'assenza di attività istruttoria.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato che non possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'appellata.
Circa l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la tecnicità delle questioni di cui si duole l'appellante rispetto alla sentenza di prime cure non le rende immediatamente infondate ed evidenzia altresì la necessità di decisione a mezzo di una sentenza che le rivaluti nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Quanto alla dedotta violazione del termine a comparire va evidenziato come l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349- bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per
l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della pag. 11/20 prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Ciò premesso in linea generale va rilevato come secondo la Suprema corte “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” ( cfr. Cass. civ. n.28646/2000).
Nel caso di specie la convenuta si è limitata a dedurre la violazione della regola e a dolersi della nullità conseguente, senza addurre un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa che ne sarebbe derivato ed ha inoltre compiutamente svolto tutte le proprie difese nella comparsa di costituzione sicché deve ritenersi che l'invalidità risulti esser stata sanata.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta in ogni caso infondato.
Gli appellanti lamentano che sia mancata la prova della legittimazione CP_1 sulla base del rilievo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la produzione del contratto di cessione.
Sul punto va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo Pt_4
pag. 12/20 l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ. n. 17944/2023).
Ebbene tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla motivazione oggetto di censura, per addivenire all'accertamento della titolarità dei crediti opposti alla cessionaria il giudice di prime cure ha esaminato CP_1
l'avviso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di CP_4 TRoparte_4 pubblicato in G.U. n. 60/2023 unitamente al contratto di cessione e al parziale elenco dei crediti ceduti al medesimo allegato, documenti prodotti dalla società opposta in ossequio all'onere probatorio che le incombeva.
Il giudice ha analizzato i dati contenuti nell'elenco allegato, in particolare i “codici pratica” e l'ammontare della pretesa creditoria, ravvisando la perfetta coincidenza con pag. 13/20 quelli indicati dalla banca cedente nell'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB
(“codice rapporto 91111 e importo di euro 14.131,77 per quanto riguarda il credito derivante dal mutuo chirografario n. 91111; codice rapporto n. 183100 e importo di euro
67.965,30 per quanto riguarda il credito per saldo passivo del conto corrente n. 183100” cfr. sentenza impugnata). Tali codici risultano inoltre presenti nella dichiarazione rilasciate della cedente Banco di Desio e della Brianza s.p.a. in sede monitoria (doc.13) in ordine alla natura e all'entità dei crediti vantati nei confronti della debitrice principale
AD s.r.l.
Alcuna censura può, dunque, essere mossa all'operato del giudice di prime cure.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente in merito al rigetto dell'istanza istruttoria di cui all'art. 210 c.p.c. è sufficiente rilevare che l'ordine di esibizione uno strumento residuale, utilizzabile
“quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 982/2024).
Va inoltre evidenziato come la volontà dei fideiussori assurge a parametro di valutazione del loro interesse alla dichiarazione della nullità dei contratti di fideiussione, eccepita in primo grado. Come espresso dalla Suprema Corte, infatti, affinché la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI censurato estenda i suoi effetti all'intero assetto contrattuale, le parti interessate devono provare che non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole affette da nullità (cfr. Cass civ. n.
11188/2024).
Ciò premesso, osserva il Collegio come in relazione alle eccezioni di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale stante l'asserita riproduzione delle clausole abusive contenute nei modelli dell'ABI e ritenuta la rilevanza nel caso di specie della sola deroga all'art. 1957 c.c. non sussiste alcun concreto interesse degli appellanti tenuto conto che l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede la clausola a prima richiesta.
L'inserimento di tale clausola, infatti, sancendo espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, anche in caso di CP_4 pag. 14/20 opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. […]” (cfr. docc. 3 e 4 fasc. primo grado parte opponente), induce a ritenere che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che è sufficiente a impedire la decadenza della garanzia prestata la semplice richiesta scritta di riscossione del credito.
Come osservato recentemente dalla Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. (cfr. Cass. civ. n.835/2025).
Dal fascicolo monitorio depositato emerge che in data 14 febbraio 2018 (doc. 11 monitorio) la banca ha revocato le linee di credito accordate alla società, intimando il pagamento del dovuto, mediante raccomandata a/r al debitore principale e al fideiussore: trattasi di una valida iniziativa stragiudiziale che, in conformità alla clausola a prima richiesta inserita nei contratti di fideiussione, ha impedito la decadenza dall'art. 1957 c.c.; gli opponenti non possono, dunque, ritenersi liberati dal pagamento della garanzia prestata.
Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto: come già esposto dal
Tribunale, la lettura delle condizioni contrattuali permette agilmente di escludere l'asserita indeterminatezza dell'Euribor, parametro di indicizzazione del tasso di interesse nominale annuo applicato al contratto di mutuo chirografario stipulato tra la società debitrice principale e la banca.
Anzitutto, gli appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia dedotto la determinatezza del tasso di interesse da un “successivo documento” senza considerare che i “documenti venivano rilasciati tutti in un'unica soluzione recando seco tassi differenti e non determinabili” (cfr. pag. 22 atto di appello).
La doglianza non si raffronta con la motivazione della sentenza appellata: il giudice di prime cure, infatti, non ha ritenuto determinabile il tasso di interesse sulla base di un successivo documento, ma ha escluso totalmente che il contratto di mutuo difetti di pag. 15/20 determinatezza poiché il tasso di interesse annuo risulta dettagliatamente indicato nelle condizioni contrattuali. In questo senso, la contraddizione tra gli indici Euribor, rilevata dagli opponenti, è solo “apparente”.
In secondo luogo, nessuna censura può essere mossa al logico ragionamento con cui il
Tribunale ha accertato la determinatezza della base dell'Euribor.
Invero, dal raffronto delle tabelle riportate nel documento di sintesi del contratto di mutuo (cfr. doc. 5 fasc. primo grado parte appellante) aventi ad oggetto i tassi variabili
(cfr. tab. 1, pag. 1 di 6) e il piano di ammortamento (cfr. tab. 1 pag. 2 di 6) con la clausola contrattuale dedicata al “tasso di interesse applicato” (cfr. ultima riga pag. 2 di
6) e con l'art. 3 dedicato al “Tasso di interesse - interessi di mora” contenuto nella
“Sezione II” del contratto, emerge pacificamente che il tasso di interesse è fisso e pari al
3,60%, per le rate di preammortamento e la prima di ammortamento, mentre per le successive rate è previsto un tasso di interesse variabile calcolato sulla base dell'Euribor
6 mesi base 365.
Va, pertanto, confermato che non è ravvisabile alcuna incertezza nella determinazione della base per il calcolo dell'indice Euribor.
Il quarto motivo di appello va rigettato.
Sul punto il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come, a fronte della eccepita la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato nonché per la divergenza tra TAN e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito espressamente, il “contratto di mutuo oggetto di causa indica chiaramente che il tipo di ammortamento applicato è quello “alla francese”. Il contratto contiene, inoltre, la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, durata dell'ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse) e presenta in allegato il piano di ammortamento stesso” (cfr. sentenza impugnata).
Tenuto conto che il contratto indica gli elementi necessari alla ricostruzione del piano di ammortamento risulta dunque non pertinente l'eccezione relativa alla asserita mancanza del consenso scritto.
Né appaiono valorizzabili le critiche svolte dagli appellanti relativamente al sistema di ammortamento alla francese con riferimento ai mutui a tasso variabile “quale scelta pag. 16/20 arbitraria e non condivisa dal cliente – per come intrapresa dalla banca mutuataria – che produce una effettiva ed incontestata lievitazione – secondo la matematica finanziaria - sulla determinazione dell'effettivo tasso di interessi applicato al finanziamento sia con riferimento alle conseguenze sulla erronea indicazione del tasso” (cfr. atto di appello) tenuto conto di quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte e qui condiviso. In proposito è stato evidenziato dalla Suprema Corte come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass civ. n.7382/2025).
Il quinto motivo di appello, relativo alla mancata ammissione della c.t.u. per l'accertamento dell'asserita illegittima capitalizzazione composta degli interessi, va rigettato in quanto assorbito dalle ragioni sopraindicate.
Anche il sesto motivo di appello va rigettato. TR Non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui l'identità tra e TR
– entrambi pari allo 0,013% - determinerebbe l'assenza della capitalizzazione degli interessi creditori e conseguentemente il venir meno della medesima periodicità della capitalizzazione delle partite dare/avere, così realizzando una forma di anatocismo bancario vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., e ponendosi altresì in contrasto con l'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. pag. 17/20 In adesione a quanto già rilevato da questa Corte d'Appello, la coincidenza dei due tassi
è riconducibile alla ridotta misura degli interessi attivi annui pattuita (pari allo 0,013%) che, per mere ragioni di calcolo matematico, determina un tasso annuo effettivo che si discosta dal primo solo per alcuni decimali;
pertanto, la naturale differenza numerica tra i due tassi può risultare dai documenti contabili ove siano riportati molti decimali e, nel caso di specie, ove fossero state indicate le cifre decimali oltre la terza arrotondata (cfr.
Corte Appello Venezia n. 612/2023 e, più di recente, n. 248/2025).
In ogni caso, i rilievi degli appellanti devono ritenersi non rilevanti tenuto conto che introducono un controllo contenutistico del giudice sul contratto di credito che deve ritenersi estraneo alle finalità e previsioni della delibera CICR del 9.2.2000 volte a garantire la trasparenza e la pubblicità della regolamentazione negoziale (cfr. Corte
Appello Venezia n. 248/2025 e n. 1219/2025)
Invero, “l'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra[, invece,] negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), la cui mancanza, peraltro solo con riferimento agli interessi creditori, non può, in difetto di espressa previsione normativa, costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione, per il resto completamente conforme al paradigma normativo” (cfr. Corte Appello Venezia n. 2137/2025).
Nel caso di specie, dunque, la clausola sulla capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario è valida poiché risulta pattuita la pari periodicità tra interesse debitore ed interesse creditore e per quest'ultimo risulta l'indicazione sia del tasso nominale annuo – TAN - sia del tasso effettivo annuo, comprensivo degli effetti della capitalizzazione - TAE (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado opponenti).
L'approvazione della suddetta clausola è avvenuta secondo lo schema di cui all'art. 1341 c.c., ritenuto equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera
CICR. La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Con specifico riguardo, invece, alla clausola di jus variandi pattuita all'art. 17 del contratto di apertura del conto corrente il motivo di appello non si confronta sul punto con quanto evidenziato dalla sentenza ovvero con l'assoluta genericità della censura pag. 18/20 vieppiù tenuto conto che neppure in questa sede l'appellante si fa carico di indicare le modifiche contrattuali che sarebbero state apportate in peius.
In proposito va sottolineato come il potere di modifica contrattuale è stato previsto legittimamente, nel rispetto dell'art. 118 TUB: è esercitabile in presenza di giusti motivi, alcuni dei quali espressamente previsti (modifiche di leggi o di altre disposizioni normative o regolamentari, amministrative o di vigilanza, di motivi di sicurezza e di efficienza) ed è stato pattuito per iscritto quale specifico articolo del contratto.
Circa, invece, l'effettivo utilizzo di tale potere unilaterale, il giudice di prime cure non ha addebitato il relativo onere della prova alla parte debitrice, ma ha solo rilevato che quest'ultima ha eccepito solo genericamente “modifiche [unilaterali] documentate negli estratti conto, ma non precedute da una comunicazione” (cfr. pag. 33 atto di citazione fasc. di primo grado) di cui non ha fornito alcuna allegazione, con ciò impedendo a controparte – in ossequio all'onere probatorio che le incombe – di provare la preventiva comunicazione e, al giudice, qualora la prova non fosse stata raggiunta, di dichiarare l'illegittimità delle modifiche.
Il settimo motivo di impugnazione va rigettato.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese del primo grado di giudizio attestandosi sui parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, mentre per la sola fase decisoria sui parametri minimi, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi in ragione del rito prescelto per la trattazione della controversia. Tale liquidazione non pare manifestamente sproporzionata: invero, contrariamente alla censura mossa da parte appellante, la fase istruttoria è comprensiva, secondo la suddivisione tabellare del D.M. 55/2014 e successive modifiche, anche della fase di istruzione della controversia, consistente nel deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio,
pag. 19/20 introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
404/2025 pubblicata in data 11/3/2025 del Tribunale di AD, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in
[...] favore di che si liquidano in euro 9.991,00., oltre a spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti e Parte_1
in solido tra loro i presupposti per l'applicazione Parte_2 dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Vangelista
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