Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 10/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 20/2026
Nel giudizio iscritto al n. 63265 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla sig.ra - rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Valettini (c.f. [...]), pec: avvrobertovalettini@cnfpec.it, fax: 0187421053, e, anche disgiuntamente, dall'avv. Emanuele Buttini (c.f. [...]), pec: avvmanuelebuttini@cnfpec.it; fax: 0187421053, con elezione di domicilio in La Spezia, alla via del Carmine, e richiesta di comunicazioni all’indirizzo pec: avvmanuelebuttini@cnfpec.it;
contro INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, via del Proconsolo, n. 10, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli
per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. regione Toscana, n. 74/2024, di riconoscimento della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, con ordine di liquidazione e pagamento a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 28 gennaio 2026 il relatore cons. Elena Papa e l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS. Nessuno presente per la ricorrente.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17 luglio 2025 la sig.ra - ha lamentato la mancata ottemperanza da parte dell’INPS alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. regione Toscana, n. 74/2024, di riconoscimento a suo favore della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, chiedendo la condanna alla liquidazione e al pagamento del dovuto a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con condanna alle spese.
L’INPS si è costituito con memoria del 23 dicembre 2025, precisando di avere provveduto alla liquidazione della pensione con pagamento in data 20 gennaio 2026 e decorrenza 12 gennaio 2024, a causa di blocchi tecnici sopravvenuti, dovuti alla necessità di apertura di numeroso ticket per riuscire a forzare il sistema informatico. Infatti, per la liquidazione della pensione di vecchiaia contributiva, relativa al secondo periodo di contribuzione “la sede ha dovuto dapprima neutralizzare i periodi che avevano dato luogo alla pensione di anzianità dal settembre 1989. Nonostante ciò, il sistema informatico ha posto dei blocchi insormontabili per l’operatore di sede che ha aperto numerosi ticket per la rimozione di tali blocchi”.
L’INPS ha, inoltre, prodotto documentazione comprovante la corretta ottemperanza e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Preso atto di quanto sopra, avendo l’Istituto previdenziale provveduto al riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e alla liquidazione degli arretrati, occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Stante la specificità della vicenda di fatto si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 Depositata in Segreteria il 10/02/2026 Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Firenze, 10/02/2026 Il Funzionario
DA CE
f.to digitalmente