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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6211/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cangiano Augusto per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
(C.F. ) in nome e per conto di
[...] P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Crocetta Rossano per procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4810/2021 pubblicata in data 18.3.2021
FATTO E DIRITTO L'oggetto del presente giudizio è così esposto nella sentenza impugnata: Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di aver Parte_1 stipulato, con Banca Agrileasing, due contratti di locazione finanziaria, n. 3013180072 e 3023180148, rispettivamente in data 26.10.2001 e 13.12.2002, integrati con atto dell'1.6.2005, con fideiussione dei sig.ri e Parte_2 Parte_3 deduceva l'usurarietà dei tassi di mora previsti nei due contratti in misura “pari al tasso euribor 3 mesi lettera, tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti”. Concludeva quindi chiedendo:
“Relativamente al rapporto contrattuale intrattenuto con la societa Agrileasing SpA sub n° nr. 3023180148 e n° accertare e dichiarare per i motivi sopra P.IVA_4 esposti che l'Istituto ha previsto l'applicazione, in odio all'attrice di interessi di mora superiori al tasso di soglia, cosi come previsto dalla legge 108/1996 e per l'effetto, in combinato disposto con l'art. 1815 c.c. 2043 c.c. 644 c.p. e 1418 c.c. dichiarare l'invalidita del contratto di leasing per la parte in cui vengono pattuiti interessi di mora superiore ai limiti legislativamente previsti, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi contrattualmente previsti dovendosi rideterminare il contratto come gratuito e non oneroso;
2. Previo ricalcolo delle somme conteggiate e richieste dalla convenuta Agrileasing S.p.a. anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2043 e 1815 II° comma accertare e dichiarare che la società e creditrice nei confronti della Agrileasing Parte_1
S.p.a. della somma di cui all'allegata perizia oltre le somme corrisposte a titolo di interessi dal marzo 2015 ad oggi, il tutto con maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze sino al pagamento effettivo, o di altra somma che verrà determinata e valutata dal Giudice anche a seguito di eventuale perizia di parte, con condanna della convenuta Agrileasing alla refusione della suddetta somma con la maggiorazione di interessi e rivalutazione 3. Una volta accertate e dichiarate l'applicazione di clausole usurarie accertare che il contratto di leasing e affetto da nullità e per l'effetto dichiarare l'invalidità degli obblighi fideiussori in capo ai sig.ri e per le ragioni di Parte_2 Parte_3 accessorietà di cui alla narrativa del presente atto.” Si costituiva , già Banca Agrileasing, contestando la dedotta Controparte_3 usurarietà contrattuale in quanto nei contratti era espressamente previsto che il tasso di mora andava calcolato in base al parametro Euribor previsto alle singole inadempienze;
che, pertanto, non era stato predeterminato il tasso di mora bensì stabilito il criterio per la determinazione al momento del verificarsi dell'inadempimento; che inoltre, nelle successive integrazioni e rinegoziazioni, era stata prevista una clausola di salvaguardia;
che in ogni caso, in assenza di specifica rilevazione dei tassi di mora, occorreva applicare una maggiorazione ulteriore di 2.1%; che, anche in caso di eventuale superamento del tasso soglia con riguardo ai tassi di mora, erano comunque dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti in misura pacificamente inferiore ai tassi soglia;
che infine la società istante era priva di legittimazione ad avanzare domande con riguardo al contratto di fideiussione stipulato da soggetti non parti del giudizio. Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto”.
§ 2. – All'esito del processo, istruito per documenti, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la società attrice alla rifusione delle spese processuali. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono. Nel merito, deve preliminarmente evidenziarsi che, pur lamentando parte attrice l'usurarietà del tasso di interesse di mora contrattuale, non allega né documenta l'applicazione in concreto di interessi di mora né eventuali ritardi nei pagamenti che abbiano giustificato la detta applicazione. Al riguardo la recentissima sentenza di Cassazione a sezioni Unite 19597/20, nell'affrontare più questioni attinenti agli interessi usurari, ha precisato come:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Viene quindi rimarcato un preciso onere di allegazione della parte che deduca l'usurarietà degli interessi in questo caso rimasto del tutto inadempiuto. Tanto precisato, occorre evidenziare come, nel caso odierno, parte attrice indichi dei tassi risultanti da propri ricalcoli ampiamente superiori a quelli previsti in contratto, senza esattamente specificare come pervenga a dette misure. Inoltre è pacifico che in contratto non venga già determinata la misura del tasso di mora, prevedendosi invece il criterio di calcolo parametrato al tasso euribor vigente al momento dell'inadempimento. Pertanto, in difetto di deduzione oltre che prova del periodo in cui si sia verificato l'inadempimento e siano stati applicati i tassi di mora, neppure è possibile stabilire se ci sia stato o meno il detto superamento. E' inoltre documentalmente provato che nelle, integrazioni contrattuali, in aggiunta al criterio indicato per il calcolo del tasso di mora, sia stata inserita una clausola di salvaguardia in base alla quale: “laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p e art. 2 punto 4 legge 108/1996 all'epoca vigente al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso” Quindi, al di là del fatto che, nel caso odierno, neppure viene dedotta l'applicazione di interessi di mora, eventualmente prima della integrazione del contratto nei termini indicati, con l'applicazione della clausola di salvaguardia è precluso a monte ogni possibile superamento. Sulla legittimità della detta clausola si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n. 27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del 17.10.2019). Significativa al riguardo la richiamata pronuncia a sezioni Unite la quale ha evidenziato come “la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicuri che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti. Nel caso in questione, quindi l'opponente neppure allega l'eventuale applicazione di tassi di mora né la disapplicazione di detta clausola di salvaguardia e, quindi, il superamento in concreto del detto tasso soglia, da valutare peraltro con la maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Infine, la Cassazione a sezioni Unite, ha ribadito la diversa natura tra interessi corrispettivi e interessi di mora, escludendo ogni possibile sommatoria nella verifica di eventuale superamento del tasso soglia da effettuarsi separatamente per ciascuno. Gli interessi corrispettivi hanno infatti funzione remunerativa e costituiscono il corrispettivo per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204); gli interessi di mora hanno invece una funzione risarcitoria di liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 26286/19) e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza. Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, sulla singola rata scaduta, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma c.c., e vengono applicati ex lege per il caso dell'inadempimento anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014). Gli interessi moratori sono quindi solo promessi al momento della conclusione del contratto e, diversamente dagli interessi corrispettivi, sono solo eventuali. La Cassazione, nel rimarcare detta differenza, ha anche ribadito come, ove l'interesse corrispettivo sia lecito ed i soli interessi moratori applicati comportino il superamento della predetta soglia usuraria, esclusivamente questi ultimi sono da ritenere illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
in tal caso quindi “le rate scadute restano interamente dovute nella loro integralità comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati e sulle stesse saranno dovuti altresì gli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti”. Quanto sopra a conferma di quanto già in precedenza affermato in giurisprudenza, in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria tra tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, limitandosi la citata sentenza e quelle che ne sono seguite (tra cui Cass. n. 26286/19; n. 22890/19, n. 27442/18 e da ultimo S.U. n. 19597/29) a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario. È chiaro, pertanto, che la tesi secondo cui possono essere usurari anche gli interessi moratori non implica la cumulabilità di questi ultimi con gli interessi corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Deve quindi escludersi nel caso in questione che la previsione contrattuale violi la normativa antiusura, ed anche l'applicazione in concreto di interessi corrispettivi o di mora oltre il tasso soglia, in difetto di ogni specifica deduzione in tal senso ed, anzi, apparendo incontestato che ciò non sia avvenuto. Le domande di parte attrice devono quindi essere integralmente respinte in quanto infondate e non provate, con condanna al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14 tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attività espletate.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dalla società attrice con un atto di appello contenente tre motivi e le seguenti conclusioni: Voglia L'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza n.4810/2021 depositata in data 18 marzo 2021 in seno al procedimento sub RGNR Tribunale di Roma n 17957/2018, previo espletamento di CTU, come da richieste istruttorie formulate in corso di procedimento di primo grado: relativamente al rapporto contrattuale intrattenuto con la società Agrileasing SpA sub n° nr. 3023180148 e n° accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti P.IVA_4 che l'Istituto ha previsto l'applicazione, in odio all'attrice di interessi di mora superiori al tasso di soglia, così come previsto dalla legge 108/1996 e per l'effetto, in combinato disposto con l'art. 1815 c.c. 2043 c.c. 644 c.p. e 1418 c.c. dichiarare l'invalidità del contratto di leasing per la parte in cui vengono pattuiti interessi di mora superiore ai limiti legislativamente previsti, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi contrattualmente previsti dovendosi rideterminare il contratto come gratuito e non oneroso;
previo ricalcolo delle somme conteggiate e richieste dalla convenuta Agrileasing SpA anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2043 e 1815 II° comma accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti della Agrileasing Parte_1
SpA della somma di cui all'allegata perizia oltre le somme corrisposte a titolo di interessi dal marzo 2015 ad oggi, il tutto con maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze sino al pagamento effettivo, o di altra somma che verrà determinata e valutata dal Giudice anche a seguito di eventuale perizia di parte, con condanna della convenuta Agrileasing alla refusione della suddetta somma con la maggiorazione di interessi e rivalutazione. Una volta accertate e dichiarate l'applicazione di clausole usurarie accertare che il contratto di leasing è affetto da nullità e per l'effetto dichiarare l'invalidità degli obblighi fideiussori in capo ai sig.ri e per le ragioni di Parte_2 Parte_3 accessorietà di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Si è costituita in giudizio Controparte_1 in nome e per conto di contestando l'appello e
[...] Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a (ove dovuta).”
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni di cui sopra.
§ 4. – L'appello contiene tre motivi.
§ 4.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale rileva che la società attrice non aveva allegato, né documentato l'applicazione in concreto di interessi di mora, né eventuali ritardi nei pagamenti che avessero potuto giustificare tale applicazione;
nella parte in cui fa riferimento a Sezioni Unite n.19597/20 per delineare gli oneri di allegazione e prova gravanti sul debitore;
nella parte in cui osserva che i tassi di interesse di mora contrattuali non sono individuati in misura fissa, ma mediante riferimento al tasso Euribor vigente tempo per tempo e che sono stati calcolati dall'attrice in misura superiore a quella prevista;
infine nella parte in cui il primo giudice evidenzia che nelle integrazioni contrattuali era stata inserita una clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora, in caso di superamento del tasso soglia vigente tempo per tempo, al tasso suddetto. Osserva l'appellante di aver sempre fatto riferimento, nella domanda, al tasso di mora pattuito e di non aver mai contestato l'applicazione nel concreto di detto tasso. Osserva che la pattuizione di interessi usurari rileva di per sé e determina la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art.1815 II comma c.c., sicché il contratto resta valido ma non sono dovuti gli interessi, per cui il debitore resterebbe obbligato per il solo capitale.
Il motivo è infondato.
L'art.1815 II comma c.c., come sostituito ad opera dell'art.7 L.n.108/1996, stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n.19597/2020 in materia di interessi di mora convenzionali, hanno stabilito che la sanzione prevista dalla norma, ossia la non debenza di alcun interesse in caso di pattuizione usuraria, deve essere riferita al tipo di interesse specificamente oggetto della pattuizione;
quindi, se la clausola nulla concerne gli interessi di mora, non ne sono travolti gli interessi corrispettivi. Inoltre, trova applicazione comunque, in caso di ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie, l'art.1224 I comma c.c. e, pertanto: “…Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. È pertanto infondata la pretesa dell'appellante di ottenere, facendo valere la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, perché usurari, la caducazione di qualsiasi obbligazione per interessi e l'accertamento di un proprio credito nei confronti della concedente per l'eccedenza degli importi pagati rispetto al dovuto. Da questa premessa discende, come ulteriore conseguenza, la mancanza di interesse dell'appellante a ottenere l'accertamento della nullità della clausola sugli interessi di mora nel corso dello svolgimento regolare del rapporto. Infatti, l'azione proposta non è un'azione di mero accertamento dell'usurarietà del tasso - sempre ammissibile anche in mancanza di attualità della lesione del diritto, sul presupposto di una situazione di mera incertezza oggettiva - al fine di ottenere una pronuncia volta a escludere che l'interesse di mora pattuito sia dovuto, ma un'azione di accertamento negativo del debito per interessi di qualunque natura, quindi anche corrispettivi, nei confronti della concedente e di conseguente condanna della concedente alla restituzione di quanto incassato in eccedenza sul dovuto, azione infondata in diritto per quanto sopra esposto.
§ 4.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si sofferma sulla introduzione della clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora, in caso di superamento del tasso soglia vigente tempo per tempo, al tasso suddetto e sulla legittimità della stessa. Afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale clausola fosse presente nel contratto originariamente concluso e osserva che invece è stata successivamente introdotta dalla concedente;
lamenta l'illegittimità di tale modifica che pretenderebbe inammissibilmente di sanare l'originaria nullità contrattuale rendendo inapplicabile l'art.1815 II comma c.c..
Il motivo è infondato. In primo luogo va premesso che, contrariamente a quanto deduce l'appellante, nella sentenza impugnata si legge che la clausola di salvaguardia era stata inserita “nelle integrazioni contrattuali”, quindi successivamente al perfezionamento del contratto. È vero che la clausola in questione non sarebbe idonea a sanare l'originaria nullità per violazione della soglia di usura della clausola di determinazione del tasso di interesse di mora, dato che tale nullità discenderebbe dal superamento della soglia vigente al momento di perfezionamento del contratto, restando indifferente alle successive variazioni del tasso soglia. Tuttavia, il motivo è assorbito dal rilevo della mancanza di interesse dell'appellante a ottenere un accertamento della nullità della clausola sugli interessi di mora nel corso dello svolgimento regolare del rapporto.
§ 4.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che, al fine della verifica di un eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, si deve confrontare con la soglia di usura il tasso di interesse di mora senza alcuna sommatoria con il tasso di interesse corrispettivo. Osserva che, a prescindere dalla erroneità di tale affermazione, comunque la deduzione del carattere usuraio dei tassi di interesse di mora pattuiti nei due contratti di leasing era riferita ai tassi di mora in quanto tali, senza alcuna sommatoria con i t.e.g. che invece risultavano conformi ai limiti dettati dalle norme antiusura. In particolare, come indicato nella c.t.u. con riferimento al contratto n. 3023180148: Il tasso di mora previsto dal contratto risulta, all'art. 6 del contratto in esame, “pari al tasso euribor 3 mesi lettera, tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti”, ovvero, al 13/12/2002 la quotazione Euribor 6 mesi era pari al 2,89% che aumentato di 8 punti determina un tasso mora alla data di sottoscrizione pari al 10,89%, superiore alla soglia usura prevista per la categoria
“Leasing” per importi superiori ad € 50.000 vigente al momento della sottoscrizione del contratto, nel IV Trimestre 2002, pari al 10,14%...”. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato. L'appellante non ha interesse all'accertamento della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di mora convenzionale nel corso dello svolgimento regolare del rapporto, atteso che la domanda proposta non è una domanda di mero accertamento volta a escludere la eventuale futura applicabilità della clausola nulla, peraltro già modificata mediante l'inserimento della clausola di salvaguardia, bensì una domanda di accertamento negativo del credito della concedente per interessi, sia di mora che corrispettivi, infondata in diritto per quanto sopra scritto con riferimento al primo motivo di appello. E' comunque opportuno ricordare che le Sezioni Unite, nella già citata sentenza n.19597/2020, hanno stabilito che: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”. Pertanto, posto che i contratti in oggetto si sono entrambi perfezionati prima del D.M. 25.3.2003, che per primo contiene la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori, il tasso effettivo globale medio rilevato nei D.M. in vigore al momento del perfezionamento degli stessi dovrebbe, in ipotesi, essere confrontato con il tasso effettivo globale del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori, non con il tasso di interesse di mora autonomamente considerato. § 5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 10.313,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4810/2021, pubblicata in data 23/03/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere a Parte_1
Controparte_4
in nome e per conto di le spese
[...] Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in € 10.313,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
EL IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6211/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cangiano Augusto per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
(C.F. ) in nome e per conto di
[...] P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Crocetta Rossano per procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4810/2021 pubblicata in data 18.3.2021
FATTO E DIRITTO L'oggetto del presente giudizio è così esposto nella sentenza impugnata: Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di aver Parte_1 stipulato, con Banca Agrileasing, due contratti di locazione finanziaria, n. 3013180072 e 3023180148, rispettivamente in data 26.10.2001 e 13.12.2002, integrati con atto dell'1.6.2005, con fideiussione dei sig.ri e Parte_2 Parte_3 deduceva l'usurarietà dei tassi di mora previsti nei due contratti in misura “pari al tasso euribor 3 mesi lettera, tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti”. Concludeva quindi chiedendo:
“Relativamente al rapporto contrattuale intrattenuto con la societa Agrileasing SpA sub n° nr. 3023180148 e n° accertare e dichiarare per i motivi sopra P.IVA_4 esposti che l'Istituto ha previsto l'applicazione, in odio all'attrice di interessi di mora superiori al tasso di soglia, cosi come previsto dalla legge 108/1996 e per l'effetto, in combinato disposto con l'art. 1815 c.c. 2043 c.c. 644 c.p. e 1418 c.c. dichiarare l'invalidita del contratto di leasing per la parte in cui vengono pattuiti interessi di mora superiore ai limiti legislativamente previsti, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi contrattualmente previsti dovendosi rideterminare il contratto come gratuito e non oneroso;
2. Previo ricalcolo delle somme conteggiate e richieste dalla convenuta Agrileasing S.p.a. anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2043 e 1815 II° comma accertare e dichiarare che la società e creditrice nei confronti della Agrileasing Parte_1
S.p.a. della somma di cui all'allegata perizia oltre le somme corrisposte a titolo di interessi dal marzo 2015 ad oggi, il tutto con maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze sino al pagamento effettivo, o di altra somma che verrà determinata e valutata dal Giudice anche a seguito di eventuale perizia di parte, con condanna della convenuta Agrileasing alla refusione della suddetta somma con la maggiorazione di interessi e rivalutazione 3. Una volta accertate e dichiarate l'applicazione di clausole usurarie accertare che il contratto di leasing e affetto da nullità e per l'effetto dichiarare l'invalidità degli obblighi fideiussori in capo ai sig.ri e per le ragioni di Parte_2 Parte_3 accessorietà di cui alla narrativa del presente atto.” Si costituiva , già Banca Agrileasing, contestando la dedotta Controparte_3 usurarietà contrattuale in quanto nei contratti era espressamente previsto che il tasso di mora andava calcolato in base al parametro Euribor previsto alle singole inadempienze;
che, pertanto, non era stato predeterminato il tasso di mora bensì stabilito il criterio per la determinazione al momento del verificarsi dell'inadempimento; che inoltre, nelle successive integrazioni e rinegoziazioni, era stata prevista una clausola di salvaguardia;
che in ogni caso, in assenza di specifica rilevazione dei tassi di mora, occorreva applicare una maggiorazione ulteriore di 2.1%; che, anche in caso di eventuale superamento del tasso soglia con riguardo ai tassi di mora, erano comunque dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti in misura pacificamente inferiore ai tassi soglia;
che infine la società istante era priva di legittimazione ad avanzare domande con riguardo al contratto di fideiussione stipulato da soggetti non parti del giudizio. Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto”.
§ 2. – All'esito del processo, istruito per documenti, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la società attrice alla rifusione delle spese processuali. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono. Nel merito, deve preliminarmente evidenziarsi che, pur lamentando parte attrice l'usurarietà del tasso di interesse di mora contrattuale, non allega né documenta l'applicazione in concreto di interessi di mora né eventuali ritardi nei pagamenti che abbiano giustificato la detta applicazione. Al riguardo la recentissima sentenza di Cassazione a sezioni Unite 19597/20, nell'affrontare più questioni attinenti agli interessi usurari, ha precisato come:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Viene quindi rimarcato un preciso onere di allegazione della parte che deduca l'usurarietà degli interessi in questo caso rimasto del tutto inadempiuto. Tanto precisato, occorre evidenziare come, nel caso odierno, parte attrice indichi dei tassi risultanti da propri ricalcoli ampiamente superiori a quelli previsti in contratto, senza esattamente specificare come pervenga a dette misure. Inoltre è pacifico che in contratto non venga già determinata la misura del tasso di mora, prevedendosi invece il criterio di calcolo parametrato al tasso euribor vigente al momento dell'inadempimento. Pertanto, in difetto di deduzione oltre che prova del periodo in cui si sia verificato l'inadempimento e siano stati applicati i tassi di mora, neppure è possibile stabilire se ci sia stato o meno il detto superamento. E' inoltre documentalmente provato che nelle, integrazioni contrattuali, in aggiunta al criterio indicato per il calcolo del tasso di mora, sia stata inserita una clausola di salvaguardia in base alla quale: “laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p e art. 2 punto 4 legge 108/1996 all'epoca vigente al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso” Quindi, al di là del fatto che, nel caso odierno, neppure viene dedotta l'applicazione di interessi di mora, eventualmente prima della integrazione del contratto nei termini indicati, con l'applicazione della clausola di salvaguardia è precluso a monte ogni possibile superamento. Sulla legittimità della detta clausola si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n. 27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del 17.10.2019). Significativa al riguardo la richiamata pronuncia a sezioni Unite la quale ha evidenziato come “la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicuri che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti. Nel caso in questione, quindi l'opponente neppure allega l'eventuale applicazione di tassi di mora né la disapplicazione di detta clausola di salvaguardia e, quindi, il superamento in concreto del detto tasso soglia, da valutare peraltro con la maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Infine, la Cassazione a sezioni Unite, ha ribadito la diversa natura tra interessi corrispettivi e interessi di mora, escludendo ogni possibile sommatoria nella verifica di eventuale superamento del tasso soglia da effettuarsi separatamente per ciascuno. Gli interessi corrispettivi hanno infatti funzione remunerativa e costituiscono il corrispettivo per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204); gli interessi di mora hanno invece una funzione risarcitoria di liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 26286/19) e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza. Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, sulla singola rata scaduta, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma c.c., e vengono applicati ex lege per il caso dell'inadempimento anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014). Gli interessi moratori sono quindi solo promessi al momento della conclusione del contratto e, diversamente dagli interessi corrispettivi, sono solo eventuali. La Cassazione, nel rimarcare detta differenza, ha anche ribadito come, ove l'interesse corrispettivo sia lecito ed i soli interessi moratori applicati comportino il superamento della predetta soglia usuraria, esclusivamente questi ultimi sono da ritenere illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
in tal caso quindi “le rate scadute restano interamente dovute nella loro integralità comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati e sulle stesse saranno dovuti altresì gli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti”. Quanto sopra a conferma di quanto già in precedenza affermato in giurisprudenza, in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria tra tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, limitandosi la citata sentenza e quelle che ne sono seguite (tra cui Cass. n. 26286/19; n. 22890/19, n. 27442/18 e da ultimo S.U. n. 19597/29) a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario. È chiaro, pertanto, che la tesi secondo cui possono essere usurari anche gli interessi moratori non implica la cumulabilità di questi ultimi con gli interessi corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Deve quindi escludersi nel caso in questione che la previsione contrattuale violi la normativa antiusura, ed anche l'applicazione in concreto di interessi corrispettivi o di mora oltre il tasso soglia, in difetto di ogni specifica deduzione in tal senso ed, anzi, apparendo incontestato che ciò non sia avvenuto. Le domande di parte attrice devono quindi essere integralmente respinte in quanto infondate e non provate, con condanna al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14 tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attività espletate.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dalla società attrice con un atto di appello contenente tre motivi e le seguenti conclusioni: Voglia L'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza n.4810/2021 depositata in data 18 marzo 2021 in seno al procedimento sub RGNR Tribunale di Roma n 17957/2018, previo espletamento di CTU, come da richieste istruttorie formulate in corso di procedimento di primo grado: relativamente al rapporto contrattuale intrattenuto con la società Agrileasing SpA sub n° nr. 3023180148 e n° accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti P.IVA_4 che l'Istituto ha previsto l'applicazione, in odio all'attrice di interessi di mora superiori al tasso di soglia, così come previsto dalla legge 108/1996 e per l'effetto, in combinato disposto con l'art. 1815 c.c. 2043 c.c. 644 c.p. e 1418 c.c. dichiarare l'invalidità del contratto di leasing per la parte in cui vengono pattuiti interessi di mora superiore ai limiti legislativamente previsti, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi contrattualmente previsti dovendosi rideterminare il contratto come gratuito e non oneroso;
previo ricalcolo delle somme conteggiate e richieste dalla convenuta Agrileasing SpA anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2043 e 1815 II° comma accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti della Agrileasing Parte_1
SpA della somma di cui all'allegata perizia oltre le somme corrisposte a titolo di interessi dal marzo 2015 ad oggi, il tutto con maggiorazione degli interessi dalle singole scadenze sino al pagamento effettivo, o di altra somma che verrà determinata e valutata dal Giudice anche a seguito di eventuale perizia di parte, con condanna della convenuta Agrileasing alla refusione della suddetta somma con la maggiorazione di interessi e rivalutazione. Una volta accertate e dichiarate l'applicazione di clausole usurarie accertare che il contratto di leasing è affetto da nullità e per l'effetto dichiarare l'invalidità degli obblighi fideiussori in capo ai sig.ri e per le ragioni di Parte_2 Parte_3 accessorietà di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Si è costituita in giudizio Controparte_1 in nome e per conto di contestando l'appello e
[...] Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a (ove dovuta).”
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni di cui sopra.
§ 4. – L'appello contiene tre motivi.
§ 4.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale rileva che la società attrice non aveva allegato, né documentato l'applicazione in concreto di interessi di mora, né eventuali ritardi nei pagamenti che avessero potuto giustificare tale applicazione;
nella parte in cui fa riferimento a Sezioni Unite n.19597/20 per delineare gli oneri di allegazione e prova gravanti sul debitore;
nella parte in cui osserva che i tassi di interesse di mora contrattuali non sono individuati in misura fissa, ma mediante riferimento al tasso Euribor vigente tempo per tempo e che sono stati calcolati dall'attrice in misura superiore a quella prevista;
infine nella parte in cui il primo giudice evidenzia che nelle integrazioni contrattuali era stata inserita una clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora, in caso di superamento del tasso soglia vigente tempo per tempo, al tasso suddetto. Osserva l'appellante di aver sempre fatto riferimento, nella domanda, al tasso di mora pattuito e di non aver mai contestato l'applicazione nel concreto di detto tasso. Osserva che la pattuizione di interessi usurari rileva di per sé e determina la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art.1815 II comma c.c., sicché il contratto resta valido ma non sono dovuti gli interessi, per cui il debitore resterebbe obbligato per il solo capitale.
Il motivo è infondato.
L'art.1815 II comma c.c., come sostituito ad opera dell'art.7 L.n.108/1996, stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n.19597/2020 in materia di interessi di mora convenzionali, hanno stabilito che la sanzione prevista dalla norma, ossia la non debenza di alcun interesse in caso di pattuizione usuraria, deve essere riferita al tipo di interesse specificamente oggetto della pattuizione;
quindi, se la clausola nulla concerne gli interessi di mora, non ne sono travolti gli interessi corrispettivi. Inoltre, trova applicazione comunque, in caso di ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie, l'art.1224 I comma c.c. e, pertanto: “…Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. È pertanto infondata la pretesa dell'appellante di ottenere, facendo valere la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, perché usurari, la caducazione di qualsiasi obbligazione per interessi e l'accertamento di un proprio credito nei confronti della concedente per l'eccedenza degli importi pagati rispetto al dovuto. Da questa premessa discende, come ulteriore conseguenza, la mancanza di interesse dell'appellante a ottenere l'accertamento della nullità della clausola sugli interessi di mora nel corso dello svolgimento regolare del rapporto. Infatti, l'azione proposta non è un'azione di mero accertamento dell'usurarietà del tasso - sempre ammissibile anche in mancanza di attualità della lesione del diritto, sul presupposto di una situazione di mera incertezza oggettiva - al fine di ottenere una pronuncia volta a escludere che l'interesse di mora pattuito sia dovuto, ma un'azione di accertamento negativo del debito per interessi di qualunque natura, quindi anche corrispettivi, nei confronti della concedente e di conseguente condanna della concedente alla restituzione di quanto incassato in eccedenza sul dovuto, azione infondata in diritto per quanto sopra esposto.
§ 4.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si sofferma sulla introduzione della clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora, in caso di superamento del tasso soglia vigente tempo per tempo, al tasso suddetto e sulla legittimità della stessa. Afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale clausola fosse presente nel contratto originariamente concluso e osserva che invece è stata successivamente introdotta dalla concedente;
lamenta l'illegittimità di tale modifica che pretenderebbe inammissibilmente di sanare l'originaria nullità contrattuale rendendo inapplicabile l'art.1815 II comma c.c..
Il motivo è infondato. In primo luogo va premesso che, contrariamente a quanto deduce l'appellante, nella sentenza impugnata si legge che la clausola di salvaguardia era stata inserita “nelle integrazioni contrattuali”, quindi successivamente al perfezionamento del contratto. È vero che la clausola in questione non sarebbe idonea a sanare l'originaria nullità per violazione della soglia di usura della clausola di determinazione del tasso di interesse di mora, dato che tale nullità discenderebbe dal superamento della soglia vigente al momento di perfezionamento del contratto, restando indifferente alle successive variazioni del tasso soglia. Tuttavia, il motivo è assorbito dal rilevo della mancanza di interesse dell'appellante a ottenere un accertamento della nullità della clausola sugli interessi di mora nel corso dello svolgimento regolare del rapporto.
§ 4.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che, al fine della verifica di un eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, si deve confrontare con la soglia di usura il tasso di interesse di mora senza alcuna sommatoria con il tasso di interesse corrispettivo. Osserva che, a prescindere dalla erroneità di tale affermazione, comunque la deduzione del carattere usuraio dei tassi di interesse di mora pattuiti nei due contratti di leasing era riferita ai tassi di mora in quanto tali, senza alcuna sommatoria con i t.e.g. che invece risultavano conformi ai limiti dettati dalle norme antiusura. In particolare, come indicato nella c.t.u. con riferimento al contratto n. 3023180148: Il tasso di mora previsto dal contratto risulta, all'art. 6 del contratto in esame, “pari al tasso euribor 3 mesi lettera, tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti”, ovvero, al 13/12/2002 la quotazione Euribor 6 mesi era pari al 2,89% che aumentato di 8 punti determina un tasso mora alla data di sottoscrizione pari al 10,89%, superiore alla soglia usura prevista per la categoria
“Leasing” per importi superiori ad € 50.000 vigente al momento della sottoscrizione del contratto, nel IV Trimestre 2002, pari al 10,14%...”. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato. L'appellante non ha interesse all'accertamento della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di mora convenzionale nel corso dello svolgimento regolare del rapporto, atteso che la domanda proposta non è una domanda di mero accertamento volta a escludere la eventuale futura applicabilità della clausola nulla, peraltro già modificata mediante l'inserimento della clausola di salvaguardia, bensì una domanda di accertamento negativo del credito della concedente per interessi, sia di mora che corrispettivi, infondata in diritto per quanto sopra scritto con riferimento al primo motivo di appello. E' comunque opportuno ricordare che le Sezioni Unite, nella già citata sentenza n.19597/2020, hanno stabilito che: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”. Pertanto, posto che i contratti in oggetto si sono entrambi perfezionati prima del D.M. 25.3.2003, che per primo contiene la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori, il tasso effettivo globale medio rilevato nei D.M. in vigore al momento del perfezionamento degli stessi dovrebbe, in ipotesi, essere confrontato con il tasso effettivo globale del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori, non con il tasso di interesse di mora autonomamente considerato. § 5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 10.313,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4810/2021, pubblicata in data 23/03/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere a Parte_1
Controparte_4
in nome e per conto di le spese
[...] Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in € 10.313,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
EL IZ