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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
CO CO, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13746/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101835790000 INTERESSI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21766/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:esibisce copia di ricevuta di pagamento della prima rata delle due rottamazioni
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, la società
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250101835790000, notificata in data 19/05/2025, dell'importo complessivo di euro 310.282,76, avente ad oggetto il recupero di interessi da sospensione, relativi alle seguenti partite di ruolo:
-Ruolo AU–TEB03T1000842013, per un importo complessivo di Euro 81.083,06;
-Ruolo YP–TECIPPN000032015, per un importo complessivo di Euro 229.193,82.
Il ricorrente eccepisce che:
- Al ruolo n. Nominativo_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è stato attribuito dall'Agente della RI il n. documento 70014011197677005000;
- Il ruolo n. Nominativo_2, contenuto nel documento n. 70014011197677005000, è stato definito dalla contribuente mediante Riammissione nella Definizione Agevolata n. AT – 10090202500179456190, ad oggi in regolare ammortamento;
- Al ruolo n. TECIPPN000032015, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è stato attribuito dall'Agente della
RI il n. documento 67116012501137009000;
- Il ruolo n. TECIPPN000032015, contenuto nel documento n. 67116012501137009000, è stato definito dalla contribuente mediante Riammissione nella Definizione Agevolata n. AT – 07190202500170331190, ad oggi in regolare ammortamento;
L'art. 3bis del DL 202/2024, in combinato disposto con l'art. 1, commi 231 ss., della L. 197/2022 stabilisce espressamente che, per le cartelle oggetto di definizione agevolata, non sono dovuti gli interessi, le sanzioni e gli interessi di mora.
Si costituisce ADE RI, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Successivamente il ricorrente ha replicato con memorie aggiunte alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare, sulla sentenza n. 3306/25 rgr. 12794/24 emessa dalla Cgt di i grado di Napoli che ha statuito l'esistenza della pretesa creditoria portata dall'avviso di accertamento n. Società_1 ed dall'intimazione TECIPPN000032015 , il ricorrente evidenzia che con il proprio ricorso introduttivo ha chiesto esclusivamente l'annullamento della cartella di pagamento N. 071202501083579000 ( avente ad oggetto esclusivamente gli interessi ) e non ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento Società_1
e dell'intimazione N. TECIPPN000032015.
Infatti, successivamente al deposito della sentenza n. 3306/25 emessa dalla CGT di I Grado di Napoli, la contribuente ha rinunciato al contenzioso precedentemente instaurato, definendo in Adesione la pretesa creditoria portata dall'Avviso di Accertamento n. Nominativo_2 e dall'Intimazione di Pagamento n. TECIPPN000032015.
La società Ricorrente_1 , infatti, in data 24/04/2025 ha presentato l'istanza per la Riammissione nella Definizione Agevolata:
- N. AT – 10090202500179456190, DEFINENDO l' Avviso di Accertamento n. Nominativo_2, corrispondente al documento n. 70014011197677005000;
- N. AT - 07190202500170331190, DEFINENDO l'Intimazione di Pagamento n. TECIPPN000032015, corrispondente al documento n. 67116012501137009000;
Pertanto considerato che:
- L'art.
3-bis del D.L. n. 202/2024, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi da 231 a 252 della L.
197/2022, espressamente prevede che i ruoli oggetto di Definizione Agevolata siano: “estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora …. ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive…e le somme maturate a titolo di aggio…. versando le somme dovute a titolo di capitale” ;
- L'Agenzia delle Entrate RI ha accolto le Istanze di Riammissione alla Definizione Agevolata presentate dalla Contribuente, relativamente ai Ruoli Nominativo_2 e TECIPPN000032015;
pertanto la ricorrente ha diritto ad estinguere detti ruoli versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, senza dover corrispondere sanzioni, interessi ed aggio.
Per quanto attiene invece le considerazioni in sede di controdeduzioni, secondo cui gli interessi di sospensione contenuti nella cartella di pagamento n. 071202501083579000, sarebbero riconducibili a presunti provvedimenti di sospensione richiesti dalla contribuente tramite diverse istanze e da ultimo con l'Istanza di Definizione Agevolata dell'anno 2019, la difesa della ricorrente rileva che:
- In data 16/09/2019, l'Agenzia delle Entrate RI RIGETTAVA l'Istanza di Sospensione della
RI, presentata dalla contribuente, relativamente all'Avviso di Accertamento TECIPRN00001/2019
(Cfr Diniego Istanza di Sospensione – All. sub 11 al ricorso introduttivo);
- In data 03/09/2019 l'Agenzia delle Entrate RI, rigettava l'istanza di Definizione Agevolata delle
Liti Fiscali Pendenti, presentata dalla contribuente, e notificava alla contribuente l'Avviso di Presa in Carico avente ad oggetto l'Atto n. TECIPRN000012019, successivo all'Avviso di Accertamento n.
TEB03T100084/2013 (Cfr Avviso di Presa in Carico Atto n. TECIPRN000012019 – All. sub 9 al ricorso introduttivo);
Pertanto nessuna sospensione è stata concessa dall'Agente della RI, tanto che la CGT di I Grado, con la sentenza n. 3306/25 RGR 12794/24, accogliendo le controdeduzioni depositate dalla stessa agenzia delle entrate riscossione, sanciva espressamente il mancato perfezionamento della definizione delle liti fiscali pendenti presentata dalla contribuente nel corso dell'esercizo 2019.
Per quanto attiene infine alla contestazione mossa da parte resistente, in merito alla presunta trasmissione “tardiva” dell'Istanza di Riammissione alla Definizione Agevolata, la ricorrente ribadisce che l'agenzia delle entrate riscossione ha accolto le istanze di riammissione alla definizione agevolata presentate dalla contribuente, le quali pertanto risultano essere tempestive (Cfr Definizione Agevolata n.
10090202500179456190 – All. sub 12 al ricorso introduttivo) (Cfr Definizione Agevolata n.
07190202500170331190 – All. sub 14 al ricorso introduttivo).
Orbene, ritiene questa Corte che l'istanza vada respinta in quanto la ricorrente non ha documentato l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano di definizione agevolata, al 30.7.2025 e al 30.11.2025 ( € 77.023,47 per ciascuna rata di cui al Documento rif. AT – 07190202500170331190 ed € 33.167,00 per ciascuna rata di cui al documento rif. AT – 10090202500179456190).
Sul punto si evidenzia che, il ricorrente in udienza ha esibito la quietanza di pagamento della prima rata per entrambe le difinizioni agevolate, circostanza questa non contestata dall'Ufficio finanziario.
Il ricorso va pertanto accolto, con compensazione delle spese, in quanto la cartella è stata emessa in epoca antecedente alla definizione agevolata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese .
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
CO CO, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13746/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101835790000 INTERESSI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21766/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:esibisce copia di ricevuta di pagamento della prima rata delle due rottamazioni
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, la società
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250101835790000, notificata in data 19/05/2025, dell'importo complessivo di euro 310.282,76, avente ad oggetto il recupero di interessi da sospensione, relativi alle seguenti partite di ruolo:
-Ruolo AU–TEB03T1000842013, per un importo complessivo di Euro 81.083,06;
-Ruolo YP–TECIPPN000032015, per un importo complessivo di Euro 229.193,82.
Il ricorrente eccepisce che:
- Al ruolo n. Nominativo_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è stato attribuito dall'Agente della RI il n. documento 70014011197677005000;
- Il ruolo n. Nominativo_2, contenuto nel documento n. 70014011197677005000, è stato definito dalla contribuente mediante Riammissione nella Definizione Agevolata n. AT – 10090202500179456190, ad oggi in regolare ammortamento;
- Al ruolo n. TECIPPN000032015, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è stato attribuito dall'Agente della
RI il n. documento 67116012501137009000;
- Il ruolo n. TECIPPN000032015, contenuto nel documento n. 67116012501137009000, è stato definito dalla contribuente mediante Riammissione nella Definizione Agevolata n. AT – 07190202500170331190, ad oggi in regolare ammortamento;
L'art. 3bis del DL 202/2024, in combinato disposto con l'art. 1, commi 231 ss., della L. 197/2022 stabilisce espressamente che, per le cartelle oggetto di definizione agevolata, non sono dovuti gli interessi, le sanzioni e gli interessi di mora.
Si costituisce ADE RI, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Successivamente il ricorrente ha replicato con memorie aggiunte alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare, sulla sentenza n. 3306/25 rgr. 12794/24 emessa dalla Cgt di i grado di Napoli che ha statuito l'esistenza della pretesa creditoria portata dall'avviso di accertamento n. Società_1 ed dall'intimazione TECIPPN000032015 , il ricorrente evidenzia che con il proprio ricorso introduttivo ha chiesto esclusivamente l'annullamento della cartella di pagamento N. 071202501083579000 ( avente ad oggetto esclusivamente gli interessi ) e non ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento Società_1
e dell'intimazione N. TECIPPN000032015.
Infatti, successivamente al deposito della sentenza n. 3306/25 emessa dalla CGT di I Grado di Napoli, la contribuente ha rinunciato al contenzioso precedentemente instaurato, definendo in Adesione la pretesa creditoria portata dall'Avviso di Accertamento n. Nominativo_2 e dall'Intimazione di Pagamento n. TECIPPN000032015.
La società Ricorrente_1 , infatti, in data 24/04/2025 ha presentato l'istanza per la Riammissione nella Definizione Agevolata:
- N. AT – 10090202500179456190, DEFINENDO l' Avviso di Accertamento n. Nominativo_2, corrispondente al documento n. 70014011197677005000;
- N. AT - 07190202500170331190, DEFINENDO l'Intimazione di Pagamento n. TECIPPN000032015, corrispondente al documento n. 67116012501137009000;
Pertanto considerato che:
- L'art.
3-bis del D.L. n. 202/2024, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi da 231 a 252 della L.
197/2022, espressamente prevede che i ruoli oggetto di Definizione Agevolata siano: “estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora …. ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive…e le somme maturate a titolo di aggio…. versando le somme dovute a titolo di capitale” ;
- L'Agenzia delle Entrate RI ha accolto le Istanze di Riammissione alla Definizione Agevolata presentate dalla Contribuente, relativamente ai Ruoli Nominativo_2 e TECIPPN000032015;
pertanto la ricorrente ha diritto ad estinguere detti ruoli versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, senza dover corrispondere sanzioni, interessi ed aggio.
Per quanto attiene invece le considerazioni in sede di controdeduzioni, secondo cui gli interessi di sospensione contenuti nella cartella di pagamento n. 071202501083579000, sarebbero riconducibili a presunti provvedimenti di sospensione richiesti dalla contribuente tramite diverse istanze e da ultimo con l'Istanza di Definizione Agevolata dell'anno 2019, la difesa della ricorrente rileva che:
- In data 16/09/2019, l'Agenzia delle Entrate RI RIGETTAVA l'Istanza di Sospensione della
RI, presentata dalla contribuente, relativamente all'Avviso di Accertamento TECIPRN00001/2019
(Cfr Diniego Istanza di Sospensione – All. sub 11 al ricorso introduttivo);
- In data 03/09/2019 l'Agenzia delle Entrate RI, rigettava l'istanza di Definizione Agevolata delle
Liti Fiscali Pendenti, presentata dalla contribuente, e notificava alla contribuente l'Avviso di Presa in Carico avente ad oggetto l'Atto n. TECIPRN000012019, successivo all'Avviso di Accertamento n.
TEB03T100084/2013 (Cfr Avviso di Presa in Carico Atto n. TECIPRN000012019 – All. sub 9 al ricorso introduttivo);
Pertanto nessuna sospensione è stata concessa dall'Agente della RI, tanto che la CGT di I Grado, con la sentenza n. 3306/25 RGR 12794/24, accogliendo le controdeduzioni depositate dalla stessa agenzia delle entrate riscossione, sanciva espressamente il mancato perfezionamento della definizione delle liti fiscali pendenti presentata dalla contribuente nel corso dell'esercizo 2019.
Per quanto attiene infine alla contestazione mossa da parte resistente, in merito alla presunta trasmissione “tardiva” dell'Istanza di Riammissione alla Definizione Agevolata, la ricorrente ribadisce che l'agenzia delle entrate riscossione ha accolto le istanze di riammissione alla definizione agevolata presentate dalla contribuente, le quali pertanto risultano essere tempestive (Cfr Definizione Agevolata n.
10090202500179456190 – All. sub 12 al ricorso introduttivo) (Cfr Definizione Agevolata n.
07190202500170331190 – All. sub 14 al ricorso introduttivo).
Orbene, ritiene questa Corte che l'istanza vada respinta in quanto la ricorrente non ha documentato l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano di definizione agevolata, al 30.7.2025 e al 30.11.2025 ( € 77.023,47 per ciascuna rata di cui al Documento rif. AT – 07190202500170331190 ed € 33.167,00 per ciascuna rata di cui al documento rif. AT – 10090202500179456190).
Sul punto si evidenzia che, il ricorrente in udienza ha esibito la quietanza di pagamento della prima rata per entrambe le difinizioni agevolate, circostanza questa non contestata dall'Ufficio finanziario.
Il ricorso va pertanto accolto, con compensazione delle spese, in quanto la cartella è stata emessa in epoca antecedente alla definizione agevolata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese .
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso