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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5981/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GARAU GUENDALINA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. STATZU PIERGIORGIO convenuto
, (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. NICOLA IBBA e dall'avv. IVAN ALTEA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza , eccezione , deduzione e conclusione, In via principale 1- accertato che è comproprietario per la Parte_1
quota di 36/100 pro indiviso, dei lotti della lottizzazione “Funtaneddas” in Comune di Sinnai , annotati al catasto Terreni al Foglio 35 mappali 3862-
3814 (lotto n. 1) , Foglio 35 mappali 3863-3815 (lotto n. 2) e Foglio 35 mappali 3864-3816 (lotto n. 3), dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai suddetti immobili;
2- ordinare per l'effetto la divisione dei suddetti immobili e procedere all'assegnazione all'attore in proprietà esclusiva del lotto n. 2 della lottizzazione “Funtaneddas” censito al catasto
Terreni del Comune di Sinnai al Foglio 35 mappali 3863-3815 , della superficie di are 3.19; 3- condannare il convenuto alla Controparte_1
rifusione in favore dell'attore delle spese e compensi di lite . In via subordinata 1- accertato che è comproprietario per la quota Parte_1
di 36/100 pro indiviso, dei lotti della lottizzazione “Funtaneddas” in
Comune di Sinnai , annotati al catasto Terreni al Foglio 35 mappali 3862-
3814 (lotto n. 1) , Foglio 35 mappali 3863-3815 (lotto n. 2) e Foglio 35 mappali 3864-3816 (lotto n. 3), dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai suddetti immobili;
;
2- ordinare per l'effetto la divisione dei suddetti immobili e, previo progetto di divisione da affidare ad un C.T.U., procedere all' assegnazione in proprietà esclusiva all'attore del lotto a lui spettante;
3- condannare il convenuto alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attore delle spese e compensi di lite”; per il convenuto : “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale accoglimento delle richieste che seguono, così decidere: Nel merito: 1)accertata la reale consistenza dei beni in comproprietà alle odierne parti in causa, dichiarare lo scioglimento della comunione relativa agli immobili distinti al C.T.
Foglio 35 mappali 3862-3814, Foglio 35 mappali 3863-3815 e Foglio 35 mappali 3864-3816 attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte fisica
pag. 2/9 corrispondente alla propria quota ideale, ossia la quota di 1/3 a Pt_1
, la quota di 1/3 a e la quota 1/3 a
[...] Controparte_2 Controparte_1
2) per l'effetto, ordinare la divisione dei suddetti immobili e, previa stima degli stessi da parte di apposito C.T.U., assegnare al Signor Parte_1
il lotto distinto al F. 35 mapp. 3863-3815, al Signor il Controparte_2
lotto distinto al F. 35 mapp. 3862-3814 e al Signor il lotto CP_3
distinto al F. 35 mapp. 3864-3816, con diritto, in capo all'intestatario del lotto di minor valore, a ricevere dagli altri il corrispondente controvalore economico a titolo di conguaglio;
3) in ogni caso con vittoria di compensi professionali, in caso di opposizione”; per il convenuto : “voglia il Tribunale adito, disattesa Controparte_2
ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai terreni in comproprietà dei RI , e di cui al CP_2 Pt_1 Controparte_1
NCT del Comune di Sinnai, e inseriti nella lottizzazione “Funtaneddas”, al
Foglio 35, mappali 3862 e 3814 (lotto n. 1); foglio 35, mappali 3863 e
3815 (lotto n. 2); foglio 35, mappali 3864 e 3816 (lotto n. 3); - per l'effetto, ordinarne la divisione e l'assegnazione al Sig. della Controparte_2
proprietà esclusiva del lotto n. 1, corrispondente al Foglio 35, mappali
3862 e 3814, della superficie di are 3,69, senza la determinazione di alcun conguaglio in capo allo stesso Sig. . IN OGNI CASO: - Controparte_2
con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente giudizio nei confronti delle parti che dovessero opporsi alle conclusioni sopra rassegnate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/9 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e , suoi fratelli germani, Controparte_1 Controparte_2
esponendo di essere comproprietario, insieme ai due convenuti, di tre lotti edificabili, per la quota ideale di 36/100 pro indiviso, ubicati in Comune di
Sinnai, Lottizzazione “Funtaneddas 2” e censiti nel catasto Terreni al
Foglio 35, mappali 3862-3814 (lotto n. 1), mappali 3863- 3815 (lotto n. 2)
e mappali 3864-3816 (lotto n. 3). Esponeva altresì che gli altri comproprietari dei suddetti lotti sono i due fratelli e , CP_2 CP_1
rispettivamente per la quota di 36/100 e 28/100 pro indiviso. Tra i tre fratelli era stato raggiunto un accordo verbale, con assegnazione, rispettivamente: - del lotto n. 1, della superficie complessiva di are 3.69, a
; - del lotto n. 2, della superficie complessiva di are 3.19, a;
CP_2 Pt_1
- del lotto n. 3, della superficie complessiva di are 2.69, a . Detto CP_1
accordo non era tuttavia mai stato concretizzato, onde l'attore si era risolto a rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione con i due fratelli.
Si costituivano con separate comparse i due convenuti. si Controparte_1
opponeva alla domanda di divisione formulata dal fratello attore, affermando che essa violasse il principio dell'universalità della divisione, posto che le parti sono comproprietarie, oltre che dei lotti per cui è causa, anche dell'immobile distinto al F. 78 mappale 87, al quale dovrà essere estesa la domanda di scioglimento della comunione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della ulteriore comproprietaria della sorella
Inoltre, contestava le quote divisionali indicate dall'attore, CP_4
sostenendo che la divisione dei tre lotti dovesse avvenire in parti, o percentuali, uguali tra i comproprietari. , invece, Controparte_2
pag. 4/9 confermava l'esistenza dell'accordo verbale allegato dall'attore, associandosi alla domanda svolta dallo stesso ed invocando, per sé,
l'attribuzione del lotto n. 1, come previsto dal progetto di divisione amichevole suindicato.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed il giudice, rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti, dava atto, con provvedimento a verbale del 28.2.2022, che “… le parti sostanzialmente concordano sull'assegnazione del lotto 1 (mappali 3865-
3814) a , del lotto 2 (mappali 3863-3815) a Controparte_2 Pt_1
, del lotto 3 (mappali 3864- 3816) a ” e disponeva
[...] Controparte_1
C.T.U. sul seguente quesito: “1) Previa descrizione e riproduzione fotografica, determini il valore dei terreni situati nel Comune di Sinnai al foglio 35, mappali 3865, 3814, 3863, 3815, 3864 e 3816; 2) Ne verifichi la comoda divisibilità in tre quote e predisponga un progetto di divisione tenendo conto a) della ripartizione di fatto accettata dalle parti sopra riportata, b) delle quote di relativa spettanza per come risultanti dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2542/2015 e dall'atto di cessione del
13 febbraio 2013; con indicazione di eventuali conguagli in denaro nel caso in cui i lotti abbiano un valore maggiore rispetto alla quota di spettanza”. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno
2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti depositavano note scritte nel termine all'uopo assegnato. Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., di venti giorni per il deposito pag. 5/9 di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di non integrità del contraddittorio e di violazione del principio di universalità della divisione sollevata da . Il principio di universalità della divisione Controparte_1
ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova infatti eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025, Rv. 674537). Nel caso di specie, come rilevato dal giudice istruttore con provvedimento del 28.2.2022, non si configura contrasto tra le parti in relazione all'attribuzione dei tre lotti in comproprietà, secondo l'accordo bonario tra di essi raggiunto, ma mai concretamente eseguito, e dunque mediante attribuzione, rispettivamente:
- del lotto 1 (mappali 3865-3814) a;
Controparte_2
- del lotto 2 (mappali 3863-3815) a;
Parte_1
- del lotto 3 (mappali 3864- 3816) a . Controparte_1
La C.T.U. esperita ha consentito di accertare che i terreni si trovano nella periferia dell'agglomerato urbano, sono compresi nella lottizzazione denominata “Funtaneddas 2” e sono sostanzialmente liberi, salvo alcune macchie di vegetazione e cumuli di materiali di risulta di natura edilizia
(cfr. pag. 7 della C.T.U.). Il valore dei predetti beni è stato stimato dall'ausiliario come da tabella di pag. 12 della sua relazione, sotto riportata:
pag. 6/9 Sulla base della predetta tabella, l'ausiliario ha individuato in € 86.520,25
(corrispondente ad un terzo del totale) il valore risultante per ciascun singolo lotto ed ha fissato di conseguenza:
- a carico dell'assegnatario del lotto n.1, un conguaglio in dare di €
13.552,75 (€ 100.073,00 - € 86.520,25);
- per il lotto n. 2, nessun conguaglio, essendo il suo valore pari ad €
86.520,25;
- a vantaggio dell'assegnatario del lotto n.3, un conguaglio in avere di
€ 13.552,75 (€ 72.967,50 - € 86.520,25).
Tanto premesso, può procedersi allo scioglimento della comunione, con attribuzione ai tre condividenti dei lotti da essi individuati con l'accordo bonario di cui anzidetto e fissazione, a carico e vantaggio degli assegnatari dei lotti 1 e 3 come sopra descritti, dei conguagli di cui anzidetto.
Le spese del presente giudizio, trattandosi di divisione, sono compensate per intero tra le parti. Le spese di C.T.U., per la medesima considerazione, già liquidate dal giudice istruttore, con provvedimento del 13.4.2023, nel complessivo importo di € 3.614,50 di cui € 2.970 per onorari ed € 644,50
pag. 7/9 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra i tre condividenti, avente ad oggetto i lotti edificabili ubicati in Comune di Sinnai, Lottizzazione “Funtaneddas 2” e censiti nel catasto Terreni al Foglio 35, mappali 3862-3814, mappali 3863- 3815 e mappali
3864-3816;
2) forma tre lotti divisionali, rispettivamente indicati come: (a) lotto n.
1, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, mappali 3862-3814; lotto n. 2, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, mappali 3863-
3815; (3) lotto n. 3, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, e mappali 3864-3816;
3) assegna, rispettivamente: il lotto n. 1 (mappali 3865-3814) a
; il lotto n. 2 (mappali 3863-3815) a;
Controparte_2 Parte_1
il lotto n. 3 (mappali 3864- 3816) a;
Controparte_1
4) pone a carico di assegnatario del lotto n. 1, Controparte_2
l'obbligo di corrispondere a , assegnatario del lotto n. Controparte_1
2, un conguaglio di € 13.552,75;
5) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
6) rigetta ogni altra domanda;
pag. 8/9 7) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
8) pone le spese di C.T.U., già liquidate in € 3.614,50 oltre accessori, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
FA LI
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5981/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GARAU GUENDALINA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. STATZU PIERGIORGIO convenuto
, (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. NICOLA IBBA e dall'avv. IVAN ALTEA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza , eccezione , deduzione e conclusione, In via principale 1- accertato che è comproprietario per la Parte_1
quota di 36/100 pro indiviso, dei lotti della lottizzazione “Funtaneddas” in Comune di Sinnai , annotati al catasto Terreni al Foglio 35 mappali 3862-
3814 (lotto n. 1) , Foglio 35 mappali 3863-3815 (lotto n. 2) e Foglio 35 mappali 3864-3816 (lotto n. 3), dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai suddetti immobili;
2- ordinare per l'effetto la divisione dei suddetti immobili e procedere all'assegnazione all'attore in proprietà esclusiva del lotto n. 2 della lottizzazione “Funtaneddas” censito al catasto
Terreni del Comune di Sinnai al Foglio 35 mappali 3863-3815 , della superficie di are 3.19; 3- condannare il convenuto alla Controparte_1
rifusione in favore dell'attore delle spese e compensi di lite . In via subordinata 1- accertato che è comproprietario per la quota Parte_1
di 36/100 pro indiviso, dei lotti della lottizzazione “Funtaneddas” in
Comune di Sinnai , annotati al catasto Terreni al Foglio 35 mappali 3862-
3814 (lotto n. 1) , Foglio 35 mappali 3863-3815 (lotto n. 2) e Foglio 35 mappali 3864-3816 (lotto n. 3), dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai suddetti immobili;
;
2- ordinare per l'effetto la divisione dei suddetti immobili e, previo progetto di divisione da affidare ad un C.T.U., procedere all' assegnazione in proprietà esclusiva all'attore del lotto a lui spettante;
3- condannare il convenuto alla rifusione in Controparte_1
favore dell'attore delle spese e compensi di lite”; per il convenuto : “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale accoglimento delle richieste che seguono, così decidere: Nel merito: 1)accertata la reale consistenza dei beni in comproprietà alle odierne parti in causa, dichiarare lo scioglimento della comunione relativa agli immobili distinti al C.T.
Foglio 35 mappali 3862-3814, Foglio 35 mappali 3863-3815 e Foglio 35 mappali 3864-3816 attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte fisica
pag. 2/9 corrispondente alla propria quota ideale, ossia la quota di 1/3 a Pt_1
, la quota di 1/3 a e la quota 1/3 a
[...] Controparte_2 Controparte_1
2) per l'effetto, ordinare la divisione dei suddetti immobili e, previa stima degli stessi da parte di apposito C.T.U., assegnare al Signor Parte_1
il lotto distinto al F. 35 mapp. 3863-3815, al Signor il Controparte_2
lotto distinto al F. 35 mapp. 3862-3814 e al Signor il lotto CP_3
distinto al F. 35 mapp. 3864-3816, con diritto, in capo all'intestatario del lotto di minor valore, a ricevere dagli altri il corrispondente controvalore economico a titolo di conguaglio;
3) in ogni caso con vittoria di compensi professionali, in caso di opposizione”; per il convenuto : “voglia il Tribunale adito, disattesa Controparte_2
ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai terreni in comproprietà dei RI , e di cui al CP_2 Pt_1 Controparte_1
NCT del Comune di Sinnai, e inseriti nella lottizzazione “Funtaneddas”, al
Foglio 35, mappali 3862 e 3814 (lotto n. 1); foglio 35, mappali 3863 e
3815 (lotto n. 2); foglio 35, mappali 3864 e 3816 (lotto n. 3); - per l'effetto, ordinarne la divisione e l'assegnazione al Sig. della Controparte_2
proprietà esclusiva del lotto n. 1, corrispondente al Foglio 35, mappali
3862 e 3814, della superficie di are 3,69, senza la determinazione di alcun conguaglio in capo allo stesso Sig. . IN OGNI CASO: - Controparte_2
con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente giudizio nei confronti delle parti che dovessero opporsi alle conclusioni sopra rassegnate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/9 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e , suoi fratelli germani, Controparte_1 Controparte_2
esponendo di essere comproprietario, insieme ai due convenuti, di tre lotti edificabili, per la quota ideale di 36/100 pro indiviso, ubicati in Comune di
Sinnai, Lottizzazione “Funtaneddas 2” e censiti nel catasto Terreni al
Foglio 35, mappali 3862-3814 (lotto n. 1), mappali 3863- 3815 (lotto n. 2)
e mappali 3864-3816 (lotto n. 3). Esponeva altresì che gli altri comproprietari dei suddetti lotti sono i due fratelli e , CP_2 CP_1
rispettivamente per la quota di 36/100 e 28/100 pro indiviso. Tra i tre fratelli era stato raggiunto un accordo verbale, con assegnazione, rispettivamente: - del lotto n. 1, della superficie complessiva di are 3.69, a
; - del lotto n. 2, della superficie complessiva di are 3.19, a;
CP_2 Pt_1
- del lotto n. 3, della superficie complessiva di are 2.69, a . Detto CP_1
accordo non era tuttavia mai stato concretizzato, onde l'attore si era risolto a rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione con i due fratelli.
Si costituivano con separate comparse i due convenuti. si Controparte_1
opponeva alla domanda di divisione formulata dal fratello attore, affermando che essa violasse il principio dell'universalità della divisione, posto che le parti sono comproprietarie, oltre che dei lotti per cui è causa, anche dell'immobile distinto al F. 78 mappale 87, al quale dovrà essere estesa la domanda di scioglimento della comunione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della ulteriore comproprietaria della sorella
Inoltre, contestava le quote divisionali indicate dall'attore, CP_4
sostenendo che la divisione dei tre lotti dovesse avvenire in parti, o percentuali, uguali tra i comproprietari. , invece, Controparte_2
pag. 4/9 confermava l'esistenza dell'accordo verbale allegato dall'attore, associandosi alla domanda svolta dallo stesso ed invocando, per sé,
l'attribuzione del lotto n. 1, come previsto dal progetto di divisione amichevole suindicato.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed il giudice, rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti, dava atto, con provvedimento a verbale del 28.2.2022, che “… le parti sostanzialmente concordano sull'assegnazione del lotto 1 (mappali 3865-
3814) a , del lotto 2 (mappali 3863-3815) a Controparte_2 Pt_1
, del lotto 3 (mappali 3864- 3816) a ” e disponeva
[...] Controparte_1
C.T.U. sul seguente quesito: “1) Previa descrizione e riproduzione fotografica, determini il valore dei terreni situati nel Comune di Sinnai al foglio 35, mappali 3865, 3814, 3863, 3815, 3864 e 3816; 2) Ne verifichi la comoda divisibilità in tre quote e predisponga un progetto di divisione tenendo conto a) della ripartizione di fatto accettata dalle parti sopra riportata, b) delle quote di relativa spettanza per come risultanti dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2542/2015 e dall'atto di cessione del
13 febbraio 2013; con indicazione di eventuali conguagli in denaro nel caso in cui i lotti abbiano un valore maggiore rispetto alla quota di spettanza”. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno
2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti depositavano note scritte nel termine all'uopo assegnato. Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., di venti giorni per il deposito pag. 5/9 di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di non integrità del contraddittorio e di violazione del principio di universalità della divisione sollevata da . Il principio di universalità della divisione Controparte_1
ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova infatti eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025, Rv. 674537). Nel caso di specie, come rilevato dal giudice istruttore con provvedimento del 28.2.2022, non si configura contrasto tra le parti in relazione all'attribuzione dei tre lotti in comproprietà, secondo l'accordo bonario tra di essi raggiunto, ma mai concretamente eseguito, e dunque mediante attribuzione, rispettivamente:
- del lotto 1 (mappali 3865-3814) a;
Controparte_2
- del lotto 2 (mappali 3863-3815) a;
Parte_1
- del lotto 3 (mappali 3864- 3816) a . Controparte_1
La C.T.U. esperita ha consentito di accertare che i terreni si trovano nella periferia dell'agglomerato urbano, sono compresi nella lottizzazione denominata “Funtaneddas 2” e sono sostanzialmente liberi, salvo alcune macchie di vegetazione e cumuli di materiali di risulta di natura edilizia
(cfr. pag. 7 della C.T.U.). Il valore dei predetti beni è stato stimato dall'ausiliario come da tabella di pag. 12 della sua relazione, sotto riportata:
pag. 6/9 Sulla base della predetta tabella, l'ausiliario ha individuato in € 86.520,25
(corrispondente ad un terzo del totale) il valore risultante per ciascun singolo lotto ed ha fissato di conseguenza:
- a carico dell'assegnatario del lotto n.1, un conguaglio in dare di €
13.552,75 (€ 100.073,00 - € 86.520,25);
- per il lotto n. 2, nessun conguaglio, essendo il suo valore pari ad €
86.520,25;
- a vantaggio dell'assegnatario del lotto n.3, un conguaglio in avere di
€ 13.552,75 (€ 72.967,50 - € 86.520,25).
Tanto premesso, può procedersi allo scioglimento della comunione, con attribuzione ai tre condividenti dei lotti da essi individuati con l'accordo bonario di cui anzidetto e fissazione, a carico e vantaggio degli assegnatari dei lotti 1 e 3 come sopra descritti, dei conguagli di cui anzidetto.
Le spese del presente giudizio, trattandosi di divisione, sono compensate per intero tra le parti. Le spese di C.T.U., per la medesima considerazione, già liquidate dal giudice istruttore, con provvedimento del 13.4.2023, nel complessivo importo di € 3.614,50 di cui € 2.970 per onorari ed € 644,50
pag. 7/9 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra i tre condividenti, avente ad oggetto i lotti edificabili ubicati in Comune di Sinnai, Lottizzazione “Funtaneddas 2” e censiti nel catasto Terreni al Foglio 35, mappali 3862-3814, mappali 3863- 3815 e mappali
3864-3816;
2) forma tre lotti divisionali, rispettivamente indicati come: (a) lotto n.
1, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, mappali 3862-3814; lotto n. 2, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, mappali 3863-
3815; (3) lotto n. 3, comprendente i terreni di cui al Foglio 35, e mappali 3864-3816;
3) assegna, rispettivamente: il lotto n. 1 (mappali 3865-3814) a
; il lotto n. 2 (mappali 3863-3815) a;
Controparte_2 Parte_1
il lotto n. 3 (mappali 3864- 3816) a;
Controparte_1
4) pone a carico di assegnatario del lotto n. 1, Controparte_2
l'obbligo di corrispondere a , assegnatario del lotto n. Controparte_1
2, un conguaglio di € 13.552,75;
5) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
6) rigetta ogni altra domanda;
pag. 8/9 7) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
8) pone le spese di C.T.U., già liquidate in € 3.614,50 oltre accessori, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
FA LI
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