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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1552/2025 R.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNIFICO GIULIO, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CASABLANCA MARIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025, e - premettendo di Controparte_1 Parte_1 avere contratto matrimonio il 26.06. 2019 in Giarre e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, impegnandosi a mantenere rapporti di mutuo rispetto;
2) L'abitazione sita in Via Arciprete Salvatore Leonardi 15/A - San Giovanni Montebello (Giarre), a suo tempo casa coniugale, resta in uso e godimento della sig.ra che la abita sin dalla Parte_1 separazione ed è contraente esclusiva del contratto di locazione relativo al predetto immobile, sostenendone in via esclusiva i canoni di locazione, gli oneri accessori, e qualsivoglia ulteriore spesa ad esso connessa;
3) I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) In esecuzione alla sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Catania (sopra citata sub all.3) che ha omologato il ricorso di separazione, con atto notarile del Notaio di Sciacca del Persona_1
05.06.2024, repertorio n. 5961, raccolta 4746, registrato il 06.06.2024 (all.3), la signora Parte_1
ha ceduto a titolo gratuito al coniuge la propria quota in comproprietà, pari a
[...] Controparte_1
47/54 indivisi dell'immobile, originariamente acquistato in comunione giusta atto del 14.01.2022, rep: P.IVA
, sito in Giarre, Corso Europa 20 e relativa pertinenza (garage), censiti al Catasto fabbricati del
Comune di Giarre al foglio 62, rispettivamente particella 334 sub 8, Corso Europa, piano 2, Cat. A2, vani 8.5, 335 e particella 335, sub 10, Via Sardegna 45, piano S1, cat. C6;
5) Richiamando e reiterando l'obbligo già assunto dal sig. sia in seno alla predetta Controparte_1 sentenza di separazione n. 712/2024 che in seno al predetto atto di trasferimento del 5.06.2024, il sig.
anche in questa sede si impegna ed obbliga a farsi carico, in via esclusiva ed integrale, Controparte_1 del pagamento delle rate scadute e a scadere del mutuo fondiario cointestato con la sig.ra e Parte_1 contratto, per l'acquisto dei predetti immobili, con la Controparte_2
giusta atto notarile del 18/01/2022 n. 1468 serie 1T, rep. N. 40159, racc. n. 23736 (all.5), con
[...] piano di ammortamento di anni 25 (venticinque), sollevando da qualsivoglia obbligo la , fino Parte_1 alla naturale e totale estinzione;
conseguentemente, il sig. si obbliga a manlevare e tenere CP_1 indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa relativa al predetto mutuo nonchè al trasferimento Parte_1 immobiliare eseguito in data 5.06.2024 sia proveniente dall'Istituto finanziario che da qualunque altro soggetto terzo (così a solo titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate) stante che ogni rata, debito, tassa ed onere dipendente e connesso con il detto mutuo e/o con la detta cessione di immobile resta ad esclusivo carico del – divenuto unico proprietario e beneficiario degli immobili sopra descritti – con CP_1 esclusione di ogni responsabilità, obbligo ed onere a carico della sig.ra . Parte_1
6) Inoltre, il sig. , fermo restando in ogni caso l'obbligo di pagamento come sopra assunto, si CP_1 obbliga a liberare, a proprie integrali cure e spese, ed entro il termine perentorio del 30.09.2025, la sig.ra dal mutuo prefato - che allo stato attuale risulta ancora cointestato tra i coniugi Parte_1
- con le modalità che riterrà più confacenti al caso (accollo liberatorio;
sottoscrizione di nuovo mutuo;
portabilità del mutuo etc) di modo che sia formalmente eliminata ogni intestazione del contratto di mutuo alla DA e lo stesso risulti intestato solo all'effettivo ed unico debitore;
considerato Controparte_1 che, in assenza di tale liberazione la sig.ra non sarà - come allo stato non è - nelle condizioni Parte_1 di poter accedere a qualsiasi finanziamento con conseguente evidente pregiudizio a suo danno, si prevede espressamente che, nell'ipotesi di mancato adempimento del suddetto obbligo di estinzione della cointestazione entro il termine sopra previsto, il sarà tenuto a corrispondere alla una CP_1 Parte_1 somma a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni settimana e/o frazione di settimana di ritardo, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno cagionato alla DA e fermo restando, altresì, la facoltà aggiuntiva di quest'ultima di agire per l'esecuzione coatta del detto obbligo.
2 7) Si da atto che tra i coniugi non sussiste contitolarità di beni mobili registrati né di immobili né di somme di denaro.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed altra circostanza e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del
12.01.2024, n. 712/2024 pubblicata il 5.02.2024, emessa nel procedimento di separazione consensuale n.
R.G. 11260/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1552/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Giarre il 26.06.2019 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Giarre atto n. 18, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Giarre di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
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SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1552/2025 R.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNIFICO GIULIO, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CASABLANCA MARIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025, e - premettendo di Controparte_1 Parte_1 avere contratto matrimonio il 26.06. 2019 in Giarre e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, impegnandosi a mantenere rapporti di mutuo rispetto;
2) L'abitazione sita in Via Arciprete Salvatore Leonardi 15/A - San Giovanni Montebello (Giarre), a suo tempo casa coniugale, resta in uso e godimento della sig.ra che la abita sin dalla Parte_1 separazione ed è contraente esclusiva del contratto di locazione relativo al predetto immobile, sostenendone in via esclusiva i canoni di locazione, gli oneri accessori, e qualsivoglia ulteriore spesa ad esso connessa;
3) I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) In esecuzione alla sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Catania (sopra citata sub all.3) che ha omologato il ricorso di separazione, con atto notarile del Notaio di Sciacca del Persona_1
05.06.2024, repertorio n. 5961, raccolta 4746, registrato il 06.06.2024 (all.3), la signora Parte_1
ha ceduto a titolo gratuito al coniuge la propria quota in comproprietà, pari a
[...] Controparte_1
47/54 indivisi dell'immobile, originariamente acquistato in comunione giusta atto del 14.01.2022, rep: P.IVA
, sito in Giarre, Corso Europa 20 e relativa pertinenza (garage), censiti al Catasto fabbricati del
Comune di Giarre al foglio 62, rispettivamente particella 334 sub 8, Corso Europa, piano 2, Cat. A2, vani 8.5, 335 e particella 335, sub 10, Via Sardegna 45, piano S1, cat. C6;
5) Richiamando e reiterando l'obbligo già assunto dal sig. sia in seno alla predetta Controparte_1 sentenza di separazione n. 712/2024 che in seno al predetto atto di trasferimento del 5.06.2024, il sig.
anche in questa sede si impegna ed obbliga a farsi carico, in via esclusiva ed integrale, Controparte_1 del pagamento delle rate scadute e a scadere del mutuo fondiario cointestato con la sig.ra e Parte_1 contratto, per l'acquisto dei predetti immobili, con la Controparte_2
giusta atto notarile del 18/01/2022 n. 1468 serie 1T, rep. N. 40159, racc. n. 23736 (all.5), con
[...] piano di ammortamento di anni 25 (venticinque), sollevando da qualsivoglia obbligo la , fino Parte_1 alla naturale e totale estinzione;
conseguentemente, il sig. si obbliga a manlevare e tenere CP_1 indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa relativa al predetto mutuo nonchè al trasferimento Parte_1 immobiliare eseguito in data 5.06.2024 sia proveniente dall'Istituto finanziario che da qualunque altro soggetto terzo (così a solo titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate) stante che ogni rata, debito, tassa ed onere dipendente e connesso con il detto mutuo e/o con la detta cessione di immobile resta ad esclusivo carico del – divenuto unico proprietario e beneficiario degli immobili sopra descritti – con CP_1 esclusione di ogni responsabilità, obbligo ed onere a carico della sig.ra . Parte_1
6) Inoltre, il sig. , fermo restando in ogni caso l'obbligo di pagamento come sopra assunto, si CP_1 obbliga a liberare, a proprie integrali cure e spese, ed entro il termine perentorio del 30.09.2025, la sig.ra dal mutuo prefato - che allo stato attuale risulta ancora cointestato tra i coniugi Parte_1
- con le modalità che riterrà più confacenti al caso (accollo liberatorio;
sottoscrizione di nuovo mutuo;
portabilità del mutuo etc) di modo che sia formalmente eliminata ogni intestazione del contratto di mutuo alla DA e lo stesso risulti intestato solo all'effettivo ed unico debitore;
considerato Controparte_1 che, in assenza di tale liberazione la sig.ra non sarà - come allo stato non è - nelle condizioni Parte_1 di poter accedere a qualsiasi finanziamento con conseguente evidente pregiudizio a suo danno, si prevede espressamente che, nell'ipotesi di mancato adempimento del suddetto obbligo di estinzione della cointestazione entro il termine sopra previsto, il sarà tenuto a corrispondere alla una CP_1 Parte_1 somma a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni settimana e/o frazione di settimana di ritardo, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno cagionato alla DA e fermo restando, altresì, la facoltà aggiuntiva di quest'ultima di agire per l'esecuzione coatta del detto obbligo.
2 7) Si da atto che tra i coniugi non sussiste contitolarità di beni mobili registrati né di immobili né di somme di denaro.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed altra circostanza e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del
12.01.2024, n. 712/2024 pubblicata il 5.02.2024, emessa nel procedimento di separazione consensuale n.
R.G. 11260/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1552/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Giarre il 26.06.2019 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Giarre atto n. 18, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Giarre di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
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