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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12293 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO persona della Giudice LA BR, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29726 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Ester Ferrari Morandi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2025 ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della sussistenza del diritto alla pensione di inabilità (ex art. 12, L. n.
118/71), all'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L. n. 18/80), all'assegno mensile di assistenza (ex art. 13, L. n. 118/71) e all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% per l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari.
Assumeva che in data 22.03.2023 aveva presentato domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento dei benefici richiesti, ma che a causa della mancata convocazione a visita medico- legale aveva dovuto proporre ricorso avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445-bis c.p.c.; che il consulente tecnico d'ufficio nominato, Dott. , aveva accertato che Persona_1 il ricorrente era affetto da una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 76% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.03.2023); che, tuttavia, il CTU aveva ritenuto che non ricorressero i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12, L. 118/71, né per l'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80.
Chiedeva, pertanto, l'omologa parziale del verbale nella parte in cui riconosceva l'invalidità del 76%
(utile per l'assegno mensile di assistenza e l'esenzione ticket) e, contestualmente, l'accertamento dei pagina 1 di 4 requisiti sanitari utili anche per l'ottenimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali , in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente;
che, in ogni caso, parte ricorrente non aveva provato i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il sorgere del diritto, sottolineando che il requisito sanitario (ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80 e successive modifiche) richiede l'impossibilità di deambulare o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo costante, e non rileva la mera difficoltà.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. Tali requisiti richiedono, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, una verifica della loro inerenza costante al soggetto e devono configurare l'impossibilità, e non la semplice difficoltà, di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Differentemente, il diritto alla pensione di inabilità civile (istituita dall'art. 12 della Legge n. 118/1971) si configura come una prestazione di natura assistenziale, il cui riconoscimento è subordinato all'accertamento contestuale e cumulativo di tre condizioni essenziali: un requisito sanitario, uno anagrafico e uno socioeconomico. In primo luogo, dal punto di vista sanitario, è imprescindibile il riconoscimento di una totale e permanente inabilità lavorativa, corrispondente a una percentuale di invalidità del 100%. Senza tale accertamento medico-legale di inabilità totale, la prestazione non può essere concessa. In secondo luogo, il richiedente deve soddisfare il requisito anagrafico, ovvero deve avere un'età compresa tra i 18 anni e l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale, che attualmente è fissata a 67 anni. Infine, l'accesso è vincolato al rispetto di un requisito socioeconomico: il richiedente deve possedere un reddito personale annuo che non superi la soglia massima stabilita dalla legge e rivalutata annualmente. pagina 2 di 4 Tanto premesso, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha accertato che il ricorrente è affetto da una riduzione della capacità lavorativa quantificata nella misura del 76%, concludendo dunque per l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, incentrando le proprie censure sulla sottovalutazione del quadro clinico.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. L'ausiliare del giudice ha infatti valutato tutta la documentazione medica in atti e, all'esito della visita medico-legale ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in II - III classe NYHA codice 6446 -6447: 60%, artrosi polidistrettuale in eccedenza ponderale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie deficit della deambulazione cod 7105: 40%”. Nonostante tale complesso morboso sia stato ritenuto capace di determinare un'invalidità commisurata alla percentuale del 76%, il CTU ha motivato l'esclusione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità, rilevando che le menomazioni non integrano i requisiti di legge. Pertanto, il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del CTU, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita, o infine il riconoscimento di una totale e permanente inabilità lavorativa.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP, senza essere corroborate da osservazioni tecniche avverse. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo. Sulla base delle risultanze della consulenza esperita, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né la pensione di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste. In definitiva, stante la riconosciuta percentuale di invalidità (76%) in sede di
ATP, va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Legge n. 118/1971 e dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria pagina 3 di 4 come previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 22/03/2023; deve essere invece rigettato il ricorso in opposizione ex art. 445 bis co.6 cpc.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 della Legge n.
118/1971 e dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria come previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 22/03/2023.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
LA BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO persona della Giudice LA BR, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29726 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Ester Ferrari Morandi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2025 ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della sussistenza del diritto alla pensione di inabilità (ex art. 12, L. n.
118/71), all'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L. n. 18/80), all'assegno mensile di assistenza (ex art. 13, L. n. 118/71) e all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% per l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari.
Assumeva che in data 22.03.2023 aveva presentato domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento dei benefici richiesti, ma che a causa della mancata convocazione a visita medico- legale aveva dovuto proporre ricorso avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445-bis c.p.c.; che il consulente tecnico d'ufficio nominato, Dott. , aveva accertato che Persona_1 il ricorrente era affetto da una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 76% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.03.2023); che, tuttavia, il CTU aveva ritenuto che non ricorressero i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12, L. 118/71, né per l'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80.
Chiedeva, pertanto, l'omologa parziale del verbale nella parte in cui riconosceva l'invalidità del 76%
(utile per l'assegno mensile di assistenza e l'esenzione ticket) e, contestualmente, l'accertamento dei pagina 1 di 4 requisiti sanitari utili anche per l'ottenimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali , in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente;
che, in ogni caso, parte ricorrente non aveva provato i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il sorgere del diritto, sottolineando che il requisito sanitario (ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80 e successive modifiche) richiede l'impossibilità di deambulare o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo costante, e non rileva la mera difficoltà.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. Tali requisiti richiedono, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, una verifica della loro inerenza costante al soggetto e devono configurare l'impossibilità, e non la semplice difficoltà, di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Differentemente, il diritto alla pensione di inabilità civile (istituita dall'art. 12 della Legge n. 118/1971) si configura come una prestazione di natura assistenziale, il cui riconoscimento è subordinato all'accertamento contestuale e cumulativo di tre condizioni essenziali: un requisito sanitario, uno anagrafico e uno socioeconomico. In primo luogo, dal punto di vista sanitario, è imprescindibile il riconoscimento di una totale e permanente inabilità lavorativa, corrispondente a una percentuale di invalidità del 100%. Senza tale accertamento medico-legale di inabilità totale, la prestazione non può essere concessa. In secondo luogo, il richiedente deve soddisfare il requisito anagrafico, ovvero deve avere un'età compresa tra i 18 anni e l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale, che attualmente è fissata a 67 anni. Infine, l'accesso è vincolato al rispetto di un requisito socioeconomico: il richiedente deve possedere un reddito personale annuo che non superi la soglia massima stabilita dalla legge e rivalutata annualmente. pagina 2 di 4 Tanto premesso, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha accertato che il ricorrente è affetto da una riduzione della capacità lavorativa quantificata nella misura del 76%, concludendo dunque per l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, incentrando le proprie censure sulla sottovalutazione del quadro clinico.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. L'ausiliare del giudice ha infatti valutato tutta la documentazione medica in atti e, all'esito della visita medico-legale ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in II - III classe NYHA codice 6446 -6447: 60%, artrosi polidistrettuale in eccedenza ponderale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie deficit della deambulazione cod 7105: 40%”. Nonostante tale complesso morboso sia stato ritenuto capace di determinare un'invalidità commisurata alla percentuale del 76%, il CTU ha motivato l'esclusione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità, rilevando che le menomazioni non integrano i requisiti di legge. Pertanto, il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del CTU, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita, o infine il riconoscimento di una totale e permanente inabilità lavorativa.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP, senza essere corroborate da osservazioni tecniche avverse. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo. Sulla base delle risultanze della consulenza esperita, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né la pensione di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste. In definitiva, stante la riconosciuta percentuale di invalidità (76%) in sede di
ATP, va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Legge n. 118/1971 e dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria pagina 3 di 4 come previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 22/03/2023; deve essere invece rigettato il ricorso in opposizione ex art. 445 bis co.6 cpc.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 della Legge n.
118/1971 e dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria come previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 22/03/2023.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
LA BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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