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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26799/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26799/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Izzo Parte_3 C.F._3
( ) e Marco Cozzolino ( , presso lo studio dei quali, in C.F._4 C.F._5
Napoli, via Tino di Camaino n. 6, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._6
Vigliotta ( ), presso lo studio del quale, in Caserta, via Pollio n. 18, è C.F._7
elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co.
6, n. 1 c.p.c.
La parte opposta (che non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.) deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto n. 6267/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto (nella qualità di eredi di pagina 1 di 3 ) di pagare a la somma di euro 21.600,00 quanto alla Persona_1 Controparte_1
e di euro 43.300,00 quanto a e sulla base di quattro Pt_1 Parte_2 Parte_3
assegni (1066213847-10, 1066213848-11, 1066213849-12 e 1066213850-00) emessi da R_
e rimasti impagati per assenza di fondi. Gli opponenti hanno, tra l'altro, dichiarato di non
[...]
riconoscere la sottoscrizione apposta sugli assegni ed apparentemente riferibile a R_
il quale, peraltro, tali assegni non avrebbe potuto compilare essendo, nella data riportata
[...]
sui titoli di credito, ricoverato, in isolamento, presso l'Ospedale San Giovanni e Ruggi di Salerno nel reparto di ematologia ove poi è deceduto.
ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che gli assegni alla base del Controparte_1 decreto ingiuntivo (dei quali l'opposto ha dichiarato di volersi valere, instando, quindi, per la verificazione) sono stati riempiti dal fratello e gli sono stati consegnati per spirito di R_
liberalità.
Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., depositata la relazione da parte del nominato c.t.U.-grafologo, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
All'esito di indagine dettagliata, solidamente fondata su criteri scientifici ed esente da vizi logici, il c.t.U. ha ritenuto apocrife tutte le firme apposte sui quattro assegni alla base del decreto ingiuntivo
(cfr. relazione depositata dal c.t.U. il 14.4.2023 che qui integralmente si richiama). Tali conclusioni devono essere qui integralmente recepite anche perché non sono state oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico da parte dell'opposto il quale si è limitato ad osservare che il consulente nominato da questo Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato che le sottoscrizioni sarebbero state apposte da allorquando questi si trovava “allettato ed in Persona_1 condizioni di salute assolutamente precarie”. In proposito occorre tuttavia osservare sia che le sottoscrizioni oggetto di verificazione, ictu oculi, appaiono apposte da persona in condizioni di salute ben diverse da quelle richiamate dall'opposto (tanto è vero che lo stesso c.t.U. non ha dato atto di riflessi di tale stato di salute -pur oggetto di allegazione- sul tratto grafico), sia che le difese svolte da appaiono assai poco compatibili con alcuni caratteri delle Controparte_1
sottoscrizioni esaminate che, pure, il c.t.U. ha rilevato (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al rinvenuto “livello grafico superiore alla capacità scrittoria di ” -p. 25 della Persona_1
relazione- ovvero ai collegamenti interletterali presenti nelle sottoscrizioni in verificazione e non compatibili con quelle autografe -p. 26 della relazione).
pagina 2 di 3 Fermo il carattere dirimente delle considerazioni che precedono, non può peraltro non osservarsi
(così come del resto rilevato pure dagli opponenti) che l'opposto (il quale neppure ha deposito le memorie previste ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c.) non ha provato alcuna delle allegazioni rese nella comparsa di costituzione e risposta (sì che neppure è dato comprendere come R_
abbia potuto avere la disponibilità del libretto degli assegni nell'ospedale ove sarebbe
[...]
poco dopo deceduto).
Avuto riguardo alla natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, deve ritenersi non provato il credito dell'odierno opposto e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 19.6.2023, devono essere poste in via definitiva ed integrale a carico di CP
.
[...]
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà
(considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6267/2020 di questo
Tribunale;
2) pone le spese di c.t.U., liquidate con provvedimento depositato il 19.6.2023, in via definitiva ed integrale a carico di;
Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_3
406,50 per anticipazioni e, per compensi, in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26799/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Izzo Parte_3 C.F._3
( ) e Marco Cozzolino ( , presso lo studio dei quali, in C.F._4 C.F._5
Napoli, via Tino di Camaino n. 6, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._6
Vigliotta ( ), presso lo studio del quale, in Caserta, via Pollio n. 18, è C.F._7
elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co.
6, n. 1 c.p.c.
La parte opposta (che non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.) deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto n. 6267/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto (nella qualità di eredi di pagina 1 di 3 ) di pagare a la somma di euro 21.600,00 quanto alla Persona_1 Controparte_1
e di euro 43.300,00 quanto a e sulla base di quattro Pt_1 Parte_2 Parte_3
assegni (1066213847-10, 1066213848-11, 1066213849-12 e 1066213850-00) emessi da R_
e rimasti impagati per assenza di fondi. Gli opponenti hanno, tra l'altro, dichiarato di non
[...]
riconoscere la sottoscrizione apposta sugli assegni ed apparentemente riferibile a R_
il quale, peraltro, tali assegni non avrebbe potuto compilare essendo, nella data riportata
[...]
sui titoli di credito, ricoverato, in isolamento, presso l'Ospedale San Giovanni e Ruggi di Salerno nel reparto di ematologia ove poi è deceduto.
ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che gli assegni alla base del Controparte_1 decreto ingiuntivo (dei quali l'opposto ha dichiarato di volersi valere, instando, quindi, per la verificazione) sono stati riempiti dal fratello e gli sono stati consegnati per spirito di R_
liberalità.
Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., depositata la relazione da parte del nominato c.t.U.-grafologo, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
All'esito di indagine dettagliata, solidamente fondata su criteri scientifici ed esente da vizi logici, il c.t.U. ha ritenuto apocrife tutte le firme apposte sui quattro assegni alla base del decreto ingiuntivo
(cfr. relazione depositata dal c.t.U. il 14.4.2023 che qui integralmente si richiama). Tali conclusioni devono essere qui integralmente recepite anche perché non sono state oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico da parte dell'opposto il quale si è limitato ad osservare che il consulente nominato da questo Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato che le sottoscrizioni sarebbero state apposte da allorquando questi si trovava “allettato ed in Persona_1 condizioni di salute assolutamente precarie”. In proposito occorre tuttavia osservare sia che le sottoscrizioni oggetto di verificazione, ictu oculi, appaiono apposte da persona in condizioni di salute ben diverse da quelle richiamate dall'opposto (tanto è vero che lo stesso c.t.U. non ha dato atto di riflessi di tale stato di salute -pur oggetto di allegazione- sul tratto grafico), sia che le difese svolte da appaiono assai poco compatibili con alcuni caratteri delle Controparte_1
sottoscrizioni esaminate che, pure, il c.t.U. ha rilevato (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al rinvenuto “livello grafico superiore alla capacità scrittoria di ” -p. 25 della Persona_1
relazione- ovvero ai collegamenti interletterali presenti nelle sottoscrizioni in verificazione e non compatibili con quelle autografe -p. 26 della relazione).
pagina 2 di 3 Fermo il carattere dirimente delle considerazioni che precedono, non può peraltro non osservarsi
(così come del resto rilevato pure dagli opponenti) che l'opposto (il quale neppure ha deposito le memorie previste ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c.) non ha provato alcuna delle allegazioni rese nella comparsa di costituzione e risposta (sì che neppure è dato comprendere come R_
abbia potuto avere la disponibilità del libretto degli assegni nell'ospedale ove sarebbe
[...]
poco dopo deceduto).
Avuto riguardo alla natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, deve ritenersi non provato il credito dell'odierno opposto e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 19.6.2023, devono essere poste in via definitiva ed integrale a carico di CP
.
[...]
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà
(considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6267/2020 di questo
Tribunale;
2) pone le spese di c.t.U., liquidate con provvedimento depositato il 19.6.2023, in via definitiva ed integrale a carico di;
Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_3
406,50 per anticipazioni e, per compensi, in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3