Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
05/03/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 9895/2020, avente ad oggetto: "appello"
TRA
(p. i.v.a.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Parte 1
pro tempore), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marianna
Cerrato, elettivamente domiciliata presso lo studio in Fisciano (Sa) alla via Del
Progresso, n.68;
- Appellante -
E
(c.f. P.IVA 2 ) in persona del suo Controparte_1
procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Fiore;
- Appellata -
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3 Controparte_2
Controparte_4 Controparte_2
Controparte_5
Controparte_6 ;
persona dei rispettivi l.r. pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. P.IVA 3 presso cui, ope legis, domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58 in Salerno;
-Appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte 2
avverso la sentenza n. 5150/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno depositata in data 18.12.2020 e non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020190014074760 notificatagli dall' Controparte 1 per un importo complessivo di € 14.150,38, afferente il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della Strada ed iscritte a ruolo dalle Prefetture di CP 2, CP 3 CP 4, CP_5 , CP 6 e CP_7
Parte appellante eccepiva la erronea applicazione del Giudice di prime cure delle previsioni normative sancite dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011 e dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con la quale rilevava la tardività
dell'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica.
La società appellante deduceva che essendo venuta meno la notificazione dei verbali di accertamento per violazione del CdS, quali atti precursori alla cartella di pagamento,
l'impugnazione della cartella esattoriale poteva avvenire nelle forme previste dall'art.
cpc oltre il termine di 30 giorni.615
Concludendo, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto l'annullamento del provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa si costituivano in giudizio le Prefetture di CP 2, CP_3 _CP_4,
CP_5 , CP_6 e CP_7 le quali contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile o comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di lite.
Controparte_8Con comparsa si costituiva 1 la quale eccependo la mancata riproposizione da parte dell'appellante delle contestazioni sulla asserita nullità della notifica della cartella a mezzo pec e la tardività dell'opposizione proposta dalla Parte 2 avverso la cartella di pagamento impugnata, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, modificato il rito da ordinario a rito lavoro e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del
17.05.2023 per discussione e decisione.
A seguito di ulteriori rinvii stante la difficoltà nell'acquisire il fascicolo di primo grado,
il Giudice rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza del 13.11.2024 con termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
A tale udienza preso atto della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione ed al fine di ricostruire il fascicolo di primo grado.
Occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., n.
13736/2018) dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011 ("Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno
2009, n. 69″), in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso. La logica conseguenza della circostanza che i giudizi di appello proposti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 sono soggetti al rito del lavoro e non più a
-
quello ordinario – è che “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011,
che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass.
02/08/2017, n. 19298)". Invece per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza della L. n. 689 del 1981,
art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso;
nel caso in cui sia proposto con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice" (Cass. n. 22848 del 2013, Cassazione civile sez. un., 10/02/2014,
(ud. 25/06/2013, dep. 10/02/2014), n.2907).
L'irrituale introduzione del giudizio di impugnazione, quindi, non osta, almeno in astratto, alla regolare instaurazione della controversia in sede di gravame, operando la regola generale di sanatoria confermata dall'enunciato principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite 2907 del 2014, purché siano rispettati i termini perentori di introduzione del giudizio di impugnazione.
Ciò posto, passando al merito della questione per cui è causa, l'odierna appellante con l'unico motivo di appello denuncia l'errata valutazione dell'art. 7 del D. Lgs. 150 del
2011 in combinato disposto alla sentenza a SS.UU. Civili della Corte di Cassazione n.
22080/2017.
Il motivo di gravame non è fondato.
Il giudizio di primo grado veniva incardinato con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 10020190014074760 per l'ammontare complessivo di €. 14.150,38 afferente il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme del Cds iscritte a ruolo da diversi enti
CP 4, CP_5 , CP_6 CP 2 eimpositori ovvero dalla Controparte 3
CP 7
Preliminarmente, è doveroso precisare quanto segue.
Questo Giudice di Appello ritiene innanzitutto di dover espressamente qualificare la domanda proposta dall'opponente in termini di opposizione cd. recuperatoria ex art. 7
del d.lgs. n. 150/2011.
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un titolo esecutivo del tutto peculiare, in quanto acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata. L' 203, comma 3, C.d.S. espressamente stabilisce: «qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». Esso, dunque, nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada;
cosicché, per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare e a consentire all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal legislatore, la "notificazione" del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue tale diritto (art. 201, comma 5,
C.d.S.). In altri termini, l'omessa "... notificazione costituisce un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Pertanto, la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione. Ne consegue che la tempestiva notificazione del verbale di accertamento si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che - pur esistente e dotato di efficacia esecutiva se non notificato, resta contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo
-
esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento.
In definitiva, il verbale è provvedimento (ed anche titolo) esecutivo pur non essendo definitivo l'accertamento in esso contenuto.
Ciò premesso, ferma la “esistenza” dei titoli esecutivi sottesi alla cartella opposta, nel caso di specie, trova piena applicazione il consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale : alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
...
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento" (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n. 26843/2018; Cass. ord. n.
9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021).
In applicazione dei superiori principi il motivo di appello non può essere accolto in quanto risulta che la cartella esattoriale è stata notificata in data 13.5.2019 mentre il giudizio di primo grado è stato proposto mediante atto di citazione notificato in data22.8.2019 quindi ben oltre il termine di 30 giorni.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con condanna di parte appellante alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza. Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non "accerti" bensì “dia atto" dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5150/2020 del Giudice di Pace di Salerno, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile per le causali di cui in motivazione.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate in complessivi euro 1700 per ciascuna parte processuale ( euro 460.00 per la fase di studio, euro 389.00 per la fase introduttiva, euro 851.00 per la fase decisionale) oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara