Sentenza 7 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2025
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02230/2025REG.PROV.COLL.
N. 02663/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2023, proposto dalla S.r.l. Progetto Ambiente Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, il Comune di Guagnano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
delle società Ambiente & Sviluppo società consortile a r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l., Appia Energy s.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00266/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Udito l’avvocato Antonio Quinto, per delega di Pietro e Luigi Quinto;
Dato atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Luca Vergine;
Considerato che con istanza depositata il 13 gennaio 2025 la società appellante ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che, in considerazione di quanto precede, null’altro resti al Collegio se non dare atto dell’improcedibilità per l’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO