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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 302 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con istanza di dichiarazione esecutività di sentenza straniera ex artt. 67 comma 1 bis L. 31/05/1995 n. 218 e 30 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 da:
, nato a Caxias Do Sul in [...] il [...], Parte_1 residente in [...], 195, ap. 804, cx. 36, Saguaçu, Joinville, Santa CA, (Brasile), Passaporto italiano n. rilasciato in data 10.11.2022 Numero_1
e
, nato il [...] a [...], Santa CA (Brasile), Parte_2 residente in [...], 195, ap. 804, cx. 36, C.I. n. P.IVA_1
Rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Totò, del Foro di Milano, dall'Avv. Silvia Clemenzi, del Foro di Roma, e dall'Avv. Silvia Tritto, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle Avv. Silvia Clemenzi e Silvia Tritto, sito in Roma, alla Via Ovidio n. 20 (00193), giusta procura speciale in atti
Ricorrente
Nei confronti di:
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, in Piazza del Viminale n. 1 (00184), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ), con P.IVA_2 sede in Via dell'Arsenale, 21 – 10121 - Torino (TO), PEC: Email_1
e
, in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_2
Borgo San Dalmazzo (CN), PEC: Email_2
Resistenti
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento;
Conclusioni dei ricorrenti:
“accertare e dichiarare che la sentenza emessa in data 20.10.2024 dal Tribunale dello Stato di Santa CA in Brasile, Sezione dell'infanzia e della gioventù del distretto di Joinville, adozione fuori anagrafe n. 5028424-67.2024.8.24.0038/SC, possieda i requisiti per il riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano e per l'effetto,
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) di procedere alla relativa trascrizione nei registri dello stato civile, oltre alla trascrizione dell'atto di nascita di ”. Parte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO CHE:
• la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sentenza emessa il 20.10.2024 dal Tribunale dello Stato di Santa CA (Brasile), Sezione dell'Infanzia e della gioventù del Distretto di Joinville, adozione fuori anagrafe n. 5028424-67.2024.8.24.0038/SC, con cui è stata dichiarata la paternità socioaffettiva del sig. , sull'allora Parte_1 minorenne , nato il [...] a [...], Santa Parte_2
CA (Brasile), figlio biologico di e di Persona_1 Persona_2
(all. 1);
[...]
• il ricorrente dà atto che la predetta sentenza, come risulta da certificato allegato (all. 2), è passata in giudicato in data 21.10.2024;
• il sig. dichiara di convivere stabilmente da diversi anni Parte_1 con il padre biologico di , il sig. (all. 3), di essere Pt_2 Persona_1 cittadino italiano e di avere interesse a far dichiarare efficace in Italia tale sentenza;
• il ricorrente ha chiesto, ai sensi della Legge 31 maggio 1995 n. 218 e del nuovo ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, art. 17, il riconoscimento e la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione dell'allora minorenne
[...]
, presso il Comune di nascita competente, ovvero il Parte_2
Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) (all. 4); • l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo ha comunicato – a mezzo pec del 23.12.2024 – il mancato accoglimento della richiesta di trascrizione della sentenza straniera (all. 5);
• con memoria di costituzione del 02.10.2025, si è costituito il
[...]
, eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso proposto per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. OSSERVA quanto segue.
Preliminarmente il eccepisce il difetto di contraddittorio. Argomenta sul CP_1 punto che risultando il minore, dal suo atto di nascita, figlio di tre soggetti, ossia i due genitori biologici e il genitore socioaffettivo – qui ricorrente –, è necessario integrare il contraddittorio con i due genitori biologici.
L'eccezione preliminare avanzata dal è infondata e deve Controparte_1 essere rigettata. La sentenza straniera di cui si chiede il riconoscimento vede coinvolti i due genitori biologici dell'allora minore;
non si vede per quale ragione il contraddittorio , già integrato, in sentenza dovrebbe in questa sede essere nuovamente reiterato.
In punto di diritto, il ricorrente rappresenta che, nell'ordinamento brasiliano, esistono diverse forme di adozione e di costituzione di legami filiali diversi dal legame di sangue: infatti, è prevista, oltre ad una forma di adozione assimilabile alla nostra adozione di minorenne, una procedura di filiazione c.d. “socioaffettiva” basata sull'esistenza e il riconoscimento di un legame parentale, di fatto, già creatosi tra adottante e adottato.
Il ricorrente aggiunge che alcuni di questi principi presentano delle forti affinità con l'istituto dell'adozione del maggiorenne presente nell'ordinamento italiano: tale forma di adozione, invero, non elide i legami con i genitori biologici e crea in capo all'adottato dei diritti e dei doveri equiparabili a quelli di un figlio, compresi i diritti successori;
l'unica differenza sostanziale è che nell'adozione socioaffettiva può essere riconosciuto come figlio anche un minorenne, essendo possibile che il consenso sia prestato dai genitori biologici.
Concludendo, quindi, il ricorrente rappresenta, che - come già riconosciuto dalla sentenza di cui chiede la trascrizione - la filiazione socioaffettiva è a tutti gli effetti una forma di adozione da cui deriva lo status di figlio dell'adottato, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono (anche successori).
Il ricorrente dà, infine, atto che:
- il provvedimento non è contrario all'ordine pubblico, in quanto tale forma di filiazione, come nell'adozione del maggiorenne, tutela diritti costituzionalmente garantiti, come quelli alla genitorialità e alla conservazione del patrimonio dopo la morte;
- nel procedimento, all'interno del quale è stato emesso il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento, sono stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Il Ministero osserva che l'odierno ricorrente ha presentato domanda di trascrizione della sentenza straniera costituente la filiazione socioaffettiva presso il Comune di San Dalmazzo (CN): il Comune aveva formulato un preavviso di rigetto prima (ex art. 10 bis l. 241/90) e un provvedimento di rigetto poi. Il aveva motivato il diniego di trascrizione della sentenza in oggetto per CP_2 ragioni di ordine pubblico e, in particolare, perché la filiazione socioaffettiva (riconosciuta dalla sentenza brasiliana) non appariva sovrapponibile ad alcun istituto di filiazione per adozione, anche per casi speciali (ex art. 44 l. 183/84), esistente nell'ordinamento italiano. Pertanto, la sentenza non è stata ritenuta meritevole di immediata trascrivibilità, ai sensi degli artt. 64 e ss. l. 218/95, dall'ufficio di Stato civile, salvo un previo vaglio giudiziario.
Sulla contrarietà all'ordine pubblico si dirà infra, nel prosieguo.
Il rappresenta che l'ufficio di Stato civile aveva ravvisato anche un CP_1 secondo problema di trascrivibilità della sentenza straniera, problema afferente al suo dato formale, in quanto la sentenza risultava firmata digitalmente. Sul punto, il riteneva necessaria a monte un'analisi dell'AGID per valutare la CP_2 conformità ai principi dell'ordinamento giuridico italiano per gli atti informatici provenienti da paesi extra-europei. Pertanto, il riteneva necessaria la CP_2 ricezione di copia cartacea e con firma olografa della sentenza, per le eventuali valutazioni nel merito.
Tanto premesso, il ritiene il provvedimento di diniego del CP_1 CP_2 corretto, con la necessaria conseguenza di un approfondimento giudiziario nel merito.
****
Preliminarmente, si osserva che ai sensi degli artt. 64 e 67 della Legge 218/1995, il Giudice Italiano provvede al riconoscimento della sentenza straniera, con l'esclusione di ogni potere di riesame nel merito in capo al medesimo – quando:
“a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
La Corte, esaminata la documentazione allegata alla richiesta, con traduzione asseverata in lingua italiana, procede alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 L. 218/95:
• la sentenza brasiliana è passata in giudicato il 21.10.2024;
• vi è prova dell'avvenuto rispetto dell'effettività del contraddittorio nei procedimenti stranieri, essendo l'azione proposta dall'attuale ricorrente insieme ai genitori biologici di nei confronti del quale Parte_2 si chiede il riconoscimento della sentenza;
• sia il passaggio in giudicato della sentenza straniera sia il rispetto del contraddittorio nel procedura giudiziale svoltasi all'estero sono stati documentati;
• la Corte ritiene la propria competenza territoriale in considerazione dell'iscrizione del ricorrente presso l'A.I.R.E. relativamente al Comune di Borgo San Dalmazzo (CN). Le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo sono pienamente provate.
Per quanto attiene alla mancata produzione di effetti contrari all'ordine pubblico, il esprime il proprio parere contrario. CP_1
Conclusivamente, il ritiene l'interesse del minore adeguatamente CP_1 tutelato, stante la presenza di due genitori biologici e il riconoscimento, in Brasile, della sua condizione di figlio socioaffettivo: l'odierna richiesta, per espressa dichiarazione delle parti avanti al giudice brasiliano, è volta solamente – sostiene il - a far conseguire, per il tramite del riconoscimento dello CP_1 status di figlio di un cittadino italiano, la cittadinanza italiana anche del figlio adottato.
In virtù degli artt. 64 e 65 della Legge 218/1995, il Giudice Italiano – rileva la Corte -.deve verificare la compatibilità della sentenza oggetto di delibazione con il principio dell'ordine pubblico;
ciò “comporta una valutazione ampia, comprensiva non solo dei principi fondamentali della Costituzione e dei principi sovranazionali, ma anche delle leggi ordinarie e delle norme codicistiche, operazione ermeneutica che necessariamente procede dal caso singolo, ma che approda ad un inquadramento di carattere generale, così da consentire un certo ordine nel bilanciamento dei valori in gioco”. (Cass. Civ. sez. I, 07/08/2020, n.16804). Va, altresì, precisato che il limite dell'ordine pubblico “non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023).
Con la sentenza interpretativa di rigetto 28.9.23 n. 183 la Corte Costituzionale accerta la sussistenza di un preminente interesse del minore alla continuità del rapporto socio-affettivo instaurato, volto ad impedire che venga interrotto il rapporto con coloro che se ne sono presi cura. In buona sostanza la ratio del provvedimento è quella di dare continuità a quelle relazioni socio-affettive che rivestono un valore positivo per il bambino.
Le Sezioni Unite della Cassazione in materia di riconoscimento di una sentenza straniera che accertava il rapporto di genitorialità relativamente a minori nati da maternità surrogata ha affermato ( Sez. Unite n.12193 dell'8.5.19): “in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria la cui opera di sintesi e di ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico quale insieme di valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.”
Invero, l'istituto della filiazione affettiva - non appare perfettamente sovrapponibile ad altro istituto analogo conosciuto dall'ordinamento italiano, dal momento che la filiazione socioaffettiva dà particolare rilievo agli aspetti morali e affettivi, come il fatto che il figlio conviva stabilmente con i genitori socioaffettivi ed esista un rapporto reciproco di affetto e cura parentale tra le parti. Tuttavia, per il riconoscimento della filiazione affettiva non si effettua alcuna valutazione di idoneità all'adozione del minore – elemento che nel nostro ordinamento appare molto importante;
in secondo luogo, con la filiazione affettiva, il minore, nel suo atto di nascita, risulta figlio di tre soggetti, due genitori biologici e uno affettivo. Tale situazione nel sistema italiano può venire in essere solo con l'istituto dell'adozione del maggiorenne, che, tuttavia, pone maggiormente l'accento su profili di tipo successorio che di costituzione di legami filiali del tipo genitore- figlio. In ogni caso, anche a volere ritenere sovrapponibile l'istituto della filiazione affettiva con quello dell'adozione di maggiorenne, nel caso concreto la filiazione affettiva riguarda un minore.
Nel nostro ordinamento non esiste l'istituto della paternità socioaffettiva e, pertanto, non può essere riconosciuto dall'ufficiale dello stato civile un istituto i cui effetti non sono previsti nel nostro ordinamento. Pertanto, non si potrà procedere alla trascrizione richiesta, in quanto non si tratta di un riconoscimento di filiazione né potrebbe essere equiparabile all'adozione di minori in casi particolari emessa all'estero ai sensi dell'articolo 44 della Legge 4 maggio 1984, n. 183.
L'interesse del ragazzo non pare subìre alcun pregiudizio, stante la presenza di due genitori biologici e il normale riconoscimento in Brasile della sua condizione di figlio socioaffettivo.
Né il potrebbe ottenere, grazie al riconoscimento, la Parte_2 cittadinanza italiana.
La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino. Il nuovo decreto, come convertito, non modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all'altra, basandola sull'effettività del vincolo con l'Italia e del possesso di un'altra cittadinanza.
Come emerge chiaramente dallo stesso sito della Ambasciata italiana in Brasile il
“ riconoscimento socio-affettivo” non è un istituto riconosciuto dal diritto italiano e, pertanto, non puo' essere usato per trascrivere atti di stato civile in Italia per ottenere la cittadinanza.L'Italia riconosce la cittadinanza italiana solo per discendenza ( iure sanguinis) o tramite naturalizzazione, non in base a legami affettivi o paternità-maternità socio affettiva, anche se riconosciuta in Brasile.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite debbono dichiararsi integralmente compensate tra le parti, stante la particolarità e novità della questione trattata.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione minori e famiglia -RESPINGE la richiesta di di essere riconosciuto in Parte_1
Italia quale genitore socioaffettivo di , nato il [...] a Parte_2
Joinville, Santa CA (Brasile), figlio biologico di e di Persona_1 Persona_2
, come pronunciato dall'Autorità Brasiliana, ai fini dell'apposizione
[...] della formula esecutiva;
-DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 07.11.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO