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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA Maria Letizia D'ORSI PRESIDENTE
DOTT.SSA Vincenzina LA GIUDICE REL. EST.
GIUDICE DOTT. Vincenzo Landolfi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 92025 R.G.P.U., sulla domanda presentata dalla:
con sede legale in via L. Bianchi Parte_1 '
(82100), C.F. P.IVA 1 rappresentata da Parte_2 nato a [...] il n. 9, Parte_1 '
18.02.1974, c.f. C.F. 1
RICORRENTE
IL TRIBUNALE
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 6 ottobre 2025 di Benevento, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione dalla Parte_1 della Crisi del Comune di Calvi, che ha designato, quale gestore della crisi, per la presente procedura, la dott.ssa Persona_1
1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria sede legale nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
3. considerato, in via generale, che debbano ritenersi applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), e che l'art. 270, V comma, consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare - purché compatibili – le disposizioni di cui al
Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza - artt.
40 e ss. CCI);
4. considerato, altresì, che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore;
5. rilevato che le considerazioni espresse circa la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore debba farsi applicazione delle
-
previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Al riguardo, va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"; ed in funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter I. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di ente non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario produrre i seguenti documenti: 1) i bilanci degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano stati presentati, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
Considerato che, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
5. rilevato che al ricorso è stata anche allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
6. considerato, altresì, che, a seguito della modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore è ora possibile solo nel caso in cui "I'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"; che, dunque, è stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI: nel caso di specie, l'OCC ha attestato che vi sia attivo distribuibile ai creditori;
5. ritenuto sussistente il requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente per accedere alla procedura in oggetto, posto che trattasi di associazione sindacale ricompresa nel novero -residuale- di debitori non assoggettabili né a liquidazione giudiziale, né a liquidazione coatta, né ad altre procedure liquidatorie previste in caso di crisi o insolvenza, e che la stessa si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 2.365.327,02 €, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui essa dispone appare insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni
(nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. 'a', CCII), come emerge chiaramente dalla tabella di sintesi che segue: Valore stimato del patrimonio immobiliare 360.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare 24.236,07
Valore complessivo del patrimonio 384.236,07
più in particolare:
- la voce relativa al patrimonio immobiliare fa riferimento al fabbricato sito nel Comune di
Parte 1 , "ubicato tra via Leonardo Bianchi e via XXV Luglio. Si tratta di un immobile ad uso ufficio», adibito a sede sindacale della CP_1 di Parte_1 ";
- la voce relativa al patrimonio mobiliare “fa riferimento alle attrezzature d'ufficio, ai computer e alle altre macchine d'ufficio, ai quali è stato attribuito un valore forfettario in previsione di quello che potrebbe essere l'effettivo valore di realizzo e tenuto conto del costo storico mantenuto in Cont contabilità. La debitrice CP_1 detiene un conto corrente acceso presso la filiale di Parte_1 oltre a denaro in cassa. I valori riportati come indicati in tabella si riferiscono alle giacenze, nonché disponibilità alla data del 31.08.2025 come da allegata situazione contabile ed estratti conto del periodo";
6. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4,
CCII;
7. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
8. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBVNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
Parte_1
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina LA;
3. nomina liquidatore la dott.ssa la quale, entro due giorni, dovrà Persona_1 accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201
CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 1 19 4.page) e (ove già possibile) di quello del
Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
IL GIUDICE EST.
DOTT.SSA VI LA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AR TI D'ORSI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA Maria Letizia D'ORSI PRESIDENTE
DOTT.SSA Vincenzina LA GIUDICE REL. EST.
GIUDICE DOTT. Vincenzo Landolfi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 92025 R.G.P.U., sulla domanda presentata dalla:
con sede legale in via L. Bianchi Parte_1 '
(82100), C.F. P.IVA 1 rappresentata da Parte_2 nato a [...] il n. 9, Parte_1 '
18.02.1974, c.f. C.F. 1
RICORRENTE
IL TRIBUNALE
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 6 ottobre 2025 di Benevento, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione dalla Parte_1 della Crisi del Comune di Calvi, che ha designato, quale gestore della crisi, per la presente procedura, la dott.ssa Persona_1
1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria sede legale nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
3. considerato, in via generale, che debbano ritenersi applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), e che l'art. 270, V comma, consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare - purché compatibili – le disposizioni di cui al
Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza - artt.
40 e ss. CCI);
4. considerato, altresì, che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore;
5. rilevato che le considerazioni espresse circa la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore debba farsi applicazione delle
-
previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Al riguardo, va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"; ed in funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter I. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di ente non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario produrre i seguenti documenti: 1) i bilanci degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano stati presentati, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
Considerato che, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
5. rilevato che al ricorso è stata anche allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
6. considerato, altresì, che, a seguito della modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore è ora possibile solo nel caso in cui "I'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"; che, dunque, è stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI: nel caso di specie, l'OCC ha attestato che vi sia attivo distribuibile ai creditori;
5. ritenuto sussistente il requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente per accedere alla procedura in oggetto, posto che trattasi di associazione sindacale ricompresa nel novero -residuale- di debitori non assoggettabili né a liquidazione giudiziale, né a liquidazione coatta, né ad altre procedure liquidatorie previste in caso di crisi o insolvenza, e che la stessa si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 2.365.327,02 €, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui essa dispone appare insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni
(nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. 'a', CCII), come emerge chiaramente dalla tabella di sintesi che segue: Valore stimato del patrimonio immobiliare 360.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare 24.236,07
Valore complessivo del patrimonio 384.236,07
più in particolare:
- la voce relativa al patrimonio immobiliare fa riferimento al fabbricato sito nel Comune di
Parte 1 , "ubicato tra via Leonardo Bianchi e via XXV Luglio. Si tratta di un immobile ad uso ufficio», adibito a sede sindacale della CP_1 di Parte_1 ";
- la voce relativa al patrimonio mobiliare “fa riferimento alle attrezzature d'ufficio, ai computer e alle altre macchine d'ufficio, ai quali è stato attribuito un valore forfettario in previsione di quello che potrebbe essere l'effettivo valore di realizzo e tenuto conto del costo storico mantenuto in Cont contabilità. La debitrice CP_1 detiene un conto corrente acceso presso la filiale di Parte_1 oltre a denaro in cassa. I valori riportati come indicati in tabella si riferiscono alle giacenze, nonché disponibilità alla data del 31.08.2025 come da allegata situazione contabile ed estratti conto del periodo";
6. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4,
CCII;
7. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
8. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBVNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
Parte_1
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina LA;
3. nomina liquidatore la dott.ssa la quale, entro due giorni, dovrà Persona_1 accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201
CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 1 19 4.page) e (ove già possibile) di quello del
Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
IL GIUDICE EST.
DOTT.SSA VI LA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AR TI D'ORSI