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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2290/2024 R.G. TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 patria potestà sul minore , tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv.to Stefano Palomba e domiciliati come in atti
Ricorrenti in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe, CP_1
e domiciliato come in atti
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.4.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., le parti ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., hanno tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/1990 nei confronti del minore , dalla data della domanda Persona_1 amministrativa del 30.3.2022. Non hanno, invece, reiterato la domanda relativa all'accertamento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Ciò posto, nel merito, gli opponenti contestano che il ctu della precedente fase non avrebbe tenuto conto del grave stato patologico presente nel minore, affetto da un disturbo specifico dell'apprendimento e, in particolare, da difficoltà nell'apprendimento delle abilità scolastiche. Sicché, valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. Per L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 27.3.2025, ha riferito di un soggetto in buone condizioni cliniche generali, con sensorio integro, linguaggio verbale fluido ad adeguato all'età ed al contenuto psichico, che ben collabora e partecipa alla visita medico-legale. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: « ➢ Difficoltà negli apprendimenti scolastici per un disturbo misto di dislessia, disgrafia, discalculia e disgrafia per cui è stato inserito in un Bisogno Educativo Speciale con piano didattico personalizzato che includa strumenti compensativi e misure dispensative, ai sensi della L. 170/10 e trattamento logopedico ➢ Obesità (IMC
= 31)». Ciò posto, il ctu ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «preliminarmente occorre affermare che, anche alla luce di quanto (scarsamente) documentato in atti per ATP e di quanto obiettivamente osservato dal precedente CTU, le sue argomentazioni sono estremamente valide e scientificamente condivisibili. Dall'esame clinico diretto, dallo studio della scarna documentazione sanitaria agli atti e dall'anamnesi risulta quindi che il paziente soffre di un quadro patologico indicato in diagnosi e correttamente trattato con strumenti compensativi e misure dispensative in ambito scolastico. In anamnesi il padre del ragazzo riferisce che il figlio, all'epoca residente in [...]ed avendo manifestato disturbi degli apprendimenti scolastici (DAS) con normali funzioni cognitive, venne riconosciuto nel 2015 quale portatore di handicap ai sensi del comma 1, art. 3 ed affiancato in ambito scolastico da insegnante di sostegno;
rientrato in Campania è stato preso in carico dalla ASL NA/3 sud che nel febbraio 2022 lo ha riscontrato affetto da disturbi degli apprendimenti scolastici per un disturbo misto di dislessia, disgrafia, discalculia
2 e disgrafia e pertanto inserito in un Bisogno Educativo Speciale con piano didattico personalizzato che includa strumenti compensativi e misure dispensative, ai sensi della L. 170/10. Riferisce praticare logopedia e necessitare di aiuto per i compiti. A precisa domanda nega altri interventi chirurgici o altre patologie a carattere fisico o psichico. All'esame obiettivo diretto, descritto analiticamente nel relativo paragrafo e a cui si rimanda, e che si ritiene prevalente su qualunque altra documentazione, si è rilevato che il giovane paziente conserva una buona efficienza osteoarticolare in soggetto senza evidenza di deficit cognitivo, ma con i disturbi in ambito scolastico descritti in anamnesi ed in esame obiettivo». Tutto ciò considerato, il ctu è giunto alle seguenti conclusioni: «[…] Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che esse allo stato attuale NON HANNO determinato la sussistenza dei requisiti per l'indennità di frequenza. Pertanto, il minore , NON PRESENTA i requisiti sanitari Persona_1 per ottenere i benefici richiesti dell'indennità di frequenza, sin dalla data della domanda in sede amministrativa (MARZO 2022)». Orbene, le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo al minore le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Le spese di ctu di entrambi i giudizi sono poste a carico dell' come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , come da separati decreti.
Nola, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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