TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4681
TAR
Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 1 l. 91/1992 - Eccesso di potere per straripamento - Violazione del principio di legalità e della competenza riservata al parlamento

    La controversia afferisce all'acquisto della cittadinanza, che presuppone l'accertamento dei requisiti, senza discrezionalità amministrativa. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione degli articoli 2, 3 e 117 Cost.

    La controversia afferisce all'acquisto della cittadinanza, che presuppone l'accertamento dei requisiti, senza discrezionalità amministrativa. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha esaminato il ricorso proposto dalla Confederazione degli italiani nel mondo, un'organizzazione associativa che tutela gli interessi di emigrati ed ex emigrati e delle loro famiglie, avverso la circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025. Tale circolare, emanata in attuazione della legge n. 74/2025 di conversione del decreto-legge n. 36/2025, forniva istruzioni operative in materia di cittadinanza, qualificando come "italiani per beneficio di legge" i minori registrati o da registrare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificato. La ricorrente ha sollevato due motivi di censura: il primo, concernente la violazione dell'art. 1 della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere per straripamento, sostenendo che la circolare avrebbe introdotto una nuova categoria di soggetti distinta da quella dei cittadini italiani, senza che la legge lo prevedesse; il secondo, relativo alla violazione degli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, contestando l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione ministeriale che farebbe retroagire gli effetti limitativi dello status di cittadinanza e chiedendo, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-ter, della legge n. 91/1992, come introdotto dal decreto-legge n. 36/2025, nella parte in cui considera non acquisita la cittadinanza italiana per chi è nato all'estero e possiede altra cittadinanza, limitando il diritto all'accertamento della cittadinanza "per nascita". Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha precisato che la ripartizione delle competenze giurisdizionali deve basarsi sul petitum sostanziale e sulla causa petendi, ossia sull'oggetto e sulla natura della pretesa azionata. Nel caso di specie, la domanda mira a tutelare il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana dei minori stranieri o apolidi, una posizione soggettiva di diritto soggettivo, la cui controversia afferisce all'accertamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza, fattispecie che non presenta discrezionalità amministrativa. Pertanto, la controversia, pur riguardando un atto amministrativo, ha natura sostanzialmente civilistica, attinente allo stato delle persone. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha disposto la translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria qualora il ricorso venga riproposto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della novità delle questioni prospettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4681
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4681
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo