Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8883 del 2025, proposto da Confederazione degli italiani nel mondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pinelli, Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pinelli in Roma, via Crescenzio 25;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua , della circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “ Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di Cittadinanza. Prime istruzioni operative ” con la quale vengono qualificati come “ italiani per beneficio di legge ” i minori registrati o da registrare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificata dalla legge di conversione del D.L. 36/2025;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NT UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Confederazione degli italiani nel mondo è una organizzazione associativa del mondo dell’emigrazione ed è costituita da associazioni degli emigrati ed ex emigrati; da singoli emigrati ed ex emigrati e dalle loro famiglie, in Italia e all’estero; da tutti coloro che rappresentano e tutelano i loro diritti o che svolgono programmi ed iniziative atte a favorire la vita associativa, l’iniziativa e l’impegno necessario all’azione di tutela del mondo della emigrazione e dei singoli soggetti, in Italia e all’estero.
Con l’odierno ricorso ha chiesto l’annullamento della circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “ Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di Cittadinanza. Prime istruzioni operative ”, che avrebbe istituito una nuova e peculiare categoria di cittadini, “ italiani per beneficio di legge ”, riferita ai minori registrati o da registrare ai sensi del novellato art. 4 della legge n. 91/1992, segnatamente ai sensi dei commi 1- bis e 1- ter di nuova introduzione.
Il citato art. 4, nella nuova formulazione, in particolare, prevede che “ 1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza ”.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell’art. 1 l. 91/1992- Eccesso di potere per straripamento - Violazione del principio di legalità e della competenza riservata al parlamento , ritenendo che la circolare impugnata identifichi i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino - che non trasmette automaticamente la cittadinanza - come soggetti che possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge (stante il tenore letterale della circolare gravata “ il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge ”), anche se legge 23 maggio 2025 n. 74 non ha previsto alcuna nuova “categoria di soggetti” distinta da quella di “cittadini italiani” ex art. 1 L. 91/1992;
2. Violazione degli articoli 2, 3 e 117 Cost. , assumendo che l’interpretazione fornita dal Ministero attraverso la Circolare impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella misura in cui fa retroagire gli effetti limitativi dello status di cittadinanza ad un momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa. Specularmente, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 3- bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36, secondo cui “ è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza ”, limitando con le successive lettere da a) a d) il diritto all'accertamento della cittadinanza italiana “per nascita” al rispetto di determinate condizioni inserite ex novo dal medesimo decreto-legge n. 36/2025.
Il Ministero dell’intero, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato nel merito le censure ex adverso svolte e concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 21136/2025, è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile inammissibilità del ricorso, sussistendo seri dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo adito e alla legittimazione ad agire in capo alla Confederazione ricorrente.
Parte ricorrente ha controdedotto con memoria, insistendo per l’ammissibilità del ricorso e l’accoglimento nel merito dello stesso e delle connesse domande e, dunque, di tutte le istanze in gravame.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, deve essere scrutinata l’ammissibilità del gravame.
Con il ricorso in trattazione, come esplicitato nella memoria depositata il 23 dicembre 2025, la Confederazione ricorrente mira a tutelare la sfera giuridica dei soggetti rappresentati, in quanto immediatamente lesi dalla circolare gravata, peraltro asseritamente emanata sulla scorta di una norma che presenta evidenti profili di incostituzionalità.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, il Collegio osserva che il contenuto della domanda proposta deve essere analizzato per stabilire in concreto, sulla base del criterio di riparto del petitum sostanziale - che valorizza, oltre alla domanda formale di annullamento di un atto amministrativo -, la causa petendi , ossia l’oggetto e la natura della pretesa azionata.
Ebbene, nel caso in esame, con l’azione proposta si mira a preservare, in ultima analisi, il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana dei minori stranieri o apolidi, di cui uno dei genitori è cittadino per nascita, ai sensi dell’art. 4, commi 1- bis e 1- ter , della legge n. 91/1992.
Posto che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla natura e al tenore dell’atto impugnato nè al criterio della prospettazione del ricorso, bensì in ragione del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi , costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie, nel caso in esame la posizione soggettiva tutelanda è una posizione di diritto soggettivo,
L’azione proposta dalla ricorrente mira, espressamente, a contestare la cittadinanza degli “ italiani per beneficio di legge ”, categoria, che secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata istituita illegittimamente dal Ministero dell’interno con l’avversata circolare, evidenziando che la legge n. 74/2025 non prevede alcuna nuova “categoria di soggetti” distinta da quella di “cittadini” italiani ex art. 1 della legge n. 91/1992.
Il Collegio, al riguardo, osserva, prescindendo dalla disamina del merito della questione e al di là del nomen iuris , che l’art. 4 della legge n. 91/1992, anche per quanto riguarda le previsioni di cui ai nuovi commi 1- bis e 1- ter di cui è causa, disciplini comunque tutte ipotesi di acquisto della cittadinanza di diritto, sebbene condizionate - a differenza di quelle di cui all’art. 1 evocato dalla ricorrente - alla manifestazione di volontà dell’avente diritto, oltre che al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla legge (tese, in ogni caso, a valorizzare il legame parentale dell’interessato).
In altri termini, la controversia afferisce ad una fattispecie di acquisto della cittadinanza, che presuppone solo l'accertamento dei requisiti, non rinvenendosi alcuna discrezionalità in capo all'amministrazione, come nel caso della cittadinanza per concessione.
L'accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del c.p.a., l’applicazione dell'istituto della “ translatio iudicii ”, in forza del quale, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Si ravvisano, infine, giustificati motivi, attesa la novità delle questioni prospettate, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito,rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NT UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT UD | FL ZE |
IL SEGRETARIO