CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2024, n. 39666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39666 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/3/2024 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengorvi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carmine Panarella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/3/2024, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza proposta da EL TO ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., così confermando il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola il 7/2/2024. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39666 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione con riguardo ai profili di proporzionalità ed adeguatezza della misura, oltre che al nesso pertinenziale tra res e reato per cui si procede. Su tali punti l'ordinanza sarebbe priva di argomento, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, non indicando le ragioni di un sequestro "esteso e onnicomprensivo" e di "un'acquisizione indiscriminata di dati informatici"; il provvedimento, inoltre, sarebbe privo di motivazione quanto al fumus del reato. CONSIDERATO IN DIRITrO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che in tema di riesame delle misure cautelari reali e di sequestro probatorio, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (tra le ultime, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 4.1. Tanto premesso, la Corte rileva che nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, che ha riconosciuto il fumus del reato contestato allo TO con motivazione adeguata e solida, tutt'altro che di mera apparenza, al pari delle esigenze probatorie che sono risultate congruamente descritte. 5. In particolare, il Tribunale, dopo aver menzionato ampia giurisprudenza in tema di misure cautelari reali, con particolare riguardo al materiale informatico, ha sottolineato che il decreto emesso dal pubblico ministero conteneva adeguate indicazioni in punto di fumus commissi delicti, citando i capi di imputazione relativi ai singoli indagati e l'origine delle investigazioni. Con riguardo alla figura dello TO, poi, gli atti di indagine richiamati nel provvedimento indicavano che questi - dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Nola - aveva consentito la realizzazione di opere abusive su una determinata area rilasciando permessi di costruire in forza del silenzio-assenso espresso dell'amministrazione comunale, laddove la normativa speciale relativa alle zone di Nola e Marigliano prevede espressamente che, in caso di silenzio della pubblica amministrazione, il progetto debba considerarsi respinto. 5.1. Ancora, l'ordinanza ha adeguatamente individuato il fumus del reato, specificando le ragioni per le quali i lavori in contestazione necessitavano del 2 rilascio del permesso di costruire, trattandosi di attività di sbancamento di terreno, finalizzate ad usi diversi da quello agricolo e destinate ad incidere sul tessuto urbanistico del territorio, attesa la loro vastità. 5.2. In forza di queste considerazioni, il Tribunale ha dunque riconosciuto il fumus del reato contestato, sul quale, peraltro, il ricorso si limita ad una censura del tutto generica e di mero fatto, dunque non consentita in questa sede, evocando una ipotizzata confusione tra i permessi di costruire di cui al capo d) ed altri, non rientranti nella stessa contestazione, senza ulteriori precisazioni. 5.3. Di seguito, l'ordinanza ha adeguatamente evidenziato anche le esigenze probatorie a fondamento del vincolo, legate alla necessità di ricostruire le attività compiute ed il ruolo svolto dall'indagato nella vicenda, con chiara pertinenzialità di quanto sequestrato (telefono cellulare, due personal computer ed un hard disk), peraltro già oggetto di copia forense, con l'ipotesi di reato, nell'ottica di individuare elementi di prova. 5.4. Il Tribunale, infine, ha affrontato la questione dell'eventuale restituzione all'interessato non solo degli apparecchi già sequestrati, ma anche delle copie forensi estratte, ma il tema non ha poi costituito oggetto del ricorso in esame. 6. Il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta affetto da carenza assoluta o mera apparenza di motivazione con riguardo ai profili del fumus e delle esigenze probatorie, riscontrandosi al riguardo plurimi ed efficaci argomenti tratti dal compendio investigativo. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengorvi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carmine Panarella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/3/2024, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza proposta da EL TO ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., così confermando il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola il 7/2/2024. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39666 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione con riguardo ai profili di proporzionalità ed adeguatezza della misura, oltre che al nesso pertinenziale tra res e reato per cui si procede. Su tali punti l'ordinanza sarebbe priva di argomento, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, non indicando le ragioni di un sequestro "esteso e onnicomprensivo" e di "un'acquisizione indiscriminata di dati informatici"; il provvedimento, inoltre, sarebbe privo di motivazione quanto al fumus del reato. CONSIDERATO IN DIRITrO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che in tema di riesame delle misure cautelari reali e di sequestro probatorio, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (tra le ultime, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 4.1. Tanto premesso, la Corte rileva che nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, che ha riconosciuto il fumus del reato contestato allo TO con motivazione adeguata e solida, tutt'altro che di mera apparenza, al pari delle esigenze probatorie che sono risultate congruamente descritte. 5. In particolare, il Tribunale, dopo aver menzionato ampia giurisprudenza in tema di misure cautelari reali, con particolare riguardo al materiale informatico, ha sottolineato che il decreto emesso dal pubblico ministero conteneva adeguate indicazioni in punto di fumus commissi delicti, citando i capi di imputazione relativi ai singoli indagati e l'origine delle investigazioni. Con riguardo alla figura dello TO, poi, gli atti di indagine richiamati nel provvedimento indicavano che questi - dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Nola - aveva consentito la realizzazione di opere abusive su una determinata area rilasciando permessi di costruire in forza del silenzio-assenso espresso dell'amministrazione comunale, laddove la normativa speciale relativa alle zone di Nola e Marigliano prevede espressamente che, in caso di silenzio della pubblica amministrazione, il progetto debba considerarsi respinto. 5.1. Ancora, l'ordinanza ha adeguatamente individuato il fumus del reato, specificando le ragioni per le quali i lavori in contestazione necessitavano del 2 rilascio del permesso di costruire, trattandosi di attività di sbancamento di terreno, finalizzate ad usi diversi da quello agricolo e destinate ad incidere sul tessuto urbanistico del territorio, attesa la loro vastità. 5.2. In forza di queste considerazioni, il Tribunale ha dunque riconosciuto il fumus del reato contestato, sul quale, peraltro, il ricorso si limita ad una censura del tutto generica e di mero fatto, dunque non consentita in questa sede, evocando una ipotizzata confusione tra i permessi di costruire di cui al capo d) ed altri, non rientranti nella stessa contestazione, senza ulteriori precisazioni. 5.3. Di seguito, l'ordinanza ha adeguatamente evidenziato anche le esigenze probatorie a fondamento del vincolo, legate alla necessità di ricostruire le attività compiute ed il ruolo svolto dall'indagato nella vicenda, con chiara pertinenzialità di quanto sequestrato (telefono cellulare, due personal computer ed un hard disk), peraltro già oggetto di copia forense, con l'ipotesi di reato, nell'ottica di individuare elementi di prova. 5.4. Il Tribunale, infine, ha affrontato la questione dell'eventuale restituzione all'interessato non solo degli apparecchi già sequestrati, ma anche delle copie forensi estratte, ma il tema non ha poi costituito oggetto del ricorso in esame. 6. Il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta affetto da carenza assoluta o mera apparenza di motivazione con riguardo ai profili del fumus e delle esigenze probatorie, riscontrandosi al riguardo plurimi ed efficaci argomenti tratti dal compendio investigativo. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024