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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2328 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GIORDANO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecco, via Parini, n. 33 giusta delega in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 C.F._1
SARACCO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Corso Vercelli, n. 57 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
Oggetto: patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento CP_1
della somma di euro 40.000 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza
1 di cui al contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 27.09.2019.
A tal fine ha dedotto che in forza di tale contratto, il sig. si impegnava a CP_1 svolgere “attività di collaborazione allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo Human Tecar” marchio registrato di proprietà della Parte_1 nell'ambito della fisioterapia e della medicina dello sport, obbligandosi altresì a non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella dell'attrice per il periodo di due anni successivi al termine del contratto, limitatamente all'ambito territoriale di Italia, Spagna e
Francia. Che, tuttavia, una volta comunicato alla in data 26.05.2023, il recesso dal Pt_1
contratto d'opera, il sig. iniziava a collaborare con la società TE SA con CP_1 sede a Chiasso ma operante in Italia, violando così il patto di non concorrenza.
Si è costituito il sig. contestando la fondatezza della domanda attorea CP_1
e deducendo la nullità del patto di non concorrenza per violazione dell'art. 2596 c.c. per insufficiente determinazione dell'attività vietata e che, in ogni caso, l'attività in favore della società concorrente TE era prestata esclusivamente in Svizzera e negli Stati IT, e quindi al di fuori dei limiti territoriali indicati nel contratto. Ha, inoltre, dedotto la violazione dell'obbligo di buona fede in materia contrattuale per la palese sproporzione dell'ammontare richiesto, demandando in via subordinata la riduzione della penale prevista in contratto.
Tentata la conciliazione tra le parti, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.09.2025 per discussione orale dal giudice in precedenza titolare del ruolo e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. dalla sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento del Presidente del Tribunale del
05.09.2025.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti, non specificatamente contestate emerge che: a) in data 27.09.2019 le parti hanno sottoscritto un contratto d'opera mediante il quale il sig. si obbligava a prestare la propria attività (di CP_1 massofisioterapista specializzato nella prevenzione, cura e riabilitazione dell'apparato muscolo scheletrico) in forma di prestazione d'opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione e in particolare svolgendo la propria attività di
2 collaborazione allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo
(doc.2 di parte attrice); b) l'incarico aveva efficacia dal 02.10.2020 al 31.12.2023; c) in forza dell'art. 7 del contratto, rubricato divieto di concorrenza, il sig. si è obbligato a CP_1
non svolgere qualsiasi tipo di attività in concorrenza con quella di per il periodo di Pt_1 due anni successivi al termine finale del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta
e limitatamente al seguente ambito territoriale: Italia, Francia e Spagna; d) in caso di violazione degli obblighi assunti con gli artt. 6, 7 e 9 la può pretendere una penale Pt_1 pari ad euro 40.000 e, in deroga all'art. 1382 c.c., le parti convengono che la penale è irriducibile, in quanto congrua rispetto agli interessi economici sottesi al presente contratto;
e) con raccomandata del 26.05.2023, il sig. ha comunicato alla il CP_1 Pt_1
recesso unilaterale dal contatto d'opera.
Ciò premesso in fatto, è bene chiarire che, al caso di specie, è applicabile l'art. 2596
c.c. trattandosi di un rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra un'impresa e un libero professionista (sull'estensibilità della norma in parola ai lavoratori autonomi in genere e ai liberi professionisti in particolare si veda Cassazione civ., n. 2465/1962; Cassazione n.
2860/2010).
L'art. 2596 c.c. stabilisce che il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
L'intento perseguito dall'art. 2596 c.c. è quello di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata (cfr. Corte cost. n. 223/1982) prescrivendo, ai fini della validità dell'accordo di non concorrenza, che lo stesso sia “circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività” e che non ecceda la durata dei cinque anni.
È pertanto nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (cfr. Cassazione n. 24159/2014 “È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto
3 ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”).
Quanto al limite di durata, la mancanza di una esplicita previsione o l'indicazione di un termine superiore al quinquennio provoca l'integrazione dell'accordo o la sostituzione della clausola difforme, per espressa prescrizione normativa, con la previsione della durata quinquennale dell'accordo medesimo. L'invalidità per difformità dal modello legale, pertanto, trova nella legge la soluzione attraverso la predisposizione di un meccanismo automatico di adeguamento (art. 2596, 2° co.).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene non fondata l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza avanzata da parte convenuta, atteso che l'accordo risulta sufficientemente circoscritto ad una determinata zona, ad una determinata attività e non eccede la durata dei cinque anni.
In disparte il dato puramente letterale della clausola di cui all'art. 7, infatti, si ritiene che – valorizzando un'interpretazione sistematica del contratto sottoscritto tra le parti – il patto non vietava qualsiasi tipo di attività in concorrenza con quella di ma solo Pt_1
quelle relative allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo da intendersi come l'attività di fisioterapia, medicina dello sport, riabilitazione e terapia antalgica con la tecnologia “Human Tecar” (v. artt. 2 e 7).
Il patto, dunque, per il suo contenuto prescrittivo, era pienamente lecito, sia sotto il profilo della limitata sfera territoriale di efficacia (Italia, Francia e Spagna), sia sotto il profilo temporale (due anni successivi al termine finale del contratto), sia riguardo all'individuazione delle condotte vietate non essendo compressa l'esplicazione della specifica professionalità del convenuto in limiti tali da comprometterne ogni potenzialità reddituale.
Posta la validità del patto limitativo della concorrenza in oggetto, si ritiene, tuttavia, che lo stesso non sia stato violato dal convenuto.
Parte attrice, dato atto della cessazione del rapporto in data 26.05.2023, ha dedotto che il convenuto avrebbe svolto immediatamente dopo la cessazione del contratto, attività in favore di aziende in concorrenza con la tra cui la TE con sede a Chiasso ma Pt_1
operante in Italia.
4 Nonostante l'attività di collaborazione con la TE risulti pacifica (anche attraverso la produzione documentale della convenuta) non risulta, invece, dimostrato né che l'attività svolta in favore di detta società rientri tra quelle vietate dal patto né che tale attività sia stata svolta in uno dei Paesi territorialmente ristretti.
Sotto il primo profilo, si ritiene non dimostrato che l'attività in favore della
TE sia esercitata mediante l'utilizzo della tecnologia “Human Tecar”. L'unico capitolo di prova di parte attrice astrattamente rilevante (cap. 11 Vero che il Sig. ha CP_1 dato disponibilità a trasferire tutte le conoscenze acquisite all'interno di al Parte_1
Sig. di Roma, terapista responsabile della formazione di Wintecare) è stato CP_2 formulato in maniera del tutto generica e per tale motivo non è stato ammesso;
mentre nulla dimostra la foto allegata da parte attrice, neppure datata, che ritrae semplicemente il convenuto intento a prestare la sua attività a Montecarlo. Parimenti irrilevanti, sul punto, gli screenshot dell'estratto del sito internet del sig. in cui vi è il riferimento alla CP_1 specializzazione Human Care, in quanto di per sé non sufficiente a far presumere lo
“sfruttamento” del metodo in favore di altre imprese concorrenti all'attrice, considerato sia che tale riferimento non è invece presente negli stessi screenshot depositati dal convenuto e che, in ogni caso, la documentazione prodotta non è datata, non consentendo quindi di poterla riferire al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Parimenti, si ritiene che sia la dichiarazione della TE che le fatture prodotte dalla convenuta dimostrino che la collaborazione del sig. si è svolta principalmente CP_1 in Svizzera, IA e Stati IT (cfr. doc. 14,15,16) e non anche nei territori indicati dal patto di non concorrenza.
Per i motivi sopra esposti, in mancanza della dedotta violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 7 del contratto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Infine, non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, atteso che tale liquidazione ancorché possa effettuarsi d'ufficio postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n.
691; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; conforme Cass. 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. 9
5 settembre 2004, n. 18169).
Ebbene nel caso di specie non avendo la parte che richiede il risarcimento dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, questo Tribunale non può liquidare il danno, neppure equitativamente, non risultando dagli atti elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda attrice;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
delle spese in favore di nella misura di € 7.600,00 per compensi, CP_1 oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Lecco, 01.10.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2328 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GIORDANO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecco, via Parini, n. 33 giusta delega in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 C.F._1
SARACCO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Corso Vercelli, n. 57 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
Oggetto: patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento CP_1
della somma di euro 40.000 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza
1 di cui al contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 27.09.2019.
A tal fine ha dedotto che in forza di tale contratto, il sig. si impegnava a CP_1 svolgere “attività di collaborazione allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo Human Tecar” marchio registrato di proprietà della Parte_1 nell'ambito della fisioterapia e della medicina dello sport, obbligandosi altresì a non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella dell'attrice per il periodo di due anni successivi al termine del contratto, limitatamente all'ambito territoriale di Italia, Spagna e
Francia. Che, tuttavia, una volta comunicato alla in data 26.05.2023, il recesso dal Pt_1
contratto d'opera, il sig. iniziava a collaborare con la società TE SA con CP_1 sede a Chiasso ma operante in Italia, violando così il patto di non concorrenza.
Si è costituito il sig. contestando la fondatezza della domanda attorea CP_1
e deducendo la nullità del patto di non concorrenza per violazione dell'art. 2596 c.c. per insufficiente determinazione dell'attività vietata e che, in ogni caso, l'attività in favore della società concorrente TE era prestata esclusivamente in Svizzera e negli Stati IT, e quindi al di fuori dei limiti territoriali indicati nel contratto. Ha, inoltre, dedotto la violazione dell'obbligo di buona fede in materia contrattuale per la palese sproporzione dell'ammontare richiesto, demandando in via subordinata la riduzione della penale prevista in contratto.
Tentata la conciliazione tra le parti, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.09.2025 per discussione orale dal giudice in precedenza titolare del ruolo e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. dalla sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento del Presidente del Tribunale del
05.09.2025.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti, non specificatamente contestate emerge che: a) in data 27.09.2019 le parti hanno sottoscritto un contratto d'opera mediante il quale il sig. si obbligava a prestare la propria attività (di CP_1 massofisioterapista specializzato nella prevenzione, cura e riabilitazione dell'apparato muscolo scheletrico) in forma di prestazione d'opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione e in particolare svolgendo la propria attività di
2 collaborazione allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo
(doc.2 di parte attrice); b) l'incarico aveva efficacia dal 02.10.2020 al 31.12.2023; c) in forza dell'art. 7 del contratto, rubricato divieto di concorrenza, il sig. si è obbligato a CP_1
non svolgere qualsiasi tipo di attività in concorrenza con quella di per il periodo di Pt_1 due anni successivi al termine finale del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta
e limitatamente al seguente ambito territoriale: Italia, Francia e Spagna; d) in caso di violazione degli obblighi assunti con gli artt. 6, 7 e 9 la può pretendere una penale Pt_1 pari ad euro 40.000 e, in deroga all'art. 1382 c.c., le parti convengono che la penale è irriducibile, in quanto congrua rispetto agli interessi economici sottesi al presente contratto;
e) con raccomandata del 26.05.2023, il sig. ha comunicato alla il CP_1 Pt_1
recesso unilaterale dal contatto d'opera.
Ciò premesso in fatto, è bene chiarire che, al caso di specie, è applicabile l'art. 2596
c.c. trattandosi di un rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra un'impresa e un libero professionista (sull'estensibilità della norma in parola ai lavoratori autonomi in genere e ai liberi professionisti in particolare si veda Cassazione civ., n. 2465/1962; Cassazione n.
2860/2010).
L'art. 2596 c.c. stabilisce che il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
L'intento perseguito dall'art. 2596 c.c. è quello di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata (cfr. Corte cost. n. 223/1982) prescrivendo, ai fini della validità dell'accordo di non concorrenza, che lo stesso sia “circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività” e che non ecceda la durata dei cinque anni.
È pertanto nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (cfr. Cassazione n. 24159/2014 “È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto
3 ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”).
Quanto al limite di durata, la mancanza di una esplicita previsione o l'indicazione di un termine superiore al quinquennio provoca l'integrazione dell'accordo o la sostituzione della clausola difforme, per espressa prescrizione normativa, con la previsione della durata quinquennale dell'accordo medesimo. L'invalidità per difformità dal modello legale, pertanto, trova nella legge la soluzione attraverso la predisposizione di un meccanismo automatico di adeguamento (art. 2596, 2° co.).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene non fondata l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza avanzata da parte convenuta, atteso che l'accordo risulta sufficientemente circoscritto ad una determinata zona, ad una determinata attività e non eccede la durata dei cinque anni.
In disparte il dato puramente letterale della clausola di cui all'art. 7, infatti, si ritiene che – valorizzando un'interpretazione sistematica del contratto sottoscritto tra le parti – il patto non vietava qualsiasi tipo di attività in concorrenza con quella di ma solo Pt_1
quelle relative allo sviluppo dei corsi di formazione e dimostrazioni pratiche del Metodo da intendersi come l'attività di fisioterapia, medicina dello sport, riabilitazione e terapia antalgica con la tecnologia “Human Tecar” (v. artt. 2 e 7).
Il patto, dunque, per il suo contenuto prescrittivo, era pienamente lecito, sia sotto il profilo della limitata sfera territoriale di efficacia (Italia, Francia e Spagna), sia sotto il profilo temporale (due anni successivi al termine finale del contratto), sia riguardo all'individuazione delle condotte vietate non essendo compressa l'esplicazione della specifica professionalità del convenuto in limiti tali da comprometterne ogni potenzialità reddituale.
Posta la validità del patto limitativo della concorrenza in oggetto, si ritiene, tuttavia, che lo stesso non sia stato violato dal convenuto.
Parte attrice, dato atto della cessazione del rapporto in data 26.05.2023, ha dedotto che il convenuto avrebbe svolto immediatamente dopo la cessazione del contratto, attività in favore di aziende in concorrenza con la tra cui la TE con sede a Chiasso ma Pt_1
operante in Italia.
4 Nonostante l'attività di collaborazione con la TE risulti pacifica (anche attraverso la produzione documentale della convenuta) non risulta, invece, dimostrato né che l'attività svolta in favore di detta società rientri tra quelle vietate dal patto né che tale attività sia stata svolta in uno dei Paesi territorialmente ristretti.
Sotto il primo profilo, si ritiene non dimostrato che l'attività in favore della
TE sia esercitata mediante l'utilizzo della tecnologia “Human Tecar”. L'unico capitolo di prova di parte attrice astrattamente rilevante (cap. 11 Vero che il Sig. ha CP_1 dato disponibilità a trasferire tutte le conoscenze acquisite all'interno di al Parte_1
Sig. di Roma, terapista responsabile della formazione di Wintecare) è stato CP_2 formulato in maniera del tutto generica e per tale motivo non è stato ammesso;
mentre nulla dimostra la foto allegata da parte attrice, neppure datata, che ritrae semplicemente il convenuto intento a prestare la sua attività a Montecarlo. Parimenti irrilevanti, sul punto, gli screenshot dell'estratto del sito internet del sig. in cui vi è il riferimento alla CP_1 specializzazione Human Care, in quanto di per sé non sufficiente a far presumere lo
“sfruttamento” del metodo in favore di altre imprese concorrenti all'attrice, considerato sia che tale riferimento non è invece presente negli stessi screenshot depositati dal convenuto e che, in ogni caso, la documentazione prodotta non è datata, non consentendo quindi di poterla riferire al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Parimenti, si ritiene che sia la dichiarazione della TE che le fatture prodotte dalla convenuta dimostrino che la collaborazione del sig. si è svolta principalmente CP_1 in Svizzera, IA e Stati IT (cfr. doc. 14,15,16) e non anche nei territori indicati dal patto di non concorrenza.
Per i motivi sopra esposti, in mancanza della dedotta violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 7 del contratto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Infine, non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, atteso che tale liquidazione ancorché possa effettuarsi d'ufficio postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n.
691; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; conforme Cass. 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. 9
5 settembre 2004, n. 18169).
Ebbene nel caso di specie non avendo la parte che richiede il risarcimento dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, questo Tribunale non può liquidare il danno, neppure equitativamente, non risultando dagli atti elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda attrice;
• Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
delle spese in favore di nella misura di € 7.600,00 per compensi, CP_1 oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Lecco, 01.10.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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