Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 11644
CASS
Sentenza 13 dicembre 2022

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Nel delitto di circonvenzione di incapaci il profitto dell'agente e il danno della vittima sono eventi del tutto eventuali, essendo sufficiente, per il perfezionamento del reato, che l'atto compiuto dall'incapace sia idoneo a produrli, sicché, ove essi si verifichino, restano assorbiti nel reato medesimo, a condizione che costituiscano l'effetto giuridico proprio di quell'atto, non verificandosi, invece, tale assorbimento nel diverso caso in cui profitto e danno siano l'effetto giuridico di una distinta attività del reo, pur nell'ambito di rapporti insorti a seguito dell'atto che la vittima è stata indotta a compiere. (Nella specie, essendo consistito il delitto di circonvenzione anche nell'induzione della vittima a conferire una delega per operare sul conto corrente dell'incapace senza alcuna autorizzazione a disporne in proprio, la Corte ha ritenuto che l'appropriazione di somme di denaro giacenti sul conto dell'incapace non costituisse effetto giuridico della delega e che, quindi, non vi fosse assorbimento di quell'ulteriore condotta nel reato di circonvenzione, che, invece, dava luogo ad autonomo e concorrente reato di appropriazione indebita). (Conf.: Sez. 2, n. 310 del 1963, Rv. 098975-01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 11644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11644
    Data del deposito : 13 dicembre 2022

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