Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 05/05/2026, n. 8327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8327 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6305 del 2025, proposto da
PE RE IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Distefano, Luigi Casiraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;
Crea Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'Analisi dell'Economia Agraria, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CL SS, non costituito in giudizio;
FA SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Generale n. 0014370 del 26.02.2025, notificato a mezzo pec in data 27.02.2025, emesso dalla Direzione Generale Direzione Servizi amministrativi USC1 - C.R.E.A. - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con cui è stata approvata la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tredici (13) posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello, a tempo pieno e indeterminato del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economica agraria (CREA). CODICE BANDO "CTER-CREA AN/CI/DC/GB/IT/OFA/PB/VE/ZA-2024" nella quale il dott. PE IT risulta collocato in n. 7 posizione nella sub-selezione CTER-CREA-VE (ambito Viticoltura ed Enologia).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FA SS e di Crea Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'Analisi dell'Economia Agraria e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. MI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con decreto del Direttore Generale n. 0022488 del 15-03-2024, il CREA ha proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per tredici (13) posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello, a tempo pieno e indeterminato del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione.
Con decreto del Direttore Generale n. 0014370 del 26-02-2025 , all’esito dei lavori delle Commissioni appositamente costituite, il CREA ha provveduto ad approvare gli atti e le graduatorie finali della procedura concorsuale in oggetto, articolate per codice sub selezione.
Il ricorrente si è collocato al 7° posto della graduatoria per il codice sub selezione CTER-CREA-VE, conseguendo il punteggio di 57,200.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento e la riforma del suddetto decreto del Direttore Generale n. 0014370 del 26-02-2025 di approvazione degli atti e della graduatoria, lamentando da un lato la mancata valutazione di alcuni titoli prodotti e dall’altro l’attribuzione di punteggi valutativi palesemente errati.
Lamenta, in particolare, che a fronte dei 30 punti attribuibili per titoli, gli siano stati riconosciuti solo 5,50 punti. In particolare, con riferimento al criterio di cui all’art. 8 punto b) del bando, la Commissione: 1) avrebbe erroneamente conteggiato soli tre punti a fronte dei nove corsi di formazione prodotti e documentati; 2) avrebbe ritenuto non attinenti alcuni corsi di formazione, senza motivare le proprie decisioni.
Con riferimento al criterio di cui all’art. 8 punto c) del bando, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto di non attribuire al ricorrente alcun punteggio, così motivando: “titolo non attinente alle attività e specializzazioni richieste dall’art. 1 e art. 2 del bando”.
La mancata attribuzione di punteggio, con riferimento al predetto criterio di cui all’art. 8 punto c) del bando, sarebbe erronea poichè il ricorrente avrebbe prestato servizio presso il centro CREA di Conegliano nel settore enologia e viticoltura, mentre al dott. SS, che ha svolto
attività presso il CREA Viticoltura e Enologia di Asti, è stato pacificamente riconosciuto il punteggio conformemente ai criteri indicati nel bando, con conseguente disparità di trattamento.
La Commissione – secondo il ricorrente – avrebbe altresì errato nel formulare il giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum del medesimo, riconosciuto buono, mentre gli altri candidati hanno ottenuto giudizi migliori.
Si è costituito in giudizio il Crea chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 5155/2025 del 25 settembre 2025,il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, rilevando che “ l’inserimento dei titoli nella medesima scheda titolo anziché in più schede, come prevedeva lo schema di presentazione della domanda , non impediva alla Commissione di esaminare gli stessi titoli, che si presentavano autodichiarati e comunque completi, intellegibili e, quindi, di pronta valutazione e non avevano qualche riflesso sulla parità di trattamento;
… invece, quanto all’assegno di ricerca che l’attività svolta è attinente al settore viticolo e non a quello enologico, come argomentato dall’amministrazione resistente e dimostrato dal mancato riconoscimento dello stesso titolo al controinteressato costituito in giudizio;
… che la valutazione del curriculum deve essere ascritta alla discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis 26 novembre 2024, n. 21139; TAR Lazio, I-bis, 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, 26 luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134) non riscontrabile nel caso di specie “
La Commissione esaminatrice, in ottemperanza al disposto dell’ordinanza citata, si è riunita in data 30 ottobre 2025 al fine di esaminare i restanti tre attestati presentati dal dott. IT nella stessa
scheda titolo e non valutati precedentemente, al contrario di altro titolo inserito nella stessa scheda (corso n. 11020 “Hazard Communication”), al quale era stato attribuito il punteggio di 1 (uno).
La Commissione ha valutato i seguenti tre titoli: 1) 2111553: Worker Protection Standard (WPS) for Pesticide Handlers and Workers; 2) 2113883: Pesticide Safety in the Greenhouse: Understanding and Applying the Worker Protection Standard (WPS); 3) 2111255: All Terrain Vehicle (ATV) General Safety.
A seguito dell’esame dei titoli la Commissione ha espresso la seguente valutazione: “ … dopo attenta analisi dei contenuti formativi, li ritiene non attinenti rispetto a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del Bando. Nello specifico, le attività previste dall’art. 2 del bando riguardano l ’esecuzione di analisi chimiche enologiche di laboratorio, pertanto gli attestati presentati relativi a sicurezza nell’uso e nella manipolazione di pesticidi e nella protezione dei lavoratori agricoli e utilizzo di macchine agricole risultano non pertinenti alle competenze richieste dal profilo professionale oggetto della selezione”.
Ha, poi, così concluso: “ non emergendo ulteriori titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione conferma il punteggio complessivo già assegnato al candidato che rimane invariato”.
La Commissione ha, altresì, aggiunto: “… nei tre attestati di cui sopra, conseguiti tutti nella medesima data (02/02/2024) nel primo attestato esaminato dalla Commissione, non risulta indicato alcun punteggio. Dal controllo del Curriculum Vitae, si rileva che il candidato, nella sezione “Corsi e Certificazioni”, non ha dichiarato i suddetti corsi e nell’allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), il candidato dichiara che l a copia dei titoli e dei documenti allegati è conforme agli originali,
riportando la seguente dicitura: “Certificato corso di sicurezza per attività all’interno di laboratori scientifici statunitensi”.
Non seguivano ulteriori atti difensionali di parte ricorrente volti a contestare le relazione depositata dall’amministrazione.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato alla luce del motivato riesame operato dalla Commissione Esaminatrice.
La Commissione, a seguito della suddetta Ordinanza del Tribunale, ha esaminato i restanti tre attestati presentati dal candidato nella scheda titolo (codice Demetra n. 301371).
• 2111553: Worker Protection Standard (WPS) for Pesticide Handlers and Workers;
• 2113883: Pesticide Safety in the Greenhouse: Understanding and Applying the Worker
Protection Standard (WPS);
•2111255: All Terrain Vehicle (ATV) General Safety. Codice concorso/selezione:CTER_CREA_AN/CI/DC/GB/IT/OFA/PB/VE/ZA _2024
e dopo attenta analisi dei contenuti formativi, li ha ritenuti non attinenti rispetto a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del Bando.
Nello specifico, le attività previste dall’articolo 2 del bando riguardano l’esecuzione di analisi
chimiche enologiche di laboratorio, pertanto, gli attestati presentati, relativi a sicurezza nell’uso e
nella manipolazione di pesticidi e nella protezione dei lavoratori agricoli, e utilizzo di macchine
agricole, risultano non pertinenti alle competenze richieste dal profilo professionale oggetto della
selezione.
Il Collegio osserva che per consolidata giurisprudenza la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza, dei titoli e del curriculum rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere, e dunque sfugge al sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4125)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 9263/2022).
La Commissione, in relazione al ricorrente, dunque ha operato una valutazione rientrante esclusivamente nell’ampia discrezionalità tecnica di cui la stessa gode, sulla quale anche il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza) che nel caso di specie non sono rinvenibili.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE MI, Presidente
RE Gatto Costantino, Consigliere
MI LA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MI LA | GE MI |
IL SEGRETARIO