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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2024, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5835 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 13.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Parte_2
dell' in forza dei poteri conferiti Controparte_1
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di
appello, dall'avv. Vincenzo Naccarato (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n.
36
- APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
1 difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del
giudizio di primo grado, dall'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella n. 120
- APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, dom.to in alla Piazza della Libertà, 14 CP_3
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi dei quali chiedono l'accoglimento, e hanno chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Hanno rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Torre Annunziata n. 3212/2022 pubblicata il 07 giugno 2022, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da di annullamento della cartella di pagamento n. Controparte_2
2 precedente giudicato, su cui il giudice di primo grado della presente controversia non si è pronunciato;
l'estratto di ruolo di cui alla opposta cartella di pagamento è stato, infatti, oggetto di opposizione già definita con Sentenza n.5738/2019 – nella quale è stata provata la notifica della cartella in oggetto, avvenuta il 13 aprile 2011 - resa dalla dott.ssa in data 09.07.2019 all'esito del Giudizio Parte_3
R.G. 1584/2019, come eccepito e provato nel primo grado;
ne deriva che ogni ulteriore pronuncia violerebbe il principio del ne bis in
idem;
- illegittimità della sentenza laddove ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta avverso estratto di ruolo, atteso che è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario;
attesa l'assenza di qualsiasi procedura esecutiva posta in essere dall'agente della riscossione;
atteso che in assenza della prova dell'interesse ad agire, che sussiste ex lege solo nei casi specificati dall'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 comma 4-bis,
l'opposizione va dichiara inammissibile;
- illegittimità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la carenza d'interesse ad agire;
- illegittimità della sentenza appellata laddove il Giudice si è pronunciato sull'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, notificata, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice
di prime cure, a mezzo raccomandata A/R;
3 - inammissibilità dell'opposizione attesa la tardività dell'eccezione di omessa notifica del verbale, atteso che il ricorso sarebbe da proporsi a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento;
nel caso di specie, rilevata la regolarità della notifica della cartella di pagamento, l'eccezione della presunta omessa notifica dei verbali è tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello e CP_4
dichiarare improponibili, improcedibili ed inammissibili le domande proposte dal sig. nel primo grado alla luce della Controparte_2
preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza n.5738/2019, resa dalla dott.ssa in data 09.07.2019 Parte_3
all'esito del Giudizio RG n. 1584/2019 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata, con riferimento all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento;
inoltre, dichiarare inammissibile per carenza d'interesse ad agire ed infondata, confermando e dichiarando legittima la cartella di pagamento n. 07120110065113382000 (ruolo TE TU ) CP_3
e la pretesa creditoria oggetto della stessa;
in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
Si è costituito , depositando comparsa di costituzione ed Controparte_2
insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
- carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- mancata considerazione delle relate di notifica delle cartelle a monte
4 dell'atto impugnato;
altresì, anche qualora fosse accertata l'esistenza e la correttezza delle notifiche, il debito si sarebbe comunque estinto a monte in quanto le presunte notifiche depositate in primo grado,
che si contestano anche in questa sede, non hanno interrotto il termine prescrizionale quinquennale previsto. Tuttavia, non vi sono atti interruttivi successivi validi ad interruzione della prescrizione;
ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per Controparte_2
l'effetto, confermare la sentenza n. 3212/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata, nonché condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.02.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia della , Controparte_3
ritualmente citata e non costituitasi.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di
5 individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Quanto al merito del giudizio, va affrontata in primis la questione relativa all'esistenza di un precedente giudicato circa l'opposta cartella di pagamento, rappresentato dalla Sentenza n.5738/2019, resa dalla dott.ssa in data 09.07.2019 all'esito del Giudizio RG n. 1584/2019. Parte_3
Sul punto, va detto che non si riscontra alcuna evidenza dell'esistenza di un giudicato sui crediti in oggetto, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto sanzioni per infrazioni al codice della strada comminate nell'anno 2010
dalla , laddove, invece, la sentenza n. 5738/2019, resa Controparte_3
all'esito del giudizio RG n. 1584/2019, si è pronunciata su contravvenzioni per violazione al codice della strada comminate nel 2009 dal
[...]
. A nulla rileva, ai fini dei limiti del giudicato, che Controparte_5
entrambi i crediti fossero portati dalla medesima cartella di pagamento.
L'eccezione relativa al giudicato è, pertanto, infondata.
6 Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
7 nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo
8 rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, …
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-
bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
9 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_1
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 13.04.2011 a mezzo raccomandata n. 67058459638-8 recante firma del destinatario.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Tra l'altro, va evidenziato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-
10 bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né può rilevare, come pure è stato dedotto, che vi è stata istanza di sgravio non riscontrata da atteso che la proposizione di istanza di sgravio CP_4
non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore per fondare la sussistenza dell'interesse ad agire. Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 3212/2022 pubblicata il 07 giugno 2022
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento R.G. 5327/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_2
[...]
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 18/07/2024 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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07120110065113382000 dell'importo di € 536,59, risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2010.
In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- illegittimità della sentenza appellata attesa l'esistenza di un