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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN NA Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LETIZIA FORMA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. PIETRO PIRAS CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai signori e in Usini in data 18.10.1992, trascritto negli Uffici Parte_1 CP_1 del Registro dello Stato Civile del Comune di Usini , anno 1992 – numero 16 – parte II Serie A Ufficio 1- mandando all'Ufficiale dello Stato Civile affinchè provveda alle annotazioni di legge;
disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stante la modifica delle condizioni CP_1 reddituali del e della parità economica della CO IA nonché della sua capacità Parte_1 lavorativa;
Revocare il diritto di abitazione in capo alla della casa coniugale di proprietà CP_1 esclusiva del per le ragioni indicate in espositiva. Con vittoria di spese competenze ed onorari Pt_1 del presente giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “Il tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, rigettando le altre domande di , vinte o compensate le spese di lite” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11 giugno 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Usini il 18 ottobre 1992 con , unione dalla quale erano CP_1 nati i figli il 24 dicembre 1992, e , il 24 luglio 1996, entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata con provvedimento di questo tribunale del 2 aprile 2014, la loro convivenza non era più ripresa, avendo peraltro esso ricorrente costituito un nuovo nucleo familiare con la sua compagna, relazione da cui nel 2021 era nato un figlio.
Assumeva che la convenuta non avesse più diritto di occupare la casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'esponente, costretto peraltro a vivere in un'abitazione angusta e inadeguata alle sue esigenze familiari, osservando come i loro due figli, entrambi sposati e autonomi, l'avessero lasciata da tempo per trasferirsi altrove.
Aggiungeva che la non aveva nemmeno diritto ad un assegno divorzile, beneficiando di CP_1 sussidi pubblici e lavorando anche come collaboratrice domestica, essendovi ormai una sostanziale parità reddituale fra loro.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi al divorzio, contestava le altre domande del . Pt_1
Confermando che entrambi i figli avevano conseguito l'autonomia personale ed economica, negava il diritto del ricorrente di riprendere possesso della casa familiare, una porzione della quale era peraltro occupata dal figlio. Negava inoltre di aver conseguito una soddisfacente posizione lavorativa, contestandone la dedotta stabilità, e concludeva per l'accoglimento della sola domanda di divorzio e il rigetto delle altre richieste del coniuge.
Comparse anche personalmente le parti all'udienza del 13 novembre 2025 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra riportate.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza affatto pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e affettiva. In accoglimento della domanda principale, è pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle altre domande del ricorrente, deve rilevarsi che l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra non può trovare conferma, essendo pacifico che entrambi i figli delle parti CP_1 hanno pienamente conseguito l'indipendenza, avendo costituito autonomi nuclei familiari ed essendo l'assegnazione funzionale solamente alla tutela della prole minore di età o, se maggiorenne, non ancora autonoma. Non è, infatti, previsto che la detenzione della dimora possa attribuirsi ad uno solo dei coniugi in ragione della sua maggiore debolezza economica, peraltro nella specie non adeguatamente indagata, e il collegio non può pertanto confermare quanto statuito al riguardo. Nessun provvedimento deve, inoltre, adottarsi in ordine all'assegno divorzile, i cui presupposti sono affatto differenti rispetto a quelli che consentono il riconoscimento di un contributo al mantenimento al pagina 2 di 3 coniuge separato economicamente più debole (sostegno che trova causa nel persistente dovere di assistenza e solidarietà coniugale). La resistente, peraltro, non ha proposto alcuna specifica domanda diretta all'attribuzione di un assegno di divorzio e nessun contributo dovrà pertanto essere corrisposto dal ricorrente in favore della ex coniuge. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della causa e all'adesione della resistente alla domanda sullo stato, per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Usini il 18 ottobre 1992 fra nato il [...] a [...] e , nata il [...] a Parte_1 CP_1
VI RE (anno 1992, n.16, parte II, serie A, uff.1).
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ittiri, via Sandro Pertini n. 34/A, alla resistente . CP_1
3. Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Usini per l'annotazione della sentenza.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN NA Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LETIZIA FORMA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. PIETRO PIRAS CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai signori e in Usini in data 18.10.1992, trascritto negli Uffici Parte_1 CP_1 del Registro dello Stato Civile del Comune di Usini , anno 1992 – numero 16 – parte II Serie A Ufficio 1- mandando all'Ufficiale dello Stato Civile affinchè provveda alle annotazioni di legge;
disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stante la modifica delle condizioni CP_1 reddituali del e della parità economica della CO IA nonché della sua capacità Parte_1 lavorativa;
Revocare il diritto di abitazione in capo alla della casa coniugale di proprietà CP_1 esclusiva del per le ragioni indicate in espositiva. Con vittoria di spese competenze ed onorari Pt_1 del presente giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “Il tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, rigettando le altre domande di , vinte o compensate le spese di lite” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11 giugno 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Usini il 18 ottobre 1992 con , unione dalla quale erano CP_1 nati i figli il 24 dicembre 1992, e , il 24 luglio 1996, entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata con provvedimento di questo tribunale del 2 aprile 2014, la loro convivenza non era più ripresa, avendo peraltro esso ricorrente costituito un nuovo nucleo familiare con la sua compagna, relazione da cui nel 2021 era nato un figlio.
Assumeva che la convenuta non avesse più diritto di occupare la casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'esponente, costretto peraltro a vivere in un'abitazione angusta e inadeguata alle sue esigenze familiari, osservando come i loro due figli, entrambi sposati e autonomi, l'avessero lasciata da tempo per trasferirsi altrove.
Aggiungeva che la non aveva nemmeno diritto ad un assegno divorzile, beneficiando di CP_1 sussidi pubblici e lavorando anche come collaboratrice domestica, essendovi ormai una sostanziale parità reddituale fra loro.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi al divorzio, contestava le altre domande del . Pt_1
Confermando che entrambi i figli avevano conseguito l'autonomia personale ed economica, negava il diritto del ricorrente di riprendere possesso della casa familiare, una porzione della quale era peraltro occupata dal figlio. Negava inoltre di aver conseguito una soddisfacente posizione lavorativa, contestandone la dedotta stabilità, e concludeva per l'accoglimento della sola domanda di divorzio e il rigetto delle altre richieste del coniuge.
Comparse anche personalmente le parti all'udienza del 13 novembre 2025 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra riportate.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza affatto pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e affettiva. In accoglimento della domanda principale, è pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle altre domande del ricorrente, deve rilevarsi che l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra non può trovare conferma, essendo pacifico che entrambi i figli delle parti CP_1 hanno pienamente conseguito l'indipendenza, avendo costituito autonomi nuclei familiari ed essendo l'assegnazione funzionale solamente alla tutela della prole minore di età o, se maggiorenne, non ancora autonoma. Non è, infatti, previsto che la detenzione della dimora possa attribuirsi ad uno solo dei coniugi in ragione della sua maggiore debolezza economica, peraltro nella specie non adeguatamente indagata, e il collegio non può pertanto confermare quanto statuito al riguardo. Nessun provvedimento deve, inoltre, adottarsi in ordine all'assegno divorzile, i cui presupposti sono affatto differenti rispetto a quelli che consentono il riconoscimento di un contributo al mantenimento al pagina 2 di 3 coniuge separato economicamente più debole (sostegno che trova causa nel persistente dovere di assistenza e solidarietà coniugale). La resistente, peraltro, non ha proposto alcuna specifica domanda diretta all'attribuzione di un assegno di divorzio e nessun contributo dovrà pertanto essere corrisposto dal ricorrente in favore della ex coniuge. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della causa e all'adesione della resistente alla domanda sullo stato, per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Usini il 18 ottobre 1992 fra nato il [...] a [...] e , nata il [...] a Parte_1 CP_1
VI RE (anno 1992, n.16, parte II, serie A, uff.1).
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ittiri, via Sandro Pertini n. 34/A, alla resistente . CP_1
3. Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Usini per l'annotazione della sentenza.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN NA
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