Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Parte_1
CANTELMI CONO, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
, in ON
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti FADANELLI LAURA, WINDEGGER GEORG, PLANCKER
LUKAS, ROILO ALEXANDRA, domiciliatari;
- parte convenuta -
e
, in persona del legale OP
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
ORSINGHER LUCIA e BAUER RAIMUND, domiciliatari;
- parte convenuta -
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“● annullare l'ordinanza ingiunzione n. 66 del 03.04.2024 emessa dall ON
nella parte in cui viene indicato il signor quale debitore
[...] Parte_1
principale e, per l'effetto, dichiarare che il signor nulla deve per le causali in Parte_1
narrativa;
● con vittoria di spese e competenze”; di parte ON
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. in merito alla richiesta cautelare avversaria di sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione, rigettare la relativa domanda perché inammissibile e
/o infondata sia in fatto che in diritto,
2. in via preliminare/pregiudiziale, rigettare il ricorso avversario in quanto tardivamente proposto ovvero per difetto di procura alle liti, per le ragioni sopra esposte, e di conseguenza convalidare/confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
3. in via subordinata nel merito, rigettare il ricorso avversario, per i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, convalidare/confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% , CP_3
0,04 ). CP_4
In via istruttoria:
pagina 2 di 7 Si chiede, se ritenuto necessario, senza accettare inversione alcuna dell'onere della prova, l'ammissione della prova orale per testi, sui capitoli indicati in narrativa contrassegnati con i numeri da 1 a 17 – premessa la locuzione “vero che” ed omessi eventuali giudizi e valutazioni, modificando eventuali capitoli negativi – e sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse, nonché sui seguenti capitoli:
18. Vero che la signora ha presentato alla Testimone_1 Controparte_5
tre domande di corresponsione degli ANF relative ai seguenti periodi:
09/07/2014 – 30/06/2015; 01.07.2015 – 31.08.2015 e 01.09.2015 – 30.06.2016?
19. Vero che le domande all'epoca dovevano essere presentate al datore di lavoro tramite modello cartaceo SR16?
20. Vero che nel LUL (libro unico del lavoro) della lavoratrice Testimone_1
risultano pagamenti in conto ANF ed arretrati ANF nei mesi di maggio 2016 (€
635,52 per arretrati ed € 258,33 di ANF correnti) e giugno 2016 (€ 258,33)?
21. Vero che gli importi di cui al capitolo 3 risultano posti a conguaglio sui modelli UniEMens di maggio e giugno 2016 presentati all dalla CP_2 [...]
Controparte_5
22. Vero che la stazione appaltante (Commissariato del Governo per la provincia di ) ha pagato alla lavoratrice gli stipendi di CP_1 Testimone_1
aprile, maggio e giugno 2016 compresi gli importi correnti e arretrati ANF di cui al capitolo 3?
23. Vero che la signora si è rivolta al sindacato FISCALS Testimone_1
SBG/CISL perché non aveva ricevuto gli ANF dalla Controparte_5
relativamente ai periodi di cui al capitolo 1?
24. Dica il teste in quale periodo la signora si è rivolta al Testimone_1
sindacato e quali azioni ha posto in essere il sindacato a tutela della lavoratrice;
25. Vero che la signora si è successivamente rivolta all' Testimone_1 CP_2
nulla avendo ricevuto a titolo di dalla Controparte_5
Si indicano quali testi: pagina 3 di 7 a) , funzionaria di vigilanza presso , Piazza Testimone_2 CP_2 CP_1
Domenicani
n. 30;
b) , funzionaria di vigilanza presso INPS Bolzano, Piazza Testimone_3
Domenicani n.
30;
c) Fisascat SGB/CISL, via Siemens n. 23, ; Testimone_4 CP_1
d) ”; Testimone_1
di parte : OP
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi sopra esposti in narrativa,
In via preliminare:
1) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_2
2) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/tardività del ricorso;
Nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate nei confronti dell' per le ragioni esposte in narrativa, spese e competenze di causa CP_2
rifuse.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi delle sui capitoli di cui alla presente memoria sub 1-6 con omissione di eventuale giudizi, premesse le parole “vero che” e riprova/controprova sui capitoli avversari.
Teste: e entrambe c/o , Testimone_3 Testimone_2 CP_2 Testimone_4
”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Superate positivamente in contraddittorio con le parti all'udienza del
17.9.2024 – al cui verbale si rimanda - le questioni relative alla tempestività dell'opposizione ed al rilascio della procura da parte dell'opponente,
l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
pagina 4 di 7 Secondo la tesi dell'opponente, questi – amministratore della società sino al 20.12.2017 – non sarebbe responsabile della Controparte_5
mancata corresponsione alla dipendente degli assegni familiari Persona_1
perché la relativa domanda sarebbe pervenuta alla società solo l'11.9.2018, ovvero in data posteriore alla cessazione da parte dell'opponente dalla carica di amministratore, il che ne farebbe venir meno ogni responsabilità.
In particolare, l'opponente deduceva che il rapporto di lavoro con detta dipendente cessava il 30.6.2016 e solo successivamente, il 19.6.2017, la dipendente formulava richiesta di concessione degli ANF mediante redazione degli appositi modelli SR16 a titolo di arretrati per gli anni precedenti, mentre la trasmissione di detti modelli da parte del sindacato al datore di lavoro avveniva unicamente nel settembre 2018, donde il preteso difetto di responsabilità.
Dette deduzioni sono prive di fondamento.
Come correttamente osservato dall'Ispettorato del Lavoro, “… Dalla disamina della documentazione fornita dalla ditta e dal confronto della stessa con i documenti inoltrati dalla lavoratrice tramite il sindacato è emerso che la sig. aveva presentato tre domande di ANF alla Persona_2 CP_5 CP_5
relativamente ai periodi: 09/07/2014 – 30/06/2015; 01.07.2015 –
[...]
31.08.2015 e 01.09.2015 – 30.06.2015, senza che la società corrispondesse alla lavoratrice quanto richiesto. Poiché sul libro unico del lavoro (LUL) della lavoratrice risultavano pagamenti in conto ANF ed arretrati per i mesi di maggio e giugno 2016 (pagamenti poi materialmente effettuati dalla stazione appaltante
Commissariato del Governo per la provincia di ) era evidente che la CP_1
avesse ricevuto le richieste della lavoratrice …”. Controparte_5
Dalle buste paga della lavoratrice de qua per i mesi di maggio e giugno
2016 (docc. 8 e 8.1 di parte ) – relative, pertanto, a periodi ON
in cui l'opponente era ancora amministratore della società datrice di lavoro – si evince il pagamento di € 258,33 a titolo di “assegni nucleo familiare” ed € pagina 5 di 7 635,52 a titolo di “Arretrati assegno nucleo familiare” nel mese di maggio 2016 ed € 258,33 a titolo di “assegni nucleo familiare” nel mese di giugno 2016.
Se ne ricava pertanto che l'opponente fosse pienamente a conoscenza della spettanza alla propria dipendente di tale voce di entrata, da corrispondersi nella misura di legge, il che non è avvenuto. Per contro e di conseguenza, del tutto irrilevante è il fatto di essere cessato dalla carica di amministratore nel dicembre 2017.
Il tenore delle difese di parte opponente esclude contestazione del quantum debeatur.
II.
Difetta la legittimazione passiva dell' OP
, soggetto del tutto estraneo alla pretesa di pagamento
[...]
oggetto di lite, che non ha pertanto alcun titolo per essere convenuto in giudizio.
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese di lite di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta l'opposizione;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di OP
;
[...]
condanna al rimborso delle spese di lite: Parte_1
pagina 6 di 7 - di parte ON
, che liquida in € 0,00 per spese, € 6.713,00 per onorari, oltre al 15 %
[...]
per spese generali, i.v.a. c.a.p. come per legge;
- di parte , che liquida OP
in € 0,00 per spese, € 6.713,00 per onorari, oltre al 15 % per spese generali,
i.v.a. c.a.p. come per legge;
fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in , il 19/02/2025 CP_1
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7