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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 420/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 3783/2023 pubblicata il 29.09.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Bari alla via A.M. Calefati n. 316, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Maria Anna Pia Castellaneta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante-appellata incidentale–
CONTRO
in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in Gravina in Puglia, alla via L. Cadorna n. 30
- Appellato- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2019, conveniva in giudizio, davanti Controparte_1 al Tribunale di Bari, , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Condannare Parte_1 la (od eventualmente le altre parti chiamate in giudizio) al risarcimento dei danni morali, Pt_1 esistenziali e non patrimoniali cagionati all'avv. liquidandoli in via equitativa ex artt. Controparte_1
1226 e 2056 c.c. nella somma di € 200.000,00, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
- condannare, altresì, la convenuta (od eventualmente le altre parti chiamate in giudizio), in solido ovvero disgiuntamente, alla pena pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48 da liquidarsi nella somma di € 50.000,00 per ciascuna ovvero in quella diversa ritenuta sempre in via equitativa di giustizia;
- ordinare la pubblicazione della emananda sentenza a cura dell'attore ed a spese della convenuta su almeno tre quotidiani locali;
- disporre la rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa, dal sito dell'Ordine degli
1 Avvocati di Bari e dalla posta certificata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie, fissando una somma ed emettendo sin d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - egli aveva contratto matrimonio con
, dalla cui unione era nata una figlia;
- nell'anno 2016, era iniziato il giudizio di Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi;
- nel novembre dell'anno 2015, era venuto a conoscenza della diffusione, a mezzo social network e telefoni cellulari, di immagini e video ritraenti la convenuta completamente svestita nella camera da letto coniugale;
- la aveva posto in essere Pt_1 continue provocazioni nei suoi confronti e diffuso notizie false in suo danno, ledendone l'immagine, la reputazione, l'identità personale e l'onore, essendo stata inoltre rinviata a giudizio per simulazione di reato, in due procedimenti penali;
- in data 22.03.2017, con missiva a mezzo e- mail , la convenuta aveva comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie la falsa notizia
(appresa tramite il cancelliere del giudice) che egli, esercitante la professione di avvocato, aveva sottoscritto, a nome della e all'insaputa di quest'ultima (anch'ella avvocato), atti Pt_1 giudiziari riguardanti la cliente , nell'ambito del giudizio intrapreso dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Bisceglie, n. 669/2013 R.G., apponendone le firme false;
- in data 23.03.17, la convenuta aveva comunicato alla predetta cliente la rinuncia al mandato conferitole per i fatti su riportati, oltre ad aver presentato formale esposto dinanzi all'Ordine degli Avvocati di Bari a carico del marito per le suindicate condotte (recante il n. 62/17).
Costituitasi in giudizio, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la nullità, Parte_1 inammissibilità o improponibilità dell'atto di citazione, ex art. 163, co. 4, c.p.c. e, in subordine, il rigetto di tutte le domande attoree.
Istruita la causa con prova orale e produzione documentale, con sentenza n. 3783/2023, del
29.092023, il Tribunale di Bari così provvedeva: “
1. Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità di per la lesione dell'onore e della reputazione di Parte_1 arrecatagli attraverso la missiva inviata a in data 23.03.17, la Controparte_1 Persona_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di € 5000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda poiché infondata;
3. liquida le spese di lite in € 518,00 per spese borsuali ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, IVA ove dovuta, CPA, e che pone nella misura di 1/3 a carico di parte convenuta e compensa per 2/3”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato a , Controparte_1 Pt_1 ha proposto tempestivo appello, formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla la
[...] sentenza per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibile e preclusa la domanda avversa di risarcimento dei danni;
2) subordinatamente rigettare nel merito la predetta domanda, riducendone in via gradata l'ammontare; 3) condannare l'appellato alle spese del doppio grado del giudizio;
2 4) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i gravi e fondati motivi indicati in narrativa”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello e, pur non Controparte_1 avendo formalmente proposto appello incidentale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-rinnovazione dell'intera istruttoria relativa alle prove testimoniali;
- riformulare meglio la sentenza di primo grado accogliendo in pieno tutti i danni patiti ed enunciati in atto di citazione poiché basato anche su prova scritta e confermati come pieno riconoscimento dall'appellante in sede di interpello;
- in mancanza confermarsi la sentenza di I° grado emessa dal Trib. di Bari, aumentando i danni procurati all'appellato ed annullando perlomeno la compensazione sui 2/3 dei compensi;
-rigettarsi l'atto di Appello poiché infondato ed inammissibile;
- condanna ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c. per le ragioni di cui sopra in favore dell'appellato; - condanna alle spese di lite e compensi del doppio grado di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1.Preliminarmente, deve prendersi atto che, con la comparsa di costituzione e risposta, il seppur in assenza di formale esplicitazione, ha proposto appello incidentale, non CP_1 essendosi limitato a chiedere il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata, come desumibile dal tenore della parte espositiva e dalle conclusioni articolate.
Al riguardo, va richiamato il costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono particolari formalità o formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. II, 15.11.2004 n. 21615; Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 e 2120/94).
La , con le note di trattazione scritta, ha tempestivamente eccepito la tardività dell'appello Pt_1 incidentale spiegato dal per violazione del disposto dell'art. 343, co. 1, c.p.c., attesa la CP_1 tardiva costituzione dell'appellato, intervenuta il giorno stesso dell'udienza fissata per la trattazione (1.10.2024), anzichè nel termine di 20 giorni prima, con la conseguenza che “la costituzione tardiva comporta la decadenza dall'impugnazione incidentale da parte dell'Avv. CP_1
Ne consegue che la sentenza di prime cure è ormai passata in giudicato con riferimento alla insussistenza della pretesa diffamazione a mezzo stampa da parte della nei confronti del . Pt_1 CP_1
In via gradata, l'appellante principale ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale
“per violazione dell'art. 342 c.p.c, come riformato dal decreto legislativo n. 149/2022, applicabile anche all'appello incidentale, con particolare riferimento alla descrizione specifica dei motivi dell'impugnazione”.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è fondata, essendosi il CP_1 tardivamente costituito in giudizio in data 1.10.2024, e non almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 2.10.2024, con evidente violazione del termine previsto,
a pena di decadenza, dall'art. 343, co. 1, c.p.c..
3 All'inammissibilità dell'appello incidentale consegue - oltre all'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione delle prove orali - che la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato con riferimento: 1) alla insussistenza della lamentata diffamazione posta in essere dalla Pt_1 attraverso l'inoltro delle missive all'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie e all'Ordine degli
Avvocati di Bari;
2) alla quantificazione del danno entro il limite di € 5.000,00; 3) alla inapplicabilità della legge sulla stampa;
4) alla compensazione parziale delle spese del primo grado.
2.Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta ed esclusa la riconducibilità della fattispecie alla diffamazione a mezzo stampa, ha ravvisato profili di responsabilità extracontrattuale in capo alla esclusivamente con riferimento alla condotta Pt_1 consistita nell'invio, in data 23.03.2017, della missiva a , con rinuncia al mandato, Persona_1 stante la presenza al suo interno di affermazioni lesive dell'onore e della reputazione del potenzialmente idonee a diffondersi nella comunità sociale in cui opera l'attore, con CP_1 conseguente ricaduta sulla sua figura di padre, marito e avvocato;
ha quindi ritenuto provato in via presuntiva il danno e lo ha liquidato in via equitativa nella misura di € 5.000,00.
3. Con il primo motivo di gravame – “Nullità insanabile della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
164 n. 4 c.p.c. omessa pronuncia sulla inammissibilità delle avverse domande e sul difetto di legittimazione passiva dell'appellante” –, la , reiterando l'eccezione già sollevata nel primo grado di Pt_1 giudizio, lamenta la nullità dell'atto di citazione, per genericità e contraddittorietà degli elementi costitutivi dell'azione, nonché la nullità della sentenza impugnata per non essersi il Tribunale espresso in merito all'eccezione di inammissibilità delle avverse domande, per carenza di allegazione di fatti astrattamente idonei al loro accoglimento, e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , rispetto alle domande avverse, con riferimento all'esposto Pt_1
n. 157/2018, non risultando il medesimo a sua firma.
Il motivo - in parte inammissibile per difetto di interesse quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, per essere la sentenza passata in giudicato in parte qua - è infondato.
Invero, come da tempo ampiamente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul presupposto della indeterminatezza del petitum e della causa petendi, va pronunciata solo ove tali elementi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da incidere negativamente sulla necessaria determinatezza della domanda spiegata. Pertanto, la nullità in questione deve escludersi allorquando gli elementi predetti siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda e alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
4 La declaratoria di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata, ai sensi dell'art. 164, c.3, n. 4, c.p.c., dalla convenuta, tenuto conto, in primo luogo, che quest'ultima si è puntualmente difesa su tutte le questioni controverse e, in secondo luogo, che petitum e causa petendi risultano comunque individuabili alla luce di un esame complessivo del libello introduttivo e dei documenti a esso allegati.
Del pari infondato risulta il primo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante si è doluta della “omessa pronuncia – da parte del giudice di prime cure – sulla inammissibilità delle avverse domande”, avendo, al contrario, il Tribunale ritenuto adempiuto da parte dell'attore l'onere di allegazione dei fatti storici da cui assumeva essere derivati i danni lamentati.
4. Con il secondo motivo di gravame – “Violazione dell'art. 112 c.p.c. extrapetizione” –, l'appellante si duole della erroneità della decisione, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale, a fronte di una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale e da diffamazione a mezzo stampa, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale.
Il motivo è infondato.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte.
Invero, “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (in tal senso, tra le tante,
Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n.30607).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo e degli ulteriori scritti difensivi emerge la volontà dell'attore di invocare una tutela risarcitoria per il ristoro dei danni patiti a causa della condotta asseritamente illecita posta in essere dalla , come evincibile dai richiami dal Pt_1 medesimo effettuati all'art. 2043 c.c. e dalla specificazione di aver subito una condotta diffamatoria, a prescindere dal fatto che la stessa non sia stata effettuata a mezzo stampa, e che l'attore abbia fatto erroneo richiamo a detto specifico mezzo di diffusione;
ciò non esclude,
5 aprioristicamente, la sussistenza di una condotta lesiva dell'onore e della reputazione del soggetto che si qualifichi come danneggiato.
5. Con il terzo motivo di gravame – “Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul disconoscimento del documento 1.12.2015” –, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul disconoscimento, operato dalla , del documento, depositato dal datato Pt_1 CP_1
1.12.2015, avente ad oggetto la revoca del mandato da parte della in favore dell'avv. Per_1
, e ha errato nel porre a fondamento della decisione un documento disconosciuto. Pt_1
Il motivo è inammissibile, prima che infondato.
Non si apprezza, in capo alla , un interesse concreto a far valere la doglianza avanzata, Pt_1 ove si consideri che il giudice di prime cure non ha affatto posto il documento disconosciuto dalla a fondamento della decisione, né lo ha richiamato in alcun modo nella sentenza, sicchè Pt_1 nessuna conseguenza pregiudizievole per l'appellante è derivata dal contenuto di detto documento.
Correttamente il primo giudice ha omesso ogni valutazione di detto documento, da ritenersi privo di efficacia probatoria, non essendo stata proposta, da parte del istanza di CP_1 verificazione, a seguito del disconoscimento operato dalla . Pt_1
A mente degli artt. 214 e 216 c.p.c., il documento formalmente disconosciuto, per acquisire efficacia probatoria, consentendo alla parte che l'abbia prodotto di avvalersene, deve essere sottoposto a verificazione, a seguito di istanza proposta dalla medesima parte. Ove, al contrario, tale istanza non venga presentata, il documento disconosciuto è privo di efficacia probatoria.
6. Con il quarto motivo di appello – “Errata ricostruzione del fatto. Illogica contraddittoria motivazione” – la impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la sua Pt_1 responsabilità extracontrattuale per l'invio della lettera di rinuncia al mandato del 23.3.2017, motivando che “In essa la effettua delle affermazioni che ledono l'onore e la reputazione del Pt_1 pur potendo, invece, semplicemente rimettere il mandato senza compiere accuse. Peraltro il CP_1 danno all'attore può desumersi dalla stessa circostanza che sembrerebbe che il nel marzo del CP_1
2017, fosse ormai il nuovo difensore della in luogo della per cui il contenuto della missiva Per_1 Pt_1
è foriero di conseguenze negative anche per il solo fatto che sussisteva un rapporto professionale tra l'attore
e il destinatario della missiva. A ciò aggiungasi che le affermazioni in essa effettuate dalla convenuta, diversamente da quanto detto per la pec all'Ufficio del Giudice di Pace nonché per la comunicazione al
Consiglio dell'Ordine, sono potenzialmente idonee ad uscire dall'ambito del rapporto professionale per diffondersi nella comunità sociale in cui opera l'attore con conseguente ricaduta sulla sua figura di padre, marito, avvocato. Di qui, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc con riferimento alla missiva inviata alla in data 23.03.17, può essere disposta la condanna della convenuta al Per_1 risarcimento del danno.”
Lamenta che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che a marzo del 2017 l'avvocato della fosse il e non la , non avendo l'attore dimostrato l'esistenza di una Per_1 CP_1 Pt_1 revoca al mandato da parte della all'Avv. in data antecedente alla rinunzia da Per_1 Pt_1
6 parte di quest'ultima (essendo privo di efficacia probatoria, in quanto disconosciuto, il documento datato 1.12.2015); deduce che non è vero che nel 2017 il difensore della fosse Per_1 il poichè sino al 23.3.2017 difensore della era la . CP_1 Per_1 Pt_1
Deduce che il Tribunale è incorso in una evidente contraddizione nella parte in cui ha dapprima affermato che il alla data del 22.3.2017, non fosse fornito del mandato da parte della CP_1
per poi affermare che la , con la missiva del 23.3.2017, con cui rinunciava al Per_1 Pt_1 mandato conferitole dalla avesse leso l'onore e la reputazione del essendo Per_1 CP_1 foriera di conseguenze negative “anche per il solo fatto che sussisteva un rapporto professionale tra
l'attore e il destinatario della missiva”.
7. Con il quinto e ultimo motivo di gravame - “Carenza dei presupposti responsabilità ex art. 2043 c.c.
Risarcimento del danno alla reputazione (an)” – l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'onere e della reputazione, nonostante il difetto di allegazione e di prova del medesimo da parte dell'attore.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Nonostante la contraddizione in cui sembra essere incorso, il giudice di prime cure non ha errato nella ricostruzione dei fatti, avendo correttamente ritenuto sussistente, alla data del 23.03.2017, il rapporto professionale tra l'avv. e la come si desume dalla comparsa di CP_1 Per_1 costituzione e risposta, a firma del con a margine il mandato sottoscritto dalla CP_1
depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Bisceglie, come attestato dal Per_1 timbro apposto della cancelleria, unitamente alla data del deposito, ovvero 21 marzo 2017.
Non risulta, peraltro, avere alcuna rilevanza la circostanza che, alla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte del non fosse stato ancora revocato il CP_1 mandato precedentemente conferito alla , non essendo vietato il conferimento di mandato Pt_1 difensivo nei confronti di due diversi difensori.
Sotto altro profilo, è priva di pregio la doglianza dell'odierna appellante, per cui il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare sussistente la propria responsabilità per i danni derivati al dalla lesione dell'onore e della reputazione, non avendo l'attore allegato e, CP_1 successivamente, provato la sussistenza di conseguenze dannose patite a causa della condotta illecita posta in essere dalla . Pt_1
Premesso, infatti, che ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale e, quindi, di una responsabilità derivante dalla commissione di un fatto illecito, come disciplinata dall'art. 2043 c.c., è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma – ovvero, condotta
“contra ius”, elemento soggettivo (dolo o colpa), danno ingiusto subito dal danneggiato (c.d. danno “non iure”) e nesso di causalità tra condotta (commissiva o omissiva) ed evento dannoso
(con annessa ripartizione interna tra causalità materiale e causalità giuridica) –, incombe sul soggetto danneggiato l'onere di provare la sussistenza dei medesimi, ai fini della risarcibilità del danno che si lamenti subito.
7 Ai fini dell'accoglimento della richiesta risarcitoria, il soggetto danneggiato è tenuto a dimostrare anche la verificazione delle conseguenze dannose che l'illecito subito abbia causato nella propria sfera patrimoniale e/o personale. Il danno evento, salvi i casi espressamente previsti dalla legge
– ci si riferisce alle ipotesi in cui è possibile discutere di c.d. danno in re ipsa, ovvero insito nella stessa condotta contra ius –, non risulta ex se risarcibile, dovendo il danneggiato provare che la condotta illecita abbia comportato la propagazione di conseguenze dannose nella propria sfera giuridica.
Ciò premesso, con specifico riferimento al danno derivante da una condotta diffamatoria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il pregiudizio derivato all'onore e alla reputazione, di cui si invochi il risarcimento, non va ritenuto in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile, non già con la lesione all'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze dannose derivanti da tale lesione, sicché la sussistenza di un siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr., da ultimo, Cass. III, 6.9.2024 n. 24059;
Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068; conf. Cass. ord. n.8861/2021; Cass. n. 4005 del
18/02/2020; Cass. n. 25420 del 26/10/2017).
Esclusa la riconducibilità della lesione all'onore e alla reputazione dall'alveo del c.d. danno in re ipsa, le conseguenze dannose derivanti da una condotta diffamatoria devono essere provate, anche attraverso presunzioni, ai fini risarcitori, da chi abbia invocato la responsabilità extracontrattuale del danneggiante.
Applicando le sopra citate direttive ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi l'esistenza, alla luce delle risultanze processuali, di elementi di fatto dai quali possa desumersi, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato dal CP_1
Dal contenuto della missiva che la , in data 23.03.2017, inoltrava a , Pt_1 Persona_1 emerge la portata diffamatoria dello scritto, non essendosi la - come condivisibilmente Pt_1 affermato dal giudice di prime cure – limitata a rinunciare al proprio mandato professionale, ma essendo trascesa in attacchi personali, attraverso l'addebito al i gravi condotte illecite CP_1
(“[…] mi riservo di agire per i gravi illeciti perpetrati ai miei danni nel giudizio di cui all'oggetto, avendo provveduto, a mia totale insaputa, al deposito clandestino di atti a mia firma, evidentemente apocrifa” – cfr. missiva del 23.03.2017), non veritiere, in quanto smentite dalla documentazione prodotta dall'appellato, dalla quale è emerso che, in data 21.03.2017, risulta essere stata depositata da parte del nell'ambito del giudizio n. 669/2013 R.G., presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Bisceglie, unicamente una comparsa di costituzione e risposta, a nome dell'avv.
[...]
recante la propria firma, unitamente al mandato conferito in suo favore dalla CP_1 Per_1 mentre non risulta affatto che il nel marzo 2017, avesse depositato atti a firma, CP_1 apocrifa, della . Pt_1
8 Né a tale conclusione la sarebbe potuta pervenire a seguito della mail ricevuta dal Pt_1 cancelliere dell'Ufficio del GdP di Bisceglie alle ore 10:39 del 22.3.2017, ove si consideri che, nella stessa, si legge semplicemente “Egregio avv. Le comunico che, nella causa rg 669-2013 gdp di bisceglie,
l'avvocato A. NINIVAGGI, ha depositato la comparsa di costituzione, lei ne è al corrente. Si chiede di dare cenno di riscontro”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , nessun riferimento vi era a depositi di atti a Pt_1 suo nome o a firme apocrife.
L'avv. aveva depositato una comparsa di costituzione a proprio nome, come attestato CP_1 dal timbro di deposito apposto dalla cancelleria.
Tale circostanza, peraltro, avrebbe potuto agevolmente essere riscontrata dall'avv. dal Pt_1 semplice accesso alla Cancelleria e dall'esame del fascicolo, prima di scrivere alla e di Per_1 accusare l'avv. di avere sottoscritto atti a suo nome, falsificandone la firma. CP_1
Nell'atto di appello la difesa della cerca di correggere il tiro, sostenendo che l'avv. Pt_1 avrebbe tenuto una condotta deontologicamente scorretta: tuttavia, nella missiva CP_1 datata 23.3.2017, indirizzata alla e depositata nella cancelleria del GdP di Bisceglie il Per_1
24.3.2017, l'avv. attribuiva al ben altri illeciti, di falsificazione della sua Pt_1 CP_1 sottoscrizione in atti del fascicolo n. 669/2013, depositati clandestinamente, circostanza non risultata vera.
Ne consegue la sussistenza, nel caso di specie, non solo di una condotta illecita (c.d. contra ius), imputabile alla , consistita nella comunicazione a terzi e nella diffusione dello scritto Pt_1 diffamatorio sopra citato (considerato che la missiva in parola, oltre ad essere stata inoltrata alla veniva depositata in cancelleria, in data 24.03.2017, con conseguente conoscenza e Per_1 conoscibilità del suo contenuto anche da parte di altri soggetti, tra i quali quantomeno il
Cancelliere che riceveva l'atto, il Giudice di pace assegnatario del fascicolo 669-13 R.G. ed il difensore della controparte, costituito in giudizio), ma altresì del c.d. danno evento (danno non iure), rappresentato dalla lesione all'onore e alla reputazione del CP_1
Sussistono anche gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., ovvero l'elemento soggettivo di imputazione della responsabilità e il danno conseguenza (deducibile, quest'ultimo, anche presuntivamente).
Alla luce del compendio probatorio e, in particolar modo, della prima missiva inoltrata dalla al cancelliere , risulta evidente la volontà della donna di agire al sol scopo di Pt_1 Pt_2 ledere l'onore e la reputazione del addebitando al medesimo condotte illecite, peraltro CP_1 non vere.
Infatti, come già evidenziato, all'interno della e-mail inoltrata dal cancelliere alla Pt_2 Pt_1
– recante il seguente contenuto: “Egregio avv. Le comunico che, nella causa rg 669-2013 gdp di bisceglie,
l'avvocato A. NINIVAGGI, ha depositato la comparsa di costituzione, lei ne è al corrente? Si chiede di dare cenno di riscontro. Grazie” – non vi è traccia della comunicazione di condotte illecite poste in essere dal né tantomeno del deposito di atti recanti la firma (apocrifa) della , CP_1 Pt_1
9 essendosi il mittente limitato a riferire alla donna l'avvenuto deposito di una “comparsa di costituzione” ad opera del (circostanza, peraltro, confermata dalla documentazione CP_1 depositata dall'appellato, dalla quale è emerso che, in data 21.03.2017, era stata depositata in cancelleria unicamente la comparsa di costituzione e risposta, a nome dell'avv. con la CP_1 propria sottoscrizione, unitamente al mandato conferitogli dalla . Per_1
A fronte del contenuto di tale e-mail, non si comprende quale potesse essere l'intento della
, se non quello di diffamare il addebitando al medesimo una condotta che non Pt_1 CP_1 risultava essergli stata comunicata dal . Pt_2
Le medesime argomentazioni valgono anche per le affermazioni contenute nella missiva inoltrata, in data 23.03.2017, dalla alla considerato che – come già correttamente Pt_1 Per_1 affermato dal giudice di prime cure – la donna, lungi dal limitarsi a rinunciare al proprio mandato professionale, ha perpetrato la propria condotta denigratoria, comunicando alla Per_1 condotte illecite asseritamente assunte dal (“La informo, altresì, che tutta la CP_1 documentazione è detenuta dall'avv. …] nei cui confronti mi riservo di agire per i gravi Controparte_1 illeciti perpetrati ai miei danni nel giudizio di cui all'oggetto, avendo provveduto, a mia totale insaputa, al deposito clandestino di atti a mia firma, evidentemente apocrifa”).
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal in sede di escussione testimoniale e, poi, Pt_2 riportato in sentenza, il giudizio n. 669-13 r.g., al momento del deposito della comparsa di costituzione da parte dell'avv. il 21.3.2017, non era estinto, ma ancora pendente, come CP_1 si evince dal frontespizio del fascicolo di ufficio e dall'esame dei verbali di udienza, depositati in primo grado dall'appellato.
Risulta, pertanto, evidente la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto, dall'art. 2043 c.c., ai fini della imputazione soggettiva della responsabilità aquiliana, essendo emerso che la , a Pt_1 seguito della ricezione della missiva da parte del cancelliere, abbia volontariamente e di propria iniziativa assunto una condotta diffamatoria e denigratoria, idonea a ledere l'onore e la reputazione del in considerazione delle gravi affermazioni, che gli attribuivano fatti CP_1 illeciti, peraltro non veritieri, contenute nella missiva indirizzata alla Per_1
Sebbene la fattispecie in esame non sia qualificabile in termini di “diffamazione a mezzo stampa”, stante il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire una elevata e incontrollata diffusione delle dichiarazioni diffamatorie, con conseguente potenziale apprensione della notizia da parte di un pubblico indiscriminato e indeterminato di persone, la condotta della deve Pt_1 comunque valutarsi come idonea a ledere l'onore e la reputazione del avendo, la CP_1 missiva inoltrata alla provocato un discredito e, quindi, delle conseguenze Per_1 pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'appellato, apprezzabili pure in via presuntiva.
Partendo da tali presupposti e servendosi dei parametri individuati dalla giurisprudenza – diffusione dello scritto offensivo, rilevanza dell'offesa e posizione sociale della vittima – è possibile, infatti, ritenere provata, seppur presuntivamente, la sussistenza di conseguenze
10 dannose derivate al dalla condotta diffamatoria realizzata dalla , con CP_1 Pt_1 susseguente diritto dell'appellato al ristoro dei danni patiti e lamentati.
Invero, la portata diffusiva delle dichiarazioni diffamatorie contenute nella missiva inoltrata alla che, seppur di dimensioni più ridotte rispetto a quella che avrebbe potuto raggiungere Per_1 con l'utilizzo del mezzo stampa, ha comunque comportato la conoscenza delle medesime non solo da parte della ma anche della cancelleria del giudice presso il quale l'atto è stato Per_1 depositato (come emerso dal timbro del deposito in cancelleria, recante la data 24.03.2017), e, quindi, di tutti i soggetti legittimati alla consultazione degli atti di quel processo –, unitamente alla gravità delle condotte illecite addebitate al idonee ad avere particolare risonanza CP_1 negativa nell'ambito di un contesto quale quello professionale di appartenenza del medesimo, e alla posizione sociale rivestita dall'appellato (essendo egli un avvocato), costituiscono tutti elementi che non lasciano dubbi in merito alla sussistenza di ricadute negative sulla reputazione nella sfera personale, sociale e soprattutto professionale, nonché sul grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per l'offeso.
La sentenza impugnata è condivisibile anche con riferimento all'importo, di € 5.000,00, liquidato al dal giudice di prime cure equitativamente. CP_1
Tale importo deve, infatti, ritenersi congruo alla luce dei criteri individuati in materia dalla S.C.
(ex multis, Cass., sex. III, sent. n. 29222/2024; Cass., sex. I, sent. n. 8248/2024; Cass., Sez. III, sent. n.
21855/2019) e consistenti nella natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa, nella intensità dell'elemento psicologico dell'autore, nel mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione, nell'eco suscitato dalle notizie diffamatorie e nelle conseguenze sull'attività professionale.
Sfornita di pregio risulta, pertanto, la doglianza dell'appellante, non supportata da alcuna argomentazione, di non congruità della somma liquidata dal giudice di prime cure, essendosi limitata ad invocare una sua rimodulazione a ribasso.
L'assenza di allegazioni in tal senso, unitamente alla portata diffamatoria delle dichiarazioni contenute nella rinuncia al mandato del 23.3.2017, alla gravità del fatto falsamente attribuito al all'intensità dell'elemento psicologico della , al discredito certamente CP_1 Pt_1 derivante al nel contesto professionale di appartenenza, con inevitabili ripercussioni CP_1 dannose alla sua reputazione, inducono questa Corte a ritenere congruo l'importo, di € 5.000, liquidato dal giudice di prime cure, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
A quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parziale reciproca soccombenza, atteso il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale, giustifica una parziale compensazione, in ragione dei 2/3, mentre il residuo terzo va posto a carico della , Pt_1 soccombente in via prevalente, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri di
11 cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del disputatum, della natura della controversia, dell'attività effettivamente espletata.
L'appellante, principale e incidentale, dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3783/2023, emessa dal Tribunale di Bari, in data 29.09.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale;
3) conferma integralmente la sentenza di primo grado;
4) condanna la alla rifusione, in favore del di 1/3 delle spese del presente Pt_1 CP_1 giudizio, che liquida nella misura, già ridotta, di € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con compensazione tra le parti dei residui 2/3;
5) dichiara che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 26 novembre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 420/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 3783/2023 pubblicata il 29.09.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Bari alla via A.M. Calefati n. 316, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Maria Anna Pia Castellaneta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante-appellata incidentale–
CONTRO
in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in Gravina in Puglia, alla via L. Cadorna n. 30
- Appellato- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2019, conveniva in giudizio, davanti Controparte_1 al Tribunale di Bari, , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Condannare Parte_1 la (od eventualmente le altre parti chiamate in giudizio) al risarcimento dei danni morali, Pt_1 esistenziali e non patrimoniali cagionati all'avv. liquidandoli in via equitativa ex artt. Controparte_1
1226 e 2056 c.c. nella somma di € 200.000,00, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
- condannare, altresì, la convenuta (od eventualmente le altre parti chiamate in giudizio), in solido ovvero disgiuntamente, alla pena pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48 da liquidarsi nella somma di € 50.000,00 per ciascuna ovvero in quella diversa ritenuta sempre in via equitativa di giustizia;
- ordinare la pubblicazione della emananda sentenza a cura dell'attore ed a spese della convenuta su almeno tre quotidiani locali;
- disporre la rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa, dal sito dell'Ordine degli
1 Avvocati di Bari e dalla posta certificata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie, fissando una somma ed emettendo sin d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - egli aveva contratto matrimonio con
, dalla cui unione era nata una figlia;
- nell'anno 2016, era iniziato il giudizio di Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi;
- nel novembre dell'anno 2015, era venuto a conoscenza della diffusione, a mezzo social network e telefoni cellulari, di immagini e video ritraenti la convenuta completamente svestita nella camera da letto coniugale;
- la aveva posto in essere Pt_1 continue provocazioni nei suoi confronti e diffuso notizie false in suo danno, ledendone l'immagine, la reputazione, l'identità personale e l'onore, essendo stata inoltre rinviata a giudizio per simulazione di reato, in due procedimenti penali;
- in data 22.03.2017, con missiva a mezzo e- mail , la convenuta aveva comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie la falsa notizia
(appresa tramite il cancelliere del giudice) che egli, esercitante la professione di avvocato, aveva sottoscritto, a nome della e all'insaputa di quest'ultima (anch'ella avvocato), atti Pt_1 giudiziari riguardanti la cliente , nell'ambito del giudizio intrapreso dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Bisceglie, n. 669/2013 R.G., apponendone le firme false;
- in data 23.03.17, la convenuta aveva comunicato alla predetta cliente la rinuncia al mandato conferitole per i fatti su riportati, oltre ad aver presentato formale esposto dinanzi all'Ordine degli Avvocati di Bari a carico del marito per le suindicate condotte (recante il n. 62/17).
Costituitasi in giudizio, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la nullità, Parte_1 inammissibilità o improponibilità dell'atto di citazione, ex art. 163, co. 4, c.p.c. e, in subordine, il rigetto di tutte le domande attoree.
Istruita la causa con prova orale e produzione documentale, con sentenza n. 3783/2023, del
29.092023, il Tribunale di Bari così provvedeva: “
1. Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità di per la lesione dell'onore e della reputazione di Parte_1 arrecatagli attraverso la missiva inviata a in data 23.03.17, la Controparte_1 Persona_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di € 5000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda poiché infondata;
3. liquida le spese di lite in € 518,00 per spese borsuali ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, IVA ove dovuta, CPA, e che pone nella misura di 1/3 a carico di parte convenuta e compensa per 2/3”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato a , Controparte_1 Pt_1 ha proposto tempestivo appello, formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla la
[...] sentenza per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibile e preclusa la domanda avversa di risarcimento dei danni;
2) subordinatamente rigettare nel merito la predetta domanda, riducendone in via gradata l'ammontare; 3) condannare l'appellato alle spese del doppio grado del giudizio;
2 4) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i gravi e fondati motivi indicati in narrativa”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello e, pur non Controparte_1 avendo formalmente proposto appello incidentale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-rinnovazione dell'intera istruttoria relativa alle prove testimoniali;
- riformulare meglio la sentenza di primo grado accogliendo in pieno tutti i danni patiti ed enunciati in atto di citazione poiché basato anche su prova scritta e confermati come pieno riconoscimento dall'appellante in sede di interpello;
- in mancanza confermarsi la sentenza di I° grado emessa dal Trib. di Bari, aumentando i danni procurati all'appellato ed annullando perlomeno la compensazione sui 2/3 dei compensi;
-rigettarsi l'atto di Appello poiché infondato ed inammissibile;
- condanna ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c. per le ragioni di cui sopra in favore dell'appellato; - condanna alle spese di lite e compensi del doppio grado di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1.Preliminarmente, deve prendersi atto che, con la comparsa di costituzione e risposta, il seppur in assenza di formale esplicitazione, ha proposto appello incidentale, non CP_1 essendosi limitato a chiedere il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata, come desumibile dal tenore della parte espositiva e dalle conclusioni articolate.
Al riguardo, va richiamato il costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono particolari formalità o formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. II, 15.11.2004 n. 21615; Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 e 2120/94).
La , con le note di trattazione scritta, ha tempestivamente eccepito la tardività dell'appello Pt_1 incidentale spiegato dal per violazione del disposto dell'art. 343, co. 1, c.p.c., attesa la CP_1 tardiva costituzione dell'appellato, intervenuta il giorno stesso dell'udienza fissata per la trattazione (1.10.2024), anzichè nel termine di 20 giorni prima, con la conseguenza che “la costituzione tardiva comporta la decadenza dall'impugnazione incidentale da parte dell'Avv. CP_1
Ne consegue che la sentenza di prime cure è ormai passata in giudicato con riferimento alla insussistenza della pretesa diffamazione a mezzo stampa da parte della nei confronti del . Pt_1 CP_1
In via gradata, l'appellante principale ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale
“per violazione dell'art. 342 c.p.c, come riformato dal decreto legislativo n. 149/2022, applicabile anche all'appello incidentale, con particolare riferimento alla descrizione specifica dei motivi dell'impugnazione”.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è fondata, essendosi il CP_1 tardivamente costituito in giudizio in data 1.10.2024, e non almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 2.10.2024, con evidente violazione del termine previsto,
a pena di decadenza, dall'art. 343, co. 1, c.p.c..
3 All'inammissibilità dell'appello incidentale consegue - oltre all'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione delle prove orali - che la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato con riferimento: 1) alla insussistenza della lamentata diffamazione posta in essere dalla Pt_1 attraverso l'inoltro delle missive all'Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie e all'Ordine degli
Avvocati di Bari;
2) alla quantificazione del danno entro il limite di € 5.000,00; 3) alla inapplicabilità della legge sulla stampa;
4) alla compensazione parziale delle spese del primo grado.
2.Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta ed esclusa la riconducibilità della fattispecie alla diffamazione a mezzo stampa, ha ravvisato profili di responsabilità extracontrattuale in capo alla esclusivamente con riferimento alla condotta Pt_1 consistita nell'invio, in data 23.03.2017, della missiva a , con rinuncia al mandato, Persona_1 stante la presenza al suo interno di affermazioni lesive dell'onore e della reputazione del potenzialmente idonee a diffondersi nella comunità sociale in cui opera l'attore, con CP_1 conseguente ricaduta sulla sua figura di padre, marito e avvocato;
ha quindi ritenuto provato in via presuntiva il danno e lo ha liquidato in via equitativa nella misura di € 5.000,00.
3. Con il primo motivo di gravame – “Nullità insanabile della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
164 n. 4 c.p.c. omessa pronuncia sulla inammissibilità delle avverse domande e sul difetto di legittimazione passiva dell'appellante” –, la , reiterando l'eccezione già sollevata nel primo grado di Pt_1 giudizio, lamenta la nullità dell'atto di citazione, per genericità e contraddittorietà degli elementi costitutivi dell'azione, nonché la nullità della sentenza impugnata per non essersi il Tribunale espresso in merito all'eccezione di inammissibilità delle avverse domande, per carenza di allegazione di fatti astrattamente idonei al loro accoglimento, e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , rispetto alle domande avverse, con riferimento all'esposto Pt_1
n. 157/2018, non risultando il medesimo a sua firma.
Il motivo - in parte inammissibile per difetto di interesse quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, per essere la sentenza passata in giudicato in parte qua - è infondato.
Invero, come da tempo ampiamente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul presupposto della indeterminatezza del petitum e della causa petendi, va pronunciata solo ove tali elementi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da incidere negativamente sulla necessaria determinatezza della domanda spiegata. Pertanto, la nullità in questione deve escludersi allorquando gli elementi predetti siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda e alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
4 La declaratoria di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata, ai sensi dell'art. 164, c.3, n. 4, c.p.c., dalla convenuta, tenuto conto, in primo luogo, che quest'ultima si è puntualmente difesa su tutte le questioni controverse e, in secondo luogo, che petitum e causa petendi risultano comunque individuabili alla luce di un esame complessivo del libello introduttivo e dei documenti a esso allegati.
Del pari infondato risulta il primo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante si è doluta della “omessa pronuncia – da parte del giudice di prime cure – sulla inammissibilità delle avverse domande”, avendo, al contrario, il Tribunale ritenuto adempiuto da parte dell'attore l'onere di allegazione dei fatti storici da cui assumeva essere derivati i danni lamentati.
4. Con il secondo motivo di gravame – “Violazione dell'art. 112 c.p.c. extrapetizione” –, l'appellante si duole della erroneità della decisione, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale, a fronte di una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale e da diffamazione a mezzo stampa, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale.
Il motivo è infondato.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte.
Invero, “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (in tal senso, tra le tante,
Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n.30607).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo e degli ulteriori scritti difensivi emerge la volontà dell'attore di invocare una tutela risarcitoria per il ristoro dei danni patiti a causa della condotta asseritamente illecita posta in essere dalla , come evincibile dai richiami dal Pt_1 medesimo effettuati all'art. 2043 c.c. e dalla specificazione di aver subito una condotta diffamatoria, a prescindere dal fatto che la stessa non sia stata effettuata a mezzo stampa, e che l'attore abbia fatto erroneo richiamo a detto specifico mezzo di diffusione;
ciò non esclude,
5 aprioristicamente, la sussistenza di una condotta lesiva dell'onore e della reputazione del soggetto che si qualifichi come danneggiato.
5. Con il terzo motivo di gravame – “Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul disconoscimento del documento 1.12.2015” –, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul disconoscimento, operato dalla , del documento, depositato dal datato Pt_1 CP_1
1.12.2015, avente ad oggetto la revoca del mandato da parte della in favore dell'avv. Per_1
, e ha errato nel porre a fondamento della decisione un documento disconosciuto. Pt_1
Il motivo è inammissibile, prima che infondato.
Non si apprezza, in capo alla , un interesse concreto a far valere la doglianza avanzata, Pt_1 ove si consideri che il giudice di prime cure non ha affatto posto il documento disconosciuto dalla a fondamento della decisione, né lo ha richiamato in alcun modo nella sentenza, sicchè Pt_1 nessuna conseguenza pregiudizievole per l'appellante è derivata dal contenuto di detto documento.
Correttamente il primo giudice ha omesso ogni valutazione di detto documento, da ritenersi privo di efficacia probatoria, non essendo stata proposta, da parte del istanza di CP_1 verificazione, a seguito del disconoscimento operato dalla . Pt_1
A mente degli artt. 214 e 216 c.p.c., il documento formalmente disconosciuto, per acquisire efficacia probatoria, consentendo alla parte che l'abbia prodotto di avvalersene, deve essere sottoposto a verificazione, a seguito di istanza proposta dalla medesima parte. Ove, al contrario, tale istanza non venga presentata, il documento disconosciuto è privo di efficacia probatoria.
6. Con il quarto motivo di appello – “Errata ricostruzione del fatto. Illogica contraddittoria motivazione” – la impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la sua Pt_1 responsabilità extracontrattuale per l'invio della lettera di rinuncia al mandato del 23.3.2017, motivando che “In essa la effettua delle affermazioni che ledono l'onore e la reputazione del Pt_1 pur potendo, invece, semplicemente rimettere il mandato senza compiere accuse. Peraltro il CP_1 danno all'attore può desumersi dalla stessa circostanza che sembrerebbe che il nel marzo del CP_1
2017, fosse ormai il nuovo difensore della in luogo della per cui il contenuto della missiva Per_1 Pt_1
è foriero di conseguenze negative anche per il solo fatto che sussisteva un rapporto professionale tra l'attore
e il destinatario della missiva. A ciò aggiungasi che le affermazioni in essa effettuate dalla convenuta, diversamente da quanto detto per la pec all'Ufficio del Giudice di Pace nonché per la comunicazione al
Consiglio dell'Ordine, sono potenzialmente idonee ad uscire dall'ambito del rapporto professionale per diffondersi nella comunità sociale in cui opera l'attore con conseguente ricaduta sulla sua figura di padre, marito, avvocato. Di qui, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc con riferimento alla missiva inviata alla in data 23.03.17, può essere disposta la condanna della convenuta al Per_1 risarcimento del danno.”
Lamenta che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto che a marzo del 2017 l'avvocato della fosse il e non la , non avendo l'attore dimostrato l'esistenza di una Per_1 CP_1 Pt_1 revoca al mandato da parte della all'Avv. in data antecedente alla rinunzia da Per_1 Pt_1
6 parte di quest'ultima (essendo privo di efficacia probatoria, in quanto disconosciuto, il documento datato 1.12.2015); deduce che non è vero che nel 2017 il difensore della fosse Per_1 il poichè sino al 23.3.2017 difensore della era la . CP_1 Per_1 Pt_1
Deduce che il Tribunale è incorso in una evidente contraddizione nella parte in cui ha dapprima affermato che il alla data del 22.3.2017, non fosse fornito del mandato da parte della CP_1
per poi affermare che la , con la missiva del 23.3.2017, con cui rinunciava al Per_1 Pt_1 mandato conferitole dalla avesse leso l'onore e la reputazione del essendo Per_1 CP_1 foriera di conseguenze negative “anche per il solo fatto che sussisteva un rapporto professionale tra
l'attore e il destinatario della missiva”.
7. Con il quinto e ultimo motivo di gravame - “Carenza dei presupposti responsabilità ex art. 2043 c.c.
Risarcimento del danno alla reputazione (an)” – l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'onere e della reputazione, nonostante il difetto di allegazione e di prova del medesimo da parte dell'attore.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Nonostante la contraddizione in cui sembra essere incorso, il giudice di prime cure non ha errato nella ricostruzione dei fatti, avendo correttamente ritenuto sussistente, alla data del 23.03.2017, il rapporto professionale tra l'avv. e la come si desume dalla comparsa di CP_1 Per_1 costituzione e risposta, a firma del con a margine il mandato sottoscritto dalla CP_1
depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Bisceglie, come attestato dal Per_1 timbro apposto della cancelleria, unitamente alla data del deposito, ovvero 21 marzo 2017.
Non risulta, peraltro, avere alcuna rilevanza la circostanza che, alla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte del non fosse stato ancora revocato il CP_1 mandato precedentemente conferito alla , non essendo vietato il conferimento di mandato Pt_1 difensivo nei confronti di due diversi difensori.
Sotto altro profilo, è priva di pregio la doglianza dell'odierna appellante, per cui il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare sussistente la propria responsabilità per i danni derivati al dalla lesione dell'onore e della reputazione, non avendo l'attore allegato e, CP_1 successivamente, provato la sussistenza di conseguenze dannose patite a causa della condotta illecita posta in essere dalla . Pt_1
Premesso, infatti, che ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale e, quindi, di una responsabilità derivante dalla commissione di un fatto illecito, come disciplinata dall'art. 2043 c.c., è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma – ovvero, condotta
“contra ius”, elemento soggettivo (dolo o colpa), danno ingiusto subito dal danneggiato (c.d. danno “non iure”) e nesso di causalità tra condotta (commissiva o omissiva) ed evento dannoso
(con annessa ripartizione interna tra causalità materiale e causalità giuridica) –, incombe sul soggetto danneggiato l'onere di provare la sussistenza dei medesimi, ai fini della risarcibilità del danno che si lamenti subito.
7 Ai fini dell'accoglimento della richiesta risarcitoria, il soggetto danneggiato è tenuto a dimostrare anche la verificazione delle conseguenze dannose che l'illecito subito abbia causato nella propria sfera patrimoniale e/o personale. Il danno evento, salvi i casi espressamente previsti dalla legge
– ci si riferisce alle ipotesi in cui è possibile discutere di c.d. danno in re ipsa, ovvero insito nella stessa condotta contra ius –, non risulta ex se risarcibile, dovendo il danneggiato provare che la condotta illecita abbia comportato la propagazione di conseguenze dannose nella propria sfera giuridica.
Ciò premesso, con specifico riferimento al danno derivante da una condotta diffamatoria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il pregiudizio derivato all'onore e alla reputazione, di cui si invochi il risarcimento, non va ritenuto in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile, non già con la lesione all'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze dannose derivanti da tale lesione, sicché la sussistenza di un siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr., da ultimo, Cass. III, 6.9.2024 n. 24059;
Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068; conf. Cass. ord. n.8861/2021; Cass. n. 4005 del
18/02/2020; Cass. n. 25420 del 26/10/2017).
Esclusa la riconducibilità della lesione all'onore e alla reputazione dall'alveo del c.d. danno in re ipsa, le conseguenze dannose derivanti da una condotta diffamatoria devono essere provate, anche attraverso presunzioni, ai fini risarcitori, da chi abbia invocato la responsabilità extracontrattuale del danneggiante.
Applicando le sopra citate direttive ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi l'esistenza, alla luce delle risultanze processuali, di elementi di fatto dai quali possa desumersi, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato dal CP_1
Dal contenuto della missiva che la , in data 23.03.2017, inoltrava a , Pt_1 Persona_1 emerge la portata diffamatoria dello scritto, non essendosi la - come condivisibilmente Pt_1 affermato dal giudice di prime cure – limitata a rinunciare al proprio mandato professionale, ma essendo trascesa in attacchi personali, attraverso l'addebito al i gravi condotte illecite CP_1
(“[…] mi riservo di agire per i gravi illeciti perpetrati ai miei danni nel giudizio di cui all'oggetto, avendo provveduto, a mia totale insaputa, al deposito clandestino di atti a mia firma, evidentemente apocrifa” – cfr. missiva del 23.03.2017), non veritiere, in quanto smentite dalla documentazione prodotta dall'appellato, dalla quale è emerso che, in data 21.03.2017, risulta essere stata depositata da parte del nell'ambito del giudizio n. 669/2013 R.G., presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Bisceglie, unicamente una comparsa di costituzione e risposta, a nome dell'avv.
[...]
recante la propria firma, unitamente al mandato conferito in suo favore dalla CP_1 Per_1 mentre non risulta affatto che il nel marzo 2017, avesse depositato atti a firma, CP_1 apocrifa, della . Pt_1
8 Né a tale conclusione la sarebbe potuta pervenire a seguito della mail ricevuta dal Pt_1 cancelliere dell'Ufficio del GdP di Bisceglie alle ore 10:39 del 22.3.2017, ove si consideri che, nella stessa, si legge semplicemente “Egregio avv. Le comunico che, nella causa rg 669-2013 gdp di bisceglie,
l'avvocato A. NINIVAGGI, ha depositato la comparsa di costituzione, lei ne è al corrente. Si chiede di dare cenno di riscontro”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , nessun riferimento vi era a depositi di atti a Pt_1 suo nome o a firme apocrife.
L'avv. aveva depositato una comparsa di costituzione a proprio nome, come attestato CP_1 dal timbro di deposito apposto dalla cancelleria.
Tale circostanza, peraltro, avrebbe potuto agevolmente essere riscontrata dall'avv. dal Pt_1 semplice accesso alla Cancelleria e dall'esame del fascicolo, prima di scrivere alla e di Per_1 accusare l'avv. di avere sottoscritto atti a suo nome, falsificandone la firma. CP_1
Nell'atto di appello la difesa della cerca di correggere il tiro, sostenendo che l'avv. Pt_1 avrebbe tenuto una condotta deontologicamente scorretta: tuttavia, nella missiva CP_1 datata 23.3.2017, indirizzata alla e depositata nella cancelleria del GdP di Bisceglie il Per_1
24.3.2017, l'avv. attribuiva al ben altri illeciti, di falsificazione della sua Pt_1 CP_1 sottoscrizione in atti del fascicolo n. 669/2013, depositati clandestinamente, circostanza non risultata vera.
Ne consegue la sussistenza, nel caso di specie, non solo di una condotta illecita (c.d. contra ius), imputabile alla , consistita nella comunicazione a terzi e nella diffusione dello scritto Pt_1 diffamatorio sopra citato (considerato che la missiva in parola, oltre ad essere stata inoltrata alla veniva depositata in cancelleria, in data 24.03.2017, con conseguente conoscenza e Per_1 conoscibilità del suo contenuto anche da parte di altri soggetti, tra i quali quantomeno il
Cancelliere che riceveva l'atto, il Giudice di pace assegnatario del fascicolo 669-13 R.G. ed il difensore della controparte, costituito in giudizio), ma altresì del c.d. danno evento (danno non iure), rappresentato dalla lesione all'onore e alla reputazione del CP_1
Sussistono anche gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., ovvero l'elemento soggettivo di imputazione della responsabilità e il danno conseguenza (deducibile, quest'ultimo, anche presuntivamente).
Alla luce del compendio probatorio e, in particolar modo, della prima missiva inoltrata dalla al cancelliere , risulta evidente la volontà della donna di agire al sol scopo di Pt_1 Pt_2 ledere l'onore e la reputazione del addebitando al medesimo condotte illecite, peraltro CP_1 non vere.
Infatti, come già evidenziato, all'interno della e-mail inoltrata dal cancelliere alla Pt_2 Pt_1
– recante il seguente contenuto: “Egregio avv. Le comunico che, nella causa rg 669-2013 gdp di bisceglie,
l'avvocato A. NINIVAGGI, ha depositato la comparsa di costituzione, lei ne è al corrente? Si chiede di dare cenno di riscontro. Grazie” – non vi è traccia della comunicazione di condotte illecite poste in essere dal né tantomeno del deposito di atti recanti la firma (apocrifa) della , CP_1 Pt_1
9 essendosi il mittente limitato a riferire alla donna l'avvenuto deposito di una “comparsa di costituzione” ad opera del (circostanza, peraltro, confermata dalla documentazione CP_1 depositata dall'appellato, dalla quale è emerso che, in data 21.03.2017, era stata depositata in cancelleria unicamente la comparsa di costituzione e risposta, a nome dell'avv. con la CP_1 propria sottoscrizione, unitamente al mandato conferitogli dalla . Per_1
A fronte del contenuto di tale e-mail, non si comprende quale potesse essere l'intento della
, se non quello di diffamare il addebitando al medesimo una condotta che non Pt_1 CP_1 risultava essergli stata comunicata dal . Pt_2
Le medesime argomentazioni valgono anche per le affermazioni contenute nella missiva inoltrata, in data 23.03.2017, dalla alla considerato che – come già correttamente Pt_1 Per_1 affermato dal giudice di prime cure – la donna, lungi dal limitarsi a rinunciare al proprio mandato professionale, ha perpetrato la propria condotta denigratoria, comunicando alla Per_1 condotte illecite asseritamente assunte dal (“La informo, altresì, che tutta la CP_1 documentazione è detenuta dall'avv. …] nei cui confronti mi riservo di agire per i gravi Controparte_1 illeciti perpetrati ai miei danni nel giudizio di cui all'oggetto, avendo provveduto, a mia totale insaputa, al deposito clandestino di atti a mia firma, evidentemente apocrifa”).
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal in sede di escussione testimoniale e, poi, Pt_2 riportato in sentenza, il giudizio n. 669-13 r.g., al momento del deposito della comparsa di costituzione da parte dell'avv. il 21.3.2017, non era estinto, ma ancora pendente, come CP_1 si evince dal frontespizio del fascicolo di ufficio e dall'esame dei verbali di udienza, depositati in primo grado dall'appellato.
Risulta, pertanto, evidente la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto, dall'art. 2043 c.c., ai fini della imputazione soggettiva della responsabilità aquiliana, essendo emerso che la , a Pt_1 seguito della ricezione della missiva da parte del cancelliere, abbia volontariamente e di propria iniziativa assunto una condotta diffamatoria e denigratoria, idonea a ledere l'onore e la reputazione del in considerazione delle gravi affermazioni, che gli attribuivano fatti CP_1 illeciti, peraltro non veritieri, contenute nella missiva indirizzata alla Per_1
Sebbene la fattispecie in esame non sia qualificabile in termini di “diffamazione a mezzo stampa”, stante il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire una elevata e incontrollata diffusione delle dichiarazioni diffamatorie, con conseguente potenziale apprensione della notizia da parte di un pubblico indiscriminato e indeterminato di persone, la condotta della deve Pt_1 comunque valutarsi come idonea a ledere l'onore e la reputazione del avendo, la CP_1 missiva inoltrata alla provocato un discredito e, quindi, delle conseguenze Per_1 pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'appellato, apprezzabili pure in via presuntiva.
Partendo da tali presupposti e servendosi dei parametri individuati dalla giurisprudenza – diffusione dello scritto offensivo, rilevanza dell'offesa e posizione sociale della vittima – è possibile, infatti, ritenere provata, seppur presuntivamente, la sussistenza di conseguenze
10 dannose derivate al dalla condotta diffamatoria realizzata dalla , con CP_1 Pt_1 susseguente diritto dell'appellato al ristoro dei danni patiti e lamentati.
Invero, la portata diffusiva delle dichiarazioni diffamatorie contenute nella missiva inoltrata alla che, seppur di dimensioni più ridotte rispetto a quella che avrebbe potuto raggiungere Per_1 con l'utilizzo del mezzo stampa, ha comunque comportato la conoscenza delle medesime non solo da parte della ma anche della cancelleria del giudice presso il quale l'atto è stato Per_1 depositato (come emerso dal timbro del deposito in cancelleria, recante la data 24.03.2017), e, quindi, di tutti i soggetti legittimati alla consultazione degli atti di quel processo –, unitamente alla gravità delle condotte illecite addebitate al idonee ad avere particolare risonanza CP_1 negativa nell'ambito di un contesto quale quello professionale di appartenenza del medesimo, e alla posizione sociale rivestita dall'appellato (essendo egli un avvocato), costituiscono tutti elementi che non lasciano dubbi in merito alla sussistenza di ricadute negative sulla reputazione nella sfera personale, sociale e soprattutto professionale, nonché sul grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per l'offeso.
La sentenza impugnata è condivisibile anche con riferimento all'importo, di € 5.000,00, liquidato al dal giudice di prime cure equitativamente. CP_1
Tale importo deve, infatti, ritenersi congruo alla luce dei criteri individuati in materia dalla S.C.
(ex multis, Cass., sex. III, sent. n. 29222/2024; Cass., sex. I, sent. n. 8248/2024; Cass., Sez. III, sent. n.
21855/2019) e consistenti nella natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa, nella intensità dell'elemento psicologico dell'autore, nel mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione, nell'eco suscitato dalle notizie diffamatorie e nelle conseguenze sull'attività professionale.
Sfornita di pregio risulta, pertanto, la doglianza dell'appellante, non supportata da alcuna argomentazione, di non congruità della somma liquidata dal giudice di prime cure, essendosi limitata ad invocare una sua rimodulazione a ribasso.
L'assenza di allegazioni in tal senso, unitamente alla portata diffamatoria delle dichiarazioni contenute nella rinuncia al mandato del 23.3.2017, alla gravità del fatto falsamente attribuito al all'intensità dell'elemento psicologico della , al discredito certamente CP_1 Pt_1 derivante al nel contesto professionale di appartenenza, con inevitabili ripercussioni CP_1 dannose alla sua reputazione, inducono questa Corte a ritenere congruo l'importo, di € 5.000, liquidato dal giudice di prime cure, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
A quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parziale reciproca soccombenza, atteso il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale, giustifica una parziale compensazione, in ragione dei 2/3, mentre il residuo terzo va posto a carico della , Pt_1 soccombente in via prevalente, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri di
11 cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del disputatum, della natura della controversia, dell'attività effettivamente espletata.
L'appellante, principale e incidentale, dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3783/2023, emessa dal Tribunale di Bari, in data 29.09.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale;
3) conferma integralmente la sentenza di primo grado;
4) condanna la alla rifusione, in favore del di 1/3 delle spese del presente Pt_1 CP_1 giudizio, che liquida nella misura, già ridotta, di € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con compensazione tra le parti dei residui 2/3;
5) dichiara che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 26 novembre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
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