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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
RA BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Murano (VE) Calle Dietro Gli Orti 15; , nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
e residente in [...]n. 2131; , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
19.2.1956 C.F. e residente in [...]n. 1500, rappresentate C.F._3
e difese dagli avv.ti RI IO (C.F. pec C.F._4
, LO RI IO (C.F. pec Email_1 C.F._5
e IA IO (C.F. pec Email_2 C.F._6
nel cui studio in Mestre (VE) via Vespucci, n. 39, hanno eletto Email_3
domicilio (mail: fax: 041/2667902) giusta procura in atti Email_4
Parte appellante contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia (C.F.: ADS94026160278), domiciliataria per legge presso i propri uffici in Piazza San Marco 63, la quale indica come recapiti sia il numero di telefax 041.522.41.05 sia l'indirizzo e-mail Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni da malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in riforma dell'impugnata sentenza n. 258/24 del 14.4.24 del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro,
accogliersi le conclusioni formulate primo grado che qui di seguito si riportano:
- 'accertata l'origine professionale della malattia che ha portato alla morte il signor Pt_1
- dichiararsi la responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare nella Controparte_1
causazione dell'asbestosi che ha colpito il signor condannando la medesima al Parte_4
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti a partire dal maggio 2017 fino
alla data di morte.
- Accessori ex art. 429 dalla decorrenza delle singole fasi della malattia.
- Vittoria di spese e sentenza esecutiva.'
Infine, vittoria di spese per il presente grado di giudizio con l'aumento del compenso per l'attività
prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.”
Per parte appellata:
“- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in subordine: detrarsi, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, dall'importo eventualmente liquidato a titolo
di risarcimento del danno, un importo corrispondente al contributo che, sotto il profilo causale, ha
apportato la condotta colposa del danneggiato;
- in subordine: detrarsi dall'importo dovuto la rendita riconosciuta da in ragione CP_2
2 dell'intervenuto riconoscimento dell'origine professionale della malattia;
ovvero, comunque, detrarsi,
ai sensi dell'art. 1227, comma 2, un importo pari alle somme a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto
qualora avessero presentato tempestiva richiesta di concessione della rendita ovvero del suo
adeguamento nel caso di successivo aggravamento.
- in ogni caso: con vittoria di spese.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande delle ricorrenti,
eredi (figlie e moglie) del sig. , volte ad accertare l'origine professionale della malattia Parte_4
che ha causato il decesso dello stesso e ottenere il risarcimento dei danni patiti da dal Parte_4
2017 alla morte. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
1.1. Il sig. , coniuge e padre delle ricorrenti, ha lavorato per il Provveditorato al Parte_4
Porto dall'1.7.1973 al 31.7.2000 svolgendo, secondo le allegazioni, mansioni che lo esponevano all'inalazione di fibre di amianto. In data 15.7.2022 il lavoratore è deceduto con diagnosi di asbestosi
(successivamente modificata, v. infra). Le eredi dello stesso hanno instaurato la presente causa nei confronti dell , ente succeduto al Provveditorato al Porto. Controparte_1
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande delle ricorrenti, dopo aver esperito CTU medico legale.
Il primo giudice ha rilevato che non è emersa prova della riconducibilità della patologia che ha determinato la morte del all'esposizione ad amianto da lui subita durante l'attività Pt_1
lavorativa svolta per il Provveditorato al Porto. Ha evidenziato che, a seguito delle indagini peritali in sede penale, è stata formulata la diversa diagnosi di “fibrosi interstiziale polmonare”. Ha osservato che l'asbestosi è sempre conseguente all'esposizione ad amianto mentre la fibrosi interstiziale è
riconducibile a varie cause, tra cui anche l'esposizione ad amianto, se ad alti livelli. Ha sostenuto che, nel caso di specie, a fronte dei livelli di esposizione ad amianto riscontrati, è altamente improbabile che la patologia che ha determinato la morte del lavoratore (come emersa in sede penale) sia stata sviluppata per effetto diretto dell'esposizione ad amianto in ambito lavorativo. Ha
accolto le conclusioni del CTU secondo cui non vi sono sufficienti elementi per ritenere provato che
3 l'interstiziopatia sia stata determinata, neppure come concausa, dall'esposizione ad amianto.
Ha compensato tra le parti le spese di lite, considerato che solo in sede di esame autoptico
è stato possibile rettificare la diagnosi della patologia di cui si discorre, e ha posto le spese di CTU
in capo ad entrambe le parti in solido.
2. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello le sigg. , Parte_3 [...]
e sulla base di quattro motivi. Precisano che oggetto della Parte_1 Parte_2
domanda svolta in primo grado era l'accertamento della malattia che ha determinato la morte del congiunto, della sua origine professionale e del nesso causale con l'esposizione ad amianto subita in ambito lavorativo, mentre il riferimento all'asbestosi era una mera precisazione della domanda alla luce della diagnosi disponibile all'epoca del deposito del ricorso.
2.1. Con il primo motivo di appello, le appellanti hanno contestato che il primo giudice avrebbe dovuto procedere con l'assunzione delle testimonianze prima di disporre la CTU, al fine di accertare il livello di esposizione, in considerazione del fatto che le fibre d'amianto crisotilo dopo alcuni anni non sono rilevabili nei polmoni per il fenomeno della c.d. clerance polmonare.
Le appellanti lamentano che le conclusioni del CTU sul nesso causale sono prive di fondamento alla luce delle linee guida in materia di esposizione ad amianto. Rilevano che le conclusioni del CTU divergono dall'elaborato autoptico (secondo cui l'esposizione ad amianto è
possibile concausa della patologia diagnosticata) e sono smentite dal Consensus Report di Helsinki,
fonte principale in materia di malattie asbesto correlate. Evidenziano che nel caso di specie la quantità delle fibre riscontrata nei polmoni del de cuius supera abbondantemente la soglia minima stabilita dai criteri di Helsinki per rilevare l'esposizione ad amianto. Insistono per la rinnovazione della CTU.
2.2. Con il secondo motivo di appello, le appellanti hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. e 2087 c.c..
Le appellanti ribadiscono che, essendo l'amianto una concausa della patologia secondo i criteri civilistici, si deve ritenere accertato il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e la fibrosi idiopatica da cui era affetto il sig. Pt_1
2.3. Con il terzo motivo di appello, le appellanti hanno impugnato la sentenza per violazione
4 e falsa applicazione degli artt. 2721 ss. c.c. e 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 c.p.c..
Le appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto superflue le prove orali richieste.
Sostengono che, verificata la responsabilità concausale dell'amianto nell'insorgenza della fibrosi, le testimonianze avrebbero consentito di dimostrare che l'esposizione ad amianto è avvenuta durante l'attività lavorativa del sig. per il Provveditorato al Porto. Precisano che controparte non ha Pt_1
contestato l'esposizione del sig. all'amianto. Pt_1
2.4. Con il quarto motivo di appello, le appellanti hanno impugnato la sentenza per errata applicazione dell'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2022.
Le appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice non ha ridotto il compenso del CTU in considerazione del ritardo con il quale è stato depositato l'elaborato peritale. Affermano che il compenso del CTU avrebbe dovuto essere ridotto di un terzo in quanto il termine (a seguito delle proroghe concesse) per il deposito dell'elaborato scadeva il 26.11.2023, mentre il CTU ha provveduto al deposito in data 7.12.2023, con 11 giorni di ritardo.
2.5. Infine, le appellanti riportano quanto argomentato nel ricorso in primo grado e non esaminato dal Tribunale. Precisano altresì che l ha riconosciuto alla vedova del sig. la CP_2 Pt_1
rendita di reversibilità, avendo riscontrato il nesso causale tra patologia ed esposizione professionale all'amianto.
3. Si è costituita l Controparte_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
L'ente eccepisce l'inammissibilità/la manifesta infondatezza dell'appello, che investe una questione non dirimente. Evidenzia che la sentenza impugnata ha rigettato le domande attoree in quanto il loro allegato fondamento è stato smentito dall'espletata istruttoria, essendo stata accertata l'esistenza di una diversa patologia (fibrosi interstiziale) rispetto a quella (asbestosi) allegata nel ricorso.
L'ente eccepisce, altresì, la manifesta infondatezza dell'appello, poiché le censure proposte avrebbero dovuto essere formulate in sede tecnica o in sede di prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale. Ha, comunque, evidenziato che la CTU svolta in primo grado e la perizia eseguita in sede penale sono concordi nell'escludere la natura professionale della patologia
5 lamentata ex adverso.
L'ente richiama le difese già svolte in primo grado, in particolare con riguardo al difetto del nesso causale e alla necessaria riduzione proporzionale del danno per condotta colposa del lavoratore. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, insiste nella richiesta di scomputo dell'eventuale somma percepita o percipienda riconosciuta dall . CP_2
4. All'udienza del giorno 11.9.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato nel merito per le seguenti dirimenti ragioni, che assorbono ogni ulteriore questione.
5.1. Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto l'atto introduttivo del presente grado di giudizio contiene sufficienti elementi per l'identificazione delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Le ulteriori argomentazioni poste a sostegno dell'eccezione in esame sono, in realtà, questioni di merito, v. infra.
Nondimeno, l'impugnazione è infondata nel merito.
6. Deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità delle contestazioni alla CTU, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Le contestazioni e i rilievi critici
delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni
difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima
volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e
alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice
in relazione a tale mezzo istruttorio.” (v. Cass. 5624/22). Nel caso di specie, le critiche mosse alla
CTU sono dirette proprio alla revisione della valutazione operata dal giudice di prime cure.
7. Nondimeno, ritiene il Collegio, analizzando congiuntamente i primi tre motivi di appello,
che la sentenza di prime cure debba essere confermata in punto insussistenza di una patologia
6 asbesto-correlata.
7.1. Giova riportare alcuni passaggi decisivi della valutazione svolta dal perito in sede penale,
richiamata anche dalla CTU svolta nel primo grado del presente giudizio. In tale perizia, che ha tenuto conto anche della conta delle fibre/corpuscoli di amianto eseguita da ARPA Lombardia, dopo l'accertamento secondo il quale è deceduto, non per asbestosi, ma per “grave fibrosi Parte_4
interstiziale polmonare”, si legge: “La diagnosi di asbestosi formulata in vita sulla base dei rilievi
strumentali eseguiti non ha trovato conferma negli accertamenti di natura anatomo-patologica
espletati sui campioni di parenchima polmonare.
Quest'ultimi hanno infatti documentato un quadro di polmonite interstiziale fibrosante
inquadrabile quale pneumoconiosi da metalli pesanti o comunque associata a polmonite da
ipersensibilità cronica che potrebbe parimenti trovare nelle
mansioni lavorative la sua origine causale per esposizione ad altri agenti inquinanti.
C'è da dire che in relazione all'elevata carica polmonare di fibre anfiboliche è
possibile ascrivere comunque all'amianto un ruolo concausale nel determinismo del quadro fibrotico
interstiziale polmonare.” (doc. 17 fasc. appellante, pag. 40).
Si tratta di una valutazione che, nell'escludere la sussistenza dell'asbestosi allegata in primo grado,
riconduce comunque la diversa patologia accertata (polmonite interstiziale fibrosante) ad una
“pneumoconiosi” da metalli pesanti o comunque associata a polmonite da ipersensibilità cronica rispetto ad “altri agenti inquinanti” non meglio specificati. Il perito in sede penale ha formulato del tutto genericamente l'ipotesi che la causa di tale patologia sia ricollegabile all'esposizione ad agenti inquinanti (quali?) sul luogo di lavoro. L'impiego del condizionale “potrebbe” indica, invero, una mera possibilità che non integra la probabilità qualificata che soddisfa il criterio del c.d. “più probabile che non”, in particolare con riferimento all'esposizione ad amianto, unico agente nocivo allegato in primo grado.
Analoghe le considerazioni relative all'ultimo periodo della perizia sopra riportato, periodo in cui il consulente, prendendo in specifica considerazione l'esposizione ad amianto, pur in presenza di una
“elevata carica polmonare di fibre anfiboliche”, prospetta un ruolo (con)causale in termini di mera possibilità, e non di probabilità qualificata.
7 Del resto, il numero dei corpuscoli di amianto nei polmoni (dato diverso da quello relativo alle fibre)
è basso rispetto ai c.d. criteri di Helsinki, e tale dato, tenuto presente dal consulente, verosimilmente non ha consentito di attribuire, secondo un criterio di probabilità qualificata, all'esposizione ad amianto un ruolo (con)causale nella genesi della specifica patologia (v. pag. 39 della perizia in sede penale).
7.2. Anche la CTU svolta nel primo grado del presente giudizio (doc. 9 parte appellante, v. pag. 37
ss., ove si richiamano gli accertamenti in sede penale), a ben vedere, svolge una valutazione in termini di mera possibilità e non di probabilità qualificata con riferimento all'esposizione ad amianto.
Del resto, in sede di conclusioni, il CTU ha esordito “Sussistono elementi di forte perplessità sul
piano anamnestico ed anatomopatologico” (pag. 42 della CTU).
In particolare, pur dando atto dell'esposizione ad amianto, il CTU ha rilevato che “i livelli riscontrati
soprattutto di corpuscoli sono enormemente inferiori a quelli riscontrati nei lavoratori esposti ad
asbesto … ” (pag. 48 CTU). Il CTU ha, quindi, valorizzato l'elemento sottolineato anche dalla perizia penale, dei bassi livelli di corpuscoli (ritenuto significativo ai fini dell'esclusione o quantomeno del dubbio sull'origine lavorativa, a prescindere dall'alto livello di fibre). Il CTU ha, poi, ritenuto
“improbabile” (pag. 49) che l'interstiziopatia da cui era affetto il Da OS abbia origine professionale amianto-correlata e ha chiarito che la diretta correlazione con l'esposizione ad amianto non può
essere desunta dal solo dato della conta delle fibre, profilo su cui ha insistito parte appellante. Sicchè
la circostanza che, a pag. 48 della CTU, si legga che il numero di fibre di amianto riscontrate nei polmoni del de cuius è “moderatamente” inferiore a quello che generalmente si riscontra nei lavoratori esposti, laddove esso è superiore al dato riportato dai criteri di Helsinki, non inficia la valutazione complessiva svolta dal CTU, che ha tenuto presente vari elementi (tra cui la conta dei corpuscoli) ed è pervenuto a conclusioni in linea con quelle cui è giunto il consulente in sede penale.
7.3. In altri termini, le considerazioni svolte nell'atto di appello sui criteri di Helsinki (per come riportati in appello) consentono di accertare che il lavoratore è stato esposto ad amianto, esposizione che non è specificamente contestata in questa sede. Il profilo in contestazione tra le parti attiene, come detto, alla identificazione della (con)causa della patologia che ha determinato il decesso. (Con)causa che, per quanto precede, secondo il criterio del c.d. più probabile che non, non può essere
8 identificata nell'esposizione ad amianto in ambito lavorativo.
In definitiva, la lettura delle due convergenti consulenze – intrinsecamente coerenti, argomentate anche con riferimento alla letteratura scientifica e prive di vizi logici (ciò che esclude, quantomeno con riferimento alla CTU, la necessità della rinnovazione) - non offre elementi tali da modificare le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice nella sentenza impugnata.
7.4. Né l'ammissione dei testi avrebbe verosimilmente determinato l'acquisizione al processo di elementi medici dirimenti rispetto a quelli già valutati, posto che non è specificamente contestata l'esposizione ad amianto e la conta dei corpuscoli/fibre è stata eseguita in un laboratorio ARPA
(secondo una valutazione tecnico-scientifica verosimilmente non modificabile da deposizioni testimoniali) ed esaminata da ben due consulenti che sono giunti a conclusioni sovrapponibili. Del
resto, i capitoli di prova testimoniale riportati a pag. 17 dell'appello attengono alle mansioni e alle modalità di loro svolgimento (circostanze non specificamente contestate in questa sede) e parte appellante non argomenta su come da tali capitoli, quand'anche confermati, potrebbero emergere elementi decisivi in ordine ai livelli di esposizione.
Non vi sono, poi, documenti medico legali ulteriori da esaminare (non specificamente identificati da parte appellante), posto che il de cuius è stato pacificamente cremato.
8. Il Collegio ritiene infondato anche il quarto motivo relativo alla richiesta di riduzione dell'onorario del CTU.
L'art. 52 del DPR 115/2002 prevede: “1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità
e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata
nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili
all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla
scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.
Il Collegio, in ordine all'interpretazione di tale disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione degli onorari del consulente che depositi in ritardo l'elaborato, richiama l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui: “Questa Corte ha già affermato in passato -nella vigenza della
Legge n.319/1980- il principio per cui "l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia
conseguente o non a fatti sopravvenuti non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione
9 del compenso;
all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata
alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre
in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla
liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli
onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici" (Cass. Sez.1, Sentenza n.11403 del
02/11/1995, Rv.494501; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n.5164 del 26/05/1994, Rv.486782).” (v. Cass.
22621/2019).
In base a tale orientamento, il ritardo non imputabile al consulente non integra la fattispecie che impone la riduzione del compenso dell'ausiliario.
Nel caso di specie, attesa la complessità e la pluralità degli accertamenti medico legali di cui ha dovuto tener conto il CTU (le indagini dell'ARPA Lombardia, la perizia in sede penale) e la peculiarità
della fattispecie (la diagnosi iniziale di morte per asbestosi è stata disattesa dalle indagini successive), il ritardo nel deposito deve ritenersi non imputabile al CTU.
9. Per tutto quanto precede, l'appello dev'essere rigettato.
10. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Sicché gli appellanti, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, come per legge.
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
10 1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia EL RA OR
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