Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2025, proposto da
NI NA GL, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 1118/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TA LL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° agosto 2025 e depositato il successivo 13 agosto la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha accertato il suo diritto di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore di GL NI NA nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
3. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che la carta docente è stata attivata ed ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Osserva il Collegio che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, non risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
Considerato, nondimeno, che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257), pur non sussistendo i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, tenuto conto della dichiarazione resa da parte ricorrente, può dichiararsi, in applicazione degli articoli 35 comma 1 lett. c) e 84 comma 4 C.P.A., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Atteso che la resistente amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato soltanto in corso di causa, reputa il Collegio che le spese di lite debbano essere poste a carico della stessa e distratte in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TA LL LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL LO | RA IA TA |
IL SEGRETARIO