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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9617/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9617/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vizzini (CT), Via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv.
DE CO SA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Vizzini (CT), Via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv. DE
CO SA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi all'accordo raggiunto e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania (invero, per errore nel CP_1
ricorso introduttivo vi era l'indicazione del luogo di celebrazione in Scordia) in data 15/03/2006
e che dall'unione coniugale sono nati i figli il 23.05.2001 e il Persona_1 Persona_2
10.07.2003.
Il ricorrente ha precisato che il Tribunale per i Minorenni di Catania, con provvedimento del
19.12.2006 reso nel proc. n. 448/03 V.G., in limitazione della potestà genitoriale, ha disposto l'affidamento dei figli minorenni e ai nonni paterni, con loro Per_1 Per_2
collocamento presso gli stessi.
Si è costituita in giudizio e le parti hanno rappresentato di aver raggiunto CP_1
un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Entrambe le parti hanno rappresentato che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Successivamente, è stato acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio corretto, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Catania e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli e , oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale rileva che entrambe le parti rinunciano al mantenimento essendo entrambe economicamente indipendenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 23, parte 2, serie C, anno 2006).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 7 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9617/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vizzini (CT), Via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv.
DE CO SA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Vizzini (CT), Via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv. DE
CO SA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi all'accordo raggiunto e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania (invero, per errore nel CP_1
ricorso introduttivo vi era l'indicazione del luogo di celebrazione in Scordia) in data 15/03/2006
e che dall'unione coniugale sono nati i figli il 23.05.2001 e il Persona_1 Persona_2
10.07.2003.
Il ricorrente ha precisato che il Tribunale per i Minorenni di Catania, con provvedimento del
19.12.2006 reso nel proc. n. 448/03 V.G., in limitazione della potestà genitoriale, ha disposto l'affidamento dei figli minorenni e ai nonni paterni, con loro Per_1 Per_2
collocamento presso gli stessi.
Si è costituita in giudizio e le parti hanno rappresentato di aver raggiunto CP_1
un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Entrambe le parti hanno rappresentato che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Successivamente, è stato acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio corretto, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Catania e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli e , oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale rileva che entrambe le parti rinunciano al mantenimento essendo entrambe economicamente indipendenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 23, parte 2, serie C, anno 2006).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 7 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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