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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5810/2025 promossa con ricorso congiunto in data 8.9.2025 da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 IO (MI) il 6.8.1975 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio Mandato che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Mandato che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone di procedere all'annotazione della relativa Sentenza alle seguenti condizioni:
I. Il figlio oggi minorenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Vimodrone, via XXV Aprile n. 10, che viene assegnata alla Sig.ra con tutto quanto la arreda;
anche la figlia , maggiorenne, Pt_2 Per_2 rimarrà a vivere con la madre.
II) La casa di Vimodrone, via AC Leopardi n. 38/B, invece, pur rimanendo anch'essa in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata al Sig. . Parte_1
III) Data l'età dei figli, sarà facoltà degli stessi regolamentare in piena autonomia i rapporti con entrambi i genitori;
IV) Il Sig. sosterrà le spese ordinarie e straordinarie condominiali dell'immobile di Pt_1 Vimodrone, AC Leopardi n. 38/B unitamente alle utenze domestiche nella misura del 50%. La Sig.ra sosterrà il pagamento del residuo 50% delle predette spese versandole sul conto Pt_2 corrente del Sig. anche attraverso la compensazione dei propri crediti di cui al punto Pt_1 successivo, a fronte dell'esibizione delle pezze giustificative.
V) Analogamente la Sig.ra sosterrà le spese ordinarie e straordinarie condominiali Pt_2 dell'immobile di Vimodrone, via XXV Aprile n. 10 unitamente alle utenze domestiche nella misura del 50%. Il Sig. sosterrà il pagamento del residuo 50% delle predette spese versandole sul Pt_1 conto corrente della Sig.ra al netto dei propri crediti di cui al punto precedente a fronte Pt_2 dell'esibizione delle pezze giustificative;
VI) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Pt_1 Pt_2
€.500,00/mese, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della Sentenza.
VII) Le spese straordinarie, individuate con riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, verranno corrisposte da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
VIII) L'assegno unico del solo figlio verrà versato alla Sig.ra Per_1 Pt_2
IX) e dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto Parte_1 Parte_2 economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altro;
X) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda Sentenza.
XI) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Vimodrone in data 23.5.2017 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 29.9.2025 per l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Pt_2 ;
[...] II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5810/2025 promossa con ricorso congiunto in data 8.9.2025 da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 IO (MI) il 6.8.1975 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio Mandato che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Mandato che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone di procedere all'annotazione della relativa Sentenza alle seguenti condizioni:
I. Il figlio oggi minorenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Vimodrone, via XXV Aprile n. 10, che viene assegnata alla Sig.ra con tutto quanto la arreda;
anche la figlia , maggiorenne, Pt_2 Per_2 rimarrà a vivere con la madre.
II) La casa di Vimodrone, via AC Leopardi n. 38/B, invece, pur rimanendo anch'essa in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata al Sig. . Parte_1
III) Data l'età dei figli, sarà facoltà degli stessi regolamentare in piena autonomia i rapporti con entrambi i genitori;
IV) Il Sig. sosterrà le spese ordinarie e straordinarie condominiali dell'immobile di Pt_1 Vimodrone, AC Leopardi n. 38/B unitamente alle utenze domestiche nella misura del 50%. La Sig.ra sosterrà il pagamento del residuo 50% delle predette spese versandole sul conto Pt_2 corrente del Sig. anche attraverso la compensazione dei propri crediti di cui al punto Pt_1 successivo, a fronte dell'esibizione delle pezze giustificative.
V) Analogamente la Sig.ra sosterrà le spese ordinarie e straordinarie condominiali Pt_2 dell'immobile di Vimodrone, via XXV Aprile n. 10 unitamente alle utenze domestiche nella misura del 50%. Il Sig. sosterrà il pagamento del residuo 50% delle predette spese versandole sul Pt_1 conto corrente della Sig.ra al netto dei propri crediti di cui al punto precedente a fronte Pt_2 dell'esibizione delle pezze giustificative;
VI) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Pt_1 Pt_2
€.500,00/mese, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della Sentenza.
VII) Le spese straordinarie, individuate con riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, verranno corrisposte da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
VIII) L'assegno unico del solo figlio verrà versato alla Sig.ra Per_1 Pt_2
IX) e dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto Parte_1 Parte_2 economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altro;
X) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda Sentenza.
XI) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Vimodrone in data 23.5.2017 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 29.9.2025 per l'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Pt_2 ;
[...] II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi