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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI OV, all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8144/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Roma n. 8 come in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elett.me dom.to in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI-00200789 emessa dall' di Caserta ed asseritamente CP_2 notificata il 14.10.2024, con la quale, accertata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. e visto l'art. 3, comma 6, del D.lgs 15.01.2016 n. 8, è stata comminata al ricorrente quale legale rappresentante p.t. della società a sanzione amministrativa di € 17.972,50, oltre le spese di CP_3 notifica. Dedotta l'illegittimità della ordinanza – ingiunzione, ritenuta la sussistenza del proprio difetto di legittimazione nonché l'intervenuta prescrizione, ha concluso come da proprio atto introduttivo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si è costituito ritualmente l' resistente chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità e nel merito CP_1 la infondatezza della proposta opposizione.
Il ricorso è inammissibile. È fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 formulata dall' . CP_2
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della
L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l' resistente ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta si è perfezionata in data 11.10.2024, così come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata relativo all'atto impugnato. A fronte di tale produzione documentale, la ricorrente nulla ha dedotto.
La presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 12.11.2024, oltre il termine di
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione che scadeva il giorno 11.11.2024.
Sicché il ricorso deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011 e quindi ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria è del tutto preliminare e determina così l'assorbimento di qualsiasi ulteriore questione e preclude lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività processuale, benché non precluda la possibilità del pagamento in via amministrativa della sanzione secondo le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione.
Le spese si dichiarano integralmente compensate tra le parti stante la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il giudice del lavoro
RI OV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI OV, all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8144/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Roma n. 8 come in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elett.me dom.to in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI-00200789 emessa dall' di Caserta ed asseritamente CP_2 notificata il 14.10.2024, con la quale, accertata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. e visto l'art. 3, comma 6, del D.lgs 15.01.2016 n. 8, è stata comminata al ricorrente quale legale rappresentante p.t. della società a sanzione amministrativa di € 17.972,50, oltre le spese di CP_3 notifica. Dedotta l'illegittimità della ordinanza – ingiunzione, ritenuta la sussistenza del proprio difetto di legittimazione nonché l'intervenuta prescrizione, ha concluso come da proprio atto introduttivo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si è costituito ritualmente l' resistente chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità e nel merito CP_1 la infondatezza della proposta opposizione.
Il ricorso è inammissibile. È fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 formulata dall' . CP_2
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della
L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l' resistente ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta si è perfezionata in data 11.10.2024, così come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata relativo all'atto impugnato. A fronte di tale produzione documentale, la ricorrente nulla ha dedotto.
La presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 12.11.2024, oltre il termine di
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione che scadeva il giorno 11.11.2024.
Sicché il ricorso deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011 e quindi ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria è del tutto preliminare e determina così l'assorbimento di qualsiasi ulteriore questione e preclude lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività processuale, benché non precluda la possibilità del pagamento in via amministrativa della sanzione secondo le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione.
Le spese si dichiarano integralmente compensate tra le parti stante la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il giudice del lavoro
RI OV