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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3346/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Stella Piergiacomi;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TI CA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“-1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto prestando sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente ai fini dell'espatrio.
-2) Le parti danno atto che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita Parte_3
a Polverigi (AN), Via G. Brodolini n. 31/C, per trasferirsi in altra abitazione ed ha già curato il ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali.
-3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti svolgendo entrambi attività lavorativa regolarmente retribuita.
- 1 - -4) I ricorrenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pendenza economica e patrimoniale e pertanto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi previsti nel presente accordo.
-5) Spese legali devono intendersi integralmente compensate con rinuncia da parte dei rispet-tivi legali alla solidarietà passiva ex art. 13/8 L.P”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Polverigi (AN) il 25/03/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento all'unica figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- 2 - - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ed i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a Polverigi (AN) il 25/03/2001, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 1, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3346/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Stella Piergiacomi;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TI CA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“-1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto prestando sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente ai fini dell'espatrio.
-2) Le parti danno atto che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita Parte_3
a Polverigi (AN), Via G. Brodolini n. 31/C, per trasferirsi in altra abitazione ed ha già curato il ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali.
-3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti svolgendo entrambi attività lavorativa regolarmente retribuita.
- 1 - -4) I ricorrenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pendenza economica e patrimoniale e pertanto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi previsti nel presente accordo.
-5) Spese legali devono intendersi integralmente compensate con rinuncia da parte dei rispet-tivi legali alla solidarietà passiva ex art. 13/8 L.P”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Polverigi (AN) il 25/03/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento all'unica figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- 2 - - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ed i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a Polverigi (AN) il 25/03/2001, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 1, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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