Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2025
RE PU BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 302/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente a[...]
ER (LC), via Bovara n. 67, con il patrocinio dell'avv. PIZZI MATTEO
e
,nato a [...] il [...] e Controparte_1 (C.F. C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROCCA EMANUELA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente chiedono
Che il competente Tribunale di Lecco, espletati gli incombenti di rito, previa fissazione di udienza e sostituita la stessa con il deposito di note scritte come sopra richiesto dai ricorrenti, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1 e Controparte_1 in comune di Barzago (LC) il giorno 17.09.2005 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune, reg. atto di matrimonio anno 2005, parte II, serie A, numero 10, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alla relativa annotazione e all'espletamento di ogni altro relativo incombente, alle seguenti condizioni:
1) Il sig. Controparte_1 si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 la sua quota indivisa del
50% dell'ex casa coniugale (già lasciata nell'esclusiva disponibilità della moglie in sede di separazione) e di seguito così identificata:
N. 33091 presentato all' Controparte_2 di Lecco il 12.04.2005) e precisamente la porzione con annessa area pertinenziale in mappa e catasto come segue: Catasto Fabbricato fg 6 mapp.
4650/4 via Preguda snc p. S1-T-1-2, cat. A/7, cl. 1, VANI 7, sup. cat. 176, euro 867,65, consistenza: due locali di sgombero e due ripostigli al piano interrato;
al piano terra soggiorno cucina wc portico e area pertinenziale al piano primo due camere, bagno disimpegno e terrazzo, al piano secondo sottotetto e terrazzo, il tutto collegato da scala interna. Coerenze in corpo e in contorno compresa l'area: mapp. 4650/6, mapp. 4650/5, mapp. 4650/7, strada.
2) La sig.ra Parte_1 si impegna ad acquistare la quota immobiliare suddetta, subordinatamente all'ottenimento, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, della concessione di nuovo mutuo a sé sola intestato da parte dell'istituto bancario, e contestuale estinzione del mutuo attualmente in essere, intestato a entrambi i coniugi.
3) Il corrispettivo concordato tra le parti per la cessione della quota immobiliare è pari ad € 75.000
(euro settantacinquemila), che verrà corrisposto da parte della signora _1 quanto a € 70.000
(euro settantamila) all'atto notarile di trasferimento e quanto a € 5.000 (euro cinquemila) entro e non oltre i successivi 12 mesi, con rinuncia del cedente all'iscrizione di vincoli a garanzia.
4) L'atto di trasferimento di cui sopra verrà stipulato presso il Notaio che verrà indicato dalla sig.ra
Parte_1 con oneri interamente a carico della sig.ra _1 non appena ottenuta da parte della signora Pt 1 la concessione del nuovo mutuo a sé sola intestato.
5) Il mutuo attualmente in essere continuerà a essere pagato da entrambi i coniugi, per quota del 50% cadauno, sino alla data della stipula dell'atto notarile, senza reciproci obblighi di restituzione/rimborso, purché, dalla data di sottoscrizione del presente accordo sino alla stipula dell'atto di trasferimento, maturino non più di ulteriori n. 3 rate del mutuo medesimo. Viceversa, in caso di maturazione di più di n. 3 rate, è espressamente inteso tra le parti che le stesse saranno pagate dai coniugi per quota del 50% cadauno, ma, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, e quale ulteriore condizione essenziale per la sua stipula, la signora _1 arà tenuta
a rimborsare al signor CP_1 le quote delle rate da quest'ultimo sino a quel momento pagate, a decorrere dalla quarta inclusa (escluse quindi come sopra detto le prime n. 3 rate), sino alla stipula medesima.
6) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti, rinunziando reciprocamente a richiedere un contributo al mantenimento.
7) Il signor CP_1 provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica, nonché ad asportare i propri beni ed effetti personali ancora presenti presso l'immobile di ER, entro la data di stipula dell'atto di trasferimento della quota dell'immobile, come sopra indicato.
8) Sottoscrivendo il presente ricorso le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale.
9) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti, con ripartizione delle spese esenti
(CU e bolli) al 50%.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Controparte_1 e Parte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 17/09/2005 a Barzago (LC) e dalla loro unione non sono nati figli. Con Sentenza n. 348/2023 emessa il 06/06/2023 e pubblicata il 17/07/2023 il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi omologando le condizioni concordate tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
27/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) 1. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Barzago (LC) il 17/09/2005 tra Controparte_1 Parte_1 rascritto nei registri e dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero
10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Barzago (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada