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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Galileo Galilei N. 9 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 279 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento esecutivo n. 279 del 12 dicembre 2024, notificato l'8 gennaio 2025, con il quale il Comune di Bisceglie chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 relativamente a tre terreni agricoli siti in agro di Bisceglie (Identificativo_Catastale_1 e Identificativo_Catastale_2) e ad un piccolo fabbricato rurale strumentale Identificativo_Catastale_3 categoria D7) posseduto per una quota di 1142/100000.
Il ricorrente premetteva di svolgere professionalmente ed esclusivamente l'attività di coltivatore diretto dal
25 marzo 2014, come dimostrato dalla certificazione INPS attestante i versamenti dei contributi agricoli unificati per il periodo 2014-2024 e dalla visura ordinaria della CCIAA di Bari.
Egli sosteneva che per i terreni agricoli condotti direttamente sussistesse l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 11 del regolamento IMU del
Comune di Bisceglie, e che il piccolo fabbricato, in quanto strumentale all'attività agricola, non dovesse scontare l'imposta.
Il ricorrente riferiva di aver presentato in data 29 gennaio 2025 istanza di annullamento in autotutela, rigettata dal Comune con nota del 6 marzo 2025 nella quale l'ufficio eccepiva per la prima volta la mancata comunicazione della qualifica di coltivatore diretto ai fini IMU.
Con successiva nota del 15 febbraio 2025 il ricorrente aveva integrato la documentazione, allegando il fascicolo aziendale Società_1 che comprovava la presenza dei terreni di Bisceglie nel proprio compendio agricolo sin dal 2014, e richiamava la risposta a Telefisco 2020 del Dipartimento delle Finanze secondo cui l'omessa dichiarazione potrebbe comportare solo sanzioni, ma non la decadenza dall'esenzione.
Il ricorrente lamentava che il Comune, nonostante le evidenze, non avesse proceduto allo sgravio, costringendolo ad incardinare il giudizio, e chiedeva l'annullamento dell'avviso, lo sgravio delle somme illegittimamente richieste e la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Il Comune di Bisceglie si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, contestando analiticamente le argomentazioni svolte dall'interessato; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione finale della causa, il difensore del ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già svolte.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La controversia all'esame della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari concerne la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 279 del 12 dicembre 2024, con il quale il Comune di Bisceglie ha preteso dal ricorrente, sig. Ricorrente_1, il pagamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 relativamente a terreni agricoli e ad un piccolo fabbricato strumentale siti nel proprio agro.
Il ricorrente, coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola dal 25 marzo 2014 e titolare di un'azienda agricola con terreni in agro di Bisceglie, ha sempre beneficiato dell'esenzione IMU per i medesimi terreni sin dall'inizio dell'attività e per tutte le annualità precedenti al 2019, nonché per quelle successive, come implicitamente riconosciuto dallo stesso Comune con nota del 6 marzo 2025, nella quale si afferma che la comunicazione dei requisiti presentata dal ricorrente verrà presa in considerazione a partire dall'annualità
2020.
Ciò che appare giuridicamente anomalo e sintomatico di una palese violazione dei principi di buona fede e coerenza dell'azione amministrativa è proprio la circostanza che il Comune abbia interrotto improvvisamente e senza giustificato motivo il riconoscimento di un beneficio fiscale pacificamente spettante al contribuente per il solo anno 2019, nonostante la permanenza in capo allo stesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
Il fondamento dell'esenzione invocata dal ricorrente risiede nell'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, che conferma l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Tale esenzione, come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 16 giugno 2017, non è subordinata ad un obbligo dichiarativo annuale, essendo sufficiente che il Comune sia già in possesso delle informazioni necessarie relative alla qualifica soggettiva del contribuente e ai terreni condotti.
Nel caso di specie, il Comune di Bisceglie non solo era già in possesso di tali informazioni, avendo riconosciuto l'esenzione per gli anni dal 2014 al 2018, ma il ricorrente ha ulteriormente dimostrato, mediante produzione del fascicolo aziendale Società_1 e della certificazione INPS, la continuità della propria attività di coltivatore diretto sui medesimi terreni anche per l'anno 2019.
La tesi del Comune resistente, secondo cui la mancata comunicazione annuale prevista dall'articolo 16 del regolamento comunale comporterebbe la decadenza dal beneficio, si pone in aperto contrasto con il principio generale secondo cui gli obblighi dichiarativi non possono essere interpretati come condizioni sostanziali per l'accesso a esenzioni previste dalla legge, ma al più come adempimenti formali la cui omissione può dar luogo all'applicazione di sanzioni, senza tuttavia determinare la perdita del diritto all'esenzione, come peraltro ribadito dalla risposta del Dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2020.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal Comune, e in particolare la sentenza della Corte di Cassazione
n. 21465 del 2020, non è conferente al caso in esame, in quanto riguarda fattispecie nelle quali l'onere di comunicazione era funzionale a rendere nota al Comune una situazione di fatto non altrimenti conoscibile, mentre nella fattispecie in oggetto il Comune era già pienamente edotto della qualità di coltivatore diretto del ricorrente e dei terreni da lui condotti, tanto da aver sempre riconosciuto l'esenzione in passato.
Più in generale, sotto il profilo della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, appare del tutto irragionevole pretendere il pagamento di un'imposta da parte di un soggetto che, per la propria attività agricola, non realizza alcun presupposto impositivo, essendo i terreni agricoli condotti direttamente esenti per legge.
La condotta del Comune di Bisceglie, che ha rigettato l'istanza di autotutela limitatamente all'anno 2019, pur impegnandosi a riconoscere l'esenzione per le annualità successive, evidenzia una disparità di trattamento ingiustificata e una lesione dell'affidamento legittimamente riposto dal contribuente nella continuità dell'azione amministrativa, in violazione dei principi di buona fede e correttezza che devono informare i rapporti tra fisco e contribuente.
Alla luce delle argomentazioni esposte, emerge con chiarezza l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, fondato su una pretesa impositiva priva del necessario presupposto, in quanto riferita a terreni agricoli esenti per legge, e caratterizzato da un difetto di motivazione sostanziale, non potendo il mero richiamo ad un adempimento formale tardivo giustificare l'imposizione di un tributo non dovuto.
Il ricorrente ha inoltre dimostrato di aver sempre agito con trasparenza, producendo tutta la documentazione comprovante la propria qualifica e la conduzione dei terreni, e l'omessa presentazione della comunicazione annuale, quand'anche fosse effettivamente mancata, non potrebbe in alcun modo far rivivere un'obbligazione tributaria inesistente, né tantomeno giustificare un comportamento così palesemente contraddittorio da parte dell'ente impositore. In conclusione, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 279 del 2024.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, degli importi oggetto di causa e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Galileo Galilei N. 9 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 279 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento esecutivo n. 279 del 12 dicembre 2024, notificato l'8 gennaio 2025, con il quale il Comune di Bisceglie chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 relativamente a tre terreni agricoli siti in agro di Bisceglie (Identificativo_Catastale_1 e Identificativo_Catastale_2) e ad un piccolo fabbricato rurale strumentale Identificativo_Catastale_3 categoria D7) posseduto per una quota di 1142/100000.
Il ricorrente premetteva di svolgere professionalmente ed esclusivamente l'attività di coltivatore diretto dal
25 marzo 2014, come dimostrato dalla certificazione INPS attestante i versamenti dei contributi agricoli unificati per il periodo 2014-2024 e dalla visura ordinaria della CCIAA di Bari.
Egli sosteneva che per i terreni agricoli condotti direttamente sussistesse l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 11 del regolamento IMU del
Comune di Bisceglie, e che il piccolo fabbricato, in quanto strumentale all'attività agricola, non dovesse scontare l'imposta.
Il ricorrente riferiva di aver presentato in data 29 gennaio 2025 istanza di annullamento in autotutela, rigettata dal Comune con nota del 6 marzo 2025 nella quale l'ufficio eccepiva per la prima volta la mancata comunicazione della qualifica di coltivatore diretto ai fini IMU.
Con successiva nota del 15 febbraio 2025 il ricorrente aveva integrato la documentazione, allegando il fascicolo aziendale Società_1 che comprovava la presenza dei terreni di Bisceglie nel proprio compendio agricolo sin dal 2014, e richiamava la risposta a Telefisco 2020 del Dipartimento delle Finanze secondo cui l'omessa dichiarazione potrebbe comportare solo sanzioni, ma non la decadenza dall'esenzione.
Il ricorrente lamentava che il Comune, nonostante le evidenze, non avesse proceduto allo sgravio, costringendolo ad incardinare il giudizio, e chiedeva l'annullamento dell'avviso, lo sgravio delle somme illegittimamente richieste e la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Il Comune di Bisceglie si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, contestando analiticamente le argomentazioni svolte dall'interessato; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione finale della causa, il difensore del ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già svolte.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La controversia all'esame della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari concerne la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 279 del 12 dicembre 2024, con il quale il Comune di Bisceglie ha preteso dal ricorrente, sig. Ricorrente_1, il pagamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 relativamente a terreni agricoli e ad un piccolo fabbricato strumentale siti nel proprio agro.
Il ricorrente, coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola dal 25 marzo 2014 e titolare di un'azienda agricola con terreni in agro di Bisceglie, ha sempre beneficiato dell'esenzione IMU per i medesimi terreni sin dall'inizio dell'attività e per tutte le annualità precedenti al 2019, nonché per quelle successive, come implicitamente riconosciuto dallo stesso Comune con nota del 6 marzo 2025, nella quale si afferma che la comunicazione dei requisiti presentata dal ricorrente verrà presa in considerazione a partire dall'annualità
2020.
Ciò che appare giuridicamente anomalo e sintomatico di una palese violazione dei principi di buona fede e coerenza dell'azione amministrativa è proprio la circostanza che il Comune abbia interrotto improvvisamente e senza giustificato motivo il riconoscimento di un beneficio fiscale pacificamente spettante al contribuente per il solo anno 2019, nonostante la permanenza in capo allo stesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
Il fondamento dell'esenzione invocata dal ricorrente risiede nell'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, che conferma l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Tale esenzione, come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 16 giugno 2017, non è subordinata ad un obbligo dichiarativo annuale, essendo sufficiente che il Comune sia già in possesso delle informazioni necessarie relative alla qualifica soggettiva del contribuente e ai terreni condotti.
Nel caso di specie, il Comune di Bisceglie non solo era già in possesso di tali informazioni, avendo riconosciuto l'esenzione per gli anni dal 2014 al 2018, ma il ricorrente ha ulteriormente dimostrato, mediante produzione del fascicolo aziendale Società_1 e della certificazione INPS, la continuità della propria attività di coltivatore diretto sui medesimi terreni anche per l'anno 2019.
La tesi del Comune resistente, secondo cui la mancata comunicazione annuale prevista dall'articolo 16 del regolamento comunale comporterebbe la decadenza dal beneficio, si pone in aperto contrasto con il principio generale secondo cui gli obblighi dichiarativi non possono essere interpretati come condizioni sostanziali per l'accesso a esenzioni previste dalla legge, ma al più come adempimenti formali la cui omissione può dar luogo all'applicazione di sanzioni, senza tuttavia determinare la perdita del diritto all'esenzione, come peraltro ribadito dalla risposta del Dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2020.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal Comune, e in particolare la sentenza della Corte di Cassazione
n. 21465 del 2020, non è conferente al caso in esame, in quanto riguarda fattispecie nelle quali l'onere di comunicazione era funzionale a rendere nota al Comune una situazione di fatto non altrimenti conoscibile, mentre nella fattispecie in oggetto il Comune era già pienamente edotto della qualità di coltivatore diretto del ricorrente e dei terreni da lui condotti, tanto da aver sempre riconosciuto l'esenzione in passato.
Più in generale, sotto il profilo della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, appare del tutto irragionevole pretendere il pagamento di un'imposta da parte di un soggetto che, per la propria attività agricola, non realizza alcun presupposto impositivo, essendo i terreni agricoli condotti direttamente esenti per legge.
La condotta del Comune di Bisceglie, che ha rigettato l'istanza di autotutela limitatamente all'anno 2019, pur impegnandosi a riconoscere l'esenzione per le annualità successive, evidenzia una disparità di trattamento ingiustificata e una lesione dell'affidamento legittimamente riposto dal contribuente nella continuità dell'azione amministrativa, in violazione dei principi di buona fede e correttezza che devono informare i rapporti tra fisco e contribuente.
Alla luce delle argomentazioni esposte, emerge con chiarezza l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, fondato su una pretesa impositiva priva del necessario presupposto, in quanto riferita a terreni agricoli esenti per legge, e caratterizzato da un difetto di motivazione sostanziale, non potendo il mero richiamo ad un adempimento formale tardivo giustificare l'imposizione di un tributo non dovuto.
Il ricorrente ha inoltre dimostrato di aver sempre agito con trasparenza, producendo tutta la documentazione comprovante la propria qualifica e la conduzione dei terreni, e l'omessa presentazione della comunicazione annuale, quand'anche fosse effettivamente mancata, non potrebbe in alcun modo far rivivere un'obbligazione tributaria inesistente, né tantomeno giustificare un comportamento così palesemente contraddittorio da parte dell'ente impositore. In conclusione, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 279 del 2024.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, degli importi oggetto di causa e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026