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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5829/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Calabria, A. Ferrandi e A. Frangipane
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Cigarini
in punto a: vendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa e comunque in ogni caso respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione o comunque in ogni caso l'incompetenza del Tribunale di Modena ad emettere il decreto opposto, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
- accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
> IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/sostanziale della in Parte_1 relazione al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: revocare o comunque dichiarare inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato per le ragioni esposte in atti, e, in ogni caso, respingere ogni avversa pretesa creditoria, in quanto pure infondata, alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che controparte vanti un credito nei confronti della Parte_1
, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti con
[...] una riduzione del credito ingiunto, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, alla luce di quanto chiarito sul punto nel corso del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA:
- laddove non venisse ritenuto sufficiente quanto già documentato ai fini delle su esposte conclusioni, ammettersi CTU volta a quantificare i rapporti di dare e avere tra le parti, in applicazione degli accordi contrattuali in atti, ed in rettifica rispetto agli errati bilanci di rete versati in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, incluso rimborso forfettario”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione contraria disattesa: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Modena nonché dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e/o l'intervenuta sanatoria di ogni eventuale vizio con l'opposizione tempestiva di Parte_1
2) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della in relazione ai rapporti Parte_1 di somministrazione e vendita meglio descritti in atti e, per l'effetto,
2 Nel merito
3) Respingersi l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e dunque condannare la Parte_2 a pagare in favore di la somma capitale di € 745.111,00 o
[...] Controparte_2 quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, sia relativi al merito che alla fase monitoria, compresa la rifusione di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a fornitura di merce documentata da fatture allegate già nella fase monitoria, dai documenti di trasporto e consegna della merce, e dall'estratto delle scritture contabili dell'impresa creditrice, oltre a tre contratti stipulati tra le parti.
2 A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalla documentazione menzionata, l'opponente ha contestato il fatto storico, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la mancanza di prova di stipula di un rapporto tra le parti e, di conseguenza, la carenza di giurisdizione italiana e di competenza, oltre, nel merito, all'assenza di prova del credito e della sua entità.
L'opponente, infatti, pur non negando espressamente il proprio mancato adempimento, ha sostenuto che i rapporti sono stati intrattenuti da parte convenuta non con l'ingiunta ma con un soggetto del tutto distinto ed Parte_1
autonomo, ossia il Parte_3
4. A fronte della costituzione di parte convenuta, che ha smentito l'affermazione che tra le parti non sussista alcun rapporto contrattuale, documentando la sottoscrizione, in data 30/11/2019, di tre contratti, tra la convenuta opposta e la società
[...]
(e precisamente: un contratto di fornitura e produzione, un Parte_4
contratto di imbottigliamento e un contratto di locazione di stabilimento industriale
(doc. nn.
6-8 fasc. monitorio), parte attrice opponente nella prima memoria ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c. ha allegato una serie di eccezioni che, invece, presuppongono l'esistenza di un contratto e di rapporti giuridici tra le parti;
in particolare, la convenuta afferma che: il prezzo di vendita del vino indicato nelle fatture di cui è chiesto il pagamento era un prezzo provvisorio per tutto il biennio 2021 e 2022; la non avrebbe applicato in favore della somministrata il prezzo più conveniente CP_1
sul mercato, ciò in violazione degli accordi del contratto di somministrazione in data
30.11.2019 (art. 5.4, doc. n. 6 fasc. monitorio) e, più in generale, del contratto di rete.
Al riguardo, è opportuno rimarcare, infatti, che le vicende in oggetto si inquadrano in un più ampio rapporto “di rete” in essere con il Parte_3
come ricordato da parte convenuta, ai punti 4.2 e 4.3 del contratto di rete si legge
“L'obiettivo del presente contratto è quello di consolidare il business delle imprese partecipanti, da un lato, ampliando la gamma dei beni e servizi offerti ” ed in particolare “la valorizzazione del prodotto ” e degli altri prodotti tipici Parte_5 della zona” (doc. n. 10 fasc. monitorio); il secondo contratto di rete prevedeva in
3 particolare la regolamentazione di alcune fasi produttive presso la linea di imbottigliamento di proprietà di collocata in Bomporto (MO), e Parte_2 gestita per sua delega dalla retista CCS s.r.l. secondo quanto stabilito all'art. 5, punto
VIII, allegato B (doc. n. 10 fasc. monitorio).
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, quindi, oltre ad essere circostanza documentata da prova scritta, è stata riconosciuta anche da parte attrice opponente nei propri scritti difensivi a partire dalle memorie integrative e, infine, è stata riconosciuta in sede di interrogatorio formale del rappresentante legale di parte attrice, svoltosi all'udienza 4/12/2024, nel corso del quale , rispondendo Persona_1
alle domande che gli sono state sottoposte, ha fatto espliciti e ripetuti riferimenti all'esistenza di un “prezzo concordato” con la cooperativa, ad un “accordo firmato in tutti i nostri contratti” e di una cooperativa che “ha violato questo accordo”, così confermando l'esistenza dei rapporti contrattuali asseriti da parte convenuta.
5. Premesso quanto sopra, va esaminata l'eccezione preliminare di parte opponente, di carenza di giurisdizione italiana nonché di competenza del giudice adito.
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti, derivante dal contratto di fornitura stipulato tra la convenuta e il Parte_3
nonché dai singoli ordinativi di vendita stipulati all'interno di detto contratto,
[...]
nel caso di specie si applica l'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2021, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La norma prevede, come criterio di collegamento per l'identificazione del giudice competente, “il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” dovendosi intendere “nel caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
Nel caso di specie, in base alle previsioni contrattuali, i beni sono stati consegnati presso la CCS S.r.l. in Bomporto (MO), fraz. Via Ravarino Carpi CP_1
n. 116, ove è ubicata la linea di imbottigliamento di proprietà di Parte_2
su tale dato di fatto -peraltro non contestato- si fonda sia la giurisdizione italiana che
4 la competenza territoriale avanti al Tribunale adito, essendo il luogo in questione compreso nel relativo circondario.
6. Nel merito, parte attrice opponente allega varie circostanze, a fondamento delle proprie contestazioni, che non sono risultate confermate.
Parte attrice concentra le proprie difese sull'effettiva quantificazione dei rapporti di dare e avere reciproci fra le parti, a partire dalla a stipula, in data
20.01.2023 (doc. n. 32 att.), di un accordo che ha visto coinvolte, oltre alle parti del presente giudizio, anche le ulteriori due società (facenti parte della rete) CCS e con cui le parti hanno dato atto di conteggi errati, ed hanno Parte_6
espressamente stabilito che avrebbero dato luogo ad un nuovo conteggio, ai fini della corretta quantificazione della quota del costo finale del vino spettante a ciascun membro della rete di imprese.
In particolare, secondo parte attrice, al punto 1 dell'accordo (pag. 2) è previsto che tutte le parti si obbligavano a “quantificare ed identificare integralmente il debito che e hanno nei confronti della e di CCS al 31.12.2022 CP_3 CP_4 Parte_7
e a predisporre entro il 28.02.2023 un documento contenente un piano di pagamento del debito”, in tale modo esplicitando che la quantificazione dei rapporti fosse in via di definizione.
Tuttavia, nel testo dell'accordo in questione, non si ricava quanto allega parte attrice, circa il fatto che le parti si sono obbligate a definire in un secondo momento i rapporti di dare e avere, ed hanno pattuito che la futura quantificazione avrebbe dovuto tenere conto anche del contributo fornito dalle società del al Parte_3
progetto di Rete.
Parte attrice allega, infatti che l'accordo in oggetto prevede, al punto 8: “Al fine di conoscere mensilmente i risultati dell'attività ed il bilancio, dal 01/01/23 verranno attuati … gli accordi sottoscritti … in merito ai prezzi e alle spese dell'attività di imbottigliamento affinché la fatturazione alla Cooperativa e CCS to si basi sui prezzi reali e non sui bilanci”. CP_4
A parte il fatto che, in realtà, il testo non parla di “bilanci”, ma di “dati previsionali”, questo non significa che, con tale clausola, le parti riconoscano che fino
5 a quel momento, la fatturazione aveva avuto una valenza solo provvisoria, in quanto non basata sui prezzi reali, nel senso di rendere incerto l'importo fino a quel momento dovuto;
se anche la funzione dell'accordo è quella, come allega parte attrice, di riconoscere la necessità di un diverso metodo per il calcolo dei rapporti di dare e avere, a fronte delle precedenti contestazioni intercorse, è indubbio tuttavia che gli accordi in questione non prevedono in alcun modo la determinazione specifica del prezzo del prodotto indicato nei singoli contratti di vendita;
il testo dell'accordo, nel complesso, esprime la necessità di accordi sul debito, ma è destinato a valere per il futuro, senza esprimere la volontà di incidere sui prezzi di rapporti definiti.
In proposito occorre ricordare, anzitutto, che, non emergendo direttamente dal testo negoziale, l'importanza di eventuali accordi sulle modalità di pagamento -che non riguardano un requisito essenziale del contratto, ma solo uno degli elementi che ne regolano l'esecuzione (Cass III, 15/01/2020, n. 525)- può, nel caso in esame, derivare da un'operazione interpretativa complessiva del negozio posto in essere, ma nel caso di specie anche all'esito di tale analisi non ne risulta comprovata la tesi attorea.
Nella specie, infatti, tutte le fatture oggetto di causa riguardano il periodo precedente, ossia il biennio 2021-2022, e si fermano al mese di Gennaio 2023
(precisamente, 31/1/2023) e, quindi, il prezzo dei prodotti già forniti non è oggetto di revisione per effetto della menzionata scrittura privata.
Al riguardo è dirimente la previsione di cui al punto 7 dell'accordo stesso, laddove le parti si impegnano a concordare il prezzo del servizio di imbottigliamento
“a partire dal 01/01/23”, ossia, appunto, da quel momento in avanti. Parimenti, al punto 8 si prevede che tutti gli accordi in merito ai prezzi sottoscritti dalle parti verranno attuati “dal 01/01/23”.
7. In base ai documenti di causa, quindi, risulta infondata l'allegazione attorea circa l'efficacia delle intese contrattualmente sancite tra le odierne parti in causa, nel senso di operare una rideterminazione dei prezzi applicati, i quali risultano, invece, dalla documentazione commerciale prodotta in causa. Al riguardo, l'unico dato di fatto incontrovertibile è quello risultante dalla comunicazione commerciale intercorsa tra le
6 parti, e in particolare dagli scambi di corrispondenza tra le parti;
come già ricordato, infatti, nel periodo in rilievo (2021-2022) il contratto di programma costituiva una cornice all'interno della quale si inserivano i vari ordinativi, che venivano trasmessi e confermati a mezzo di corrispondenza e-mail; il debito complessivo è quello risultante dalle fatture e dai dati sul prezzo ricavabili dalle mail corrispondenti;
alle contestazioni sull'entità della pretesa parte convenuta ha, in tal modo, fornito prova documentale, in particolare lo scambio e-mail dell'11/3/21, ove viene pattuita la quotazione del vino sfuso per l'intero anno, e la e-mail del 2/1/22, a conferma della quotazione annuale precedentemente definita tra le parti. A ciò si aggiunge il pagamento dell'acconto su una delle fatture contestate, accompagnato dalla dichiarazione dell'avvenuto pagamento “ai prezzi concordati” (doc. n. 13), a conferma della pretesa creditoria azionata in via monitoria, e anche dell'esistenza di accordi già esistenti sui prezzi.
8. Chiariti gli aspetti fino a qui esaminati, va osservato, allora, che non vi è più contestazione sull'esistenza del contratto e anche il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento non è, in alcun modo, contestato. L'entità del dovuto, in ragione delle prestazioni dedotte risulta, invece, confermato dalle precedenti considerazioni;
per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spettasse, secondo lo svolgimento del rapporto negoziale, al convenuto opposto, al quale parte attrice non oppone ragioni fondate: le risultanze documentali sono accompagnate, dunque, da totale assenza di contestazione del debitore sulle circostanze essenziali, costitutive dell'obbligazione.
Quindi, a fronte della prova documentale, fornita dal creditore, del proprio credito, l'attore non ha prodotto documenti dotati di efficacia probatoria nel senso indicato dall'opponente stesso. Non sussiste pertanto alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone contestazioni risultate infondate.
L'opposizione appare in definitiva esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
7 Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione della società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Modena n° 1745 del 16/7/2023; conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna la società a rifondere alla Parte_1
le spese processuali Controparte_1 che liquida nella misura di complessivi € 16.787,70, di cui € 2189,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5829/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Calabria, A. Ferrandi e A. Frangipane
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Cigarini
in punto a: vendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa e comunque in ogni caso respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione o comunque in ogni caso l'incompetenza del Tribunale di Modena ad emettere il decreto opposto, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
- accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
> IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/sostanziale della in Parte_1 relazione al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, e per l'effetto revocarlo o comunque dichiararlo inefficace;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: revocare o comunque dichiarare inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato per le ragioni esposte in atti, e, in ogni caso, respingere ogni avversa pretesa creditoria, in quanto pure infondata, alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che controparte vanti un credito nei confronti della Parte_1
, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti con
[...] una riduzione del credito ingiunto, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, alla luce di quanto chiarito sul punto nel corso del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA:
- laddove non venisse ritenuto sufficiente quanto già documentato ai fini delle su esposte conclusioni, ammettersi CTU volta a quantificare i rapporti di dare e avere tra le parti, in applicazione degli accordi contrattuali in atti, ed in rettifica rispetto agli errati bilanci di rete versati in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, incluso rimborso forfettario”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione contraria disattesa: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Modena nonché dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e/o l'intervenuta sanatoria di ogni eventuale vizio con l'opposizione tempestiva di Parte_1
2) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della in relazione ai rapporti Parte_1 di somministrazione e vendita meglio descritti in atti e, per l'effetto,
2 Nel merito
3) Respingersi l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e dunque condannare la Parte_2 a pagare in favore di la somma capitale di € 745.111,00 o
[...] Controparte_2 quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, sia relativi al merito che alla fase monitoria, compresa la rifusione di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a fornitura di merce documentata da fatture allegate già nella fase monitoria, dai documenti di trasporto e consegna della merce, e dall'estratto delle scritture contabili dell'impresa creditrice, oltre a tre contratti stipulati tra le parti.
2 A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalla documentazione menzionata, l'opponente ha contestato il fatto storico, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la mancanza di prova di stipula di un rapporto tra le parti e, di conseguenza, la carenza di giurisdizione italiana e di competenza, oltre, nel merito, all'assenza di prova del credito e della sua entità.
L'opponente, infatti, pur non negando espressamente il proprio mancato adempimento, ha sostenuto che i rapporti sono stati intrattenuti da parte convenuta non con l'ingiunta ma con un soggetto del tutto distinto ed Parte_1
autonomo, ossia il Parte_3
4. A fronte della costituzione di parte convenuta, che ha smentito l'affermazione che tra le parti non sussista alcun rapporto contrattuale, documentando la sottoscrizione, in data 30/11/2019, di tre contratti, tra la convenuta opposta e la società
[...]
(e precisamente: un contratto di fornitura e produzione, un Parte_4
contratto di imbottigliamento e un contratto di locazione di stabilimento industriale
(doc. nn.
6-8 fasc. monitorio), parte attrice opponente nella prima memoria ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c. ha allegato una serie di eccezioni che, invece, presuppongono l'esistenza di un contratto e di rapporti giuridici tra le parti;
in particolare, la convenuta afferma che: il prezzo di vendita del vino indicato nelle fatture di cui è chiesto il pagamento era un prezzo provvisorio per tutto il biennio 2021 e 2022; la non avrebbe applicato in favore della somministrata il prezzo più conveniente CP_1
sul mercato, ciò in violazione degli accordi del contratto di somministrazione in data
30.11.2019 (art. 5.4, doc. n. 6 fasc. monitorio) e, più in generale, del contratto di rete.
Al riguardo, è opportuno rimarcare, infatti, che le vicende in oggetto si inquadrano in un più ampio rapporto “di rete” in essere con il Parte_3
come ricordato da parte convenuta, ai punti 4.2 e 4.3 del contratto di rete si legge
“L'obiettivo del presente contratto è quello di consolidare il business delle imprese partecipanti, da un lato, ampliando la gamma dei beni e servizi offerti ” ed in particolare “la valorizzazione del prodotto ” e degli altri prodotti tipici Parte_5 della zona” (doc. n. 10 fasc. monitorio); il secondo contratto di rete prevedeva in
3 particolare la regolamentazione di alcune fasi produttive presso la linea di imbottigliamento di proprietà di collocata in Bomporto (MO), e Parte_2 gestita per sua delega dalla retista CCS s.r.l. secondo quanto stabilito all'art. 5, punto
VIII, allegato B (doc. n. 10 fasc. monitorio).
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, quindi, oltre ad essere circostanza documentata da prova scritta, è stata riconosciuta anche da parte attrice opponente nei propri scritti difensivi a partire dalle memorie integrative e, infine, è stata riconosciuta in sede di interrogatorio formale del rappresentante legale di parte attrice, svoltosi all'udienza 4/12/2024, nel corso del quale , rispondendo Persona_1
alle domande che gli sono state sottoposte, ha fatto espliciti e ripetuti riferimenti all'esistenza di un “prezzo concordato” con la cooperativa, ad un “accordo firmato in tutti i nostri contratti” e di una cooperativa che “ha violato questo accordo”, così confermando l'esistenza dei rapporti contrattuali asseriti da parte convenuta.
5. Premesso quanto sopra, va esaminata l'eccezione preliminare di parte opponente, di carenza di giurisdizione italiana nonché di competenza del giudice adito.
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti, derivante dal contratto di fornitura stipulato tra la convenuta e il Parte_3
nonché dai singoli ordinativi di vendita stipulati all'interno di detto contratto,
[...]
nel caso di specie si applica l'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2021, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La norma prevede, come criterio di collegamento per l'identificazione del giudice competente, “il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” dovendosi intendere “nel caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
Nel caso di specie, in base alle previsioni contrattuali, i beni sono stati consegnati presso la CCS S.r.l. in Bomporto (MO), fraz. Via Ravarino Carpi CP_1
n. 116, ove è ubicata la linea di imbottigliamento di proprietà di Parte_2
su tale dato di fatto -peraltro non contestato- si fonda sia la giurisdizione italiana che
4 la competenza territoriale avanti al Tribunale adito, essendo il luogo in questione compreso nel relativo circondario.
6. Nel merito, parte attrice opponente allega varie circostanze, a fondamento delle proprie contestazioni, che non sono risultate confermate.
Parte attrice concentra le proprie difese sull'effettiva quantificazione dei rapporti di dare e avere reciproci fra le parti, a partire dalla a stipula, in data
20.01.2023 (doc. n. 32 att.), di un accordo che ha visto coinvolte, oltre alle parti del presente giudizio, anche le ulteriori due società (facenti parte della rete) CCS e con cui le parti hanno dato atto di conteggi errati, ed hanno Parte_6
espressamente stabilito che avrebbero dato luogo ad un nuovo conteggio, ai fini della corretta quantificazione della quota del costo finale del vino spettante a ciascun membro della rete di imprese.
In particolare, secondo parte attrice, al punto 1 dell'accordo (pag. 2) è previsto che tutte le parti si obbligavano a “quantificare ed identificare integralmente il debito che e hanno nei confronti della e di CCS al 31.12.2022 CP_3 CP_4 Parte_7
e a predisporre entro il 28.02.2023 un documento contenente un piano di pagamento del debito”, in tale modo esplicitando che la quantificazione dei rapporti fosse in via di definizione.
Tuttavia, nel testo dell'accordo in questione, non si ricava quanto allega parte attrice, circa il fatto che le parti si sono obbligate a definire in un secondo momento i rapporti di dare e avere, ed hanno pattuito che la futura quantificazione avrebbe dovuto tenere conto anche del contributo fornito dalle società del al Parte_3
progetto di Rete.
Parte attrice allega, infatti che l'accordo in oggetto prevede, al punto 8: “Al fine di conoscere mensilmente i risultati dell'attività ed il bilancio, dal 01/01/23 verranno attuati … gli accordi sottoscritti … in merito ai prezzi e alle spese dell'attività di imbottigliamento affinché la fatturazione alla Cooperativa e CCS to si basi sui prezzi reali e non sui bilanci”. CP_4
A parte il fatto che, in realtà, il testo non parla di “bilanci”, ma di “dati previsionali”, questo non significa che, con tale clausola, le parti riconoscano che fino
5 a quel momento, la fatturazione aveva avuto una valenza solo provvisoria, in quanto non basata sui prezzi reali, nel senso di rendere incerto l'importo fino a quel momento dovuto;
se anche la funzione dell'accordo è quella, come allega parte attrice, di riconoscere la necessità di un diverso metodo per il calcolo dei rapporti di dare e avere, a fronte delle precedenti contestazioni intercorse, è indubbio tuttavia che gli accordi in questione non prevedono in alcun modo la determinazione specifica del prezzo del prodotto indicato nei singoli contratti di vendita;
il testo dell'accordo, nel complesso, esprime la necessità di accordi sul debito, ma è destinato a valere per il futuro, senza esprimere la volontà di incidere sui prezzi di rapporti definiti.
In proposito occorre ricordare, anzitutto, che, non emergendo direttamente dal testo negoziale, l'importanza di eventuali accordi sulle modalità di pagamento -che non riguardano un requisito essenziale del contratto, ma solo uno degli elementi che ne regolano l'esecuzione (Cass III, 15/01/2020, n. 525)- può, nel caso in esame, derivare da un'operazione interpretativa complessiva del negozio posto in essere, ma nel caso di specie anche all'esito di tale analisi non ne risulta comprovata la tesi attorea.
Nella specie, infatti, tutte le fatture oggetto di causa riguardano il periodo precedente, ossia il biennio 2021-2022, e si fermano al mese di Gennaio 2023
(precisamente, 31/1/2023) e, quindi, il prezzo dei prodotti già forniti non è oggetto di revisione per effetto della menzionata scrittura privata.
Al riguardo è dirimente la previsione di cui al punto 7 dell'accordo stesso, laddove le parti si impegnano a concordare il prezzo del servizio di imbottigliamento
“a partire dal 01/01/23”, ossia, appunto, da quel momento in avanti. Parimenti, al punto 8 si prevede che tutti gli accordi in merito ai prezzi sottoscritti dalle parti verranno attuati “dal 01/01/23”.
7. In base ai documenti di causa, quindi, risulta infondata l'allegazione attorea circa l'efficacia delle intese contrattualmente sancite tra le odierne parti in causa, nel senso di operare una rideterminazione dei prezzi applicati, i quali risultano, invece, dalla documentazione commerciale prodotta in causa. Al riguardo, l'unico dato di fatto incontrovertibile è quello risultante dalla comunicazione commerciale intercorsa tra le
6 parti, e in particolare dagli scambi di corrispondenza tra le parti;
come già ricordato, infatti, nel periodo in rilievo (2021-2022) il contratto di programma costituiva una cornice all'interno della quale si inserivano i vari ordinativi, che venivano trasmessi e confermati a mezzo di corrispondenza e-mail; il debito complessivo è quello risultante dalle fatture e dai dati sul prezzo ricavabili dalle mail corrispondenti;
alle contestazioni sull'entità della pretesa parte convenuta ha, in tal modo, fornito prova documentale, in particolare lo scambio e-mail dell'11/3/21, ove viene pattuita la quotazione del vino sfuso per l'intero anno, e la e-mail del 2/1/22, a conferma della quotazione annuale precedentemente definita tra le parti. A ciò si aggiunge il pagamento dell'acconto su una delle fatture contestate, accompagnato dalla dichiarazione dell'avvenuto pagamento “ai prezzi concordati” (doc. n. 13), a conferma della pretesa creditoria azionata in via monitoria, e anche dell'esistenza di accordi già esistenti sui prezzi.
8. Chiariti gli aspetti fino a qui esaminati, va osservato, allora, che non vi è più contestazione sull'esistenza del contratto e anche il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento non è, in alcun modo, contestato. L'entità del dovuto, in ragione delle prestazioni dedotte risulta, invece, confermato dalle precedenti considerazioni;
per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spettasse, secondo lo svolgimento del rapporto negoziale, al convenuto opposto, al quale parte attrice non oppone ragioni fondate: le risultanze documentali sono accompagnate, dunque, da totale assenza di contestazione del debitore sulle circostanze essenziali, costitutive dell'obbligazione.
Quindi, a fronte della prova documentale, fornita dal creditore, del proprio credito, l'attore non ha prodotto documenti dotati di efficacia probatoria nel senso indicato dall'opponente stesso. Non sussiste pertanto alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone contestazioni risultate infondate.
L'opposizione appare in definitiva esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
7 Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione della società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Modena n° 1745 del 16/7/2023; conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna la società a rifondere alla Parte_1
le spese processuali Controparte_1 che liquida nella misura di complessivi € 16.787,70, di cui € 2189,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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