Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2025, proposto da
ATI “DI.GI. Costruzioni - D’AMATO Costruzioni s.r.l.”, costituita dalla DI.GI. Costruzioni s.r.l. e dalla D’AMATO Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio serbato dal Comune di Cava de’ Tirreni in relazione alla definizione del procedimento di monetizzazione degli standard urbanistici, avviato con istanza prot. n. 45834 del 18 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune del Cava de’ Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Cava de’ Tirreni in relazione alla definizione del procedimento di monetizzazione degli standard urbanistici, avviato con istanza prot. n. 45834 del 18 settembre 2025.
Deduce in fatto l’ATI ricorrente di essersi vista rilasciare due permessi di costruire, n. 893 del 21 giugno 2006 e n. 424 dell’11 maggio 2005, per la realizzazione di due fabbricati (per n. 12 alloggi ciascuno) afferenti al programma edilizio insediativo del Comparto C3-P.E.E.P. di S. Maria del Rovo.
Rappresenta che la connessa convenzione prevedeva la realizzazione, a carico della ricorrente, delle opere di urbanizzazione, di cui mq 1.191 per standard e che, con nota prot. n. 20388 del 2020, l’intimato Comune, preso atto della carenza delle aree a standard (pari a mq 121,06, dovuta ad un errore nella pianificazione urbanistica), subordinava l’accettazione delle opere di urbanizzazione all’accertamento della compatibilità paesaggistica oltre che ad un preventivo collaudo parziale per verificare la buona esecuzione della quota di standard realizzata e che sarebbe valso come collaudo finale in caso di monetizzazione della quota mancante.
Espone che il procedimento si è concluso favorevolmente, mediante il rilascio del provvedimento, prot. n. 6521 del 28 gennaio 2021 e che sono state espletate -con esito positivo- le procedure di collaudo parziale, mentre per il collaudo definitivo e la conseguente accettazione dell’opera sarebbe stato necessario che l’intimata P.A. integrasse le superfici del Piano, il che non è mai avvenuto.
Evidenzia di aver chiesto, con nota prot. 34198 del 7 giugno 2022, di monetizzare gli standard mancanti ( ex art. 97, comma 6, delle NN.TT.AA. allegate al P.U.C. che prevede la monetizzazione per superfici inferiori a 200 mq) e di aver proposto, in data 10 agosto 2023, il ricorso avverso il silenzio (n. 1370/2023 di RG), in prossimità della cui trattazione l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 5119 del 26 gennaio 2024: - da un lato, riteneva, per le ragioni ivi espresse, “ non applicabile la procedura di monetizzazione degli standard al caso de quo ”; - dall’altro, in asserita applicazione del principio di buona fede e collaborazione, rappresentava la possibilità di “ realizzare gli standard mancanti attraverso il reperimento e la localizzazione degli stessi su aree contigue o prossime al comparto ”, invitando la ricorrente ad avviare il procedimento entro 30 giorni, di talché il ricorso veniva dichiarato improcedibile (con sentenza n. 355 del 2024).
Rileva di aver individuato le aree, con nota tramessa a mezzo pec in data 29 gennaio 2024, trasmettendo la relativa documentazione e chiedendo al Comune di indicare le modalità procedimentali da osservare.
Aggiunge che anche tale istanza (seppur sollecitata dalla medesima P.A.) restava inevasa e per l’effetto la ricorrente, con nota prot. n. 15003 del 26 marzo 2025, invitava l’Amministrazione a definire il procedimento.
Deduce che l’intimata P.A. riproponeva le ragioni dedotte con la comunicazione del 26 gennaio 2024, ribadendo la necessità di individuare le aree da destinare a standard, con nota di riscontro prot. n. 19752 del 23 aprile 2025, impugnata con ulteriore ricorso (n.1089/2025 di RG).
Rappresenta che, in prossimità dell’udienza, il Comune adottava l’ulteriore nota prot. n. 44547 dell’11 settembre 2025, ribadendo quanto già comunicato e così asseritamente “rigettando” l’istanza prot. n. 5537 del 2024.
Di poi, con sentenza n. 1563 del 25 settembre 2025 il ricorso veniva dichiarato inammissibile sul presupposto della “ natura meramente interlocutoria dell’atto impugnato ” e tenuto conto che la ricorrente aveva presentato istanza prot. n. 45834 del 18 settembre 2025, con cui aveva chiesto il riavvio del procedimento per la monetizzazione delle aree a standard mancanti, procedimento che, secondo la sentenza, “ dovrà essere concluso con un provvedimento espresso e motivato ”.
Espone, tuttavia, che nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento e pertanto eccepisce la violazione dell’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, stante la sussistenza dell’obbligo di provvedere, espressamente riconosciuta nella precedente sentenza.
Si è costituito il Comune eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse in quanto, con nota prot. n. 2172 del 17 gennaio 2026, è stato fornito riscontro espresso e motivato all’istanza di riesame nei seguenti termini: “ il procedimento di monetizzazione degli standard, in applicazione della delibera di G.C. n.344/2010, come richiesto con l’istanza di riesame (oggetto del ricorso pendente RGN 1928/25), non possa pregiudizialmente e ai fini della sua validità, prescindere da atto deliberativo della Giunta Comunale cui va demandata la scelta “se accettare il corrispettivo economico o rigettare la proposta” e ciò anche in considerazione dell’incidenza della predetta procedura sulla precedente deliberazione, espressa con atto giuntale n. 67 del 18.02.2009, di approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione (di cui si verte) che, per effetto della richiesta di monetizzazione, verrebbe inevitabilmente modificato in parte qua. Per quanto fin qui rilevato, in riscontro della Vs. richiesta di riesame prot. 45834 del 18/9/2025, si comunica che, entro trenta giorni dalla presente nota, si sottoporrà l’istanza di monetizzazione e relativa istruttoria all’attenzione della Giunta Comunale per le determinazioni di competenza ”.
All’udienza in camera di consiglio del 21 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa dei provvedimenti della Giunta Municipale, sicché il Collegio ha rinviato la causa alla successiva udienza camerale del 22 aprile 2026.
In data 21 aprile 2026 il Comune ha depositato in atti la delibera di G. C. n. 77 di pari data avente ad oggetto: Urbanizzazione comparto C3 S. Maria del Rovo – Procedimento di monetizzazione degli standard di cui alla delibera di G.M. n. 344 del 25 novembre 2010, chiedendo nuovamente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infine, la causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DI
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, va ricordato quanto segue:
“ il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.
Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato od in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l’intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario - ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 maggio 2018, n. 2660).
Nel caso di specie la pronuncia di improcedibilità si impone poiché il silenzio-inadempimento dell’amministrazione è venuto meno nelle more del giudizio in quanto dalla documentazione prodotta risulta che il procedimento di monetizzazione è stato concluso, come dedotto e provato in giudizio dal Comune.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
LA PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | NI RA |
IL SEGRETARIO