Art. 2.
L'Ente nazionale risi, per le sue finalita' di istituto, e' esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.
L'Ente nazionale risi, per le sue finalita' di istituto, e' esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.