Art. 163.
(Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando).
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce piu' della meta' del carico, anche la nave e' soggetta a cattura e confisca.
La cattura della nave puo' avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.
(Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando).
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce piu' della meta' del carico, anche la nave e' soggetta a cattura e confisca.
La cattura della nave puo' avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.