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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.5287/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico , dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza dell'1.07.25 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5287/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
) e residente in [...] rappresentato C.F._1
e difeso dall' avv. Brigida Marra con studio in Scafati (SA) alla via G. Matteotti nr.52 giusta procura in atti, presso il quale è elett.te dom.to ;
ATTORE
E
in pers. del Ministro in carica,( CF ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Via A. Diaz 11 in Napoli;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., (C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Fernando Miriano con il quale P.IVA_2
elett.te dom.la in alla Via Nizza nr.146 presso la struttura complessa CP_2
“Funzione Affari Legali” ;
CONVENUTA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09.
con atto di citazione ritualmente notificato il 10.05.18 al Parte_1
e all , ha adito il giudice presso il Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Torre Annunziata chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità degli enti convenuti in ordine al danno grave ed irreparabile da lui subito a seguito dell'emotrasfusione alla quale, egli veniva sottoposto in violazione del principio del neminem laedere durante il ricovero presso la struttura ospedaliera “UmbertoI” di
Nocera Inferiore con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di ctu e con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva il che eccepiva l'incompetenza per territorio del Controparte_1
giudice adito , la prescrizione del diritto al risarcìmento, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva la prescrizione del credito, il Parte_2
proprio difetto di legittimazione passiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
A seguito di ordinanza resa in data 29.11.19 il Giudice del Tribunale di Torre
Annunziata dichiarava il proprio difetto di competenza per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli ex art.25 c.p.c. e comb. disp. artt. R.D.30.01.1933
n.1611 e 33 c.p.c.
In data 17.02.2020 parte attrice provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli ribadendo le domande , i motivi e le conclusioni esposte nell'originario atto di citazione chiedendo la condanna in solido dei convenuti.
Si costituivano, altresì, sia il che l riportandosi Controparte_1 Parte_2
alle proprie comparse di costituzione.
Veniva assegnati i termini ex art.183 VI co c.cp.c. nonché disposta ctu medico legale.
2 All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'1.07.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va in primis rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dai convenuti nelle loro comparse di costituzione in giudizio.
In proposito, è necessario prendere le mosse dall'intervento a sezioni unite della
Suprema Corte (sent. n. 576/2008) la quale sullo specifico tema in esame ha affermato:che la responsabilità del è configurabile solo quale responsabilità CP_1
extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c.. ;che nella fattispecie non ricorrono i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime e che residua il reato di lesioni, anche gravissime, tenuto conto che viene in rilievo un comportamento colpevolmente omissivo del che costituisce fattore, quanto meno concorrente, nella CP_1
produzione dell'evento dannoso;
che la prescrizione del reato di lesioni colpose è pari a cinque anni;
che per l'individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo a malattia da contagio, rilevano l'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l'art. 2947 c.c., comma 1, in base al quale il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato";che quest'ultimo presupposto per essere integrato richiede che il danno oltre a manifestarsi all'esterno sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica non essendo sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", ed occorrendo che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica" ;che tuttavia il solo modello ancorato al parametro della "conoscibilità del danno" può, in taluni casi, rilevarsi del tutto insoddisfacente e fuorviante: infatti, sviluppare una malattia irreversibile (ad esempio, un'epatite cronica) o comunque duratura, oppure trovarsi permanentemente menomati a livello di integrità psicofisica sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la "conoscibilità del danno", dall'altro lato non necessariamente danno
3 luogo alla "conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un'azione risarcitoria", ovvero alla "conoscibilità del fatto illecito";che, difatti, in tutta una serie di casi, la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e certo tali da escludere che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione;
che, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
che, conseguentemente, vanno accertate le informazioni cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, nonché la loro idoneità a consentirgli una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti); che assumono, quindi, rilievo sia l'ordinaria diligenza che il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, quest'ultimo da apprezzare non in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa;
che si impone, pertanto, da parte del Giudice di merito una rigorosa analisi sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi così come dovrà essere ricostruito
4 ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.
E' sulla base di tali pregnanti considerazioni che la Corte ha, quindi, formulato il seguente principio
"Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
Nella fattispecie in esame, risulta in atti che l'attore nel dicembre del 2009 presentava domanda di indennizzo ex Legge 210/92, sicché è da tale data che decorre il termine prescrizionale di cinque anni per richiedere il risarcimento del danno.
Ne consegue che l'eccezione del fondata sulla retrodatazione della CP_1
conoscenza da parte del titolare del diritto , comporta l'onere a carico del convenuto di provare, anche in via presuntiva, che il richiedente l'indennizzo , fosse pervenuto a conoscenza dell'avvenuto contagio e della sua derivazione causale dall'emotrasfusione prima della presentazione della domanda di indennizzo, pena il rigetto della eccezione.(cfr. Cass. civ. ordinanza 411 del 2021 ).
Si ritiene che il convenuto non abbia assolto all'onere della prova su di lui CP_1
gravante.
Invero, il assume che l'attore avrebbe avuto conoscenza di essere affetto da CP_1
epatite già all'esito dei primi esami di laboratorio del 2003 e , pertanto, da tale data dovrebbe decorrere il termine prescrizionale.
Tale assunto non può condividersi.
5 Infatti, il acquisiva la percezione reale della malattia solo quando nel 2009 Pt_1
effettuava esami diagnostici approfonditi a seguito dei disturbi patiti e gli veniva diagnosticata “Epatite cronica attiva”.
Inoltre, il nesso causale tra l'evento lesivo e l'azione che lo aveva cagionato veniva ufficialmente riconosciuto solo nel 2013 , quando l'attore veniva sottoposto a visita da parte della Commissione che per l'appunto lo confermava.
Pertanto, la conoscenza del nesso causale tra le emotrasfusioni eseguite nel 2002 e il danno conseguente, risulta acquisita dall'attore solo nel 2009 come affermato prima dalla ctu e poi dalla sentenza nr. 901/2016 del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza passata in giudicato che appare opponibile ai convenuti atteso che , com'è noto, le sentenze civili, oltre agli effetti del giudicato, possono avere verso i terzi che non furono parti del giudizio , la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale (cfr.
Cass. civ. sez. lav. n.23446/2009).
Ciò posto, considerando l'anno 2009 quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale, questo risulta interrotto in data 2013 (cfr. lettera di messa in mora all. al fascicolo del Trib. Di Torre Annunziata) e , in seguito, in data 2016 quando è stato notificato l'atto di citazione del presente giudizio.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sulla questione del risarcimento del danno derivante da contagi di malattie per effetto di emotrasfusioni negli ultimi anni sono intervenute alcune importanti pronunzie della Suprema Corte in tema di nesso causale e di responsabilità del Controparte_1
.
[...]
In particolare le Sezioni Unite (sent. 576, 580, 581, e 582 del 2008) hanno affermato che “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
6 appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_3
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio Controparte_1
1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV,
HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1
tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”.
La Corte si è anche soffermata sul criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del superando il precedente orientamento affermato con la CP_1
sentenza 31/05/2005, n. 11609. Questa precedente pronunzia aveva osservato che finché non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale i virus della HIV, HBC ed
HCV, proprio perché l'evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto anche astrattamente sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del e l'evento lesivo, in quanto all'interno delle serie CP_1
causali doveva darsi rilievo a quelle che, nel momento in cui si produsse l'omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutte inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l'attività omessa. Alla luce di tale premessa era stata considerata immune da vizi logici la sentenza della Corte di
Appello che aveva ritenuto di delimitare la responsabilità del a decorrere CP_1
dal 1978 per l'HBC (epatite B), dal 1985 per l'HIV e dal 1988 per l'HCV (epatite C),
7 poiché solo in tali momenti erano stati conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di identificazione.
Le Sezioni Unite, invece, hanno ritenuto che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, stabilito che “già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del Giudice di merito) sussiste la responsabilità del
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi CP_1
autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non CP_1
aveva controllato, come pure era obbligato per legge”.
La successiva sentenza n. 20765 del 2009 della Cassazione, ripercorrendo le argomentazioni delle Sezioni Unite, ha evidenziato come già dai primi anni '70 era nota la contrazione dell'epatite B in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto e che, quindi, fin da allora, e non più dalla data di identificazione dei singoli virus della
HBV, HIV ed HCV, e, cioé, rispettivamente dal 1978, dal 1985 e dal 1988, sussiste la responsabilità del per aver omesso di dirigere, autorizzare e Controparte_3
sorvegliare sulla circolazione del sangue e degli emoderivati, tanto più in un periodo in cui l'approvvigionamento proveniva anche dall'estero, rendendo in tal modo possibile la diffusione del contagio virale, a prescindere dal tipo di infezione contratta.
Quest'ultima pronuncia ha quindi messo in risalto come il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era avvertito dal della Sanità già a metà CP_1
degli anni 60 quando, con apposita circolare, erano stati esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro che presentassero i valori delle transaminasi e delle GPT alterati rispetto ai ranges prescritti (circolare del 28 marzo 1966).
8 Da noti precedenti giurisprudenziali si apprende che fu che nel 1965 Per_1
scoprì nel sangue di un aborigeno australiano una sostanza, denominata antigene
Australia, cui successivamente fu dato il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B (HbsAg). Nella predetta circolare del Ministero della Sanità è riportato testualmente che “è superfluo ricordare che i derivati del sangue, sia allo stato liquido che liofilizzati (plasma, fibrinogeno, globulina antiemofilica, trombina, ecc.)…, sono stati riconosciuti come possibili veicoli del virus epatico”.
Successivamente alla predetta circolare fu anche promulgata la legge n. 592 del 1967 che all'art. 1 attribuisce al Ministero le direttive per l'organizzazione, il funzionamento, il coordinamento dei servizi per la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione di sangue umano per uso trasfusionale, la preparazione dei suoi derivati e la vigilanza, autorizzandone l'importazione e l'esportazione (art. 21).
Con successiva circolare del 9 giugno 1970 la Direzione generale servizi igiene pubblica del Ministero della sanità sottolineava la fondamentale importanza della
“ricerca dello antigene Australia nei donatori di sangue, da eseguire in aggiunta a quella delle transaminasi, ai fini della profilassi delle epatiti post-trasfusionali”: antigene che è notoriamente indicativo di contagio da virus B e che, tra l'altro,
Bloomberg aveva scoperto sin dal 1965.
Pertanto anche se il virus dell'epatite B fu isolato soltanto successivamente, già a metà degli anni '60 il era consapevole della pericolosità del sangue e degli CP_1
emoderivati utilizzati a scopo terapeutico.
In base ai principi affermati dalla Suprema Corte si deve, pertanto, affermare la responsabilità del per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione laddove CP_1
abbia omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione la presenza dell'antigene Australia a decorrere dalla data di conoscenza del metodo per rilevarla, data che, in base alla citata circolare, può individuarsi già nel 1970 ( cfr in tema altresì sent Cass n. 15453/2011, ord Cass n.
2232/2016 e ord Cass n. 18520/2018: “In caso di patologie conseguenti ad infezione
9 da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno
1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli Controparte_1
in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche
e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno
1976)”); da ultimo la S.C. con ordinanza n. 1566/2019 e n. 14748/2022 ha chiarito che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione
o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1
controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il responsabile in relazione ad una Controparte_1
infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)..
La colpa del deve essere affermata per aver omesso di prevenire anche il CP_1
possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell'HBV e che pertanto non era inverosimile potessero derivare, secondo il principio per il quale un evento é da
10 considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all'interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione ex ante, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo, e così cagionato l'aumento della probabilità di contagio anche da HCV e HTV, pur se all'epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili.
La fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui ricavare l'esistenza di siffatti doveri in capo al Ministero della sanità, è costituita dall'art. 1 l. 13 marzo 1958, n. 296, che gli attribuisce “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento…; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari…”.
Nel caso in esame il C.T.U. dr. , medico legale, ha così relazionato : Persona_2
“L'epatopatia riscontrata è in rapporto causale con le emotrasfusioni cui il periziando fu sottoposto nel corso del ricovero avvenuto presso l'Ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore nel periodo compreso tra il 20 maggio 2 il 7 giugno 2002
……..la patologia epatica conseguente alla infezione virale da HCV ha determinato una condizione di invalidità temporanea ………….il periodo di malattia può essere calcolato in maniera globale in 150 giorni di cui 30 per I.T.P. al 75% , 60 per I.T.P: al 50% e 60 per I.T.P. al 25%...............i postumi conseguiti sono valutabili nella misura del 12% di puro danno biologico” .
Risulta, pertanto, accertato che l'attore nell'anno 2002 è stato sottoposto a varie emotrasfusioni, mentre non vi è prova che queste ultime siano state precedute dai controlli tesi a verificare che il sangue trasfuso provenisse soltanto da donatori identificabili e costantemente controllati.
11 In sostanza, posto che sul gravava un obbligo di controllo, di direttiva e di CP_1
vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), ed accertata l'omissione di tali attività, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile trasmissione di virus attraverso sangue infetto;
accertata, inoltre, l'esistenza di una patologia da virus HCV (epatite C) in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito CP_1
il verificarsi dell'evento (Cass., ord. n. 8430/2011).
Peraltro, il convenuto non può mettere in alcun dubbio il nesso eziologico CP_1
tra il danno e le trasfusioni atteso che , tale accertamento risulta compiuto da un suo stesso organo e cioè dalla che, con il verbale del 18.03.2013, ha CP_4
riconosciuto detto nesso causale.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte nei cui confronti valgono gli usuali principi della responsabilità contrattuale di cui agli artt.1218 e 1228 c.c. .
Ed invero, mentre al paziente spetta provare unicamente il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, che nel caso in esame non sono in discussione, al Parte debitore convenuto (nella specie compete provare che l'inadempimento non vi
è stato perché il sangue trasfuso non era infetto o perché l'affezione patologica era già in atto al momento del ricovero .
Parte Nel caso in esame, nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta .
Del resto la Cassazione , in ordine al riparto di responsabilità , afferma che la responsabilità extracontrattuale del non esclude quella contrattuale della CP_1
struttura sanitaria e dei medici (cfr. Cass. civ. sez.III n.26091 del 7.09.23). Parte Infine, l'affermazione della er cui il diritto dell'attore si sarebbe prescritto, non è fondata atteso che la sua responsabilità è di tipo contrattuale e , pertanto, il termine prescrizionale è decennale.
12 Da ciò consegue la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro.
Di nessun pregio è , inoltre, l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalla convenuta Parte
Invero, la Legge nr.24/2017 che prevede sia la collegialità che la specializzazione dei consulenti (il ctu nominato è medico legale), non trova applicazione nell'ipotesi in esame posto che essa attiene alla sola ipotesi di danni da responsabilità professionale mentre nella ipotesi in esame viene in rilievo una Parte responsabilità dell e della struttura sanitaria per omesso controllo e non la responsabilità del singolo sanitario.
Infine, non v'è dubbio circa la cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del danno attesa la loro diversa natura e funzione. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'indennizzo, di natura assistenziale e il risarcimento del danno siano rimedi cumulabili nel senso che la proposizione della domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennizzo non preclude, anche se viene accolta, la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti (cfr. ex multis Cass.civ. nr.4415/2024 ). In specie, si è affermato che i presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali , pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che l'uno risarcisce l'inabilità temporanea e l'altro indennizza la menomazione permanente . L'eterogeneità dei presupposti di fatto impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che presiede all'istituto della compensatio lucro cum damno.
Passando, quindi, sulla base della C.T.U., alla quantificazione dei danni non patrimoniali,con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
13 persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione
( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass
n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
14 inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata)
e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del
"danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione
15 peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni subite dall'attore, le stesse vanno unitariamente considerate con riferimento alla età dell'istante nel 2009 ( anni 16) , anno della effettiva individuazione e diagnosi della infezione di HCV,
16 Poiché oltre al danno biologico permanente, non emerge una significativa alterazione della vita quotidiana, avendo il CTU affermato che i postumi soggettivi sono di modesta entità (cfr. risposta quesito 5) , si ritiene di poter liquidare sulla base delle
Tabelle di Milano 2024 per l'invalidità permanente ( cfr in tema ord. Cass
n.8468/2020) all'attualità la somma di € 48.281,50 (12% di danno permanente, €
2851,87 a punto già personalizzato e comprensivo dell'innegabile sofferenza e dolore interiore) da porre a carico del in solido fra Controparte_1 Parte_3
loro, oltre interessi legali dal dicembre 2009 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011, Cass. n. 3931/2010 e ord
Cass n. 6367/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente
a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese di C.T.U. come liquidate in decreto, e quelle di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014
e della somma realmente riconosciuta, valore medio dello scaglione fino ad €
52.000,00 e con attribuzione in favore dell'avv.to Brigida Marra.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
17 -accoglie la domanda e condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
nonché , in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al
[...] Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 48.281,50 oltre Parte_1
interessi legali dal dicembre del 2009 al soddisfo secondo il criterio indicato in motivazione;
-condanna il , in persona del nonché Controparte_1 CP_5 Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento delle
[...]
spese di C.T.U. come liquidate in decreto e delle spese di lite che si liquidano in €
7616,00 per compenso ed € 550,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Brigida Marra.
Napoli,2.12.25 Il Giudice
Dr.ssa Valentina Valletta
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico , dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza dell'1.07.25 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5287/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
) e residente in [...] rappresentato C.F._1
e difeso dall' avv. Brigida Marra con studio in Scafati (SA) alla via G. Matteotti nr.52 giusta procura in atti, presso il quale è elett.te dom.to ;
ATTORE
E
in pers. del Ministro in carica,( CF ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Via A. Diaz 11 in Napoli;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., (C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Fernando Miriano con il quale P.IVA_2
elett.te dom.la in alla Via Nizza nr.146 presso la struttura complessa CP_2
“Funzione Affari Legali” ;
CONVENUTA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09.
con atto di citazione ritualmente notificato il 10.05.18 al Parte_1
e all , ha adito il giudice presso il Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Torre Annunziata chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità degli enti convenuti in ordine al danno grave ed irreparabile da lui subito a seguito dell'emotrasfusione alla quale, egli veniva sottoposto in violazione del principio del neminem laedere durante il ricovero presso la struttura ospedaliera “UmbertoI” di
Nocera Inferiore con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di ctu e con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva il che eccepiva l'incompetenza per territorio del Controparte_1
giudice adito , la prescrizione del diritto al risarcìmento, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva la prescrizione del credito, il Parte_2
proprio difetto di legittimazione passiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
A seguito di ordinanza resa in data 29.11.19 il Giudice del Tribunale di Torre
Annunziata dichiarava il proprio difetto di competenza per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli ex art.25 c.p.c. e comb. disp. artt. R.D.30.01.1933
n.1611 e 33 c.p.c.
In data 17.02.2020 parte attrice provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli ribadendo le domande , i motivi e le conclusioni esposte nell'originario atto di citazione chiedendo la condanna in solido dei convenuti.
Si costituivano, altresì, sia il che l riportandosi Controparte_1 Parte_2
alle proprie comparse di costituzione.
Veniva assegnati i termini ex art.183 VI co c.cp.c. nonché disposta ctu medico legale.
2 All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'1.07.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va in primis rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dai convenuti nelle loro comparse di costituzione in giudizio.
In proposito, è necessario prendere le mosse dall'intervento a sezioni unite della
Suprema Corte (sent. n. 576/2008) la quale sullo specifico tema in esame ha affermato:che la responsabilità del è configurabile solo quale responsabilità CP_1
extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c.. ;che nella fattispecie non ricorrono i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime e che residua il reato di lesioni, anche gravissime, tenuto conto che viene in rilievo un comportamento colpevolmente omissivo del che costituisce fattore, quanto meno concorrente, nella CP_1
produzione dell'evento dannoso;
che la prescrizione del reato di lesioni colpose è pari a cinque anni;
che per l'individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo a malattia da contagio, rilevano l'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l'art. 2947 c.c., comma 1, in base al quale il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato";che quest'ultimo presupposto per essere integrato richiede che il danno oltre a manifestarsi all'esterno sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica non essendo sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", ed occorrendo che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica" ;che tuttavia il solo modello ancorato al parametro della "conoscibilità del danno" può, in taluni casi, rilevarsi del tutto insoddisfacente e fuorviante: infatti, sviluppare una malattia irreversibile (ad esempio, un'epatite cronica) o comunque duratura, oppure trovarsi permanentemente menomati a livello di integrità psicofisica sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la "conoscibilità del danno", dall'altro lato non necessariamente danno
3 luogo alla "conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un'azione risarcitoria", ovvero alla "conoscibilità del fatto illecito";che, difatti, in tutta una serie di casi, la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e certo tali da escludere che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione;
che, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
che, conseguentemente, vanno accertate le informazioni cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, nonché la loro idoneità a consentirgli una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti); che assumono, quindi, rilievo sia l'ordinaria diligenza che il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, quest'ultimo da apprezzare non in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa;
che si impone, pertanto, da parte del Giudice di merito una rigorosa analisi sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi così come dovrà essere ricostruito
4 ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.
E' sulla base di tali pregnanti considerazioni che la Corte ha, quindi, formulato il seguente principio
"Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
Nella fattispecie in esame, risulta in atti che l'attore nel dicembre del 2009 presentava domanda di indennizzo ex Legge 210/92, sicché è da tale data che decorre il termine prescrizionale di cinque anni per richiedere il risarcimento del danno.
Ne consegue che l'eccezione del fondata sulla retrodatazione della CP_1
conoscenza da parte del titolare del diritto , comporta l'onere a carico del convenuto di provare, anche in via presuntiva, che il richiedente l'indennizzo , fosse pervenuto a conoscenza dell'avvenuto contagio e della sua derivazione causale dall'emotrasfusione prima della presentazione della domanda di indennizzo, pena il rigetto della eccezione.(cfr. Cass. civ. ordinanza 411 del 2021 ).
Si ritiene che il convenuto non abbia assolto all'onere della prova su di lui CP_1
gravante.
Invero, il assume che l'attore avrebbe avuto conoscenza di essere affetto da CP_1
epatite già all'esito dei primi esami di laboratorio del 2003 e , pertanto, da tale data dovrebbe decorrere il termine prescrizionale.
Tale assunto non può condividersi.
5 Infatti, il acquisiva la percezione reale della malattia solo quando nel 2009 Pt_1
effettuava esami diagnostici approfonditi a seguito dei disturbi patiti e gli veniva diagnosticata “Epatite cronica attiva”.
Inoltre, il nesso causale tra l'evento lesivo e l'azione che lo aveva cagionato veniva ufficialmente riconosciuto solo nel 2013 , quando l'attore veniva sottoposto a visita da parte della Commissione che per l'appunto lo confermava.
Pertanto, la conoscenza del nesso causale tra le emotrasfusioni eseguite nel 2002 e il danno conseguente, risulta acquisita dall'attore solo nel 2009 come affermato prima dalla ctu e poi dalla sentenza nr. 901/2016 del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza passata in giudicato che appare opponibile ai convenuti atteso che , com'è noto, le sentenze civili, oltre agli effetti del giudicato, possono avere verso i terzi che non furono parti del giudizio , la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale (cfr.
Cass. civ. sez. lav. n.23446/2009).
Ciò posto, considerando l'anno 2009 quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale, questo risulta interrotto in data 2013 (cfr. lettera di messa in mora all. al fascicolo del Trib. Di Torre Annunziata) e , in seguito, in data 2016 quando è stato notificato l'atto di citazione del presente giudizio.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sulla questione del risarcimento del danno derivante da contagi di malattie per effetto di emotrasfusioni negli ultimi anni sono intervenute alcune importanti pronunzie della Suprema Corte in tema di nesso causale e di responsabilità del Controparte_1
.
[...]
In particolare le Sezioni Unite (sent. 576, 580, 581, e 582 del 2008) hanno affermato che “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
6 appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_3
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio Controparte_1
1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV,
HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1
tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”.
La Corte si è anche soffermata sul criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del superando il precedente orientamento affermato con la CP_1
sentenza 31/05/2005, n. 11609. Questa precedente pronunzia aveva osservato che finché non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale i virus della HIV, HBC ed
HCV, proprio perché l'evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto anche astrattamente sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del e l'evento lesivo, in quanto all'interno delle serie CP_1
causali doveva darsi rilievo a quelle che, nel momento in cui si produsse l'omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutte inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l'attività omessa. Alla luce di tale premessa era stata considerata immune da vizi logici la sentenza della Corte di
Appello che aveva ritenuto di delimitare la responsabilità del a decorrere CP_1
dal 1978 per l'HBC (epatite B), dal 1985 per l'HIV e dal 1988 per l'HCV (epatite C),
7 poiché solo in tali momenti erano stati conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di identificazione.
Le Sezioni Unite, invece, hanno ritenuto che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, stabilito che “già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del Giudice di merito) sussiste la responsabilità del
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi CP_1
autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non CP_1
aveva controllato, come pure era obbligato per legge”.
La successiva sentenza n. 20765 del 2009 della Cassazione, ripercorrendo le argomentazioni delle Sezioni Unite, ha evidenziato come già dai primi anni '70 era nota la contrazione dell'epatite B in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto e che, quindi, fin da allora, e non più dalla data di identificazione dei singoli virus della
HBV, HIV ed HCV, e, cioé, rispettivamente dal 1978, dal 1985 e dal 1988, sussiste la responsabilità del per aver omesso di dirigere, autorizzare e Controparte_3
sorvegliare sulla circolazione del sangue e degli emoderivati, tanto più in un periodo in cui l'approvvigionamento proveniva anche dall'estero, rendendo in tal modo possibile la diffusione del contagio virale, a prescindere dal tipo di infezione contratta.
Quest'ultima pronuncia ha quindi messo in risalto come il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era avvertito dal della Sanità già a metà CP_1
degli anni 60 quando, con apposita circolare, erano stati esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro che presentassero i valori delle transaminasi e delle GPT alterati rispetto ai ranges prescritti (circolare del 28 marzo 1966).
8 Da noti precedenti giurisprudenziali si apprende che fu che nel 1965 Per_1
scoprì nel sangue di un aborigeno australiano una sostanza, denominata antigene
Australia, cui successivamente fu dato il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B (HbsAg). Nella predetta circolare del Ministero della Sanità è riportato testualmente che “è superfluo ricordare che i derivati del sangue, sia allo stato liquido che liofilizzati (plasma, fibrinogeno, globulina antiemofilica, trombina, ecc.)…, sono stati riconosciuti come possibili veicoli del virus epatico”.
Successivamente alla predetta circolare fu anche promulgata la legge n. 592 del 1967 che all'art. 1 attribuisce al Ministero le direttive per l'organizzazione, il funzionamento, il coordinamento dei servizi per la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione di sangue umano per uso trasfusionale, la preparazione dei suoi derivati e la vigilanza, autorizzandone l'importazione e l'esportazione (art. 21).
Con successiva circolare del 9 giugno 1970 la Direzione generale servizi igiene pubblica del Ministero della sanità sottolineava la fondamentale importanza della
“ricerca dello antigene Australia nei donatori di sangue, da eseguire in aggiunta a quella delle transaminasi, ai fini della profilassi delle epatiti post-trasfusionali”: antigene che è notoriamente indicativo di contagio da virus B e che, tra l'altro,
Bloomberg aveva scoperto sin dal 1965.
Pertanto anche se il virus dell'epatite B fu isolato soltanto successivamente, già a metà degli anni '60 il era consapevole della pericolosità del sangue e degli CP_1
emoderivati utilizzati a scopo terapeutico.
In base ai principi affermati dalla Suprema Corte si deve, pertanto, affermare la responsabilità del per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione laddove CP_1
abbia omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione la presenza dell'antigene Australia a decorrere dalla data di conoscenza del metodo per rilevarla, data che, in base alla citata circolare, può individuarsi già nel 1970 ( cfr in tema altresì sent Cass n. 15453/2011, ord Cass n.
2232/2016 e ord Cass n. 18520/2018: “In caso di patologie conseguenti ad infezione
9 da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno
1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli Controparte_1
in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche
e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno
1976)”); da ultimo la S.C. con ordinanza n. 1566/2019 e n. 14748/2022 ha chiarito che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione
o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1
controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il responsabile in relazione ad una Controparte_1
infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)..
La colpa del deve essere affermata per aver omesso di prevenire anche il CP_1
possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell'HBV e che pertanto non era inverosimile potessero derivare, secondo il principio per il quale un evento é da
10 considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all'interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione ex ante, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo, e così cagionato l'aumento della probabilità di contagio anche da HCV e HTV, pur se all'epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili.
La fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui ricavare l'esistenza di siffatti doveri in capo al Ministero della sanità, è costituita dall'art. 1 l. 13 marzo 1958, n. 296, che gli attribuisce “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento…; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari…”.
Nel caso in esame il C.T.U. dr. , medico legale, ha così relazionato : Persona_2
“L'epatopatia riscontrata è in rapporto causale con le emotrasfusioni cui il periziando fu sottoposto nel corso del ricovero avvenuto presso l'Ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore nel periodo compreso tra il 20 maggio 2 il 7 giugno 2002
……..la patologia epatica conseguente alla infezione virale da HCV ha determinato una condizione di invalidità temporanea ………….il periodo di malattia può essere calcolato in maniera globale in 150 giorni di cui 30 per I.T.P. al 75% , 60 per I.T.P: al 50% e 60 per I.T.P. al 25%...............i postumi conseguiti sono valutabili nella misura del 12% di puro danno biologico” .
Risulta, pertanto, accertato che l'attore nell'anno 2002 è stato sottoposto a varie emotrasfusioni, mentre non vi è prova che queste ultime siano state precedute dai controlli tesi a verificare che il sangue trasfuso provenisse soltanto da donatori identificabili e costantemente controllati.
11 In sostanza, posto che sul gravava un obbligo di controllo, di direttiva e di CP_1
vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), ed accertata l'omissione di tali attività, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile trasmissione di virus attraverso sangue infetto;
accertata, inoltre, l'esistenza di una patologia da virus HCV (epatite C) in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito CP_1
il verificarsi dell'evento (Cass., ord. n. 8430/2011).
Peraltro, il convenuto non può mettere in alcun dubbio il nesso eziologico CP_1
tra il danno e le trasfusioni atteso che , tale accertamento risulta compiuto da un suo stesso organo e cioè dalla che, con il verbale del 18.03.2013, ha CP_4
riconosciuto detto nesso causale.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte nei cui confronti valgono gli usuali principi della responsabilità contrattuale di cui agli artt.1218 e 1228 c.c. .
Ed invero, mentre al paziente spetta provare unicamente il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, che nel caso in esame non sono in discussione, al Parte debitore convenuto (nella specie compete provare che l'inadempimento non vi
è stato perché il sangue trasfuso non era infetto o perché l'affezione patologica era già in atto al momento del ricovero .
Parte Nel caso in esame, nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta .
Del resto la Cassazione , in ordine al riparto di responsabilità , afferma che la responsabilità extracontrattuale del non esclude quella contrattuale della CP_1
struttura sanitaria e dei medici (cfr. Cass. civ. sez.III n.26091 del 7.09.23). Parte Infine, l'affermazione della er cui il diritto dell'attore si sarebbe prescritto, non è fondata atteso che la sua responsabilità è di tipo contrattuale e , pertanto, il termine prescrizionale è decennale.
12 Da ciò consegue la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro.
Di nessun pregio è , inoltre, l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalla convenuta Parte
Invero, la Legge nr.24/2017 che prevede sia la collegialità che la specializzazione dei consulenti (il ctu nominato è medico legale), non trova applicazione nell'ipotesi in esame posto che essa attiene alla sola ipotesi di danni da responsabilità professionale mentre nella ipotesi in esame viene in rilievo una Parte responsabilità dell e della struttura sanitaria per omesso controllo e non la responsabilità del singolo sanitario.
Infine, non v'è dubbio circa la cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del danno attesa la loro diversa natura e funzione. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'indennizzo, di natura assistenziale e il risarcimento del danno siano rimedi cumulabili nel senso che la proposizione della domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennizzo non preclude, anche se viene accolta, la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti (cfr. ex multis Cass.civ. nr.4415/2024 ). In specie, si è affermato che i presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali , pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che l'uno risarcisce l'inabilità temporanea e l'altro indennizza la menomazione permanente . L'eterogeneità dei presupposti di fatto impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che presiede all'istituto della compensatio lucro cum damno.
Passando, quindi, sulla base della C.T.U., alla quantificazione dei danni non patrimoniali,con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
13 persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione
( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass
n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
14 inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata)
e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del
"danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione
15 peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni subite dall'attore, le stesse vanno unitariamente considerate con riferimento alla età dell'istante nel 2009 ( anni 16) , anno della effettiva individuazione e diagnosi della infezione di HCV,
16 Poiché oltre al danno biologico permanente, non emerge una significativa alterazione della vita quotidiana, avendo il CTU affermato che i postumi soggettivi sono di modesta entità (cfr. risposta quesito 5) , si ritiene di poter liquidare sulla base delle
Tabelle di Milano 2024 per l'invalidità permanente ( cfr in tema ord. Cass
n.8468/2020) all'attualità la somma di € 48.281,50 (12% di danno permanente, €
2851,87 a punto già personalizzato e comprensivo dell'innegabile sofferenza e dolore interiore) da porre a carico del in solido fra Controparte_1 Parte_3
loro, oltre interessi legali dal dicembre 2009 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011, Cass. n. 3931/2010 e ord
Cass n. 6367/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente
a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese di C.T.U. come liquidate in decreto, e quelle di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014
e della somma realmente riconosciuta, valore medio dello scaglione fino ad €
52.000,00 e con attribuzione in favore dell'avv.to Brigida Marra.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
17 -accoglie la domanda e condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
nonché , in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al
[...] Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 48.281,50 oltre Parte_1
interessi legali dal dicembre del 2009 al soddisfo secondo il criterio indicato in motivazione;
-condanna il , in persona del nonché Controparte_1 CP_5 Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro, al pagamento delle
[...]
spese di C.T.U. come liquidate in decreto e delle spese di lite che si liquidano in €
7616,00 per compenso ed € 550,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Brigida Marra.
Napoli,2.12.25 Il Giudice
Dr.ssa Valentina Valletta
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