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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 533/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa UL IN quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1
Con gli avv.ti Arturo Amore e Federica Pedone
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv.to Floriana Collerone;
RESISTENTE
OGGETTO:
Azione di accertamento negativo in materia contributiva a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024005353/DDL, notificato in data 30.09.2024
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione del 29.10.24 riassunto avanti al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del
Lavoro, in data 7.3.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni
“- dichiarare insussistente ogni ragione di credito vantata dall sulla base del Verbale Unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2024005353/DDL del 30/09/2024 Gestione Separata L. 335/1995 del 30.09.2024 per i CP_1 motivi tutti di cui al presente atto;
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, determinare l'esatta somma dovuta dalla Parte_1 all' a titolo di contributi, di sanzioni e di somme aggiuntive;
CP_1
1 - con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.;”
La parte ricorrente illustrava gli era stato contestato o è stato contestato alla di avere corrisposto al proprio amministratore unico, Parte_1
indennità di trasferta all'estero in modo improprio, e cioè che “la voce indicata Parte_2 come “trasferta estero” altro non è che una parte del compenso concordato per l'attività lavorativa prestata dal come tale indebitamente sottratta ad imposizione fiscale e Pt_2 contributiva”;
o si è addebitato “alla Gestione separata dal 11/2018 al 12/2023 gli importi erogati al sig. CP_1
e illegittimamente indicati sul LUL quale “trasferta estero”; Pt_2
o è stato disposto che per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze accertate la CP_1
è tenuta a versare a titolo di contributi, l'importo di: € 51.229,18 ed a titolo di Parte_1 somme aggiuntive, l'importo di: € 30.422,03, per un totale di € 81.651,21.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente esponeva:
-quanto all'indennità di trasferta o di aver sede legale a Bergamo e sede operativa a Truccazzano e a Cantù,
o di avere come committente principale la con sede legale a Bergamo e sede operativa a Parte_3
Truccazzano con contratto di appalto decorrente dal 15.2.18,
o che il sig. tiene i contatti con i clienti ed i fornitori, e si reca pressoché Parte_2 quotidianamente presso i fornitori per verificare lo stato e l'avanzamento dei lavori, oppure presso vari aeroporti in Italia (Roma, Bergamo, Venezia). ed all'estero (Dubai, Doha, Ginevra,
Parigi) oppure presso vari luoghi in cui è necessario (ad esempio, dal 2018 si è recato numerose volte presso la a Firenze per allestire le sedute dei corridoi degli Uffizi ed Controparte_2 una sala particolare).
o che, in considerazione della frequenza delle trasferte, la e Parte_1 Parte_2 hanno concordato un compenso a forfait a titolo di indennità di trasferta, in quanto, pur avendo una sede fissa, si assenta dalla sede quasi tutti i giorni. Parte_2
o che, per recarsi da uno stabilimento all'altro, oppure presso i clienti ed i fornitori, Parte_2 ha utilizzato veicoli aziendali, e cioè l'autovettura Porsche Cayenne tg. EX296RF sino al 2020, poi l'autovettura Porsche Cayenne tg. FV036CY, nonché l'autovettura Nissan Micra tg.
ER768PF,
o di rimborsare al sig. pedaggi e carburante, Pt_2
o che il si è recato in varie fiere Pt_2
2 a) nel mese di marzo del 2018 ha partecipato alla Fiera di Stoccolma (doc. 12);
b) nel mese di marzo del 2019 ha partecipato alla Fiera di Londra (doc. 13);
c) nel mese di aprile del 2020 ha partecipato alla Fiera di Parigi (doc. 14);
d) nel mese di dicembre 2021 si è recato a Doha per le sale Vip dell'Aeroporto Hamad
International Airport;
e) nel mese di marzo del 2023 ha partecipato alla Fiera di Amsterdam (doc. 15);
f) ha effettuato le trasferte risultanti dai biglietti aerei, dai visti sul passaporto (Doha e
Dubai)
***
Si è ritualmente costituito in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese ed evidenziando che non vi è contestazione su parte della pretesa contributiva.
Ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto Azione di accertamento negativo in materia contributiva a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024005353/DDL, notificato in data 30.09.2024in relazione all'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di trasferta al sig. Pt_2
***
Quanto alla debenza delle somme richieste a titolo di contributi su quanto erogato a titolo di trasferta e prestito, si osserva quanto segue.
Nel caso sottoposto al presente giudizio, afferma che la ricorrente abbia erogato a favore dei CP_1 lavoratori delle somme per titoli non conformi alle cause della corresponsione al solo fine di evitare di corrispondere i contributi su di esse.
***
Va premesso, da un lato, che in linea di principio vanno assoggettate a contribuzione previdenziale, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge, tutte le erogazioni in denaro o natura che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto e, dall'altro, che compete al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata contribuzione previdenziale, perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina richiamata.
La parte ricorrente ha dedotto che il sig. si sia recato in trasferta all'estero oppure in Pt_2 trasferta in Italia per la gestione dei rapporti con i clienti e fornitori.
3 Di conseguenza, la ricorrente ha corrisposto un importo di €. 46,48 per ogni giornata di trasferta in
Italia, e di €. 77,47 per ogni giorno di trasferta all'estero. evidenzia che tale ricostruzione è del tutto sfornita di prova. CP_1
***
Come da costante giurisprudenza, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto. Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione. L come detto, deve solo CP_1 provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno. (Cassazione civile , sez. lav. 19/08/2024, n. 22926, conf. Cass. 18/06/2018 n. 16033 vedi poi recentemente al riguardo Cass. 09/06/2023 n. 16466 e n.8110 del 2023).
Sul punto, la Suprema Corte “Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito.” (Cass. lav., 22.6.2018, n. 16579).
Sicché, nessun dubbio che, “in tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione” (Cass. lav. 22.7.2014, n. 16639;
26.10.2010, n. 21898; 13.1.2009, n. 499).
Il Supremo Collegio ha chiarito che “l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione
4 specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi” (Cass. Lav., 20.2.2012, n. 2419).
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La società ricorrente non ha offerto alcuna prova dei giorni in cui il sig. si sia Pt_2 effettivamente recato in trasferta per di più all'estero per il periodo 11/2018 al 12/2023.
La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un accordo di forfettizzazione della trasferta, ma nulla ha allegato in relazione a tale pattuizione contrattuale che comunque non sarebbe opponibile all' CP_1
Deve essere evidenziato che non è stato prodotto dalla parte ricorrente onerata alcun documento con indicazione delle singole giornate di trasferta Italia o estero prestate dal infatti nel Pt_2 documento 8 del ricorso sono depositate in modo alluvionale alcune mail di conferme di appuntamenti per il periodo 2016-19 delle quali, da una parte, nulla si deduce in ricorso e, dall'altra, attestano solo al più 22 appuntamenti a fronte di ben 4 anni di costante erogazione quotidiana della trasferta estero.
Egualmente sub doc. 10 e 11 sono prodotte per anno numerose fatture del telepass e di acquisto carburante senza alcuna deduzione nell'atto in punto di riferibilità alle attività in trasferta e luoghi di essa. Allo stesso modo sono prodotti (doc. 16) una serie di biglietti aerei senza alcuna deduzione neanche generica in fatto in punto di clienti e fornitori visitati.
La parte ricorrente non ha dedotto e allegato i luoghi in cui il sig. si è recato in trasferta Pt_2 all'estero giorno per giorno e non può ora addurre che se non era in trasferta all'estero allora era in
Italia, la rappresentazione in fatto della parte ricorrente risulta così assolutamente contraddittoria.
Nessun rilievo assume l'elenco dei fornitori sub doc. 8, in quanto nulla prova in punto di effettiva presenza presso le loro sedi del inoltre essi sono esclusivamente in Italia con ciò escludendo Pt_2 in nuce la trasferta all'estero.
Quanto alla documentazione relativa alla fiera di Stoccolma, essa si è tenuta nel marzo 2018, periodo esterno a quello oggetto del verbale di accertamento.
Quanto alla fiera di Amsterdam, è stato prodotta solo una planimetria senza alcuna deduzione.
Quanto alle fiere di Londra e Parigi, il ricorrente ha allegato sue foto senza alcuna deduzione in punto di giornate di presenza presso dette fiere né alcun documento di viaggio o alloggio, si tratta di deduzioni del tutto generiche che non permettono l'accesso all'istruttoria.
Il passaporto del sig. è idoneo a smentire la ricostruzione della parte ricorrente in punto di Pt_2 trasferte a Dubai e Doha nel periodo per cui è causa, infatti vi sono alcuni timbri apposti nel 2017 e un solo timbro del 2018 nonché un timbro apposto la vigilia di Natale del 2021, che tradisce un chiaro intento ricreativo del viaggio. Null'altro.
5 ***
Da ultimo, perfetta conferma della natura retributiva della somma corrisposta a titolo di trasferta estero emerge dalla dichiarazione all'Ispettore in data 2.2.24 resa dal sig. che ha riferito CP_1 Pt_2 che vi era l'accordo per una retribuzione netta e di essersi recato “molto poco” all'estero.
La parte ricorrente non ha provato che per le somme erogate sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo, né si sarebbe potuto dare accesso all'istruttoria testimoniale mancando ogni indicazione circa i precisi giorni di trasferta.
Alla luce dei documenti prodotti si deve concludere che la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova su di lei incombente di dimostrare che le somme erogate non possono essere assoggettate a contribuzione
Pertanto, risulta necessariamente fondata la pretesa di di assoggettare a contribuzione le CP_1 somme che il datore di lavoro risulta obiettivamente avere corrisposto al sig. senza alcun Pt_2 assoggettamento a prelievo contributivo sulla base della qualificazione autonomamente operata ed indimostrata quanto ai presupposti fattuali giustificativi, di tali somme come corrispettivi dell'effettuazione di trasferte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sui valori medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso,
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.745,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 26 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
UL IN
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