Articolo 6 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
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11 agosto 1877
Art. 6. Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini appartenenti a provincie diverse, il prefetto ne informera' il Ministro dell'Interno.

In questi casi sara' designata con decreto Reale quale fra le Giunte provinciali dovra' formare il progetto di nuova circoscrizione e la Giunta a cio' designata dovra', prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877