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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
MA OB, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249005435567000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013517274503 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/04/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in pari data ed iscritto nel RGR al n. 3107/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249005435567 notificata il 19/04/2024, con cui l'Agente della Riscossione aveva richiesto il pagamento di complessivi euro 58.645,14, e la sottesa cartella n. 10020130013517274503 per
IVA anno 2009 notificata in data 08/11/2013.
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa preventiva notifica della cartella di pagamento;
2. intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale,
con condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER, che controdeduceva, rappresentando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 08/11/2013 a mani di persona addetta alla ricezione degli atti presso l'abitazione della ricorrente, con successivo invio di raccomandata informativa, come documentato.
Inoltre l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare atti interruttivi, e precisamente:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500007568000, notificata per compiuta giacenza - raccomandata n. 67115305451-4;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900002021000 notificata in data 27/02/2020 per irreperibilità con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa n.
57329876555-9.
Evidenziava che la ricorrente aveva versato in acconto in data 21/5/2015 la somma di euro 3.092,63, dunque aveva avuto piena conoscenza dell'esistenza della cartella, e che in ordine all'eccezione di prescrizione era legittimato passivo l'ente creditore.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, stante la regolare notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
La prima eccezione va respinta alla luce della documentazione depositata dal resistente, che prova la regolare notifica della cartella impugnata, sottesa all'intimazione.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione, peraltro decennale e non quinquennale (Cass. SS.UU. sentenza n. 11676/2024), del credito erariale alla data della notifica dell'intimazione in considerazione della regolare notifica della CPI n. 10076201900002021000, avvenuta in data 27/02/2020, non impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000,00 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 4.000,00
OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI IN FAVORE DELL' ADER.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
MA OB, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249005435567000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013517274503 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/04/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in pari data ed iscritto nel RGR al n. 3107/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249005435567 notificata il 19/04/2024, con cui l'Agente della Riscossione aveva richiesto il pagamento di complessivi euro 58.645,14, e la sottesa cartella n. 10020130013517274503 per
IVA anno 2009 notificata in data 08/11/2013.
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa preventiva notifica della cartella di pagamento;
2. intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale,
con condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER, che controdeduceva, rappresentando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 08/11/2013 a mani di persona addetta alla ricezione degli atti presso l'abitazione della ricorrente, con successivo invio di raccomandata informativa, come documentato.
Inoltre l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare atti interruttivi, e precisamente:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500007568000, notificata per compiuta giacenza - raccomandata n. 67115305451-4;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900002021000 notificata in data 27/02/2020 per irreperibilità con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa n.
57329876555-9.
Evidenziava che la ricorrente aveva versato in acconto in data 21/5/2015 la somma di euro 3.092,63, dunque aveva avuto piena conoscenza dell'esistenza della cartella, e che in ordine all'eccezione di prescrizione era legittimato passivo l'ente creditore.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, stante la regolare notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
La prima eccezione va respinta alla luce della documentazione depositata dal resistente, che prova la regolare notifica della cartella impugnata, sottesa all'intimazione.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione, peraltro decennale e non quinquennale (Cass. SS.UU. sentenza n. 11676/2024), del credito erariale alla data della notifica dell'intimazione in considerazione della regolare notifica della CPI n. 10076201900002021000, avvenuta in data 27/02/2020, non impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000,00 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 4.000,00
OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI IN FAVORE DELL' ADER.